CIGD: criteri di calcolo delle settimane


Facendo seguito a quanto illustrato nella circolare, n. 86/2020 in materia di cassa integrazione in deroga, con messaggio n. 2825/2020, l’Inps fornisce indicazioni ulteriori relative ad alcuni profili gestionali inerenti ai trattamenti in deroga.


Criteri di calcolo delle settimane
L’articolo 22-quater del decreto-legge n. 34/2020 prevede che, per i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, i periodi successivi alle prime 9 settimane sono concessi dall’Inps, su domanda dei datori di lavoro. Successivamente, il decreto interministeriale 20 giugno 2020, n. 9, ha stabilito con l’articolo 1, comma 1 che i datori di lavoro ai quali siano stati autorizzati dalla Regioni periodi inferiori a quelli di diretta competenza (22 settimane per le aziende con unità produttive site nei comuni delle c.d. zone rosse; 13 settimane per le aziende con unità produttive ubicate nelle c.d. regioni gialle; 9 settimane per le aziende del restante territorio nazionale) devono presentare istanza per il completamento delle settimane spettanti alla Regione (o al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per le aziende c.d. plurilocalizzate), preliminarmente alla richiesta all’Istituto delle ulteriori 5 ed eventuali successive 4 settimane. Conseguentemente, l’Istituto, prima di procedere all’autorizzazione delle istanze pervenute, è tenuto a verificare la presenza di autorizzazioni inviate dalle Regioni per i periodi connessi alle settimane come sopra descritte. Considerato che le Regioni, nella loro attività di decretazione, hanno inviato decreti per 9 settimane in cui il periodo di sospensione/riduzione dell’attività è stato riconosciuto secondo una durata in giornate variabile, al fine di semplificare la gestione delle predette misure, per la quantificazione delle settimane concesse, dovrà ritenersi interamente autorizzato il periodo di competenza regionale laddove le giornate di sospensione/riduzione concesse dalle Regioni si collochino, per le 9 settimane del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, all’interno del range da 57 a 63 giornate complessive, fermo restando il più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse (range da 148 a 154 giornate) e per quelle con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle (range da 85 a 91 giornate). Ne deriva che, a titolo di esempio, saranno considerate autorizzate 9 settimane anche nel caso in cui, dal conteggio degli intervalli temporali richiesti, siano state autorizzate almeno 8 settimane e 1 giorno.


Accesso alle ulteriori 4 settimane
L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 52/2020 – in deroga a quanto previsto, tra l’altro, dall’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni – ha stabilito che tutti i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, possono usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima complessiva di 18 settimane considerati i trattamenti cumulativamente riconosciuti ai sensi rispettivamente dei citati articoli 22 del decreto-legge n. 18/2020 e 1, comma 1, del decreto-legge n. 52/2020 (fatto salvo il più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse e per quelle con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle).
Con riferimento all’accesso alle ulteriori quattro settimane – circoscritto ai soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del precedente periodo di quattordici settimane (9+5) – si precisa che, ai fini della quantificazione delle settimane effettivamente utilizzate, su conforme avviso ministeriale, le Strutture territoriali – assunto come definitivo il dato riferito alle settimane di competenza regionale – valuteranno ordinariamente le 5 settimane che sono di esclusiva pertinenza dell’Istituto (articolo 22-quater del decreto-legge n. 34/2020).
Le procedure informatiche sono adeguate alle indicazioni operative di cui al presente messaggio.

Editoria e Grafica – Fondo Salute Sempre – Comunicazione dalle Parti Datoriali

Editoria e Grafica – Fondo Salute Sempre – Comunicazione dalle Parti Datoriali

Le Parti Datoriali firmatarie del CCNL Editoria e grafica, con comunicazione congiunta alle aziende danno informazioni sulla proroga dell’iscrizione al Fondo Salute Sempre

Le Associazioni Datoriali ASSOGRAFICI, AIE, ANES, firmatarie del CCNL per il settore Editoria e Grafica, con lettera congiunta del 10/7/2020, informano le aziende in ordine alla proroga dell’iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria “Salute Sempre” e al versamento del relativo contributo.
Il CCNL del 16 ottobre 2014 è scaduto il 31 dicembre 2015 e allo stato, è applicato in regime provvisorio.
A seguito di successive proroghe, l’iscrizione automatica di tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Salute Sempre  – prevista dall’art. 14, parte prima, norme generali del CCNL – è stata prolungata fino al 31 maggio 2020 grazie all’ultimo accordo del 10/3/2020.
In considerazione della scadenza della proroga, le AA.DD. ritengono comunque opportuno e necessario invitare le aziende associate a continuare unilateralmente ad erogare, fino al termine dell’anno, il contributo con le stesse modalità e nella stessa misura previste fino ad oggi.
Pertanto, per il periodo 1° giugno 2020- 31 dicembre 2020, le aziende aderenti, in aggiunta al contributo di propria competenza, continueranno a farsi carico del versamento anche della quota del 30% a carico del lavoratore. Si ricorda che sono escluse dall’obbligo dell’iscrizione e del relativo versamento al fondo, le aziende che hanno forme di prevenzione e/o assistenza sanitaria integrativa, a favore della generalità dei lavoratori o di alcune categorie di dipendenti, complessivamente equivalenti a quelle erogate dal Fondo. Nel caso in cui le forme di prevenzione e assistenza sanitaria integrativa riguardassero solo alcune categorie di lavoratori, l’esclusione dall’obbligo di iscrizione riguarderebbe esclusivamente queste categorie di lavoratori.

Avviso comune per la ripresa delle attività del settore termale

Sottoscritto un avviso comune a sostegno dei lavoratori dipendenti delle aziende termali

Preso atto che il settore terme assume rilevanza cruciale per le realtà locali in cui le imprese termali operano, rappresentando quasi sempre l’unica risorsa economica ed occupazionale in un grande numero di territori omogeneamente distribuiti lungo tutta la penisola, il settore è stato messo a durissima prova dall’emergenza pandemia da COVID – 19, con effetti devastanti tanto per il sistema delle imprese termali quanto per I lavoratori del settore.
Vi è dunque l’esigenza primaria di salvaguardare la continuità aziendale, da un lato, e l’occupazione, dall’altro, per cui le Parti convengono di chiedere al Governo e al Parlamento un Impegno preciso affinché:
a) le risorse per gli ammortizzatori sociali per l’intero comparto turistico e termale siano ulteriormente integrate, almeno a copertura dell’intero arco di tempo intercorrente tra la scadenza dei trattamenti attualmente previsti ed il 31 dicembre 2020, per il sostegno delle numerose aziende termali e/o turistico-termali che non riusciranno ad aprire in questa stagione ed a salvaguardia delle professionalità e competenze esistenti;
b) siano adottate misure strutturali a sostegno delle imprese, per la realizzazione di plani di promozione, di formazione e di investimento, finalizzati a favorire il recupero di competitività e di quote di mercato;
c) sia valorizzata appieno l’originaria vocazione sanitaria del sistema termale con particolare riferimento alla riabilitazione dei soggetti già affetti da COVID-19, per consentire alla Sanità pubblica di riequilibrare il carico che l’assistenza territoriale si è trovata ad affrontare, nella condivisa consapevolezza che l’omogenea diffusione delle terme lungo tutta la penisola, rende queste ultime luogo di elezione per II recupero psico-fisico di tali pazienti;
d) sia insediato un tavolo Governo/Federterme/Organizzazioni Sindacali, per condividere l problemi del settore e individuare misure specifiche ed urgenti a sostegno delle imprese e dei lavoratori, atte a fronteggiare la situazione di emergenza in atto e a riandarlo.


Assegno ordinario con causale “COVID-19: autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”


Con messaggio n. 2806/2020, l’Inps – integrando le indicazioni già emanate in materia di CIGO – fornisce istruzioni per consentire alle aziende, che richiedono l’assegno ordinario, l’invio dell’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”.


Con circolare n. 84/2020 sono state illustrate le innovazioni apportate alla disciplina degli interventi di integrazione salariale ad opera dei decreti legge n. 34 e n. 52/2020, sono state altresì fornite istruzioni in merito alla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti previsti dagli articoli da 19 a 21 del decreto legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 e successive modificazioni, con particolare riguardo alla durata delle prestazioni e ai termini di presentazione delle istanze.
Con il messaggio n. 2489/2020 sono state fornite indicazioni, che integralmente si richiamano, riguardo alle modalità operative che le aziende devono seguire per la richiesta dei trattamenti sia residuali che complessivi di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e assegno ordinario. Con il messaggio in commento, che integra le indicazioni già emanate, si forniscono istruzioni per consentire alle aziende, che richiedono l’assegno ordinario, l’invio dell’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”.


Dichiarazione fruito assegno ordinario con causale “COVID-19”
Come illustrato nella circolare n. 84/2020, in tutti i casi in cui il datore di lavoro che richiede l’assegno ordinario debba presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, deve allegare alla domanda stessa un file excel. Il predetto file dovrà essere inserito, per ogni unità produttiva, nel quadro G – Ulteriori allegati – Allegato A delle domande di nuova richiesta con causale “COVID-19”.
Per le istanze di assegno ordinario già inviate, il file può essere fornito dall’azienda tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale aziende.
In caso di mancata trasmissione del file excel, l’Istituto considererà il periodo autorizzato e quello fruito come coincidenti. Pertanto, la trasmissione del file riferito alle domande già inviate dovrà essere effettuata con la massima tempestività.
L’Inps ricorda che il predetto file costituisce parte integrante della domanda di concessione della prestazione ed è quindi reso ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, costituendo di per sé idonea autocertificazione, fermi restando i controlli che potranno essere espletati tramite vigilanza documentale e ispettiva.
Si ribadisce che, per essere correttamente allegato alla domanda, il file dovrà essere convertito in formato.pdf.
Nella circolare n. 84, il criterio di flessibilità che fa salvi dal conteggio eventuali giorni di trattamento richiesti ma non utilizzati, previsto dalla circolare n. 58/2009 per la cassa integrazione ordinaria, è stato esteso anche all’assegno ordinario sul presupposto che a quest’ultimo si applica la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria, ove compatibile. In concreto, a consuntivo dell’assegno ordinario richiesto, l’azienda può calcolare, per ogni unità produttiva, l’esatto numero di giornate di trattamento non effettivamente fruite. Dalla somma del numero dei giorni si risale al numero di settimane residue ancora da godere, che si potranno richiedere.
Il conteggio del residuo si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in trattamento di assegno ordinario, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all’azienda.
Per ottenere le settimane non fruite, si divide il numero delle predette giornate per 5 o 6 a seconda dell’orario contrattuale prevalente utilizzato nell’unità produttiva interessata.
In presenza di aziende che svolgono l’attività lavorativa su 7 giorni, dovranno comunque essere considerate al massimo 6 giornate e dovrà essere considerata come non lavorata la domenica. La giornata lavorativa effettuata di domenica dovrà essere attribuita fittiziamente al giorno di riposo effettivo.