Conciliazione telematica per Federalberghi e Faita

Siglatail 9/7/2020, tra la FEDERALBERGHI, la FAITA e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTuCS, l’intesa per la conciliazione telematica delle controversie dei dipendenti degli alberghi e dei campeggi e villaggi turistici.

Premesso che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sta determinando una modifica nelle prassi comportamentali e organizzative, in conformità alle previsioni vigenti, le Parti concordano che quanto previsto dall’art. 33 del CCNL Turismo 20/2/2010 ai fini della conciliazione delle controversie, possa essere svolto anche in modalità da remoto/telematiche, rimanendo confermata la validità ed efficacia al sensi dell’art. 2113 del Codice civile e degli artt. 409 e seguenti del Codice di procedura civile.

Accordo Confcommercio per i Centri di Assistenza Fiscale

 


Firmato un accordo sulla definizione di attività stagionale per i centri di assistenza fiscale

L’accordo, sulle modalità assuntive valide per gli operatori stagionali assunti con contratto a termine dai CAF per la campagna fiscale dell’anno in corso, integra l’accordo precedente in tema di assunzione a tempo determinato del personale dipendente da parte delle società di servizi di assistenza fiscale ed amministrativa.
Le Parti, prendendo atto delle modifiche introdotte da inderogabili disposizioni di legge, concordano che le attività svolte dai CAF nel periodo intercorrente dal 1° gennaio al 30 settembre dell’anno 2020 rientrino a pieno titolo della definizione di attività stagionale dei CAF. In tal senso, ribadiscono tutto quanto già concordato nel citato accordo del 20 febbraio 2019 e, con specifico riferimento al ricorso ai contratti a termine ed alla somministrazione di lavoratori a tempo determinato, riaffermano, che per far fronte alle specifiche necessità dei CAF e della loro attività, è necessario il ricorso alle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali in deroga a quanto previsto dal CCNL del terziario, distribuzione e servizi in quanto non corrispondenti alla tipicità del servizio svolto.


Analogamente, per le motivazioni suesposte, sono da intendersi sospese le limitazioni quantitative per le assunzioni dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
I lavoratori assunti a tempo determinato stagionale per lo svolgimento degli adempimenti sopra citati, godranno del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni per le campagne successive, purché ne segnalino la volontà per iscritto entro tre mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro.


Ferrovie dello Stato: accordo in materia di smart-working

Firmato l’8/7/2020, tra FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.p.A. anche in rappresentanza delle Società del Gruppo FS Italiane che applicano il CCNL Mobilità/Area AF del 16/12/2016, e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL FERROVIERI, SLM FAST CONFSAL e ORSA FERROVIE, l’accordo in materia di smart-working

Le Parti hanno introdotto, con l’accordo del 20/4/2018, nelle Società del Gruppo FS Italiane che applicano il CCNL Mobilità/Area AF del 16/12/2016, lo smart working quale misura strutturale di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori, disciplinandone le modalità di utilizzo. La materia è stata poi arricchita dalle norme dell’accordo quadro del 19/3/2020 e del verbale di accordo del 27/4/2020, in cui le Parti hanno confermato l’utilizzo della modalità di lavoro in smart working.
Tutto ciò premesso, con la firma del nuovo accordo dell’8/7/2020, le Parti, ferme restando le previsioni normative e contrattuali inerenti l’orario di lavoro, in deroga a quanto previsto dall’accordo del 20/4/2018, concordano che:
– Temporaneamente ed esclusivamente per la gestione e la durata della fase post-emergenziale e comunque fino al 31 luglio 2021, anche al fine di agevolare il previsto e necessario distanziamento sociale nei luoghi di lavoro, i lavoratori delle suddette Società del Gruppo FS Italiane, indipendentemente dall’anzianità di servizio, potranno rendere la prestazione lavorativa in smart working per un numero massimo di 11 giornate nel mese, anche frazionabili, ove possibile e compatibile con le attività lavorative assegnate.
– Si conferma che, sempre per la durata della suddetta fase, potrà essere effettuato lavoro notturno e nei giorni festivi in modalità smart working, ove previsto dalla ordinaria articolazione del turno di lavoro.
– Per il personale che non svolge attività connesse all’esercizio ferroviario, resta fermo che lo smart working potrà essere effettuato soltanto durante l’orario di lavoro diurno compreso tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e nei giorni feriali ai sensi di quanto previsto al punto 14 del citato accordo del 20/4/2018.
– Si conferma, altresì, che sarà garantita la possibilità di disconnessione dai dispositivi/strumenti informatici al termine della prestazione programmata e sino all’avvio della prestazione successiva, ad integrazione di quanto previsto dall’accordo del 20/4/2018, in linea con le previsioni normative vigenti e che sarà garantito il rispetto del riposo giornaliero e settimanale così come previsto dal CCNL di riferimento.
– Le Parti si danno atto che le Società agevoleranno nell’assegnazione dello smart working, secondo le modalità definite nella presente intesa e per quanto compatibile con l’attività lavorativa, i lavoratori che fruiscono, per patologie che riguardano la propria persona, dei permessi della Legge 5/2/1992, n. 104 e il personale ritenuto più a rischio per particolari situazioni di salute da tutelare e debitamente certificate (rischi derivanti da immunodepressione, esiti patologie oncologiche, terapie salvavita).
– Con riferimento alle Società del Gruppo FS Italiane che non rientrano nel campo di applicazione del presente accordo, si conferma che potranno essere poste in essere azioni finalizzate a promuovere l’utilizzo di tale modalità di lavoro, per la gestione e per la durata della fase post-emergenziale.
– A livello di singola Società, potranno essere effettuati, anche su richiesta, incontri di verifica sugli effetti del presente accordo.

Assegni straordinari dei Fondi di solidarietà e prestazione di accompagnamento alla pensione


Si forniscono indicazioni sulle modalità di versamento della provvista anticipata mensile relatovamente all’assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà e alla prestazione di accompagnamento alla pensione.


L’assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà e la prestazione di accompagnamento alla pensione sono gestite dall’Inps con finanziamento a carico dei datori di lavoro. I pagamenti mensili a favore dei lavoratori beneficiari sono pertanto subordinati al versamento della provvista anticipata da parte dei predetti datori di lavoro.
Dal giorno 10 di ciascun mese la procedura di disposizione dei pagamenti individua le prestazioni di accompagnamento alla pensione e gli assegni straordinari per i quali deve essere predisposto il pagamento relativo al mese successivo e determina contestualmente la somma complessiva lorda che gli enti esodanti devono versare a titolo di provvista anticipata. I dati sono messi a disposizione degli enti esodanti nella sezione “Pagamenti” del servizio “Prestazioni esodo dei Fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione”.
L’ente esodante verifica l’importo mensile lordo da versare, tramite l’accesso al servizio “Prestazioni esodo dei Fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione” disponibile sul sito www.inps.it dal percorso “Prestazioni e Servizi” > “Pagamenti ai lavoratori esodati per datori di lavoro esodanti e loro consulenti”.
Selezionando la funzione “Pagamenti” > “Importi dovuti”, vengono visualizzati: “Prospetto rata mese”, contenente il dettaglio analitico dell’importo da versare per la copertura della provvista anticipata mensile della prestazione; il totale indicato riporta l’importo lordo della rata corrente e delle eventuali variazioni intervenute nei mesi precedenti; “Rate maturate non riscosse (RMNR)”, contenente il consolidato maturato e il dettaglio analitico dell’importo da versare per il soggetto esodato a fronte di eventuali rate maturate e non riscosse; “Costi di gestione”, contenente il dettaglio analitico dell’importo da versare per le spese annuali di gestione delle prestazioni.
I bonifici in parola devono infatti essere distinti per tipo pagamento e devono contenere, nei primi tredici caratteri del campo “Causale versamento”, la stringa “ESXNNNNAAAAMM”, dove: ES è un valore fisso e individua i versamenti per i titolari di prestazioni di esodo; X è un valore variabile che deve contenere il codice del tipo di pagamento.
Le informazioni relative alle provviste incassate sulle contabilità speciali di Sede e che contengono nella causale di versamento del bonifico una stringa compilata secondo le indicazioni sopra illustrate saranno rese automaticamente disponibili tramite flusso telematico al Portale Prestazioni Atipiche (di seguito PRAT). In particolare, su PRAT è stata implementata la nuova funzionalità di abbinamento automatico delle provviste ricevute con causale corretta alle relative pretese di pagamento (Rate correnti, RMNR e Costi di gestione).