Fondo di garanzia: nuova modalità di pagamento delle prestazioni


Per contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state introdotte rilevanti novità in materia di pagamento delle prestazioni a carico del Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro relativi alle ultime tre mensilità e delle conseguenti modalità di surroga. In attesa dell’implementazione della nuova procedura di liquidazione delle prestazioni, l’INPS, con messaggio n. 3008/2020, fornisce indicazioni sulle nuove modalità di pagamento delle prestazioni e di surroga del Fondo di garanzia, e informa che vengono superate le previgenti modalità che prevedevano l’acquisizione preliminare da parte dell’Istituto della quietanza che il lavoratore rilasciava presso lo sportello bancario, ai fini della successiva disposizione in suo favore del bonifico o del pagamento in contanti, in ragione dell’ammontare delle prestazioni stesse.


L’articolo 97, DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020 ha modificato l’art. 2, co. 7, della L. n. 297/1982, introducendo rilevanti novità in materia di pagamento delle prestazioni a carico del Fondo di garanzia – TFR e crediti di lavoro relativi alle ultime tre mensilità – e delle conseguenti modalità di surroga.
Il comma 1, lett. a), del citato articolo 97 stabilisce che i pagamenti sono eseguiti dal Fondo di garanzia “mediante accredito sul conto corrente del beneficiario”. La successiva lett. b) del medesimo comma 1 prevede che il Fondo di garanzia sia surrogato di diritto “previa esibizione della contabile di pagamento”. Vengono, quindi, superate le previgenti modalità di pagamento delle prestazioni e di surroga del Fondo di garanzia, che prevedevano la previa acquisizione da parte dell’Istituto della quietanza che il lavoratore rilasciava presso lo sportello bancario ai fini della successiva disposizione in suo favore del bonifico o del pagamento in contanti in ragione dell’ammontare delle prestazioni stesse.
L’accredito sul conto corrente intestato al medesimo beneficiario della prestazione, il cui IBAN è da indicare obbligatoriamente nella domanda, costituisce pertanto l’unica modalità di pagamento del Fondo.
Inoltre, ai fini dell’esercizio del diritto di surroga non è più richiesta l’acquisizione della citata quietanza firmata dal lavoratore, che è sostituita dalla contabile di pagamento del bonifico recante la specifica causale riferita al pagamento della prestazione da parte del Fondo di garanzia.


In attesa dell’implementazione della nuova procedura di liquidazione delle prestazioni in oggetto, le Strutture territorialmente competenti, dopo aver eseguito l’elaborazione definitiva delle domande istruite, devono far pervenire alla filiale della banca dell’Istituto ordinante l’elenco dei lavoratori, completo dei rispettivi codici fiscali, IBAN e importi, in parallelo al mandato di pagamento (Mod. I.P.6BIS) a copertura dell’ammontare della disposizione di pagamento.
I codici IBAN indicati in domanda sono soggetti a verifica di regolarità formale e di titolarità da parte dei servizi informatici dedicati.
A tal fine, nella intranet, sezione > “Processi” > “Prestazioni a sostegno del reddito” > “Fondo di garanzia – Fondo di tesoreria – TFR su CIGS” > “Consultazione stati passivi” > “Elenco IBAN”, per ogni giorno lavorativo verrà pubblicata la lista dei beneficiari delle prestazioni elaborate il giorno precedente, ordinata per codice sede. Dalla lista in questione gli operatori estraggono l’elenco dei beneficiari riferiti alle Strutture di rispettiva competenza da trasmettere alla banca che esegue i bonifici e da allegare al mandato di pagamento (Mod. I.P.6BIS). Sono state conseguentemente aggiornate le comunicazioni di accoglimento delle domande, da inviare ai beneficiari esclusivamente tramite il servizio Postel.
Terminate le operazioni di pagamento, la banca convenzionata restituisce, in sede di rendicontazione del mandato, copia del mandato di pagamento completo delle contabili dei singoli bonifici effettuati. Le contabili, unitamente ai relativi prospetti di liquidazione degli uffici amministrativi, devono essere trasmesse all’ufficio legale competente per l’esercizio dell’azione di surroga.

INL: precisazioni sul deposito telematico dei contratti collettivi


SI forniscono precisazioni sull’applicativo informatico predisposto dal Ministero del lavoro per l’assolvimento dell’obbligo di deposito telematico dei contratti di secondo livello.


Come noto, i benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la DTL competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati.
Il Legislatore ha previsto tale obbligo quale condizione necessaria per la fruizione dei “benefici contributivi o fiscali” e delle “altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali” al fine di consentire un’immediata applicazione delle normative in materia di agevolazioni, rendere più facilmente accessibili tali contratti alle diverse amministrazioni, nonché di effettuarne il monitoraggio.
Orbene, il deposito dei contratti di secondo livello andrebbe ricondotto non solo ai benefici contributivi e fiscali comunemente intesi, ma anche ai diversi benefici di carattere “normativo” che possono essere “attivati” a seguito di specifiche deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva”.
Dunque, attesa la rilevanza della questione connessa alla efficacia delle disposizioni derogatorie inserite in contratti collettivi già sottoscritti ma non depositati, d’intesa con il Ministero del lavoro, l’Ispettorato ritiene che tale obbligo possa ritenersi applicabile in riferimento ai contratti sottoscritti o rinnovati a far data dal 30 luglio 2020.


I termini di invio del modello SR41 previsti a pena di decadenza dalla prestazione


Le richieste di trattamenti di CIGD, CIGO e ASO, con pagamento diretto a carico Inps, contenenti o meno la richiesta di anticipo del 40%, rispetto alle quali la trasmissione del modello “SR 41” è avvenuta oltre i termini stabiliti, non possono essere accolte ed il trattamento non è più erogabile dall’Inps. I datori di lavoro dovranno, quindi, sostenere il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi (Inps, messaggio 31 luglio 2020, n. 3007).


Come noto, nel caso di domanda di pagamento diretto della cassa integrazione in deroga, con richiesta di anticipo del 40%, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la domanda di concessione del trattamento entro il 15° giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione dell’anticipazione. Per le domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di invio delle istanze è stato fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Il datore di lavoro, poi, deve comunicare all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, con modello “SR 41” semplificato, con le seguenti tempistiche, a pena di decadenza:
– entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, qualora tale termine sia successivo al 17 luglio e il provvedimento di concessione sia adottato entro la fine del periodo di integrazione salariale. Pertanto, in caso di periodo di integrazione salariale che interessi più mensilità, il termine entro cui inviare i modelli “SR41” è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui si conclude l’intero periodo autorizzato;
– entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, qualora quest’ultimo sia posteriore alla fine del periodo di integrazione salariale;
– entro il 17 luglio, qualora la data individuata sia antecedente a quella del 17 luglio.
Tale disciplina del pagamento diretto e i connessi termini decadenziali si applicano anche ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e di assegno ordinario (ASO), limitatamente alle domande presentate a decorrere dal 18 giugno 2020.
Tanto premesso, tutte le istanze di trattamenti di CIGO, CIGD e ASO, con pagamento diretto a carico dell’Inps, contenenti o meno la richiesta di anticipo del 40%, rispetto alle quali la trasmissione del modello “SR 41” semplificato è intervenuta in violazione dei termini stabiliti, non possono essere accolte ed il trattamento non è più erogabile dall’Istituto. I datori di lavoro dovranno, quindi, farsi carico della mancata prestazione e saranno altresì chiamati a sostenere il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi.

Linee guida per una ripartenza in sicurezza nelle Cooperative Sociali

30 lug 2020 Siglati nei giorni 17 e 23 luglio2020, tra l’AGCI SOLIDARIETA’, la CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETA’, la LEGACOOPSOCIALI e la FP-CGIL, la CISL FP, la FISASCAT CISL, la UIL FPL, UILTuCS, il verbale di incontro e l’avviso comune cone allegate le Linee Guida sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro per una transizione ed una ripartenza dei servizi sociosanitari, educativi e di inserimento lavorativo erogati da cooperative sociali ed imprese sociali.

Le Parti, nell’ambito del percorso avviato già nella prima fase emergenziale di confronto e coordinamento per sostenere e valorizzare il contributo di tutte le lavoratrici e lavoratori e di tutte le cooperative sociali che sono state impegnate e continuano ad essere impegnate a garantire servizi per le fasce deboli della cittadinanza, hanno ritenuto necessario potenziare il sistema di relazioni sindacali al fine di sostenere l’occupazione in sicurezza nella piena applicazione del CCNL in questa delicata fase di ripartenza ed al fine di promuovere e sostenere la tenuta dei servizi erogati che sono rilevanti per il welfare italiano, anche attraverso la rimodulazione e coprogettazione degli stessi.
Pertanto sono stati ratificati un Avviso Comune e le Linee Guida per la gestione della transizione e della ripartenza dei servizi. L’Avviso Comune e le Linee Guida hanno lo scopo di gestire criticità, promuovere una rinnovata cultura sulla sicurezza, valorizzare e sostenere la rimodulazione e la riprogettazione dei servizi, promuovere e sviluppare percorsi formativi nel solco di rinnovate politiche attive del lavoro.
Le parti ritengono fondamentale che tutta la rete di infrastrutturazione dei servizi sociosanitari, educativi e di inserimento lavorativo richiamati nell’art. 1 della legge 381/1991 e come definiti nel CCNL da noi sottoscritto siano valorizzati e sostenuti come un valore economico e sociale importante per il Paese, per le famiglie e le persone, per i lavoratori, per le cooperative sociali ed imprese sociali.
Anche in considerazione del particolare momento che vivono le lavoratrici, i lavoratori e le cooperative sociali e della parallela difficoltà del Paese e dei cittadini anche rispetto alla riduzione dei servizi erogati, le parti concordano di promuovere iniziative e percorsi comuni per favorire la riconversione ed il potenziamento dei servizi e per il riconoscimento da parte delle Istituzioni degli adeguamenti tariffari derivanti dal rinnovo del CCNL cooperazione sociale, garantendo altresì continuità e valorizzazione dei servizi, delle retribuzioni e delle professionalità degli operatori del settore.
Le parti convengono che l’art. 109 del Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, noto come Decreto Rilancio, sia una leva importante affinché quanto auspicato possa tradursi in realtà, e possa guidare, unitamente alle Linee Guida sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, ivi allegate, sia la transizione che il rilancio del settore.
Tali Linee Guida dovranno essere declinate, armonizzandole con le indicazioni delle singole Regioni, all’interno dei comitati aziendali o territoriali, che saranno costituiti in base a quanto previsto nel presente Protocollo.


E’ indispensabile che tutto il sistema cooperativo metta in atto il rafforzamento delle misure anti-contagio indicate dai Protocolli confederali nazionali al fine di ridurre al minimo il rischio biologico in attività dove il distanziamento fisico è spesso difficile da attuare.