Gli effetti del regime decadenziale per la presentazione delle domande di CIGO, ASO, CISOA e CIGD


Il termine decadenziale per la presentazione delle domande di CIGO, assegno ordinario, CISOA e CIGD, non deve intendersi in termini assoluti, ma operante solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una nuova domanda riferita a un periodo differente o chiedere la revisione del provvedimento di reiezione e l’accoglimento parziale dell’istanza già inviata, limitatamente ai periodi per i quali non risulti operante il richiamato regime decadenziale (Inps, messaggio 21 luglio 2020, n. 2901).


Oltre a stabilire termini di trasmissione più stringenti per l’invio delle istanze, i recenti interventi normativi (art. 1, co. 2, D.L. n. 52/2020) hanno altresì introdotto un regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) e cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD). Secondo il disposto normativo, infatti, le domande finalizzate alla richiesta di interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, in sede di prima applicazione, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio 2020, se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande. Per le domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di invio è stato fissato, a pena di decadenza, entro il trascorso 15 luglio 2020. In ogni caso, i datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.
Tanto premesso, si evidenzia che il suddetto termine decadenziale non deve intendersi in termini assoluti, ma deve considerarsi operante solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente. Pertanto, laddove l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarda esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto.
A titolo di esempio, per una istanza di CIGO relativa a 8 settimane decorrenti dal 6 luglio all’8 agosto, trasmessa oltre il 31 agosto, ovvero oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, la decadenza riguarda il solo periodo riferito al mese di luglio. Per il periodo dal 1° all’8 agosto, invece, il datore di lavoro può comunque richiedere l’intervento di CIGO attraverso l’invio di una nuova domanda, nel rispetto dei termini previsti.
Le indicazioni trovano applicazione con riferimento ai trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD.
Nelle more dell’implementazione delle nuove funzionalità informatiche, le Strutture territoriali, rilevata la decadenza dell’istanza riferita ai trattamenti, provvedono tempestivamente a respingere la domanda. Le aziende, dal canto loro, possono presentare una domanda con un differente periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ovvero, in alternativa, tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale, manifestare la volontà di chiedere la revisione del provvedimento di reiezione, chiedendo l’accoglimento parziale dell’istanza già inviata, limitatamente ai periodi per i quali non risulti operante il richiamato regime decadenziale. In tal caso, le Strutture territoriali possono, in autotutela e ricorrendone tutti i requisiti, riassumere il provvedimento di reiezione, annullarlo e adottare un provvedimento di accoglimento parziale.
Infine, in relazione ai trattamenti di CIG in deroga per i periodi successivi alle prime 9 settimane, da richiedere all’Inps su domanda dei datori di lavoro, essendo in corso di registrazione il decreto interministeriale di riparto della terza quota di risorse destinate ad alcune Regioni, che hanno dovuto interrompere la decretazione concessoria a causa del raggiungimento dello specifico limite di spesa loro assegnato, il termine di decadenza in scadenza al 17 luglio 2020, deve intendersi riferito ai 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto.
Analogamente, riguardo al trattamento previsto in favore degli sportivi professionisti (art. 98, co. 7, D.L. n. 34/2020), nonché ai trattamenti di CIGD per periodi successivi alle 9 settimane che i datori di lavoro con unità produttive situate in 5 o più regioni (c.d. aziende plurilocalizzate) devono richiedere all’Inps, essendo le procedure informatiche per l’acquisizione delle domande in corso di rilascio, gli effetti del regime decadenziale si considerano operanti decorsi 30 giorni dalle date di rilascio dei nuovi applicativi. In tal senso, deve intendersi modificato il termine di 15 giorni in precedenza comunicato (Inps, messaggio n. 2856/2020).

PMI Veneto: incentivi all’occupazione

La Regione Veneto, per sostenere le imprese colpite dalla pandemia di COVID-19, prevede nuovi incentivi per favorire l’occupazione dei giovani e la stabilizzazione dei dipendenti delle PMI Venete.

La Regione Veneto, per sostenere le imprese colpite dalla pandemia di COVID-19, prevede nuovi incentivi per favorire l’occupazione dei giovani e la stabilizzazione dei dipendenti destinando all’iniziativa una somma pari a € 10.000.000 a valere sul POR-FSE.
L’ammontare del Bonus è definito in base alla tipologia di contratto e di destinatario finale:

Giovani lavoratrici donne:
– € 6.000,00 nel caso di assunzioni o trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
– € 4.000,00 nel caso di assunzioni a tempo pieno e determinato di durata di almeno di 12 mesi.

Giovani lavoratori uomini:
– € 5.000,00 nel caso di assunzioni o trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
– € 3.000,00 nel caso di assunzioni a tempo pieno e determinato di durata di almeno di 12 mesi.

Il Bonus può essere combinato con altre misure di sostegno all’occupazione, purché il sostegno combinato non comporti una sovra compensazione dei costi salariali del personale interessato. Il Bonus può essere combinato con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali previsti dalla normativa.
In ogni caso, gli aiuti richiesti non possono superare i massimali previsti dal regime Quadro Aiuti COVID-19 comprese le misure di cui al D.L. 34/2020.

Beneficiari, requisiti e modalità presentazione domanda


Possono presentare la domanda di contributo:
– Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) di qualsiasi settore di attività (comprese le imprese artigiane) con sede legale e con almeno un’unità produttiva in Veneto
– Lavoratori autonomi
che, nel periodo tra il 1/2/2020 ed il 31/10/2020, hanno instaurato con giovani tra i 18 e i 35 anni i seguenti rapporti di lavoro:
– Contratto di lavoro a tempo indeterminato
– Trasformazione di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato
– Contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi
– Contratto di apprendistato professionalizzante

Sono escluse dall’assegnazione dell’incentivo, le seguenti tipologie di contratto:
– di inserimento;
– di lavoro intermittente;
– di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
– di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
– di lavoro domestico;
– in somministrazione, limitatamente ai contratti di lavoro subordinati a tempo determinato.

I soggetti richiedenti possono presentare una sola domanda per la concessione del Bonus.
Le tempistiche per le richieste di contributo sono le seguenti:
– Sportello 1: presentazione dal 24 luglio 2020 al 10 agosto 2020
– Sportello 2: presentazione dal 1 settembre 2020 al 30 settembre 2020
– Sportello 3: presentazione dal 1 ottobre 2020 al 31 ottobre 2020
L’erogazione dei Bonus, successiva alla fase di istruttoria della domanda, avverrà in un’unica soluzione.


Regione Lazio-Cgil Cisl Uil: intesa per i dipendenti degli appalti sanità


 

 



 


Firmata il 16/7/2020, tra la Regione Lazio e Cgil Roma e Lazio, Cisl Lazio, Uil Roma e Lazio, Filcams-Cgil Roma Lazio, Fisascat-Cisl Lazio, Uiltucs di Roma e Lazio, Uiltrasporti Lazio, si è sottoscritto il presente accordo per i dipendenti degli appalti di pulizie, sanificazione e ristorazione della Sanità del Lazio

La Regione Lazio e le OO.SS. firmatarie del presente verbale di accordo convengono sul fatto che la qualità delle condizioni di lavoro sia presupposto imprescindibile per garantire e migliorare la qualità dell’offerta dei servizi di sanificazione/pulizia e ristorazione in ambito sanitario. A tale riguardo, sono in corso di espletamento: Il Bando di Gara per il servizio di pulizia e sanificazione occorrente alle aziende sanitarie della Regione Lazio, e il Bando di Gara per l’affidamento del servizio di ristorazione presso le sedi delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Lazio.
La Regione Lazio e le OO.SS., nel confermare che le condizioni di lavoro, il rispetto dei diritti sindacali e dei livelli di sicurezza personale ed organizzativa rappresentano un obiettivo istituzionale, riconoscono inoltre che, anche durante l’emergenza COVID-19, il personale impiegato nei servizi in appalto oggetto del presente accordo ha dimostrato professionalità, dedizione e responsabilità non facendo mancare il proprio apporto nel contrasto all’epidemia.
Pertanto, convengono quanto segue:
1. in previsione dei prossimi cambi appalto che vi saranno nel settore della sanificazione e della ristorazione, è volontà comune e specifico impegno della Regione Lazio, nella sua qualità di stazione appaltante, salvaguardare il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e retributivi.
2. La Regione Lazio garantirà la continuità del servizio, e interverrà direttamente o attraverso le direzioni delle ASL/AO, ponendo in essere tutte le iniziative finalizzate ad assicurare e rendere pienamente esigibile, da parte delle società aggiudicatane dei bandi, la continuità dei rapporti di lavoro attualmente in essere, il mantenimento degli attuali livelli retributivi, la piena e corretta applicazione della clausola sociale e dei CCNL di categoria sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, rispettivamente per il Bando di Gara per il servizio di pulizia e sanificazione occorrente alle aziende sanitarie il CCNL leader nel settore delle pulizie e per il Bando di Gara per l’affidamento del servizio di ristorazione presso le sedi delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Lazio il CCNL leader nel settore della ristorazione collettiva.
3. Le parti convengono di istituire presso la Regione Lazio una cabina di regia al fine di monitorare e garantire che i processi di cambio appalto nelle singole aziende sanitarie vengano gestiti in modo uniforme e concertato, dando piena applicazione a tutti I contenuti del presente accordo e delle norme in materia di cessazione di appalto.
4. la cabina di regia, per ciascun bando, sarà composta da un rappresentante per ogni struttura ed OO.SS. firmataria e sarà costituita entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente.

Emergenza COVID-19: ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali


Con messaggio n. 2871/2020, si illustrano le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti, in unica soluzione, entro il termine del 16 settembre 2020, ovvero entro il 31 luglio 2020 per la sospensione di cui all’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del DL n. 18/2020, fornendo altresì, per ciascuna gestione, le indicazioni per la ripresa degli adempimenti e delle modalità di versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione. Si evidenzia che per tutte le gestioni l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. Il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo.


Aziende con dipendenti
Il pagamento deve essere effettuato tramite modello “F24”, compilando la “Sezione INPS” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 – N967 – N968 – N969 – N970 – N971- N972 – N973).
Il contribuente, nel caso in cui usufruisca di più sospensioni con la medesima scadenza di restituzione, deve compilare più righe dal modello “F24”, una per ogni periodo/periodi oggetto di sospensione, valorizzando separatamente i codici corrispondenti.
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende interessate inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il valore “N9xxx” e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).
Il risultato dei <DatiQuadratura> – <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito a favore dell’INPS da versare con le consuete modalità, tramite modello “F24”, ovvero ad un credito a favore dell’azienda o ad un saldo pari a zero.


Artigiani e commercianti
Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, sono interessati dalla sospensione i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alla scadenza del 18 maggio 2020.
I soggetti in esame dovranno presentare apposita istanza di sospensione avvalendosi della procedura disponibile nel sito internet dell’Istituto al seguente percorso: “Prestazioni e servizi”> “Tutti i servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”, come indicato al paragrafo 2.4 del presente messaggio. Nell’istanza dovrà essere indicato il codice fiscale dell’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione e per la quale dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti per poter fruire della sospensione contributiva (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi). La presentazione dell’istanza di sospensione vale anche come domanda di rateizzazione.
Per la ripresa dei versamenti da effettuare entro la data del 16 settembre 2020 (in unica soluzione oppure tramite versamento di 4 rate in caso di rateizzazione) i contribuenti possono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato e da utilizzare per il versamento.


Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata
La contribuzione sospesa è stata indicata nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione con i seguenti codici:
– 24: Sospensione contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decretolegge n. 9/2020, art. 5;
– 25: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decretolegge n. 9/2020, art. 8, e decreto-legge n. 18/2020, art. 61;
– 26: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decretolegge n. 18/2020, art. 61, comma 5;
– 27: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decretolegge n. 18/2020, art. 62, comma 2;
– 28: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decretolegge n. 23/2020, art. 18, commi 1 e 2;
– 29: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decretolegge n. 23/2020, art. 18, commi 3 e 4;
– 30: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decretolegge n. 23/2020, art. 18, comma 5;
– 31: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decretolegge n. 18/2020, art. 78, comma 2-quinquiesdecies, introdotto dalla legge n. 27/2020.
I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata devono versare la contribuzione dovuta, riferita ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione e denunciati nel flusso Uniemens con il codice 31 “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 78 comma 2- quinquiesdecies”, entro il 31 luglio 2020.
I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata con riferimento ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione e denunciati nel flusso Uniemens con i codici 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, devono versare la contribuzione dovuta entro il 16 settembre 2020.


Aziende agricole assuntrici di manodopera
Alle aziende interessate sono stati attributi specifici codici di autorizzazione, visualizzabili nel Cassetto Previdenziale Aziende Agricole. In particolare, alle aziende della cosiddetta “zona rossa”, di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 9/2020, e alle aziende la cui attività rientra tra quelle individuate dall’articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, sono stati attributi centralmente dall’Istituto i seguenti codici di autorizzazione, utilizzando le informazioni risultanti negli archivi:
“7H”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5” (cfr. le circolari n. 37/2020, paragrafo 3.4 e n. 52/2020, paragrafo 5.4);
“7L”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020”.
Alle aziende che hanno presentato l’istanza di sospensione disponibile nella sezione “Domande telematiche” del Cassetto previdenziale Aziende agricole sono stati attribuiti i seguenti codici di autorizzazione:
“7Q”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2”;
“7S”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 78 comma 2- quinquiesdecies”.
In prossimità della data di scadenza della ripresa dei versamenti, le aziende, alle quali è stato attribuito uno dei codici di autorizzazione e per le quali risultano contributi non versati riferiti ai periodi oggetto di sospensione, riceveranno una comunicazione individuale (News individuale) nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole, con l’indicazione dell’importo da versare, la data di scadenza e i riferimenti del modello “F24” (codeline) per il versamento.
Le aziende, che nell’istanza hanno espresso la volontà di effettuare il versamento in modalità rateale utilizzano la medesima codeline per il versamento delle rate. La prima rata deve essere versata entro la data di scadenza della ripresa dei versamenti e le successive rate in corrispondenza delle relative scadenze.
Si evidenzia che i versamenti relativi alle sospensioni di cui ai sopraindicati codici di autorizzazione “7H” – “7L” – “7Q” dovranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili di uguale importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.
I versamenti relativi alla sospensione caratterizzata dal codice di autorizzazione “7S” devono essere effettuati entro il 31 luglio 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili di uguale importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.
Per le aziende con il codice autorizzazione “7H” e “7L”, la sospensione riguarda anche la trasmissione dei flussi di denuncia della manodopera occupata nel primo trimestre 2020, la cui scadenza legale del termine di invio è il 30 aprile 2020.
Le denunce di manodopera del primo trimestre delle aziende con i codici di autorizzazione “7H” e “7L” devono essere trasmesse entro il 16 settembre 2020 e saranno tariffate con il terzo esercizio 2020, senza applicazione di somme aggiuntive.
Per le aziende con il codice autorizzazione “7Q” la sospensione riguarda esclusivamente i versamenti.
Per le aziende con il codice autorizzazione “7S” la sospensione riguarda anche i flussi della denuncia di manodopera occupata nel primo trimestre 2020 e quelli delle denunce mensili relative ai periodi retributivi di aprile 2020 e maggio 2020, il cui termine legale di presentazione, con l’avvio del flusso Uniemens, sezione PosAgri, dalle retribuzioni di aprile 2020, è l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento delle retribuzioni, quindi, rispettivamente il 31 maggio 2020 e il 30 giugno 2020. Le denunce di manodopera del primo trimestre e dei mesi di maggio 2020 e giugno 2020 delle aziende con i codici di autorizzazione “7S” devono essere trasmesse entro il 31 luglio 2020 e saranno tariffate con il secondo trimestre 2020 senza applicazioni di somme aggiuntive.
Le aziende in possesso dei requisiti, ai sensi dell’articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 23/2020, che intendono avvalersi della sospensione delle rate di aprile 2020 e maggio 2020 dei piani di ammortamento già concessi, dovranno presentare un’apposita istanza nel cassetto previdenziale, comunicazione bidirezionale, caratterizzata dal codice “7G”, avente il significato di “Azienda interessata alla sospensione delle rate dei piani di ammortamento concessi di cui all’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18”.