Ente Bilaterale Metalmeccanici: precisazione sull’importo delle quote lavoratori

L’Ente Bilaterale Metalmeccanici pubblica sul proprio sito una nota per precisare l’importo delle quote da versare per ciascuna categoria di lavoratori

L’EBM, l’Ente Bilaterale Metalmeccanici, settore della Piccola Industria, ha pubblicato una nota di precisazione sull’importo delle quote lavoratori, in quanto dall’analisi dei versamenti contributivi è emerso che alcune aziende versano importi diversi da quelli previsti dal CCNL in vigore e dal verbale di accordo del 15 novembre 2013.
Dalla normativa contrattuale si evince che per ciascun lavoratore a tempo pieno la quota annuale è stabilita in euro 60,00 per Aziende con RLS interno e euro 72,00 per Aziende senza RLS interno. Per i lavoratori Part-Time è prevista una riduzione di euro 3 sulla rispettiva quota annuale.
Si ricorda che la contribuzione annuale ad E.B.M. è pari a 12 mensilità (per la tredicesima non è previsto versamento della quota).
Pertanto, si precisa che gli importi delle quote mensili destinati ad E.B.M. sono i seguenti:
Lavoratori Tempo Pieno
– Aziende senza RLS interno: € 6,00/mese per 12 mensilità (€ 72/anno)
– Aziende con RLS Interno: € 5,00/mese per 12 mensilità (€ 60/anno)
Lavoratori Part-Time fino a 20 ore
– Aziende senza RLS > € 5,75/mese per 12 mensilità (€ 69/anno)
– Aziende con RLS Interno > € 4,75/mese per 12 mensilità (€ 57/anno)
Di conseguenza, sulla base di tale riepilogo, le aziende vengono invitate dall’Ente ad uniformare gli importi già dal prossimo versamento.

Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia: il DL semplificazione in GU


Il decreto legge n. 76/2020 – pubblicato in GU 16 luglio 2020, n. 178 – Suppl. Ordinario n. 24 – costituisce un intervento organico volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all’eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della PA, al sostegno all’economia verde e all’attività di impresa. Il decreto interviene, in particolare, in quattro ambiti: semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia; semplificazioni procedimentali e responsabilità; misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale; semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy. Si considerano, di seguito, le novità in materia di contratti pubblici ed edilizia, contenute nel Titolo I, Capo I del DL.


Tra le principali misure in materia di contratti pubblici, al fine di incentivare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi, si introduce in via transitoria, fino al 31 luglio 2021, una nuova disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture. Le nuove norme prevedono:
– l’affidamento diretto per prestazioni di importo inferiore a 150.000 euro;
– una procedura negoziata, senza bando
, previa consultazione di un numero di operatori variabile sulla base dell’importo complessivo, per tutte le prestazioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
È previsto che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avvenga entro due mesi, aumentati a quattro in specifici casi. Il mancato rispetto di tali termini, i ritardi nella stipulazione del contratto e quelli nell’avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dello stesso dalla procedura o di risoluzione del contratto.
Si introducono, inoltre, disposizioni volte ad accelerare i contratti sopra soglia, prevedendo in particolare che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente debba avvenire entro il termine di sei mesi dall’avvio del procedimento.
Si prevede, altresì, che la pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisca giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto.
Fino al 31 luglio 2021, in deroga all’articolo 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:
– cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;
– gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19;
– gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
gravi ragioni di pubblico interesse.


Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del decreto in commento, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.
Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento.
I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. All’atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell’intera documentazione inerente al contratto.
Nell’adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.
L’inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l’osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall’articolo 808-ter cpc, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti.
In ambito edilizio, si provvede alla semplificazione degli interventi di demolizione e ricostruzione e delle procedure di modifica dei prospetti degli edifici; all’accelerazione dei termini di svolgimento delle procedure edilizie tramite una conferenza di servizi semplificata per acquisire l’assenso delle altre amministrazioni; al rafforzamento degli incentivi per gli interventi di rigenerazione urbana, con la riduzione del contributo di costruzione da pagare al Comune; alla proroga della validità dei titoli edilizi; alla previsione del rilascio su richiesta dell’interessato circa l’intervenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE).

Firmato il rinnovo del CCNL Servizi Postali in Appalto



Sottoscritta il 14/7/2020, tra FISE-ASSOPOSTE, SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POSTE, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto con scadenza al 31/12/2021. Le OO.SS. scioglieranno la riserva entro il 31/7/2020


Aumenti retributivi
Con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo, è istituito il nuovo livello 3° Super, con parametro 127 (retribuzione tabellare € 885,49 – indennità di contingenza € 517,46), nel quale confluiscono gli operai altamente specializzati e gli autisti con patente di cat. E.
Le Parti concordano inoltre un aumento del minimo tabellare per il terzo livello pari a € 50,00 con relativa riparametrazione sugli altri livelli di inquadramento, da erogare:
– € 15,00 con la retribuzione del mese di settembre 2020;
– € 10,00 con la retribuzione del mese di giugno 2021;
– € 25,00 con la retribuzione del mese di dicembre 2021.













































Liv.

Aumento settembre 2020

Aumento giugno 2021

Aumento dicembre 2021

TOTALE

20,41 13,61 34,02 68,04
17,09 11,39 28,48 55,96
3° S 15,61 10,41 26,02 52,04
15,00 10,00 25,00 50,00
4° S 14,26 9,51 23,77 47,54
13,52 9,02 22,54 45,08
12,30 8,20 20,49 40,99


Indennità di Mensa
A partire dal mese di giugno 2021 l’indennità di mensa di cui all’art. 43, lettera c) del CCNL, è elevata a € 5,00 giornalieri.


Una Tantum
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo è erogato un importo “una tantum” per il terzo livello pari a € 200 lordi, riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue, corrisposto pro-quota con riferimento a tante quote mensili quanti sono i mesi di servizio effettivo prestati nel periodo 1 gennaio 2017-31 luglio 2020.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a tutti gli effetti, come mese intero.
Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale.
L’importo sarà corrisposto, con le seguenti modalità:
– € 50,00 con la retribuzione del mese di agosto 2020;
– € 50,00 con la retribuzione del mese di febbraio 2021;
– € 50,00 con la retribuzione del mese di agosto 2021;
– € 50,00 con la retribuzione del mese di dicembre 2021.
L’importo sarà erogato ai lavoratori in forza alla data di erogazione di ciascuna tranche, in proporzione al numero di mesi svolti presso l’azienda .
L’importo è escluso dalla base di calcolo del t.f.r. ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale e contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.





















Liv.

Importi singola tranche

68,03
56,97
50,00
4° s. 47,54
45,08
40,98


Lavoro a Tempo parziale
L’azienda può procedere all’assunzione di personale, anche a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi degli articoli 4 e seguenti del d.lgs. n. 81/2015.
Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative, l’azienda valuterà l’accoglimento di richieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo parziale. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa dovrà avvenire con il consenso delle Parti, le quali potranno stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario; è fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 81/2015.
In relazione a quanto previsto all’art. 6 del d.lgs. n. 81/2015 è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare, in considerazione delle esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive che caratterizzano il settore, fino al raggiungimento dell’orario di lavoro a tempo pieno settimanale, e con il limite massimo di ore pro capite pari al 35% su base annua, della prestazione concordata.
Superata la soglia di cui al precedente capoverso, ciascuna ora di lavoro supplementare successiva sarà retribuita con la maggiorazione del 15% calcolata sulla retribuzione base di cui all’art. 38 del CCNL e comprensiva dell’incidenza sugli istituti contrattuali e legali.
Qualora il numero di ore su base annua superi la soglia del 40%, ciascuna ora di lavoro supplementare successiva sarà retribuita con la maggiorazione del 20% calcolata sulla retribuzione base di cui all’art. 38 del presente CCNL e comprensiva dell’incidenza sugli istituti contrattuali e legali.
Al superamento della soglia del 40% su base annua, inoltre, le imprese informeranno le RSA e le OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL circa i motivi del ricorso al lavoro supplementare.
Le ore di lavoro supplementare eccedenti l’orario a tempo pieno settimanale per i rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, che non possono in ogni caso superare il limite annuo di ore di lavoro straordinario di cui all’articolo 19 del presente CCNL, sono retribuite come straordinarie e a tali prestazioni si applica la disciplina contrattuale vigente per i rapporti a tempo pieno. Nei casi di superamento continuativo del limite del tempo pieno settimanale, le parti si incontreranno a livello aziendale per una valutazione congiunta, anche al fine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di lavoro supplementare.
In relazione a quanto previsto dall’art. 6, commi 4 e seguenti, del d.lgs. n. 81/2015, su accordo scritto tra lavoratore e azienda, eventualmente con la presenza delle RSU/r.s.a. o delle strutture territoriali delle associazioni sindacali stipulanti, potranno essere concordate clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
Il minimo settimanale dell’orario di lavoro non può essere inferiore a 16 ore ovvero 28 ore su base mensile e 300 ore su base annuale.


Contratto a termine
Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi. In questi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di 4 volte, nell’arco dei complessivi 24 mesi.


Lavoro stagionale
Nelle località soggette a maggiori flussi stagionali nel periodo maggio-settembre o, per tutto il territorio nazionale per il periodo 15 novembre – 15 gennaio, è consentita la stipula di contratti a tempo determinato per attività stagionali ai sensi del d.lgs. n. 81/2015 come modificato dal d.l. n. 87/2018 convertito in legge n. 96/2018.
L’azienda e le RSA o con le segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL potranno, in presenza di specifiche necessità ed esigenze caratterizzate da stagionalità in periodi diversi, stipulare intese finalizzate alla definizione di una diversa collocazione temporale.
Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto individuale e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro stagionale. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.
Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.


Contrasto alle violenze nei luoghi di lavoro
Viene recepito l’accordo interconfederale in materia del 25/1/2016

Recupero dell’ISEE difforme o non trovato in caso di fruizione del bonus asili nido


Si forniscono precisazioni sul processo di recupero delle difformità dell’ISEE ai fini della fruizione del bonus per la frequenza di asili nido pubblici e privati per il 2020.


Per le domande di bonus nido è previsto il pagamento di un bonus annuo, parametrato su undici mensilità da corrispondere in base alla domanda del genitore richiedente. Gli importi massimi concedibili in base all’ISEE minorenni in corso di validità sono: ISEE minorenni fino a 25.000 euro: budget annuo 3.000 euro; ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro: budget annuo 2.500 euro; ISEE minorenni da 40.001 euro ovvero in assenza dell’ISEE o con ISEE difforme: budget annuo 1.500 euro.
Il processo di recupero viene eseguito a partire dal mese successivo al calcolo della rata e prende in considerazione tutte le domande che nel mese precedente sono state calcolate con: ISEE difforme; ISEE non trovato.
Per ogni domanda, il processo richiede l’ISEE alla data relativa all’ultimo giorno del mese precedente e nel caso in cui l’ISEE risulti presente e conforme (il cittadino ha successivamente provveduto alla regolarizzazione dell’ISEE), il processo di recupero ricalcola l’importo massimo pagabile e procede con l’adeguamento di tutte le rate successive.
Relativamente alle domande di bonus asilo nido per bambini al di sotto dei 3 anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, la prestazione viene erogata come contributo annuo in un’unica soluzione, al fine di favorire l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione. A decorrere dal 2020, l’importo della prestazione varia in base al valore dell’ISEE minorenni riferito al minore per cui è richiesta la prestazione secondo le seguenti fasce: ISEE minorenni fino a 25.000 euro: importo erogabile 3.000 euro; ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro: importo erogabile 2.500 euro; ISEE minorenni da 40.001 ovvero in assenza dell’ISEE o con ISEE difforme: importo erogabile 1.500 euro.
Il processo di recupero delle domande viene eseguito a partire dal mese successivo al calcolo del rimborso. Il processo di recupero prende in considerazione tutte le domande che nel mese precedente sono state calcolate con: ISEE difforme; ISEE non trovato. Per ogni domanda, il processo di recupero richiede l’ISEE alla data di presentazione della domanda stessa (in fase di calcolo della prima rata era stato chiesto l’ISEE relativo all’ultimo giorno del mese precedente a quello della domanda), nel caso in cui l’ISEE risulti presente e conforme il processo di recupero ricalcola l’importo massimo pagabile e procede con l’adeguamento.
Con l’introduzione dell’indicatore ISEE minorenni, per effetto del processo descritto, l’importo delle rate di rimborso non è più costante, ma viene calcolato in funzione del valore ISEE. A tal fine, per consentire ai beneficiari di visualizzare gli importi spettanti e i pagamenti effettuati, è implementata una nuova funzionalità internet di visualizzazione dei pagamenti. La pagina di visualizzazione dei pagamenti è consultabile per singola domanda con la possibilità di verificare: i pagamenti relativi alle mensilità richieste; i conguagli generati da eventuali regolarizzazioni di ISEE con omissioni/difformità e ISEE non trovati; i conguagli inseriti manualmente a seguito di una verifica manuale.