Modalità di esposizione nei flussi Uniemens ai fini del conguaglio degli ANF


A partire dalla competenza di luglio 2020, la modalità di esposizione nei flussi Uniemens ai fini del conguaglio degli ANF, sia correnti che arretrati, anticipati dalle Aziende ai lavoratori prevederà esclusivamente la compilazione dell’elemento <InfoAggCausaliContrib> che, assumendo valenza contributiva, sarà obbligatoria e costituirà l’unica modalità di conguaglio.


Dunque, dal mese di competenza luglio 2020, la sezione per i codici riferiti ai conguagli ANF avrà valenza contributiva e, dunque, non dovrà più essere compilata la sezione <GestioneANF> per esporre i conguagli relativi ai codici causale ANF, e non sarà necessario compilare la sezione <ANF>, il cui eventuale contenuto non sarà comunque preso in considerazione. Per le denunce riferite a competenze fino a giugno 2020 rimangono in uso le precedenti modalità di esposizione dei conguagli (elemento <GestioneANF>).
Relativamente alla gestione degli arretrati; fino al periodo di competenza giugno 2020, le aziende dovranno continuare a trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo superiore a 3.000 euro.
Si riepilogano le indicazioni riferite alla compilazione della sezione <InfoAggCausaliContrib>:
nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito uno dei seguenti valori:
0035 – ANF assegni correnti;
L036 – Recupero assegni nucleo familiare arretrati;
H301 – Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc;
F110 – Restituz. Assegni nucleo famil. Indebiti;
F101 – Restituz. Assegni nucleo famil.(lav.assist.per TBC);
nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore;
nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere inserito il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF;
nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.
Trattandosi di un elemento ricorsivo, sarà possibile indicare, nello stesso flusso Uniemens, più di un conguaglio.


Proroga della “Diaria per COVID-19” del Fondo FASDA

Prorogata, fino a dicembre, la Diaria per COVID-19 del Fondo FASDA per i dipendenti dei Servizi Ambientali, le cui aziende applicano il CCNL Assoambiente o il CCNL Utilitalia

Per il persistere dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid 19, il Fondo FASDA ha prolungato, a beneficio dei lavoratori iscritti, la copertura assicurativa denominata “Diaria per COVID-19” fino al 31 dicembre 2020.
La suddetta garanzia prevede una diaria da corrispondere a lavoratori iscritti del settore ambientale e funerario che dovessero risultare positivi al tampone naso faringeo per ricerca RNA virale e, conseguentemente, sottoposti a:
– isolamento domiciliare;
– ricovero ospedaliero;
– ricorso alla terapia sub intensiva;
– ricorso alla terapia intensiva.
Le prestazioni assicurative potranno essere richieste anche in caso di decesso dell’assicurato.
L’assicurazione è operante in caso di Ricovero/Isolamento domiciliare a seguito di infezione da COVID-19 diagnosticata
– INDENNITA’ GIORNALIERA PER RICOVERO IN CASO DI POSITIVITA’ COVID-2019 (Coronavirus)
La Società si obbliga a corrispondere per ogni giorno di Ricovero in Istituto di Cura a seguito di Sinistro avvenuto durante l’operatività del contratto nel quale risulti positività al virus COVID-19 (tampone positivo Coronavirus) una diaria giornaliera di euro 40,00 con un massimo di 50 giorni indennizzabili nel periodo assicurativo per ciascun Assicurato.
Il giorno di entrata e quello di uscita si considerano un solo giorno.
– DIARIA POST RICOVERO A SEGUITO DI TERAPIA INTENSIVA PER COVID-2019 (Coronavirus)
Successivamente alla dimissione ed esclusivamente nel caso in cui durante il Ricovero sia stato necessario il ricorso alla Terapia Intensiva/ con intubazione dell’Assicurato, è prevista una diaria per la convalescenza complessivamente pari ad € 1.000,00, nel periodo assicurativo per ciascun assicurato, aggiuntiva della Diaria del ricovero
– DIARIA DA ISOLAMENTO DOMICILIARE PER COVID-2019 (Coronavirus)
Qualora, secondo le prescrizioni dei sanitari e con attuazione delle disposizioni in esso contenute, si renda necessario un periodo di isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus, l’Assicurato avrà diritto a un’indennità di € 40,00 al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un periodo non superiore a 14 giorni all’anno. La diaria giornaliera per isolamento domiciliare verrà corrisposta anche qualora l’Assicurato non abbia preventivamente subito un ricovero.


Accordo per il F.O.R. WORKING nel settore della Chimica Industria

Firmato il 9/7/2020, tra FEDERCHIMICA, FARMINDUSTRIA e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL, un Accordo Programmatico per la definizione del F.O.R. Working (Flessibilità Obiettivi Risultati)

Federchimica, Farmindustria e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL, Parti firmatarie del CCNL per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL, tenuto conto delle trasformazioni dell’organizzazione del lavoro connesse alla digitalizzazione e alle conseguenti nuove modalità di lavoro, hanno condiviso la necessità di agevolare anche con strumenti innovativi, la gestione dei cambiamenti in atto all’interno delle aziende del settore.
A tal fine, con la firma del presente accordo, le Parti hanno ritenuto opportuno
– evidenziare le differenze e distinguere istituti quali Telelavoro (normato da CCNL e da accordi individuali e collettivi aziendali) e Lavoro agile (normato dalla Legge con rinvii ad accordi individuali e da accordi collettivi aziendali),
– valutare e rendere disponibile per le imprese e i lavoratori, una modalità aggiuntiva ed evoluta di Smart Working: il F.O.R. WORKING, un moderno rapporto di lavoro subordinato, per il quale dovranno essere “adattate” le regole previste per il rapporto e l’organizzazione del lavoro tradizionali. Aspetti innovativi del F.O.R. Working saranno la flessibilità, la gestione dei tempi e dei luoghi, la definizione e il raggiungimento di obiettivi condivisi e i risultati realizzati garantendo e migliorando l’efficienza organizzativa, i livelli di produttività, la salute e la sicurezza.
– preservare la flessibilità tipica di queste modalità di lavoro e lasciare al livello aziendale la definizione delle regole di dettaglio adeguate a tenere conto delle specifiche esigenze.
Entro dicembre 2020, saranno realizzate specifiche Linee Guida utili a identificare gli elementi che contraddistinguono il F.O.R. Working, il tutto attraverso un percorso di confronto e sperimentazione che potrà agevolare nel 2022, nell’ambito del rinnovo del vigente CCNL, valutazioni condivise in merito alle opportune scelte contrattuali.

Protocollo sugli interventi sul patrimonio edilizio delle scuole in sicurezza covid 19

Siglato il 9/7/2020. tra il MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, l’ANCI, l’UPI e la FILLEA-CGIL, la FILCA-CISL, la FENEAL-UIL, il protocollo d’intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni afferenti al programma di interventi di ammodernamento del patrimonio edilizio delle scuole per l’anno scolastico 2020/2021 a seguito dell’emergenza covid 19.

Al fine del miglioramento della qualità sociale e della didattica, quindi delle potenzialità di crescita del Paese, l’edilizia scolastica deve diventare una priorità e rimanere tale anche nel medio e lungo periodo, terminata l’emergenza sanitaria.
Il Governo e l’Unione Europea, attraverso specifici trasferimenti anche straordinari, devono destinare una parte significativa delle risorse previste dai diversi interventi comunitari (a partire dal Recovery Fund) ad un piano pluriennale per la manutenzione, l’adeguamento e il rinnovo degli edifici scolastici, con l’obiettivo di rendere moderni, antisismici, sicuri, accessibili e sostenibili il cento per cento degli edifici.
Sarà impegno comune delle parti portare avanti questo obiettivo nel confronto con tutti i soggetti interessati.
Al fine di assicurare gli obiettivi di cui in premessa, le OO.SS. firmatarie del presente Protocollo si rendono disponibili e concordano sulla necessità di prevedere specifiche e derogatorie modalità di gestione dell’organizzazione del lavoro nonché di individuare, nel rispetto della vigente normativa in materia di orari di lavoro, lavorazioni svolte con differenti regimi di orario su base settimanale e/o plurisettimanale, a squadre definite, con sistemi ed orari con turni di lavoro alternati, a ciclo continuo, avvicendati o notturni.
Questo anche al fine di permettere nei mesi estivi (luglio, agosto, settembre) il massimo impegno per la realizzazione degli interventi in tempo utile alla riapertura delle scuole e l’avvio dell’anno scolastico.
Le modalità di gestione dell’organizzazione del lavoro e le lavorazioni di cui al precedente comma saranno oggetto di confronto su base territoriale, con il supporto, se richieste, delle stesse OO.SS. Nazionali.
Le imprese aggiudicatarie ed esecutrici impegnate nei cantieri oggetto della presente intesa possono avvalersi del supporto tecnico gratuito degli enti paritetici territoriali del settore delle costruzioni Enti Unificati, Scuole Edili/CPT per la consulenza sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nel pieno rispetto di quanto previsto nel Protocollo Governo-Parti Sociali del 24 aprile 2020 u.s. ed in particolar modo al punto 13 dello stesso;
A tal fine, le singole stazioni appaltanti provvederanno ad inserire nei documenti di gara e nel contratto stipulato con l’aggiudicatario una previsione riproduttiva dei contenuti della presente intesa.
Tutti i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nei cantieri di cui al presente protocollo svolgono la formazione d’ingresso in materia di sicurezza sul lavoro, così come contrattualmente prevista e attestata dagli Enti Bilaterali territoriali.
Ai lavoratori dipendenti impiegati a qualunque titolo nei cantieri di cui alla presente intesa nella realizzazione di opere edili ed affini, anche in maniera prevalente, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edilizia stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (nonché la derivante e conseguente contrattazione di livello provinciale, regionale e/o territoriale), salvo casi di comprovata attività non riconducibile al settore delle costruzioni, per le quali saranno applicati i rispettivi CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e di parte datoriale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Le singole stazioni appaltanti provvederanno ad inserire nei documenti di gara e nel contratto stipulato con l’aggiudicatario una previsione riproduttiva del contenuto della presente disposizione.
Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare nelle attività indicate nell’allegato al presente Protocollo, le stazioni appaltanti provvederanno, in occasione dell’emissione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli stessi, alla verifica, con riguardo alla manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori, della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, ivi compreso l’avvenuto versamento dei contributi alle Casse Edili, tramite il Documento Unico di regolarità contributiva ovvero altro documento che comprovi l’avvenuto pagamento dei contributi agli enti previdenziali (INPS, INAIL e Cassa Edile ove dovuta).
Il presente Protocollo è efficace dalla data della sua sottoscrizione e sino al 31/8/2020, salvo proroga o rinnovo.