
Circa la procedura da adottare in caso di istanza agli Ispettorati territoriali di sottoscrizione di un contratto a tempo determinato in forma assistita, ai sensi dell’art. 19, co. 3, D.Lgs. n. 81/2015, con particolare riferimento ai casi in cui si deroghi ai requisiti previsti dalla normativa vigente in forza di una regolamentazione contenuta in contratti di prossimità stipulati ex art. 8 del D.L. n. 138/2011, laddove questi ultimi siano stati stipulati, a loro volta, in violazione dei limiti posti dal citato articolo 8, gli stessi non potranno ritenersi produttivi di effetti e pertanto non sarà possibile stipulare contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, co. 3, del D.Lgs. 81/2015 in applicazione dei contratti di prossimità in questione (Nota INL 22 dicembre 2020, n. 1156).
Come noto, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza delle condizioni espressamente indicate dall’art. 19, co, 1, D.Lgs. n. 81/2015. Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso il competente Ispettorato territoriale del lavoro, in caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
In merito alla procedura da adottare in caso di istanza agli Ispettorati territoriali di sottoscrizione di un contratto a tempo determinato in forma assistita, con particolare riferimento ai casi in cui si deroghi ai requisiti previsti dalla normativa vigente in forza di una regolamentazione contenuta in contratti di prossimità stipulati ex art. 8 del D.L. n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011), l’Ispettorato Nazionale del lavoro chiarisce quanto segue.
Come già evidenziato con nota n. 8120/2019, l’attività dell’Ispettorato in tali casi deve limitarsi alla verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto ed alla genuinità del consenso del lavoratore, nonché alla sottoscrizione dello stesso, tuttavia, nell’ipotesi in cui si riscontri la violazione di norme imperative – si pensi, ad esempio, all’assenza della causale ovvero al mancato rispetto del termine dilatorio – non sarà ammissibile il ricorso a tale procedura.
Nel caso di specie, la deroga ad uno o più requisiti previsti dalla normativa vigente trova la sua giustificazione nella regolamentazione contenuta in contratti di prossimità stipulati ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011. Secondo il comma 1 del citato articolo 8, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda – si ricorda – possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività. Le specifiche intese possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; alla disciplina dell’orario di lavoro; alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.
Conseguentemente, laddove i contratti di prossimità posti a fondamento di tali deroghe siano stati stipulati, a loro volta, in violazione dei limiti posti dal citato art. 8 – con particolare riferimento ai vincoli di materia di scopo, oltre a quelli imposti dalla Costituzione o, ancora, in relazione al requisito di maggiore rappresentatività comparativa delle organizzazioni firmatarie – gli stessi non potranno ritenersi produttivi di effetti e pertanto non sarà possibile stipulare contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 81/2015 in applicazione dei citati contratti di prossimità.
A tal riguardo, l’Ispettorato richiama anche le indicazioni fornite con circ. n. 3 del 25 gennaio 2018 relativamente alle ipotesi di accordi di prossimità stipulati da associazioni prive dei requisiti di rappresentatività richiesti dall’art. 8 del D.L. n. 138/2011.


