Accordo Autoferrotranvieri per gestire lo stato di emergenza fino al 15/10/2020

Il 3/8/2020, si è tenuta la “task force” tra ASSTRA, ANAV, AGENS e FILT-CIGL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL e UGL-FNA per la gestione dell’emergenza da Covid-19 prorogata fino al 15/10/2020 con il DL 83/2020

Le Parti firmatarie del CCNL Autoferrotranvieri, si sono incontrate lo scorso 3 agosto allo scopo di gestire la presente fase emergenziale. In particolare, considerati i recenti interventi normativi e, nella specie, il D.L. n. 83/2020 che ha, tra l’altro, prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza causato dalla diffusione del Virus Covid-19 nel territorio nazionale, le Parti, con riferimento a quanto disposto nei precedenti verbali di task force, convengono:


– di prorogare fino al 15/10/2020 la riduzione del termine di preavviso di cui all’art. 33, punto 3, lett. e) (Congedo Parentale), dell’A.N. 28/11/2015 rispettivamente da 3 a 2 giorni per i servizi extraurbani e da 7 a 3 per i servizi urbani;
– che, fino al 15/10/2020, in caso di assenza dal lavoro derivante da provvedimento restrittivo di quarantena disposto dall’Autorità amministrativa/sanitaria e dalla stessa qualificato come malattia e per la quale non siano invece attivabili gli strumenti di sostegno al reddito, il relativo periodo di assenza non sarà computato ai fini del calcolo del comporto;
– che anche il periodo di ricovero ospedaliero, disposto entro il 15/10/2020, del lavoratore che abbia contratto il virus covid-19 che sia debitamente certificato all’azienda non sarà computato ai fini del calcolo del comporto;
– che, sempre con effetto fino al 15/10/2020, vengono prorogate le previsioni relative allo smart working come già definite dal verbale di riunione del 18/5/2020.


Le Parti esamineranno l’evolversi della situazione legata all’emergenza epidemiologica e torneranno ad incontrarsi entro il 15/9/2020.

Emersione rapporti di lavoro: nuovi chiarimenti del Ministero


Il Ministero dell’interno ha fornito nuovi chiarimenti sulla procedura di emersione dei rapporti di lavoro di cui al Decreto rilancio.


In primo luogo, nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia iniziato a svolgere l’attività lavorativa dopo l’invio dell’istanza di regolarizzazione e senza trasmissione della comunicazione obbligatoria, è ammesso che tale obbligo di comunicazione sia assolto tardivamente, indicando una data di inizio rapporto di lavoro successiva al giorno di invio dell’istanza di regolarizzazione, con valenza ora per allora nell’ottica di sanare situazioni preesistenti alla data del 24 luglio 2020. Detta trasmissione, pur se tardiva rispetto alle tempistiche previste dalla norma per assolvere all’adempimento (invio entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro), può comunque essere realizzata con le consuete modalità di trasmissione. Ai datori di lavoro non saranno comminate le sanzioni per tardiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, né per tardivo pagamento di contributi previdenziali, se il rapporto di lavoro è avvenuto in una data compresa fra la data di invio dell’istanza e il 24 luglio 2020. Nturalmente, per poter procedere secondo quanto sopra descritto occorre che il lavoratore straniero sia in possesso di un Codice Fiscale, anche provvisorio, quale elemento essenziale richiesto nella compilazione della comunicazione obbligatoria. Qualora non sia così, occorre attendere, come chiarito nella circolare del 24 luglio, che il Ministero dell’Interno concluda la procedura di acquisizione dall’Agenzia delle Entrate. Nel periodo di attesa dell’attribuzione del Codice Fiscale, il datore di lavoro deve tenere sempre in conto che solo dal giorno indicato nella comunicazione obbligatoria, il lavoratore può godere delle coperture previdenziali e assicurative e che, quindi, in nessun caso è consentita l’erogazione di prestazioni lavorative in periodi temporali non coperti secondo l’obbligo più volte richiamato.
In caso di rapporto di lavoro domestico,laddove si interrompa per sopravvenuta causa di forza maggiore (decesso dell’assistito o del datore di lavoro, nelle more della definizione della procedura di emersione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione), il datore di lavoro dovrà provvedere alla relativa comunicazione di cessazione tramite il sito http://www.inps.it, accedendo con il proprio PIN a servizi on line – servizi per il cittadino – servizi di rapporto di lavoro domestico – variazione di rapporto di lavoro, scegliendo la motivazione “decesso o altro”.
Infine, il decreto rilancio prevede espressamente che nelle more della definizione dei procedimenti di emersione, la presentazione delle istanze di regolarizzazione consente lo svolgimento dell’attività lavorativa alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato la domanda. Atteso che l’instaurazione di un rapporto di lavoro a normativa vigente può avvenire solo a fronte della trasmissione di una Comunicazione Obbligatoria (modulo UNILAV) ai centri per l’impiego competenti, all’INPS, all’INAIL e all’INL e che non sono previste deroghe a questo obbligo, il datore di lavoro potrà procedere all’assunzione solo nel rispetto della normativa generale. Il solo fatto di aver inviato una istanza di regolarizzzione non rappresenta in nessun modo una azione sostitutiva all’invio della comunicazione obbligatoria ed è quindi necessario che il datore di lavoro assolva a questo adempimento di legge. Solo a fronte di questo evento, si potrà considerare il rapporto di lavoro instaurato e valido secondo l’attuale dettato normativo.

Rinnovato il CCNL dell’ Industria alimentare

Firmato il rinnovo del contratto nazionale dell’industria alimentare 2019-2023

Il nuovo contratto è stato sottoscritto solo da 3 associazioni su 14 e riconosce un aumento di 119 euro a regime, a cui si aggiungono 5 euro di welfare e 30 euro che verranno erogati a tutti i lavoratori per i quali non viene svolta la contrattazione di secondo livello.
Tra i punti qualificanti del rinnovo, sottolineano i sindacati:
– introduzione di specifici piani di formazione pre-assunzione, obbligo di garantire l’acceso alla formazione a tutti i lavoratori, rafforzamento della collaborazione tra imprese e mondo della scuola e dell’Università;
–  recepimento dei contenuti del Patto della Fabbrica su partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori;
– obbligo, da parte dell’azienda, in caso di mancata iscrizione al sistema di welfare, a versare 20 euro mensili in busta paga;
–  viene normato in maniera innovativa il lavoro agile, a partire dal diritto alla disconnessione e alla privacy;
–  in materia di tutela della salute, viene rafforzata la formazione e si impegnano le parti a dedicare una giornata al tema della sicurezza sul lavoro;
– migliorata la normativa degli appalti, che vincola all’applicazione del contratto nazionale del settore merceologico delle attività appaltate, sottoscritte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
– in materia di congedi parentali vengono ampliati sia quelli retribuiti che non retribuiti, per i figli a carico e l’assistenza familiare, e viene riconosciuto il congedo per donne vittime di violenza;
–  rinviato al 1° gennaio 2025 il versamento del contributo da parte dei lavoratori al fondo di assistenza sanitaria Fasa;
– prolungamento dell’esenzione dal lavoro notturno per le lavoratrici che rientrano dalla maternità e per i padri in condizione di monogenitorialità.

Tariffa per le prestazioni di sorveglianza sanitaria eccezionale rese dall’Inail: adottato il decreto


E’ pari a 50,85 euro l’importo unitario per singola prestazione di sorveglianza sanitaria eccezionale effettuata dall’Inail in favore dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19. A stabilirlo è il decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato il 23 luglio scorso, il quale disciplina l’ambito di applicazione e il versamento della tariffa. L’importo è versato all’Istituto dai datori di lavoro che richiedono l’effettuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83, DL n. 34/2020. A partire dal 1° luglio 2020, la richiesta di prestazione può essere inoltrata attraverso l’apposito servizio online, attivo sul portale dell’Inail (Comunicato Inail 4 agosto 2020).


L’articolo 83 del DL Rilancio prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurino la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore. L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia nella pratica in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.
Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell’art. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.
L’applicativo informatico, disponibile online, costituisce l’unico strumento consentito per l’invio delle richieste di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale. Il suo utilizzo è consentito ai datori di lavoro in possesso delle credenziali Inail per l’accesso ai servizi on line.
Gli utenti non registrati possono acquisire le credenziali tramite Spid, Inps, Carta nazionale dei servizi (Cns) oppure utilizzando l’apposito modulo che può essere inoltrato attraverso i servizi online o consegnato presso le sedi territoriali dell’Istituto. Possono accedere anche i soggetti delegati dal datore di lavoro, allegando il modulo reperibile sul portale istituzionale, nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.
Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.
All’esito della visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale, è espresso un parere conclusivo riferito esclusivamente alla possibilità per il lavoratore di riprendere l’attività lavorativa in presenza nonché alle eventuali misure preventive aggiuntive o alle modalità organizzative atte a garantire il contenimento del contagio. Successivamente all’invio del parere conclusivo, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata.
La tariffa dovuta all’Inail per singola prestazione effettuata – come accennato in apertura – è fissata in € 50,85 con decreto interministeriale del 23 luglio 2020, pubblicato sul sito del Ministero del lavoro all’indirizzo www.lavoro.gov.it