Firmato il protocollo sul lavoro agile nelle Telecomunicazioni

Firmato un Protocollo sui  Principi e Lince Guida per il nuovo lavoro agile nella Filiera delle Telecomunicazioni

Le Parti convengono sull’adozione dei Principi e delle Linee Guida in che restano fondamentali riferimenti per favorire l’implementazione, attraverso la contrattazione di secondo livello, di nuovi modelli di lavoro agile coerenti con le diverse specificità aziendali e sarà oggetto di rivisitazione in considerazione dei mutamenti normativi che interverranno in materia di lavoro agile, successivamente alla conclusione dello stato di emergenza sanitaria.
le Parti ritengono che le seguenti Linee Guida possano costituire il riferimento per la valorizzazione e lo sviluppo della Contrattazione di Secondo Livello per la definizione degli specifici accordi in materia.
La prestazione di lavoro in modalità lavoro agile potrà essere resa, anche in relazione alle misure di carattere emergenziale:
a) nel proprio domicilio ovvero in un luogo diverso dalla sede aziendale, purché coerente con la tipologia di attività svolta dai lavoratori e con la protezione dei dati trattati;
b) in parte in azienda e in parte all’esterno – nel proprio domicilio ovvero in un luogo diverso dalla sede aziendale indicato dal lavoratore- senza una postazione fissa, purché coerente con la tipologia di attività svolta dai lavoratori e con la protezione dei dati trattati;
c) attraverso strumenti messi a disposizione dall’azienda ovvero laddove, nel corso della fase emergenziale ciò non sia stato possibile, anche attraverso strumenti propri del lavoratore e comunque nell’ottica di una progressiva e completa implementazione della fornitura delle dotazioni informatiche da parte aziendale nella successiva fase di stabilizzazione.
Per il personale che svolge la prestazione di lavoro in modalità agile, saranno previsti percorsi di formazione specifica sulle nuove modalità di utilizzo degli strumenti tecnici di lavoro.
Nell’ottica di favorire misure di Flessibilità organizzativa e bilanciamento dei tempi di vita e di lavoro potranno essere previste modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, utilizzando gli strumenti e gli istituti previsti dal CCNL a tal fine. Inoltre sarà disciplinato l’esercizio del diritto alla c.d. disconnessione e potrà essere prevista la definizione della durata dell’orario di lavoro settimanale anche in misura inferiore a quanto previsto dal CCNL TLC, individuando le opportune compensazioni che assicurino l’invarianza del trattamento economico interessato.

Rinvio della decorrenza dell’incremento economico nei call center outbound

Sottoscritto un accordo, nel settore Telecomunicazioni,  per la disciplina delle collaborazioni nelle attività di vendita di beni e servizi e di recupero crediti realizzati attraverso cali center “outbound”

Ferma restando la necessità di salvaguardare la sostenibilità economica complessiva di tali attività, le parti concordano di rinviare la decorrenza della progressione economica prevista per il 1/8/2020 al 1/11/2020.
Eera stato, infatti, convenuto di rinviare la decorrenza della progressione economica prevista per il 1/4/2020 al 31/7/2020.
Inoltre,  il livello retributivo orario è il minimo tabellare del 2° livello di inquadramento del CCNL TLC tempo per tempo vigente, rapportato alle ore di effettiva prestazione (ivi incluse le sospensioni richieste dall’azienda funzionali allo svolgimento dell’attività di vendita, di recupero credito o di survey, le pause previste dalla legge, le attività preparatorie, il tempo di contatto, il tempo di chiamata e le attività di after call work).
Le parti hanno avviato il confronto per individuare in una specifica intesa, una definizione univoca in relazione sia all’ambito di applicazione e sia alle modalità di conteggio delle ore di effettiva prestazione. Ciò anche al fine di evitare fenomeni di dumping e garantire la sostenibilità economica per le aziende e i collaboratori. A tal riguardo le Parti definiranno entro il 31/10/2020 un modello di verifica delle ore di effettiva prestazione che specifichi le singole voci ritenute utili al conteggio e con riferimento ai tempi delle attività complementari ne identifichi criteri/valori in maniera predeterminata, prevedendo comunque la possibilità di definire a livello aziendale ulteriori calibrazioni entro i termini che saranno individuati a livello nazionale, in funzione della specificità delle singole attività/campagne ovvero di standard di contatto.

DL Agosto: indennità in favore di operatori nel settore dello sport


L’articolo 12 del DL Agosto ha previsto un’indennità per il mese di giugno 2020, pari a 600 euro, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate del CONI e del CIP, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche. Il beneficio è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il ministro dell’Economia e delle Finanze ha, recentemente, firmato il decreto interministeriale attuativo sulle modalità di erogazione dell’indennità in questione, per il mese di giugno.


Tale indennità di identico importo – si ricorda – è stata riconosciuta anche per il mese di marzo 2020, per un ambito di categorie di beneficiari più ristretto,nonchè per i mesi di aprile e maggio 2020 a favore di un ambito di beneficiari identico a quello di cui al citato articolo 12. Per il mese di marzo 2020, inoltre, la normativa non poneva la condizione della cessazione, riduzione o sospensione dell’attività relativa al rapporto di collaborazione in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID 19.
L’articolo 12 del DL n. 104/2020, nel dettaglio, riconosce per il mese di giugno, l’indennità, pari a 600 euro, per i rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020presso: il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano); il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate del CONI e del CIP; gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP; le società e associazioni sportive dilettantistiche, limitatamente a quelle iscritte nel relativo registro curato dal CONI.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito fiscale imponibile (ai fini delle imposte sui redditi) ed esclude dall’ambito della prestazione i titolari di altro reddito da lavoro o di alcuni trattamenti costituiti da indennità simili, nonché dal Reddito di cittadinanza, dal Reddito di emergenza e da trattamenti di integrazioni salariali. Le disposizioni relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 escludevano dal beneficio anche i titolari di pensione di ogni genere o di assegni ad esse equiparati, fatto salvo, limitatamente ai mesi di aprile e maggio, il cumulocon l’assegno ordinario di invalidità.
L’indennità è corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A., e le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate, sono presentate alla citata società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, co. 2, del DL n. 136/2004, conv., con mod., dalla L. n. 186/2004, acquisito dal CONI sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Tuttavia, per i soggetti già beneficiari dell’indennità per il mese di marzo, aprile e maggio, l’indennità per il mese di giugno sarà erogata senza necessità di ulteriore domanda.
Il comma 4 dell’articolo 12 demanda ad apposito decreto interministeriale – firmato in data 27 agosto, stando a quanto affermato nel recente comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze – la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni con riferimento alle modalità di presentazione delle domande; i documenti richiesti; le cause di esclusione dal beneficio; i criteri di gestione delle risorse finanziarie; le forme di monitoraggio e di controllo della spesa; le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue, ad integrazione dell’indennità erogata per il mese di giugno.

Politiche Attive del lavoro Poste Italiane

Siglata il 29/7/2020, tra Poste Italiane S.p.A. e la SLC-CGIL, la SLP-CISL, la UILposte, la FAILP-CISAL, la CONFSAL Com.ni, la FNC UGL Com.ni, l’intesa che ha definito da settembre 2020 le azioni di Politiche Attive del Lavoro

A partire dal mese di settembre 2020, l’Azienda avvierà le azioni di Politiche Attive previste per il corrente anno.
In considerazione dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Coronavirus, che ha determinato l’esigenza di intervenire prioritariamente sugli aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro e conseguentemente di differire la definizione degli interventi di PAL per il 2020, le Parti condividono che per l’anno in corso le azioni non potranno essere ripartite in due tranches semestrali, ma saranno realizzate nell’ambito di un’unica manovra, secondo l’ordine definito dall’accordo del 13/6/2018 e dalle successive intese in materia.
Fermo restando quanto sopra, con riferimento alle disponibilità in ambito MP e PCL e alla relativa ripartizione al 50% sulla mobilità nazionale e al 50% sulle conversioni da Part Time in Full Time (provinciali, regionali e nazionali), di cui verrà fornita preventiva informativa alle OO.SS., le Parti convengono che per le province in cui una delle due leve non risulti attivabile, le relative numeriche saranno rese sin da subito disponibili per l’altra leva, al fine di massimizzare i risultati e di ridurre le tempistiche di realizzazione.
Con riferimento ai lavoratori che, nell’ambito delle stabilizzazioni per attività di recapito, siano stati assunti a tempo parziale con articolazione della prestazione lavorativa dal 15 giugno al 15 settembre e dal 15 novembre al 15 febbraio, l’Azienda conferma che entro il 15/12/2020 sarà offerta a tutti i dipendenti che non convertano il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno la possibilità di modificare la propria articolazione part time, con collocazione della prestazione nel periodo aprile-settembre o ottobre- marzo, presso uno dei Centri presenti nella provincia o, laddove necessario e in via residuale, nella regione di assegnazione.
A tal fine, i lavoratori interessati saranno inseriti in graduatorie provinciali, ordinate secondo il criterio della maggiore anzianità aziendale e, in subordine, della maggiore anzianità anagrafica e, attraverso un apposito applicativo aziendale, potranno indicare i centri di proprio interesse, riportandoli in ordine di priorità. L’applicativo procederà quindi all’abbinamento tra il singolo lavoratore ed il CD, in funzione del posizionamento in graduatoria e delle preferenze espresse.
Relativamente alle 200 stabilizzazioni su attività di smistamento (pari a 100 FTE), Azienda e OO.SS. condividono che per le stesse saranno utilizzati i criteri definiti dagli accordi del 13/6/2018 e seguenti, fatta salva la priorità che, a parità di punteggio, verrà attribuita al personale che abbia maturato una maggiore anzianità nell’attività di smistamento, fermi restando gli ulteriori successivi criteri di ordinamento delle graduatorie provinciali.
Le Parti convengono inoltre sull’opportunità di consentire la partecipazione al processo di assunzione a tempo indeterminato per attività di produzione anche alle risorse, già convocate nell’ambito del percorso di stabilizzazione su attività di recapito, che non abbiano superato la prova motomezzo, purché risultino in possesso degli ulteriori requisiti previsti in fase assunzionale (anche relativi alla produzione della documentazione richiesta per l’iter selettivo), ivi inclusa la piena idoneità alla mansione specifica accertata dal Medico Competente nell’ambito della visita preassuntiva, ferma restando la preventiva/contestuale sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale.
Resta ferma l’esclusione di tutti i lavoratori che, avendo manifestato la disponibilità per una provincia nell’ambito delle precedenti tranches di stabilizzazioni PAL per attività di recapito, abbiano esplicitamente o per fatti concludenti (ad esempio non presentandosi alla convocazione senza giustificato motivo) rifiutato la proposta di assunzione a tempo indeterminato effettuata dall’Azienda nell’ambito della medesima provincia, come tali considerati rinunciatari.
In merito ai processi di sportellizzazione che saranno realizzati nel presente anno, fermo restando quanto previsto dall’accordo del 14/1/2020, le Parti confermano che per i candidati per i quali l’Azienda abbia riscontrato problemi tecnici nello svolgimento da remoto dei test attitudinali, è stato previsto il reinvio del test medesimo.
Anche in relazione ai previsti interventi di progressivo efficientamento delle attività del settore Trasporti, le Parti condividono di attivare sin da subito il processo di mobilità volontaria territoriale e nazionale del personale addetto a tale mansione, in coerenza con le procedure in atto e con le esigenze organizzative.
Analogamente, si procederà tempestivamente all’attivazione della mobilità volontaria relativa al personale con ruolo di Specialista Consulente, per almeno 70 risorse.
Con riguardo alle altre figure professionali inserite nelle graduatorie di mobilità nazionale, sarà effettuato uno specifico incontro entro il mese di ottobre 2020.
Con riferimento alla funzione DTO ed in particolare in ambito Servizi al cliente, si conviene sulla opportunità di procedere, compatibilmente con le esigenze organizzative, alla trasformazione in full time del personale attualmente in regime di part time.
Le Parti, inoltre, convengono che nell’incontro di cui al capoverso che segue, verrà analizzata la situazione della struttura di Servizi Back Office, al fine di verificare la possibilità di operare conversioni a full time anche in tale ambito.


POSTE ITALIANE: Politiche Attive del Lavoro

Siglata il 29/7/2020, tra Poste Italiane S.p.A. e la SLC-CGIL, la SLP-CISL, la UILposte, la FAILP-CISAL, la CONFSAL Com.ni, la FNC UGL Com.ni, l’intesa che ha definito da settembre 2020 le azioni di Politiche Attive del Lavoro

A partire dal mese di settembre 2020, l’Azienda avvierà le azioni di Politiche Attive previste per il corrente anno.
In considerazione dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Coronavirus, che ha determinato l’esigenza di intervenire prioritariamente sugli aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro e conseguentemente di differire la definizione degli interventi di PAL per il 2020, le Parti condividono che per l’anno in corso le azioni non potranno essere ripartite in due tranches semestrali, ma saranno realizzate nell’ambito di un’unica manovra, secondo l’ordine definito dall’accordo del 13/6/2018 e dalle successive intese in materia.
Fermo restando quanto sopra, con riferimento alle disponibilità in ambito MP e PCL e alla relativa ripartizione al 50% sulla mobilità nazionale e al 50% sulle conversioni da Part Time in Full Time (provinciali, regionali e nazionali), di cui verrà fornita preventiva informativa alle OO.SS., le Parti convengono che per le province in cui una delle due leve non risulti attivabile, le relative numeriche saranno rese sin da subito disponibili per l’altra leva, al fine di massimizzare i risultati e di ridurre le tempistiche di realizzazione.
Con riferimento ai lavoratori che, nell’ambito delle stabilizzazioni per attività di recapito, siano stati assunti a tempo parziale con articolazione della prestazione lavorativa dal 15 giugno al 15 settembre e dal 15 novembre al 15 febbraio, l’Azienda conferma che entro il 15/12/2020 sarà offerta a tutti i dipendenti che non convertano il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno la possibilità di modificare la propria articolazione part time, con collocazione della prestazione nel periodo aprile-settembre o ottobre- marzo, presso uno dei Centri presenti nella provincia o, laddove necessario e in via residuale, nella regione di assegnazione.
A tal fine, i lavoratori interessati saranno inseriti in graduatorie provinciali, ordinate secondo il criterio della maggiore anzianità aziendale e, in subordine, della maggiore anzianità anagrafica e, attraverso un apposito applicativo aziendale, potranno indicare i centri di proprio interesse, riportandoli in ordine di priorità. L’applicativo procederà quindi all’abbinamento tra il singolo lavoratore ed il CD, in funzione del posizionamento in graduatoria e delle preferenze espresse.
Relativamente alle 200 stabilizzazioni su attività di smistamento (pari a 100 FTE), Azienda e OO.SS. condividono che per le stesse saranno utilizzati i criteri definiti dagli accordi del 13/6/2018 e seguenti, fatta salva la priorità che, a parità di punteggio, verrà attribuita al personale che abbia maturato una maggiore anzianità nell’attività di smistamento, fermi restando gli ulteriori successivi criteri di ordinamento delle graduatorie provinciali.
Le Parti convengono inoltre sull’opportunità di consentire la partecipazione al processo di assunzione a tempo indeterminato per attività di produzione anche alle risorse, già convocate nell’ambito del percorso di stabilizzazione su attività di recapito, che non abbiano superato la prova motomezzo, purché risultino in possesso degli ulteriori requisiti previsti in fase assunzionale (anche relativi alla produzione della documentazione richiesta per l’iter selettivo), ivi inclusa la piena idoneità alla mansione specifica accertata dal Medico Competente nell’ambito della visita preassuntiva, ferma restando la preventiva/contestuale sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale.
Resta ferma l’esclusione di tutti i lavoratori che, avendo manifestato la disponibilità per una provincia nell’ambito delle precedenti tranches di stabilizzazioni PAL per attività di recapito, abbiano esplicitamente o per fatti concludenti (ad esempio non presentandosi alla convocazione senza giustificato motivo) rifiutato la proposta di assunzione a tempo indeterminato effettuata dall’Azienda nell’ambito della medesima provincia, come tali considerati rinunciatari.
In merito ai processi di sportellizzazione che saranno realizzati nel presente anno, fermo restando quanto previsto dall’accordo del 14/1/2020, le Parti confermano che per i candidati per i quali l’Azienda abbia riscontrato problemi tecnici nello svolgimento da remoto dei test attitudinali, è stato previsto il reinvio del test medesimo.
Anche in relazione ai previsti interventi di progressivo efficientamento delle attività del settore Trasporti, le Parti condividono di attivare sin da subito il processo di mobilità volontaria territoriale e nazionale del personale addetto a tale mansione, in coerenza con le procedure in atto e con le esigenze organizzative.
Analogamente, si procederà tempestivamente all’attivazione della mobilità volontaria relativa al personale con ruolo di Specialista Consulente, per almeno 70 risorse.
Con riguardo alle altre figure professionali inserite nelle graduatorie di mobilità nazionale, sarà effettuato uno specifico incontro entro il mese di ottobre 2020.
Con riferimento alla funzione DTO ed in particolare in ambito Servizi al cliente, si conviene sulla opportunità di procedere, compatibilmente con le esigenze organizzative, alla trasformazione in full time del personale attualmente in regime di part time.
Le Parti, inoltre, convengono che nell’incontro di cui al capoverso che segue, verrà analizzata la situazione della struttura di Servizi Back Office, al fine di verificare la possibilità di operare conversioni a full time anche in tale ambito.