Contributo di vigilanza per l’anno 2020: versamento posticipato al 15 settembre


E’ divenuta esecutiva la Deliberazione COVIP dell’11 marzo 2020 – in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – recante “Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell’anno 2020, ai sensi dell’art. 1, co. 65, della L. 23 dicembre 2005, n. 266”. Si ricorda che in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso da COVID-19 e avuto conto delle richieste avanzate dai soggetti vigilati, per il tramite di proprie associazioni rappresentative, l’ordinario termine di versamento del contributo di vigilanza viene posticipato al 15 settembre 2020.


Contributo di vigilanza
Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto per l’anno 2020, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell’ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell’anno 2019.
Dalla base di calcolo vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.
Per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso, si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società o ente, la base di calcolo dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell’anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.


Destinatari
Il versamento del contributo è effettuato da ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2019 risulti iscritta all’albo di cui all’art. 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005. Per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società o enti, il versamento del contributo è effettuato dalla società o dall’ente stesso.
Sono esclusi dal versamento del contributo i soggetti che, per ciascuna forma pensionistica complementare, sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori a € 10,00.


Versamento
A causa dell’emergenza sanitaria in corso e avuto conto delle richieste avanzate dai soggetti vigilati, per il tramite di proprie associazioni rappresentative, l’ordinario termine di versamento del contributo di vigilanza è posticipato al 15 settembre 2020.
Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario n. IT85B0569603211000006150X43 intestato alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma. La causale da indicare per il versamento è la seguente: “Fondo pensione n. (numero di iscrizione all’albo dei fondi pensione) – Versamento contributo di vigilanza anno 2020”.
A pagamento avvenuto, tutti soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere alla COVIP i dati relativi al contributo in parola compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione in sezioni riservate presenti sul sito Internet (www.covip.it).
I soggetti esclusi dal versamento sono comunque tenuti a inviare alla COVIP un’apposita relazione circa la sussistenza delle ragioni dell’esclusione.
Il mancato pagamento della contribuzione comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione.

Erogazione di buoni pasto, legittima la revoca anche per unilaterale deliberazione datoriale


L’erogazione dei buoni pasto ai lavoratori in funzione di un rapporto contrattuale, ancorchè reiterata nel tempo tale da integrare una prassi aziendale, non inficia il presupposto della natura non retributiva dell’erogazione, per cui essa può venir meno anche per unilaterale deliberazione datoriale, in quanto previsione di un atto interno, non prodotto da un accordo sindacale (Corte di Cassazione, ordinanza 28 luglio 2020, n. 16135)


Una Corte d’appello territoriale aveva confermato la sentenza del Giudice di prime cure, rigettando la domanda proposta da un lavoratore tesa all’accertamento dell’illegittimità della deliberazione unilaterale di revoca dei buoni pasti, da parte del datore di lavoro datrice, e di condanna al pagamento delle relative differenze retributive.
Avverso la sentenza il lavoratore ricorre in Cassazione, lamentando l’erronea revocabilità unilaterale dei buoni pasto, in considerazione della loro funzionalità ad un rapporto contrattuale integrativo e della “legittima aspettativa” dei lavoratori, a seguito di una reiterata e generalizzata prassi aziendale; ragion per cui tali elementi andavano considerati componente della retribuzione e, conseguentemente, soggetti al principio di irriducibilità della stessa.
Per la Suprema Corte il ricorso è infondato.


La Corte di merito, infatti, ha correttamente interpretato la natura dei buoni pasto alla stregua, non già di elemento della retribuzione “normale”, ma di agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza 14 luglio 2016, n. 14388). Pertanto, non rientrando nel trattamento retributivo in senso stretto, il regime della loro erogazione può essere variato anche per unilaterale deliberazione datoriale, in quanto previsione di un atto interno, non prodotto da un accordo sindacale.
E l’interpretazione contrapposta dal lavoratore, di erogazione dei buoni pasto “in funzione di un rapporto contrattuale”, anche sulla base di una reiterazione nel tempo tale da integrare una prassi aziendale, non inficia il presupposto della natura non retributiva dell’erogazione.

Accordo straordinario per il sostegno al reddito nel terziario bolognese

29 lug 2020 Siglato il 14/7/2020, tra Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom Bologna e la FILCAMS-CGIL Bologna, la FISASCAT-CISL Area Metropolitana Bologna, la UILTUCS Emilia Romagna, si è stipulato l’accordo territoriale straordinario per il sostegno al reddito nel terziario nell’area metropolitana bolognese.

Con espresso riferimento alle aziende operanti nell’Area Metropolitana di Bologna, che applicano integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del 30/7/2019, ivi compresa la parte obbligatoria, e che siano in siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l’Ente bilaterale e che abbiano subito oggettivamente gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica, le Parti convengono che, a decorrere dal 24/2/2020, fino al raggiungimento dell’effettiva operatività degli ammortizzatori pubblici, e comunque non oltre il 30/9/2020, siano previste le seguenti prestazioni straordinarie di sostegno al reddito e di welfare a carico di Ebiterbo compatibilmente alle risorse finanziarie dallo stesso stanziate.
L’accordo integra gli accordi straordinari già sottoscritti il 3/3/2020 e il 1/4/2020.
Gli interventi a sostegno del reddito da parte di Ebiterbo riguardano i seguenti casi:
1.Interventi in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa conseguente a emergenza epidemiologica (in assenza di altri ammortizzatori);
2.Contributo straordinario per la serenità abitativa: per i lavoratori titolari di un mutuo prima casa o locatori di una immobile di residenza o in cui sono domiciliati in quanto fuori sede, contributo mensile lordo fino a 150 Euro, nel caso di riduzione dell’orario di lavoro tra il 40% ed il 60% (novità rispetto ai precedenti accordi); fino a 200 Euro nel caso di riduzione dell’orario di lavoro tra il 60% ed il 80%; fino a 250 Euro nel caso di riduzione dell’orario di lavoro tra il 80% ed il 100%. Il contributo può essere chiesto per un massimo di 3 mesi nel periodo dal 1/3/2020 al 30/9/2020.
3.Contributo solidaristico (novità): per i lavoratori che abbiano subito una sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa a seguito dell’emergenza epidemiologica, contributo mensile lordo di 100,00 Euro nel caso di riduzione dell’orario di lavoro fino al 33%; contributo mensile lordo di 150 Euro nel caso di riduzione dell’orario di lavoro tra il 33% e il 66%; contributo mensile lordo di 200 Euro nel caso di riduzione dell’orario di lavoro oltre il 66%. Il contributo può essere chiesto solo per il periodo compreso tra il 1/3/2020 e il 31/5/2020. Inoltre il contributo è assorbito fino a concorrenza nel caso in cui il datore di lavoro abbia integrato l’ammortizzatore sociale nel mese di riferimento.
4.Welfare Straordinario-Assistenza genitoriale al figlio minore: ai lavoratori che hanno necessità di assentarsi dal lavoro per assistere i propri figli fino a 14 anni, nel periodo di chiusura delle scuole, contributo del 50% della retribuzione, per la fruizione, di un ulteriore periodo (rispetto a quanto già disposto dai precedenti accordi del 3/3/2020 e del 1/4/2020), di permessi non retribuiti, pari a 30 giorni lavorativi, nel periodo dal 1/7/2020 al 15/9/2020. Tale contributo NON è cumulabile con il contributo per i centri estivi per il medesimo periodo.
5.Misure di rafforzamento della prevenzione: contributi per le aziende a sostegno di interventi destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il contributo è pari al 40% delle spese sostenute nel periodo dal 1/3/2020 al 30/9/2020 debitamente documentate, con un massimale di 500,00 Euro al netto dell’Iva.


INL: indici di valutazione di “equivalenza” della disciplina normativa dei contratti collettivi


Con circolare n. 2/2020, l’INL fornisce alcuni chiarimenti in ordine agli indici di valutazione di “equivalenza” della disciplina normativa dei contratti collettivi. L’istruttoria da parte del personale ispettivo dovrà, di norma, essere condotta sia sugli aspetti retributivi sia su quelli normativi del contratto. L’analisi sugli aspetti normativi del contratto collettivo potrà essere pretermessa solo quando siano riscontrati scostamenti nel trattamento retributivo applicato ai lavoratori, elemento di per sé sufficiente a revocare i benefici normativi e contributivi ai sensi dell’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006.


L’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Con circolare n. 7/2019, l’Ispettorato ha chiarito che il personale ispettivo al fine di verificare se il datore di lavoro possa o meno fruire dei benefici, deve svolgere un accertamento sul merito del trattamento economico/normativo effettivamente garantito ai lavoratori e non solo un accertamento legato ad una formale applicazione del contratto sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Successivamente, con circolare n. 9/2019, è stato altresì precisato che il rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è da intendersi nel senso che ai soli fini previsti dalla disposizione, vale a dire la fruizione di “benefici normativi e contributivi”, rileva il riscontro della osservanza da parte del datore di lavoro dei contenuti, normativi e retributivi, dei contratti in questione.
Circa i contenuti “normativi” del contratto collettivo, si era posta riserva di elaborare un primo prospetto, ad uso del personale ispettivo, esemplificativo delle clausole normative presenti nei CCNL sulle quali orientare la comparazione, muovendo dal presupposto che il grado di rappresentatività delle OO.SS viene individuato attraverso la valutazione complessiva dei seguenti elementi: consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.; ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro; partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro, individuali, plurime e collettive.


Materie riservate ai contratti “leader”
Ciò premesso, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito ulteriori alcuni chiarimenti, in ordine agli indici di valutazione di “equivalenza” della disciplina normativa dei contratti collettivi.
La disciplina di alcuni istituti è riservata dal legislatore in via esclusiva ai contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In forza della disposizione contenuta nell’art. 51 del d.lgs. n. 81/2015, ad esempio, l’integrazione della disciplina delle principali tipologie contrattuali o la deroga ad alcune previsioni legali è rimessa ai contratti c.d. “leader”. Si pensi alle disposizioni concernenti le collaborazioni, le ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, i casi di ricorso al lavoro intermittente, i limiti di durata ed i limiti quantitativi del contratto a tempo determinato, l’individuazione delle attività stagionali, la disciplina del contratto di apprendistato etc.
Tale riserva opera anche per le disposizioni in materia di orario di lavoro, contenute nel d.lgs. n. 66/2003.
In proposito va tuttavia specificato che nulla vieta ai contratti collettivi, pur sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, di introdurre disposizioni di miglior favore per il lavoratore in relazione ad alcuni istituti sui quali è dunque possibile svolgere una comparazione.


Materie non riservate e rispetto della parte normativa
L’Ispettorato ribadisce che il giudizio di equivalenza muove dal presupposto secondo cui vanno comparati i “trattamenti” previsti da un CCNL c.d. “leader” e i “trattamenti” garantiti da un datore di lavoro che applica un contratto collettivo non sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative, ovvero che non applica alcun contratto collettivo e che, pertanto, non può avvantaggiarsi delle discipline integrative o derogatorie sopra indicate.
Da ciò scaturisce la necessità di basare la valutazione in relazione ad istituti che possono essere legittimamente disciplinati da qualsiasi contratto collettivo. Si fornisce dunque una prima sintetica elencazione – suscettibile di successive integrazioni – di istituti sui quali effettuare una verifica di equivalenza dei “trattamenti normativi”:
– la disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time;
– la disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi;
– la disciplina compensativa delle ex festività soppresse;
– durata del periodo di prova;
– durata del periodo di preavviso;
– durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
– malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un’eventuale integrazione delle relative indennità;
– maternità ed eventuale riconoscimento di un’integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa;
– monte ore di permessi retribuiti.


Parte economica
L’analisi del trattamento economico del contratto sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative costituisce, naturalmente, il principale aspetto sul quale incentrare la valutazione di equivalenza tra i contratti collettivi.

Al fine di verificare la sussistenza di scostamenti rispetto al trattamento retributivo previsto dal CCNL “leader”, appare utile fare riferimento alla c.d. retribuzione globale annua da intendersi quale somma della retribuzione annua lorda composta da particolari elementi fissi della retribuzione e da quelli variabili, solo laddove gli elementi variabili siano considerati come parte del trattamento economico complessivo definito dal contratto collettivo nazionale di categoria. Dalla comparazione andrà invece esclusa la retribuzione accessoria e variabile non inclusa nel T.E.C, della quale andrà soltanto verificata l’esistenza.


Istruttoria e motivazione
L’istruttoria da parte del personale ispettivo dovrà, di norma, essere condotta sia sugli aspetti retributivi che su quelli normativi del contratto.
L’analisi sugli aspetti normativi del contratto collettivo potrà peraltro essere pretermessa allorquando siano riscontrati scostamenti nel trattamento retributivo applicato ai lavoratori,
elemento di per sé sufficiente a revocare i benefici normativi e contributivi ai sensi dell’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006.
Qualora invece sia stata verificata una equivalenza dei trattamenti economici, il disconoscimento di eventuali benefici normativi e contributivi potrà avvenire allorquando dalla comparazione degli istituti sopra elencati – che costituiscono un primo idoneo indice di equivalenza “normativo” – si ricavi evidenza di uno scostamento di almeno due di essi.
In ogni caso, la motivazione del verbale di accertamento deve dare conto, in primo luogo, della maggiore rappresentatività comparativa del CCNL preso a riferimento e quindi, in maniera puntuale e analitica, degli elementi di scostamento rilevati rispetto al trattamento retributivo e normativo del CCNL più rappresentativo.