Indennità per i dipendenti a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali


Stanziati 326,4 milioni di euro, per il 2020, quale quota a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza da destinare agli interventi di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti atempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, che, in conseguenza dell’emergenza COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che accedono all’indennità, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, pari a 600 euro, a valere sulle risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza.


Risorse
Le risorse a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, disponibili per gli interventi di cui in oggetto conseguentemente alle previsioni contenute nei decreti del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 28 marzo 2020, 30 aprile 2020 e 29 maggio 2020, sono pari a 326,4 milioni di euro per il 2020. Entro tale limite di spesa sarà riconosciuta l’indennità di cui di seguito.


Indennità per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali
Tra i lavoratori che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che accedono alle indennità a valere sulle risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza, oltre a coloro già individuati ai sensi del DM 30 aprile 2020, sono altresì individuati i lavoratori in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del decreto in commento, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Ai lavoratori così individuati è riconosciuta una indennità, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Incumulabilità
L’indennità non è cumulabile con:
– i trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 18 del 2020;
– le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18 del 2020;
– l’indennità di cui ai decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 28 marzo 2020 e 29 maggio 2020;
– le indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 30 aprile 2020;
– le indennità di cui agli articoli 84 e 85 del decreto-legge n. 34 del 2020;
– il reddito di emergenza di cui all’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020;
– il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.


Modalità di erogazione e monitoraggio
L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base della verifica della sussistenza dei requisiti, nel limite di spesa sopra indicato. L’INPS provvede al monitoraggio nel rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, ulteriori provvedimenti concessori potranno essere adottati solo previa attuazione di quanto previsto all’articolo 126, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020.
Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.Iavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

Provvidenze ELBA 2020 per le imprese artigiane lombarde

Siglato il 6/7/2020, tra la CONFARTIGIANATO LOMBARDIA, la CNA Lombardia, la Casartigiani Lombardia, la CLAAI Lombardia e la CGIL Lombardia, la CISL Lombardia, UIL Lombardia, l’accordo sulle Provvidenze ELBA 2020.

Considerato:
– il quadro complessivo più restrittivo delle risorse e dei criteri in materia di ammortizzatori sociali, dettato anche da questa emergenza epidemiologica unica;
– l’esigenza di mantenere un equilibrio tra la capacità di spesa e la stabilità e la tenuta del bilancio;
Dopo ampia discussione si conviene che il budget complessivo che per l’anno 2020 viene fissato in euro 3.500.000,00.
L’attivazione dei vasi comunicanti tra le provvidenze a favore delle imprese e dei dipendenti richiederà una comunicazione alle Parti Sociali e sarà condizionata ad una preventiva autorizzazione delle stesse.
E’ invece ammessa l’attivazione dei vasi comunicanti all’interno delle provvidenze delle imprese e all’interno delle provvidenze a favore dei dipendenti, nell’ambito dei reciproci fondi.
Le provvidenze di seguito elencate sono confermate nell’attuale regolamentazione e potranno essere erogate a favore dello stesso beneficiario, non più di una volta nell’anno solare, salvo quanto previsto per le singole provvidenze.
Le singole provvidenze saranno erogate fino a concorrenza delle risorse stanziate.
 Le domande delle provvidenze di seguito elencate relative al primo semestre 2020 potranno essere presentate entro la fine del mese di ottobre mentre le domande relative al secondo semestre potranno essere presentate, a decorrere dall’1/1/2021, entro la fine del mese di aprile 2021.


Anzianità Professionale Aziendale (APA)


Si conferma l’attuale provvidenza con uno stanziamento semestrale pari a euro 1.025.000,00.


Contributo Spese Acquisti Libro Scolastici (ALS)


Si conferma l’attuale provvidenza con uno stanziamento semestrale pari a euro 225.000,00.
In via sperimentale per l’anno 2020 le pratiche dovranno essere presentate dai lavoratori presso gli sportelli di CGlL, CISL e UIL.


Contributo Carenza Malattia (CCM)


Si conferma l’attuale provvidenza con uno stanziamento semestrale pari a euro 425.000,00.
In via sperimentale per l’anno 2020 le pratiche dovranno essere presentate dalle imprese presso gli sportelli di CONFARTIGIANATO, CNA, CLAAI, CASARTIGIANI.


Formazione Esterna Apprendisti (FAA)


Si conferma l’attuale provvidenza con uno stanziamento semestrale pari a euro 25.000,00.


Formazione e Aggiornamento Professionale (FAI)


Si conferma l’attuale provvidenza, con uno stanziamento semestrale pari a euro 50.000,00.
Non sono ammessi a contributo i corsi di formazione presenti nel catalogo regionale delle offerte di formazione continua previste nell’ambito del POS FSE 2014-2020- Formazione continua – fase VI.

Accordo sul salario consolidato per le aziende metalmeccaniche dell’Emilia Romagna

Firmato un accordo sul salario consolidato previsto dal CCRL Meccanica Artigiana e CCRL Odontotecnici dell’Emilia Romagna

Premesso che le Associazioni Artigiane hanno rappresentato che la maggioranza delle imprese nell’anno in corso stanno subendo, in conseguenza della congiuntura economica negativa legata alla pandemia, una forte crisi di liquidità, in parte legata al mancato pagamento di ordinativi da parte dei clienti, ad un calo degli ordinativi ed una ripresa dopo il lock down più lenta rispetto alle attese.
Le OO.SS. pur comprendendo le istanze rappresentate dalle Associazioni Artigiane, ritengono che vadano fatti tutti gli sforzi utili affinché le aziende verifichino la compatibilità economico – finanziaria utile l’erogazione del salario consolidato nei tempi previsti dai dettati contrattuali.


Pertanto, Le Parti concordano che l’erogazione del salario consolidato, in conseguenza della situazione in atto, potrà essere erogato a partire dalla mensilità di giugno e dovrà comunque essere saldato con la mensilità di settembre 2020.


L’auspicio è che laddove vi siano le condizioni il salario consolidato venga erogato a scadenza naturale, tuttavia le imprese potranno erogarlo in forma rateizzata a partire da giugno 2020 e con il saldo da erogare inderogabilmente con la mensilità di settembre 2020.


Nuove precisazioni sulla procedura di emersione rapporti di lavoro


Il Ministero del lavoro e dell’interno hanno fornito ulteriori indicazioni sulla procedura relativa all’emersione dei rapporti di lavoro di cui al Decreto Rilancio.


Il datore di lavoro che, nelle more della conclusione della procedura di regolarizzazione, assume il lavoratore è obbligato ad inviare la comunicazione obbligatoria entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro al servizio competente ove è ubicata la sede di lavoro o, in caso di lavoro domestico, all’INPS. Tale comunicazione è messa a disposizione di INPS, INAIL, Ispettorato Nazionale del Lavoro e Ministero dell’Interno secondo gli standard di cooperazione applicativa e dovrà contenere i dati essenziali del rapporto di lavoro, avendo cura di indicare, in particolare, un codice fiscale, anche generato provvisoriamente, e la tipologia del permesso di soggiorno, valorizzando, ove non già posseduto dal lavoratore, il campo “in attesa di permesso di soggiorno”. Per l’invio della comunicazione obbligatoria da parte del datore è assolutamente indispensabile che il lavoratore sia in possesso di un codice fiscale, anche provvisorio.
In caso di dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, il sistema informatico del Ministero dell’Interno che riceve l’istanza provvede anche alla trasmissione della comunicazione obbligatoria di assunzione se il codice fiscale del lavoratore è già indicato nella stessa. Nel caso in cui il lavoratore sia privo di un codice fiscale, il Ministero dell’Interno trasmette un elenco massivo dei suddetti lavoratori all’Agenzia delle Entrate che provvede ad attribuire il codice fiscale e restituire il predetto elenco al fine di inserire il dato nell’istanza; a questo punto viene generata la comunicazione obbligatoria con la data di assunzione indicata nell’istanza. Il datore di lavoro potrà, comunque, consultare la comunicazione obbligatoria di assunzione, accedendo alla propria home page del sito internet attraverso il quale è stata inviata l’istanza di regolarizzazione. Qualora, invece, il datore di lavoro abbia dichiarato di voler concludere un contratto di lavoro, la comunicazione obbligatoria non può essere trasmessa d’ufficio, atteso che l’amministrazione non può sostituirsi alla volontà del datore di lavoro, non conoscendo il momento in cui quest’ultimo voglia procedere all’assunzione del lavoratore; quindi, in questo caso, è necessario che la comunicazione venga inviata al Ministero del Lavoro entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro, dallo stesso datore.
Laddove il lavoratore sia sprovvisto di codice fiscale, il datore di lavoro, per poter inviare la comunicazione obbligatoria al Ministero del lavoro, dovrà attendere, accedendo sul sito internet attraverso il quale ha inviato l’istanza di regolarizzazione, di visualizzare il codice fiscale provvisorio che sarà attribuito dall’Agenzia delle Entrate, sulla base di un elenco fornito dal Ministero dell’Interno.
Alla conclusione positiva della procedura di regolarizzazione con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il Ministero dell’Interno comunicherà l’esito allo stesso Ministero del lavoro che provvederà a rettificare la comunicazione obbligatoria, aggiornando tali campi e inviando l’informazione a tutte le amministrazioni attraverso il canale di cooperazione applicativa.
Le informazioni relative al permesso di soggiorno (numero titolo, data di scadenza,..) eventualmente da rettificare, verranno messe a disposizione dalla Questura attraverso appositi canali di cooperazione applicativa verso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Se la procedura di regolarizzazione si conclude negativamente, analogamente il Ministero dell’Interno comunicherà l’esito al Ministero del Lavoro, che effettuerà una comunicazione di cessazione, avente la data coincidente con quella generata dal Sistema Informatico dello Sportello unico dell’Immigrazione e inviando tale informazione a tutte le amministrazioni attraverso il canale di cooperazione applicativa.
Qualora successivamente alla presentazione dell’istanza e conseguente invio della comunicazione obbligatoria, generata automaticamente da! Sistema Informatico dello Sportello Unico dell’immigrazione, intervenga un provvedimento di diniego, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione di cessazione al Servizio competente nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.


Il datore di lavoro deve completare la procedura di emersione o regolarizzazione con la sottoscrizione, presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione competente, del contratto di soggiorno, assolvendo all’obbligo di comunicazione obbligatoria di assunzione. Qualora, nelle more della procedura di emersione o regolarizzazione, su istanza del datore o del lavoratore, venga segnalata la sopravvenuta interruzione del rapporto di lavoro, gli Sportelli unici daranno priorità a tali procedure, convocando le parti per formalizzare la conclusione di tale rapporto.
Nell’ipotesi di regolarizzazione nei soli settori del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e di assistenza alla persona è consentito l’avvio della procedura da parte anche di più datori di lavoro sino ad un massimo di tre per un numero minimo di ore che, cumulato, corrisponda ad una retribuzione non inferiore all’assegno sociale (euro 459,83 mensili). In tal caso, il contributo forfettario è suddiviso in ragione del numero dei datori di lavoro, indipendentemente dal numero di ore oggetto del contratto e nel modello F24, utilizzato per il versamento, dovrà essere indicato l’importo frazionato, arrotondato in eccesso in caso di decimali.
Per i rapporti di lavoro in agricoltura a tempo determinato dovrà essere assicurata la garanzia occupazionale minima di almeno 5 giornate.
La procedura di regolarizzazione è ammessa nell’ipotesi di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno non convertibile che consente di svolgere attività lavorativa – ad es. permesso di soggiorno per richiesta asilo, per lavoro stagionale – che abbia in essere un rapporto di lavoro regolarmente instaurato, anche in un settore diverso da quelli di cui al comma 3, e che sia compatibile per numero di ore residue (ad. es. part-time) alla sottoscrizione di un altro contratto di lavoro nei settori ammessi dalla norma. Diversamente, atteso che la procedura di cui al comma 1 deirart. 103, DL 34/200 riguarda l’emersione di un rapporto di lavoro irregolare o l’avvio di un nuovo rapporto di lavoro, la norma non consente l’accesso al procedimento per la conversione del permesso di soggiorno di cui si tratta nel caso di un rapporto di lavoro full-time, anche se in uno dei settori previsti.