Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19


Il servizio online Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19 è stato migliorato con alcune modifiche relative alle sospensioni previste dall’articolo 18 del DL 23/, convertito, con modificazioni, dalla L. 40/2020.


In caso di selezione di una delle quattro sospensioni stabilite dal citato articolo 18, il servizio consentiva all’utente di selezionare i mesi di aprile e/o maggio nella sola sezione relativa alla sospensione dei versamenti.
La nuova versione del servizio consente di selezionare il periodo di sospensione anche in caso di: sospensione delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni (di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389) con scadenza ricadente nel periodo di sospensione; sospensione alle rate mensili derivanti dal recupero delle somme sospese a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.
Restano comunque valide le comunicazioni già inviate dai soggetti assicuranti e loro intermediari.
L’Inail inoltre precisa che al momento non è prevista una data di chiusura del servizio Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19 che in ogni caso rimarrà aperto fino alla definizione delle partite debitorie sospese. Qualora nell’ambito delle istruttorie per la verifica della regolarità contributiva risultino debiti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata e non risulti ancora trasmessa dal soggetto assicurante o da un suo intermediario la comunicazione di sospensione, nel campo a testo libero dell’invito a regolarizzare dovrà essere riportato: “Se è stata applicata la sospensione dei versamenti per l’emergenza da Covid-19, trasmettere entro lo stesso termine con l’apposito servizio online la comunicazione di sospensione, inviando la ricevuta via PEC o mail a questa sede”.
Il servizio in parola è accessibile dalla voce di menu Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati agli utenti abilitati ai servizi online dell’Inail (soggetti assicuranti e intermediari in possesso di delega) ed è a compilazione guidata.

Elemento di garanzia retributiva a luglio per le Istituzioni Socio Assistenziali – Anpas

 

Con la retribuzione del mese di luglio spetta un elemento di garanzia retribuita al personale dipendente dell’ANPAS e delle Organizzazioni operanti nell’ambito socio-sanitario, assistenziale, educativo.

Ai fini di assicurare un’effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma di secondo livello territoriale ai sensi del presente CCNL, non venga definito un accordo di secondo livello territoriale entro il 31/12/2018, le organizzazioni ANPAS operanti nel territorio erogheranno, con la retribuzione del mese di luglio di ogni anno (a partire dal luglio 2019), un Elemento di garanzia retributiva (EGR) di 120 euro lordi annui.


La suddetta somma si intende riferita al tempo pieno e pertanto verrà riproporzionata per i lavoratori a tempo parziale.


L’applicazione dell’EGR compete ai lavoratori in forza. L’organizzazione calcolerà l’importo spettante al singolo lavoratore in proporzione ai mesi di effettiva prestazione resi alle proprie dipendenze nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno di competenza.
L’ammontare dell’elemento di garanzia retributiva sarà ridotto fino a concorrenza da eventuali erogazioni o retribuzioni aggiuntive individuali percepite dal lavoratore nel corso dell’anno precedente a quello di erogazione dell’EGR.
Le organizzazioni aderenti ad ANPAS che si trovassero in uno stato di sofferenza economica e/o finanziaria possono richiedere alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, un confronto per definire la sospensione, l’esonero, il riconoscimento parziale o il dilazionamento del pagamento dell’EGR.

Terziario – EbiTer Milano – Contributo Centri Estivi

EBiTer Milano eroga per l’anno 2020 un contributo a favore dei dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, a sostegno dei costi sostenuti per la frequenza di centri estivi pubblici e privati

E’ quanto pubblicato dall’Ente Bilaterale Terziario della provincia di Milano con Regolamento, a favore dei dipendenti delle aziende del Terziario


Soggetti beneficiari – Misura
Lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato che svolgono la propria attività nelle province di Milano e di Monza Brianza, in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive a EBiTer Milano da almeno 12 mesi all’atto della presentazione della domanda e che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, sia per la c.d. parte economico-normativa sia per la c.d. parte obbligatoria.
Il contributo spetterà ad un solo genitore del nucleo familiare per ogni figlio, anche adottivo e/o in affido, di età compresa tra i quattro anni compiuti e i quattordici anni.
Il contributo verrà riconosciuto per i soli mesi di giugno, luglio e agosto 2020 fino ad un importo massimo di € 200.
Domanda
La domanda di ammissione al sostegno economico dovrà essere redatta su apposito modulo online disponibile sul sito internet www.ebitermilano.it., e deve essere corredata dalla documentazione ivi indicata.
La domanda potrà essere trasmessa ad EBiTer Milano dal 15/09/2020 al 19/11/2020, l’esito della stessa verrà comunicato entro 90 giorni
La domanda potrà essere presentata, nei tempi sopra indicati, con una delle seguenti modalità:
– raccomandata A/R indirizzata a EBiTer Milano, Corso Buenos Aires 77, 20124 Milano, specificando sulla busta “Centri Estivi”
– portale web
Si precisa che, nell’ipotesi in cui si inoltri richiesta per più figli, è necessario inviare una domanda per ogni figlio.

Firmato il CCNL Terziario Confimprese Italia – Confsal



Sottoscritto il rinnovo del CCNL per i dipendenti del Terziario: attività collaterali al commercio, distribuzione e servizi anche in forma cooperativa.


Il CCNL decorre dall’1/7/2020 e scadrà il 30/6/2023. La  determinazione della paga base nazionale conglobata, per ciascun livello, è contenuta nella seguente tabella



























Livelli

Retribuzione

Quadri A 2.030,00
Quadri B 1.690,00
Livello I 1.589,00
Livello II 1.472,00
Livello III 1.325,00
Livello IV 1.290,00
Livello V 1.264,00
Livello VI 1.239,00


Indennità funzione Quadro A
In relazione alle funzioni esercitate, ed in collegamento al grado ed all’importanza degli obiettivi strategici assegnati, ai lavoratori quadri viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari ad € 250,00 


 


Indennità d’incarico Quadro B
In relazione alle funzioni esercitate, ed in collegamento al grado ed all’importanza degli obiettivi strategici assegnati, ai lavoratori quadri viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari ad € 180,00


Reperibilità
Le Parti concordano circa la necessità di uno specifico accordo aziendale per definire le specifiche modalità operative e le relative compensazioni, per l’obbligo di reperibilità, la chiamata e la prestazione richiesta, sia in termini di riposi compensativi che di trattamento economico, come pure, ove possibile, in termini di rotazione; tale accordo dovrà comunque prevedere una indennità forfetaria non inferiore a € 12,00, in aggiunta alla retribuzione per le ore di durata dell’intervento.


 


Scatti di anzianità
Ai lavoratori sono riconosciuti 5 (cinque) scatti biennali pari al 3% della paga nazionale per l’anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa Impresa o gruppo (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa Impresa e/o organizzazione);


Finanziamento Ente Bilaterale – EBIL
Il contributo mensile è stabilito nella misura di € 8,50 suddivisi in € 7,00 mensili a carico dell’azienda e € 1,50 a carico del dipendente per 12 mensilità. L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad € 30,00 lordi.L’E.D.R. di cui al comma precedente, viene corrisposto per 13 mensilità e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.


Assistenza Sanitaria Integrativa–  Mutua MBA (Fondo Prestazioni Sanitarie – Pre.San. EBIL)
Per il finanziamento è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza di € 11,50  a carico dell’azienda ed € 1,00  a carico del lavoratore. I contributi sono per 12 mensilità. L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari ad € 40,00 lordi da corrispondere per tutte le mensilità previste dal CCNL. Resta fermo il diritto del lavoratore al risarcimento del mancato rimborso delle prestazioni sanitarie previste se vi fosse stato il puntuale versamento da parte dell’impresa dei contributi dovuti, nonché dell’eventuale maggior danno subito e la responsabilità verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni.