Operative le misure per il rafforzamento patrimoniale delle PMI


Firmati i decreti attuativi delle misure previste nel Decreto Rilancio che rendono operative le misure per il sostegno alla patrimonializzazione delle piccole e medie imprese in difficoltà (Ministero Economia e Finanze – comunicato 10 agosto 2020, n. 184).

Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha firmato il decreto sulle modalità di attuazione degli incentivi, sotto forma di credito d’imposta, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese e, di concerto con il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, quello sull’operatività del ‘Fondo Patrimonio Pmi’.


Tali misure sono state introdotte per sostenere le imprese che decidono di investire sul proprio rilancio, con un’attenzione particolare all’innovazione e all’ambiente, e che in questo modo forniscono un contributo prezioso alla ripartenza dell’Italia.


L’articolo 26 del DL Rilancio introduce un importante insieme di misure di sostegno per le società di capitali o cooperative (ad esclusione di quelle che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo) che effettuino un aumento di capitale, abbiano sede legale in Italia, ricavi compresi fra 5 e 50 milioni di euro ed abbiano registrato nei mesi di marzo e aprile 2020, a causa dell’emergenza Covid-19, un calo dei ricavi non inferiore al 33% rispetto al 2019.


Sono previsti un credito di imposta del 20% della somma investita, con un investimento non superiore ai 2 milioni di euro e partecipazione posseduta fino al 31 dicembre 2023, per i soggetti che effettuano conferimenti in denaro in esecuzione di un aumento di capitale, in una o più società, ed un ulteriore credito pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale stesso. Viene inoltre istituito il ‘Fondo Patrimonio Pmi’ che potrà sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di imprese con ricavi superiori a 10 milioni che effettuano un aumento di capitale non inferiore ai 250.000 euro.


Il decreto attuativo sul credito d’imposta prevede la presentazione delle istanze all’Agenzia delle Entrate, secondo termini e modalità che saranno definiti con Provvedimento del Direttore della stessa Agenzia, che, verificata la correttezza dei dati, riconosce il credito stesso. L’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla presentazione delle istanze, comunica poi l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del credito effettivamente spettante.


Il decreto attuativo sul ‘Fondo Patrimonio Pmi’, firmato una volta conclusa positivamente l’interlocuzione con la Commissione Europea, specifica le condizioni e i termini degli strumenti finanziari subordinati che potranno essere sottoscritti a valere sul Fondo stesso, che ha una dotazione di 4 miliardi di euro e verrà gestito da Invitalia. Gli strumenti finanziari subordinati sono remunerati ad un tasso agevolato e non è prevista una valutazione del merito di credito per l’accesso alla misura. Il finanziamento deve essere destinato ad investimenti, capitale circolante e costi del personale. Vengono incentivati gli investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale o all’innovazione tecnologica, oltre che a fronte del mantenimento dei livelli occupazionali, attraverso una riduzione del valore di rimborso.


A salvaguardia delle risorse pubbliche sono previsti obblighi informativi e il monitoraggio sull’andamento delle imprese beneficiarie. Tra i principali benefici attesi da questa misura ci sono il rafforzamento della struttura patrimoniale delle Pmi, grazie all’apporto dei capitali privati e all’effetto amplificativo del prestito statale, l’immediata liquidità disponibile per le aziende e una maggiore facilità di accesso al credito bancario.


È previsto un processo di richiesta ed erogazione semplice e rapido, gestito da Invitalia, che pubblicherà a breve sul proprio sito Internet il modello uniforme di istanza e della restante documentazione richiesta ai fini dell’accesso alla misura.


Attuazione del Bonus una tantum edicole


Definite le disposizioni applicative in materia di contributo una tantum a favore delle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione previsto dal Decreto Rilancio (D.P.C.M. 03 agosto 2020).

Il Decreto Rilancio ha previsto un contributo una tantum fino a 500 euro alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19.


Per accedere al suddetto requisito è necessario:


– l’esercizio dell’attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con l’indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10, quale codice di attività primario, con sede legale in uno Stato dell’unione europea o nello Spazio economico europeo (l’attività può essere esercitata da persona fisica in forma di impresa individuale, ovvero da persona fìsica quale socio titolare dell’attività nell’ambito di società di persone);


– non essere titolare di redditi da lavoro dipendente o redditi da pensione.


Per accedere al contributo deve essere presentata apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainunsiorno. gov. it.


La domanda deve essere inviata dal 1° al 30 ottobre 2020 e deve includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante il possesso di ognuno dei requisiti richiesti, nonché gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario.


Il contributo, spettante fino a 500 euro, viene erogato mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario e non concorre alla formazione del reddito.


Viene revocato qualora, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, a seguito dei controlli effettuati, accerti l’insussistenza di uno o più dei requisiti previsti, ovvero nel caso in cui risultino false le dichiarazioni rese.


Attuazione del credito d’imposta per i servizi digitali


Definite le disposizioni applicative per la concessione del credito d’imposta per i servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici (D.P.C.M. 04 agosto 2020).

Il Decreto Rilancio alle imprese editrici di quotidiani e periodici ha riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta per l’acquisizione di servizi digitali nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro.


Per accedere al credito d’imposta serve:


– la sede legale nello spazio economico europeo;


– la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;


– l’attribuzione del codice di classificazione ATECO “58 ATTIVITÀ  EDITORIALI”: 58.13 (edizione di quotidiani) e 58.14 (edizione di riviste e periodici);


– l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione;


– l’impiego di almeno un dipendente a tempo indeterminato.


Il credito d’imposta è alternativo e non cumulatale. in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse.


Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% della spesa effettiva sostenuta, nell’anno 2019, per i seguenti servizi digitali:


– acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;


– ìnformation technology di gestione della connettività.


Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio devono presentare la relativa domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra il 20 ottobre ed il 20 novembre 2020, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale “impresainungiomo.gov.it”.


Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.


Il credito d’imposta inoltre deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare indicano il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di concessione del credito.


Decreto Agosto: le misure per il rilancio del paese


Il Consiglio dei Ministri con il decreto legge di agosto, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha stanziato ulteriori 25 miliardi di euro, da utilizzare per proseguire e rafforzare l’azione di ripresa dalle conseguenze negative dell’epidemia da COVID-19 e sostenere lavoratori, famiglie e imprese, con particolare riguardo alle aree svantaggiate del Paese. Di seguito le principali misure previste nei vari ambiti di intervento (Presidenza del Consiglio dei Ministri – comunicato 08 agosto 2020, n. 61).

Sostegno alle imprese


Il decreto prevede ulteriori fondi per i settori del turismo, della ristorazione e della cultura, che sono tra quelli maggiormente colpiti.


È previsto uno specifico finanziamento per gli esercizi di ristorazione che abbiano subito una perdita di fatturato da marzo a giugno 2020 di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo del 2019. Potranno ottenere un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole da materia prima italiana. Il contributo minimo è di 2.500 euro.


Ulteriori 400 milioni di euro sono stanziati per contributi a fondo perduto in favore degli esercenti dei centri storici che abbiano registrato a giugno 2020 un calo del 50% del fatturato rispetto allo stesso mese del 2019. Il contributo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per i soggetti diversi.


Vengono inoltre rifinanziati alcuni strumenti di supporto alle imprese: 64 milioni per la “nuova Sabatini”; 500 milioni per i contratti di sviluppo; 200 milioni per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa; 50 milioni per il voucher per l’innovazione; 950 milioni per il Fondo Ipcei per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di interesse europeo.


Viene rifinanziato per 7,8 miliardi di euro (per il triennio 2023-24-25) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per favorire l’accesso al credito attraverso la concessione di una garanzia pubblica. Sempre per le p.m.i. è prorogata anche la moratoria su prestiti e mutui: dal 30 settembre 2020 il termine viene esteso al 31 gennaio 2021 (al 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico).


Sono aumentati di 500 milioni gli incentivi statali per chi acquista e immatricola in Italia autovetture a basse emissioni di CO2.


Vengono stanziati 1,5 miliardi di euro per il rafforzamento patrimoniale, il rilancio e lo sviluppo di società controllate dallo Stato.


Viene potenziato lo strumento dei Piani individuali di risparmio alternativi, con la soglia di investimento annuale detassata che sale da 150.000 a 300.000 euro per gli investimenti a lungo termine.


Vengono incentivati gli acquisti effettuati con forme di pagamento elettroniche, nell’ambito del “piano cashless”, con uno stanziamento di 1,75 miliardi di euro per il 2021 per il rimborso di una parte degli acquisti effettuati con queste modalità di pagamento.


Fra le ulteriori misure predisposte per il sostegno dei settori del turismo e della cultura: il credito di imposta del 60% del canone di locazione o leasing o concessione; l’esonero dal pagamento della seconda rata dell’Imposta municipale unica (IMU) 2020 per alcune categorie di immobili e strutture turistico-ricettive, gli immobili per fiere espositive, manifestazioni sportive, quelli destinati a discoteche e sale da ballo, gli immobili destinati a cinema e teatri. Questi ultimi vengono esonerati dal pagamento dell’IMU anche per il 2021 e il 2022.


È incrementato di 265 milioni di euro per il 2020 il fondo per sostenere agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche.


Stanziati 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il credito d’imposta per la riqualificazione e i miglioramenti effettuati dalle imprese del settore turistico ricettivo e termale, compresi gli agriturismi e i campeggi. Viene incrementato fino a 231 milioni di euro il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali e sale a 335 milioni il Fondo emergenze cinema, spettacolo e audiovisivo. Vengono destinati complessivamente 90 milioni di euro ai musei statali.


Stanziati 60 milioni di euro per incentivare gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.


Con uno stanziamento complessivo di circa 200 milioni di euro vengono potenziate le risorse a sostegno di diverse attività di trasporto.

Lavoro


Si introducono importanti agevolazioni per le aree svantaggiate e ulteriori nuove indennità specifiche per alcuni settori.
Vengono inoltre prolungate e rafforzate alcune delle misure a sostegno dei lavoratori varate con i precedenti provvedimenti.


In primo luogo viene introdotto uno sgravio del 30 % sui contributi pensionistici per le aziende situate nelle aree svantaggiate, con l’obiettivo di stimolare crescita e occupazione. Il decreto finanzia la misura per il periodo ottobre-dicembre 2020, in attesa che questa venga estesa sul lungo periodo con prossimi interventi. Prolungati per un massimo di diciotto settimane complessive i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l’emergenza.


Per le aziende che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di cassa integrazione verrà riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020. Fino a tale data, vengono inoltre escluse dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall’assunzione, le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in presenza di un aumento dell’occupazione netta.


Per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell’esonero dai contributi previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento individuali e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020. Inoltre, si conferma la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo. Queste disposizioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa.


È possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale.


Sono previsti ulteriori 400 euro per il reddito di emergenza per le famiglie più bisognose.


Vengono prorogate per ulteriori due mesi la Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) e l’indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” per i collaboratori coordinati e continuativi il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.


Vengono introdotte nuove indennità per alcune categorie di lavoratori. Tra queste, 1.000 euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza COVID-19 e per altre categorie di lavoratori (iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, dipendenti stagionali appartenenti ad altri settori, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio). Si prevede un’indennità di 600 euro per i lavoratori marittimi e gli stagionali sportivi.


Viene aumentata di 500 milioni di euro per il biennio 2020-21 la dotazione del Fondo nuove competenze introdotto dal “decreto rilancio” (D.L. n. 34/2020) per la formazione e per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Fisco


Con un impiego di risorse di circa 6,5 miliardi di euro, vengono adottate diverse misure in campo fiscale che puntano a fornire un ulteriore e sostanziale supporto alla liquidità di famiglie e imprese. In particolare vengono riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza, in modo da ridurre sensibilmente nel 2020 l’onere che altrimenti graverebbe sui contribuenti in difficoltà.


Nel dettaglio, sono rateizzati ulteriormente i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio: il 50% del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre. Il restante 50% può essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo.


Rinviati i versamenti per i contribuenti ISA (Indici sintetici di affidabilità) e forfettari che abbiano subito un calo di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019: il termine di versamento della seconda o unica rata e dell’acconto Irap è prorogato al 30 aprile 2021.


Viene spostata dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi sulle entrate tributarie.


Si proroga anche l’esonero dal pagamento della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) al 31 dicembre 2020 per le attività di ristorazione, gravemente danneggiate dall’emergenza epidemiologica.