Inps: precisazioni sulla legislazione applicabile per brevi periodi di lavoro in Germania


Si forniscono chiarimenti relativamente ai lavoratori privati e pubblici, nonché ai percettori di NASPI, che svolgono, di solito per brevissimi periodi, attività lavorativa dipendente in Germania.


Per i lavoratori dipendenti privati che, oltre all’attività lavorativa in Italia, esercitano contemporaneamente e per un breve periodo di tempo un’attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro, la legislazione applicabile è quella dello Stato di residenza del lavoratore, a condizione che in detto Stato venga svolta attività sostanziale (almeno il 25% dell’attività complessivamente svolta). Ai fini della determinazione della legislazione applicabile, non devono essere considerate le attività marginali ossia quelle attività poco significative in termini di tempo e remunerazione (attività che coprono meno del 5% del normale orario di lavoro e/o meno del 5% della retribuzione globale). In queste situazioni, quindi, la legislazione da applicare è quella dello Stato in cui è svolta abitualmente l’attività principale.
Inoltre, qualora il lavoratore svolga un’attività subordinata in Italia e un’attività in Germania di portata marginale o comunque non sostanziale, la legislazione applicabile, alla luce della normativa sopra richiamata, è unicamente quella italiana. Anche nel caso in cui l’attività svolta abbia carattere marginale resta, tuttavia, applicabile la procedura dell’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009, poiché la norma in esame si applica in tutti i casi nei quali una persona esercita un’attività in due o più Stati, quali che siano le modalità di lavoro.
Dunque, il lavoratore, anche se svolge in Germania un’attività lavorativa per un breve periodo, deve comunque informare l’INPS della propria situazione lavorativa. L’Inps, poi, deve procedere alla determinazione della legislazione applicabile e rilasciare la certificazione “A1”, che attesta l’applicazione della legislazione italiana.
Laddove, per effetto dell’omessa comunicazione, lo svolgimento dell’attività in Germania abbia dato luogo ad un accredito di contribuzione obbligatoria nell’assicurazione tedesca, l’Inps, non appena viene a conoscenza della situazione dell’interessato, dovrà valutare se l’attività svolta possa essere considerata “attività marginale” o comunque non sostanziale. In caso affermativo, la legislazione applicabile è quella italiana e ciò farebbe venir meno il riconoscimento del periodo assicurativo tedesco. La legislazione in tal modo determinata dovrà essere notificata all’istituzione previdenziale tedesca.
Quanto ai percettori di indennità di disoccupazione, devono essere considerati come se esercitassero un’attività subordinata. Pertanto, nel caso di percettore di Naspi che svolga un’attività marginale in un altro Stato membro, ai fini della determinazione della legislazione applicabile trovano applicazione i suddetti criteri.

Nuove misure anti contagio nel Trasporto Pubblico

 



 


Pubblicate con il DPCM 14/7/2020, le nuove Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 nei settori del Trasporto Pubblico

Le Linee guida per il Trasporto Pubblico, introdotte con il DPCM del 14/7/2020, che reca “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, sostituiscono le precedenti ed entrano in vigore dalla stessa data.
Nelle nuove disposizioni, si richiamano, le principali misure da applicare, fatta salva la possibilità per le Regioni e Province autonome di introdurre prescrizioni in ragione delle diverse condizioni territoriali e logistiche, nonché delle rispettive dotazioni di parco mezzi.
Emerge, nello specifico, la sezione dedicata al “Settore del Trasporto Pubblico Funiviario (funivie, funicolari e seggiovie)”, con disposizioni ad hoc, e quella dedicata ad “Altri servizi”, dove espressamente si stabilisce:
“Per tutti gli altri servizi non di linea, effettuati con autobus o unità di navigazione, ovvero per servizi di linea svolti con veicoli solitamente destinati a taxi o NCC con max 9 posti, si applicano le prescrizioni relative alla stessa tipologia di mezzo di trasporto utilizzato.
Per i servizi con autobus non di linea (NCC) e autorizzati (linee commerciali) a media e lunga percorrenza, nonché per i servizi di trasporto pubblico locale extraurbano, ferme restando le regole già prevista circa la verticalizzazione delle sedute, il ricambio dell’aria etc, è possibile la deroga al distanziamento interpersonale di un metro purché:
– sia prevista la misurazione della temperatura per gli utenti prima della salita a bordo del veicolo;
– non sia consentito viaggiare in piedi;
– per i viaggi di lunga percorrenza sia garantito l’utilizzo di una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca per una durata massima di utilizzo non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori;
– ciascun passeggero rilasci, al momento dell’acquisto del biglietto, specifica autocertificazione in cui attesta:
(i) di non essere a affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni;
(ii) di non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali, a titolo esemplificativo, temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
(iii) l’impegno a rinunciare al viaggio e a informare l’Autorità sanitaria competente nell’ipotesi in cui qualsiasi dei predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si verificasse entro otto giorni dall’arrivo a destinazione de servizio utilizzato;
– Siano evitati assembramenti in fase di salita e di discesa dai mezzi, evitando peraltro il più possibile i movimenti all’interno del mezzo stesso.”


 

Prorogata la Diaria Covid – 19 del Fondo Fast

 


Prorogate le Prestazioni Straordinarie per Covid-19 per gli iscritti al fondo di assistenza sanitaria integrativa Fast per i dipendenti del per i dipendenti da aziende del settore turismo

Il fondo di assistenza sanitaria integrativa (FAST), ha inserito tra le prestazioni garantite ai propri iscritti, una prestazione straordinaria per ricoveri o isolamento domiciliare derivante da contagio Covid-19.
La garanzia, inizialmente valida per i sinistri certificati dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2020, è stata prolungata fino al 31 ottobre 2020 mantenendo invariate le condizioni della prestazione.
Ne hanno diritto tutti i lavoratori iscritti che, a seguito dell’effettuazione del tampone, siano risultati positivi al virus COVID-19, con certificazione rilasciata dalle Autorità competenti su conferma del Ministero della Salute e/o dell’Istituto Superiore di Sanità e per questo necessitino di ricovero in strutture ospedaliere o di isolamento domiciliare:
– in caso di ricovero presso strutture pubbliche individuate per il trattamento del virus dal Ministero, l’Assicurato avrà diritto a un’indennità di €. 40,00 per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni all’anno (si specifica che la giornata di ingresso e dimissione costituiscono un’unica giornata ai fini della corresponsione della diaria);
– qualora, secondo le prescrizioni dei sanitari e con attuazione delle disposizioni in esso contenute, si renda necessario un periodo di isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus, l’Assicurato avrà diritto a un’indennità di € 40,00 al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un periodo non superiore a 14 giorni all’anno. La diaria giornaliera per isolamento domiciliare verrà corrisposta anche qualora l’Assicurato non abbia preventivamente subito un ricovero.

Conversione DL Rilancio: svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile


In Commissione Bilancio prosegue l’esame, avviato lunedì 13 luglio, del ddl n. 1874, di conversione, con modificazioni, del DL Rilancio, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già approvato dalla Camera dei deputati. Il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è scaduto alle 10 di martedì 14 luglio. Il provvedimento è atteso in Aula oggi. Fra le modifiche intervenute nel corso dell’esame alla Camera, quelle sul lavoro agile. Ripercorriamole di seguito.


L’articolo 90 disciplina lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile per il settore privato, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, disponendo, in particolare, che la suddetta modalità possa essere applicata dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente e introducendo un diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile in favore dei genitori di figli minori di anni 14, nonché, come precisato nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio Covid-19.
Nel dettaglio, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, quindi i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agileanche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativiprevisti dalla normativa vigente. Tale diritto è riconosciuto a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore e che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Per il medesimo periodo, il diritto in questione è riconosciuto – come disposto nel corso dell’esame presso la Camera – anche ai lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio Covid-19 in ragione dell’età, o della condizione di immunodepressione, o dell’esito di patologie oncologiche, o dello svolgimento di terapie salvavita o comunque di una comorbilità accertata dal medico competente che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Anche in tale caso, il diritto opera a condizione che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Con riferimento allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, si precisa che questo può attuarsi anche attraverso l’uso di strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dal datore di lavoro. In questo senso, la normaricalca la previsione introdotta per il lavoro agile nel settore pubblicodall’art. 87, c. 2, del D.L. 18/2020 che però, a differenza dell’articolo in commento, esclude esplicitamente la responsabilità del datore di lavoro con riferimento alla sicurezza e al buon funzionamento degli strumenti tecnologici.
Per l’intero periodo dello stato di emergenza, si introduce l’obbligo per i datori di lavoro privati di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dello stesso Ministero.
Limitatamente al periodo di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. In tali casi, gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Inail.
Per quanto concerne il lavoro agile nel settore pubblico, il predetto art. 87del DL Cura Italia – come integrato dal provvedimento in esame – dispone che, per il periodo dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni, le quali sono chiamate a limitare la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili.
Inoltre, l’articolo 263, modificato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, mira ad adeguare le misure di limitazione delle presenze del personale delle pubbliche amministrazioni sul luogo di lavoro alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali prevedendo, in particolare, l’applicazione, entro il 31 dicembre 2020, del lavoro agile al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità, nonché l’approvazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, da parte delle amministrazioni pubbliche, sentite le organizzazioni sindacali, del Piano organizzativo del lavoro agile.