
La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, ovvero utilizzando la procedura “semplificata” attualmente in uso, e ciò sino alla fine dello stato di emergenza, attualmente fissata al 31 luglio 2020, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. Oltre la data del 31 luglio 2020, la comunicazione di smart working, di cui all’art. 23, co. 1, L. n. 81/2017, sarà effettuata con i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e l’accordo detenuto dal datore di lavoro che dovrà esibirlo al Ministero, all’Inail e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per attività istituzionali di monitoraggio e vigilanza (Faq Ministero del lavoro).
Disciplina generale
Il lavoro agile – disciplinato dagli artt. da 18 a 22 della L. 81/2017 – viene definito come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato: stabilita mediante accordo tra le parti; con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici; eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva). La suddetta disciplina si applica, in quanto compatibile e fatta salva l’applicazione delle diverse disposizioni specificamente previste, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità di lavoro agile deve essere disciplinata da un apposito accordo che deve contenere:
– la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore;
– con riferimento alle prestazioni svolte al di fuori dei locali aziendali, la disciplina dell’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della L. 300/1970, nonché l’individuazione delle condotte che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari;
– la disciplina dei tempi di riposo del lavoratore, nonché le misure (tecniche ed organizzative) necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
L’accordo sul lavoro agile può essere a tempo determinato o indeterminato. Nel caso di accordo a tempo indeterminato, per il recesso (dalla modalità di lavoro agile e non dal rapporto di lavoro in quanto tale) è richiesto un preavviso non inferiore a 30 giorni; il termine di preavviso è elevato a 90 giorni nel caso in cui il recesso da parte del datore di lavoro riguardi un rapporto di lavoro agile con un lavoratore disabile. La presenza di un giustificato motivo consente di recedere senza preavviso nell’accordo a tempo indeterminato e prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato.
Emergenza COVID-19 e svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile
Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, tra le misure adottabili di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, è stato raccomandato il massimo ricorso al lavoro agile compatibilmente con le caratteristiche della prestazione. Con la possibilità, per tutta la durata del periodo di emergenza sanitaria, di prescindere dalla stipula dell’accordo individuale utilizzando modalità semplificate di accesso.
In particolare, da ultimo, l’articolo 90 del DL n. 34 ha previsto che la suddetta modalità di lavoro agile possa essere applicata dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente ed ha introdotto un diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile in favore dei genitori di figli minori di anni 14, nonché, come precisato in sede di conversione, dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio Covid-19. Nel dettaglio, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, quindi i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativiprevisti dalla normativa vigente. Tale diritto è riconosciuto a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore e che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Per il medesimo periodo, il diritto in questione è riconosciuto – come disposto in sede di conversione – anche ai lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio Covid-19 in ragione dell’età, o della condizione di immunodepressione, o dell’esito di patologie oncologiche, o dello svolgimento di terapie salvavita o comunque di una comorbilità accertata dal medico competente che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Anche in tale caso, il diritto opera a condizione che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
La Faq del Ministero del lavoro
Con una recente Faq, il Ministero del lavoroha chiarito come vanno effettuate le comunicazioni di smart working previste dall’articolo 90 del DL. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 77/2020. Il citato articolo specifica che la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, ovvero utilizzando la procedura “semplificata” attualmente in uso, e ciò sino alla fine dello stato di emergenza, attualmente fissata al 31 luglio 2020, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. Pertanto, allo stato attuale, la procedura “semplificata” è utilizzabile sino al 31 luglio 2020.
Oltre la data del 31 luglio 2020, la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, sarà effettuata con i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Modello per effettuare la comunicazione – Template per comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti) e l’accordo è detenuto dal datore di lavoro che dovrà esibirlo al Ministero, all’Inail e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per attività istituzionali di monitoraggio e vigilanza.


