Banca del Tempo Solidale causale “Covid-19 Nazionale” nel Credito Cooperativo

Siglato l’11/12/2020, tra FEDERCASSE e la FABI, la FIRST-CISL, la FISAC-CGIL, la SINCRA UGL CREDITO, la UILCA, l’accordo che ha introdotto nuove casistiche rientranti nella causale “Covid-19 Nazionale” della Banca del Tempo Solidale, estendendo all’80% il numero delle ore utilizzabili con questa fattispecie nel Credito Cooperativo.

La Banca del Tempo Solidale è un “bacino” annuale di permessi retribuiti messo a disposizione dei dipendenti che, per gravi ed accertate situazioni personali e/o familiari, abbiano bisogno di permessi aggiuntivi.
Per fronteggiare la delicata e complessa fase pandemica, economica e sociale che il Paese sta attraversando a causa della diffusione del virus Covid-19, nell’accordo del 9 giugno 2020 “Emergenza sanitaria nazionale Covid 19. Tutela del lavoro, della famiglia, delle fragilità” relativo agli interventi normativi ed economici per il settore del Credito Cooperativo, le OO.SS e Federcasse avevano introdotto relativamente allo strumento della Banca del Tempo Solidale la specifica causale di fruizione “Covid-19 nazionale”, a sostegno della genitorialità e delle situazioni di fragilità sanitaria, per un numero di ore pari al 50% della dotazione in essere.
Nell’accordo sottoscritto tra le OO.SS e Federcasse nella tarda serata del 11 dicembre sono state introdotte nuove casistiche rientranti nella causale “Covid-19 Nazionale” ed è stato esteso all’80% della dotazione in essere il numero delle ore utilizzabili con questa fattispecie.
La misura massima di fruibilità individuale dei permessi “Covid-19 Nazionale” è pari a 10 giorni annui, eventualmente anche frazionabili in ore.
Sono aperti i termini per la contribuzione volontaria, con la previsione del versamento aziendale di una giornata ogni 3 versate dalle Lavoratrici/Lavoratori in data successiva all’accordo.
E’ stata infine prorogata la durata della Banca del Tempo Solidale al 31 dicembre 2021, mentre i termini di fruizione rientranti nella causale “Covid-19 Nazionale” sono stati protratti al termine dello stato di emergenza sanitaria.

DIRIGENTI TRASPORTO MERCI: Accordo quadro per l’accesso al Fondo Nuovo Competenze

Firmato il giorno 11/12/2020, tra CONFETRA e MANAGERITALIA, l’Accordo Quadro Nazionale per l’accesso al Fondo Nuove Competenze dei Dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci

Confetra e Manageritalia, hanno sottoscritto il presente accordo quadro allo scopo di semplificare le procedure di accesso alle risorse messe a disposizione dal Fondo Nuove Competenze, per i dirigenti delle aziende di autotrasporto che rientrano in percorsi e progetti formativi.
Il presente accordo avrà validità fino al 31/12/2020, salva l’ipotesi di proroga delle disposizioni normative che hanno introdotto l’istituto.
Il Fondo Nuove Competenze istituito dal Decreto Rilancio (D.L. n.34/2020) ha la finalità di sostenere le imprese che per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno dovuto modificare l’organizzazione e la produzione aziendale, facendo nascere la necessità di istituire percorsi formativi per i lavoratori.
Pertanto le parti ritenendo la formazione continua uno strumento strategico per innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro, offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle trasformazioni in atto, hanno condiviso con la firma dell’intesa 11/12/2020, un modello “standard” di accordo territoriale, che dovrà essere sottoscritto dai rispettivi sistemi territoriali.
Oggetto del piano formativo sarà il percorso di sviluppo di nuove o maggiori competenze finalizzato ad offrire ai lavoratori strumenti utili per adattarsi alle condizioni del mercato del lavoro, al contesto tecnologico in continua evoluzione e all’adeguamento del contesto organizzativo e produttivo determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le attività di sviluppo delle competenze non dovranno avere una durata superiore a 250 ore per lavoratore e dovranno concludersi entro 90 giorni dalla data di approvazione dell’istanza da parte dell’ANPAL, ovvero 120 giorni nei casi in cui sia previsto il coinvolgimento dei Fondi interprofessionali.

I nuovi piani sanitari dedicati ai familiari del Fondo FASDA

E’ possibile iscrivere i familiari dei lavoratori iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa  fino al 31 gennaio 2021

FASDA, il Fondo integrativo di Assistenza Sanitaria per i dipendenti dei Servizi Ambientali e Funerari, le cui aziende applicano il CCNL Assoambiente o il CCNL Utilitalia, informa i lavoratori del settore che è possibile iscrivere anche i familiari dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 o rinnovare l’iscrizione del tuo nucleo familiare accedendo alla tua Area Riservata del Portale S.I.FASDA.
La copertura sanitaria per i tuoi familiari sarà attiva per un periodo di 12 mesi: dall’01/01/2021 al 31/12/2021.
Per loro, per l’anno 2021, si potrà scegliere tra il Piano BASE e il Piano PLUS con prestazioni sanitarie specifiche e innovative e, per i figli di età inferiore ai 20 anni, il PIANO UNDER 20.
PIANO BASE
– Ricoveri per grandi interventi chirurgici
– Ospedalizzazione domiciliare
– Visite specialistiche e accertamenti di alta diagnostica (risonanza, TAC, ecc.)
– Pacchetto maternità
– Trattamenti fisioterapici
– Stati di non autosufficienza
– Ticket per accertamenti diagnostici
– Diagnosi comparativa
– Igiene orale
A partire dal 2° anno di iscrizione anche cure odontoiatriche.
PER FIGLI MINORI DI 20 ANNI
– Visita dietologica, pediatrica, otorinolaringoiatrica, endocrinologica
– Protesi ortopediche e acustiche
– Protocollo ortodontico a partire dal 2° anno di iscrizione
PIANO PLUS
– Ampliamento degli elenchi dei grandi interventi chirurgici,
– Ampliamento delle prestazioni dell’alta specializzazione e del pacchetto prevenzione
– Interventi per correzione dei difetti visivi
– Lenti e occhiali
PER FIGLI MINORI DI 20 ANNI
– Visita dietologica, pediatrica, otorinolaringoiatrica, endocrinologica
– Protesi ortopediche e acustiche
– Protocollo ortodontico a partire dal 2° anno di iscrizione
Per tutte le informazioni relative all’iniziativa, è possibile consultare la pagina dedicata all’interno del sito www.fasda.it/familiari-2021/ oppure scrivere a famiglia@fasda.it.

Rinnovo CCNL: in assenza di vincolatività, nessuna presunzione di inadeguatezza della retribuzione


La mancata erogazione degli aumenti contrattuali a seguito di rinnovo del CCNL, da parte di un datore di lavoro iscritto ad una associazione non firmataria del rinnovo, non implica una presunzione di inadeguatezza della retribuzione erogata dal medesimo nel periodo di vacanza, posta l’assenza di diretta vincolatività del detto contratto. La verifica della sufficienza e proporzionalità della retribuzione (art. 36 Costituzione), invece, può fondarsi sulla previsione e determinazione della indennità di vacanza contrattuale e della funzione che la stessa è stata chiamata ad assolvere nel contesto della regolazione collettiva (Corte di Cassazione, ordinanza 03 dicembre 2020, n. 27757)


La vicenda giudiziaria nasce dalla mancata corresponsione ad un lavoratore dipendente degli aumenti contrattuali previsti dal rinnovo del 1° agosto 2013 del CCNL Trasporto merci industria, per il periodo dal 1° giugno 2013 al 30 settembre 2014. Avendo ottenuto il lavoratore un decreto ingiuntivo, la Società proponeva opposizione, respinta sia in primo grado che in appello.
In particolare, la Corte territoriale, in relazione al credito vantato dal lavoratore quale conseguenza degli aumenti contrattuali previsti dal CCNL Trasporto merci industria rinnovato nel 2013, aveva ritenuto che la circostanza della mancata sottoscrizione, in sede di rinnovo del contratto collettivo, da parte dell’associazione sindacale cui era iscritta la Società datrice di lavoro, non impedisse il recepimento, nei confronti dei soggetti non stipulanti, delle clausole relative al trattamento retributivo, quale parametro al quale commisurare la verifica di adeguatezza della retribuzione (Corte di Cassazione, S.U., sentenza n. 11325/2005).
I minimi sindacali stabiliti dal CCNL del 2011, che la Società aveva continuato ad applicare, dunque, non potevano considerarsi rispettosi del principio della giusta retribuzione (art. 36 Costituzione), posto che, a distanza di due anni, le retribuzioni minime non erano verosimilmente adeguate al costo della vita ed al mercato del lavoro, tanto più che l’associazione sindacale cui la Società era iscritta aveva poi concordato il riconoscimento di una “una tantum”, in esecuzione dell’accordo di conciliazione dell’8 maggio 2015 (intervenuto tra i sindacati dei lavoratori e quelli datoriali che non avevano firmato il rinnovo del contratto collettivo del 2013).
Avverso la sentenza ricorre così in Cassazione la Società, lamentando la vincolatività nei confronti del lavoratore dell’accordo del maggio 2015 e che la presunzione di adeguatezza delle clausole economiche oggetto di pattuizione collettiva fosse destinata ad operare anche con riferimento alla previsione di quest’ultimo accordo che contemplava la erogazione di una “una tantum” quale indennità di vacanza contrattuale.
Altresì, la Società ricorrente deduce che la verifica del rispetto del principio di adeguatezza della retribuzione (art. 36 Costituzione) non poteva essere affidato alla mera considerazione dell’esistenza di una fonte collettiva migliorativa intervenuta successivamente.
Per la Suprema Corte il ricorso è fondato.
In via preliminare, costituisce “ius receptum” che nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquisti, seppur solo in via generale, una presunzione di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto, anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite (Corte di Cassazione, sentenza n. 15889/2008).
Nel caso di specie, tuttavia, la presunzione di inadeguatezza della retribuzione corrisposta nel periodo di vacanza, viene fondata dalla Corte di merito, con esclusivo riferimento al parametro rappresentato dal livello retributivo previsto dal CCNL Trasporto merci industria rinnovato nel 2013, pacificamente non applicabile al rapporto in oggetto per non essere la Società datrice affiliata ad alcuna delle organizzazioni stipulanti. Al contrario, viene del tutto trascurata la volontà espressa dalle parti collettive nel negoziare l’accordo di maggio 2015, direttamente applicabile al rapporto in controversia, con riferimento alla previsione della indennità di vacanza contrattuale ed alla funzione ad essa conferita dai soggetti stipulanti, nell’esercizio dell’autonomia negoziale.
In altri termini, la scelta di valorizzazione dell’autonomia collettiva in funzione della ricostruzione, in via presuntiva, del parametro di adeguatezza della retribuzione, richiede di considerare la volontà espressa dalle parti stipulanti non solo in sede di rinnovo del CCNL, ma anche con riferimento all’accordo del maggio 2015 in relazione alla specifica funzione in quella sede attribuita all’una tantum, anche tenuto conto della dichiarata finalità di chiusura della vertenza per il rinnovo contrattuale e di superamento dei contenziosi aperti sulle materie dell’accordo.