Sorveglianza sanitaria eccezionale: istruzioni Inail


La Sorveglianza sanitaria eccezionale ha ampliato, nei limiti dell’emergenza sanitaria, le previsioni in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, D.Lgs. 81/2008, estendendola a situazioni di particolare fragilità riscontrate nelle fasce di età più elevate in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative, che, in caso di infezione da Sars-Cov-2, possono influenzare negativamente la gravità e l’esito della patologia. La L. n. 126/2020, di conversione del DL n. 104/2020 – come noto – ha previsto la proroga dei termini delle disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale fino al 31 dicembre 2020. L’Inail, con circolare n. 44, fornisce ulteriori istruzioni in materia.


L’art. 83, co. 1 del DL n. 34/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77 ha disposto che, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. A questa disposizione di carattere generale, il comma 2 aggiunge che anche i datori di lavoro che, ai sensi dell’art. 18, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, dovranno garantire ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio le misure di sorveglianza sanitaria eccezionale.
Il DL n. 83/2020 non ha disposto la proroga di quanto previsto dall’articolo 83 e pertanto, la predetta disposizione ha cessato di produrre effetti dal 1° agosto 2020.
La sopravvenuta L. n. 126/2020 di conversione del DL n. 104/2020, all’articolo 37 ter ha modificato il DL n. 83/2020, ricomprendendo nell’ambito delle disposizioni indicate nell’allegato 1 del medesimo decreto le disposizioni concernenti la Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’articolo 83 del DL n. 34. Per effetto della citata disposizione, i termini delle disposizioni inerenti la Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’articolo 83 del richiamato DL n. 34 sono prorogati al 31 dicembre 2020.
Con circolare n. 44, acquisito il nulla osta del Ministero del lavoro, l’Inail fornisce istruzioni in merito all’applicazione delle disposizioni in oggetto.


Sorveglianza sanitaria lavoratori e lavoratrici fragili
La “sorveglianza sanitaria” è definita come “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” e rientra nell’attività “svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione Internazionale di salute occupazionale”dal medico competente, così come individuato all’art. 38, co. 1, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.
L’introduzione della previsione della sorveglianza sanitaria eccezionale ha configurato una rilevante innovazione per la tutela della salute dei lavoratori, ampliando – seppur limitatamente al periodo emergenziale e ai fini della valutazione delle situazioni di particolare fragilità – le previsioni in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. La predetta disposizione recepisce le raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico (Cts) presso la Protezione civile pubblicate con il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, predisposto a cura dell’Istituto.
In merito alle situazioni di particolare fragilità, il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”. In merito al requisito dell’età – come già precisato – tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità, pertanto, la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.


Rilasci applicativi
L’Inail, al fine di consentire ai datori di lavoro non obbligati alla nomina del medico competente di ottemperare a quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ha realizzato e messo a disposizione dei datori di lavoro pubblici e privati, a decorrere dallo scorso 1° luglio 2020, il nuovo servizio telematico “Sorveglianza sanitaria eccezionale”. Dopo la chiusura dell’applicativo in ragione dei mutamenti del quadro normativo sopra richiamati, per effetto della sopravvenuta L. n. 126/2020, n. 104 si è provveduto a rendere nuovamente disponibile, per i datori di lavoro interessati, il servizio telematico per l’inoltro delle richieste di visita medica per Sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili.


Istruzioni operative
Le visite mediche richieste saranno svolte sulla base delle indicazioni contenute nella circolare interministeriale del 4 settembre 2020, n. 13. All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.
L’importo unitario per la singola prestazione resa dall’Inail, ai fini della sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio di cui al richiamato articolo 83, è pari a euro 50,85.
Eventuali richieste di visita medica pervenute alle Strutture territoriali Inail, anche nei precedenti mesi, con modalità diversa da quella telematica dovranno essere obbligatoriamente inserite nell’apposito applicativo reso di nuovo disponibile per l’inserimento di nuove richieste da parte dei datori di lavoro interessati.


Fatturazione delle prestazioni di sorveglianza sanitaria
L’emissione delle fatture relative alla prestazione effettuata dal medico della Struttura territoriale, sarà effettuata dalla Direzione regionale competente per territorio e il versamento dovrà essere effettuato dal datore di lavoro richiedente sul corrispondente conto corrente bancario gestito dalla stessa Direzione regionale e indicato nella medesima fattura.

CCNL EMITTENTI RADIO-TV (Conflavoro-Confsal): accordo modificativo ed integrativo



Siglato il 6/11/2020, tra CONFLAVORO PMI e LIBERSIND con l’assistenza della CONFSAL, l’accordo interconfederale integrativo e modificativo del CCNL aziende broadcasting radio, tv service di produzione radio, tv, audiovisivo del 16/12/2019 (validità 1/1/2020 – 31/1/2022).


Le Parti Sindacali, sottoscrittrici il presente Accordo Interconfederale, dopo ampia discussione ed all’esito di una complessiva valutazione di opportunità in merito, hanno considerato la necessità di apportare delle variazioni alle Tabelle retributive di paga base e di contingenza – “A” e “B” del CCNL 16/12/2019 e, conseguentemente, alla sostituzione e ridefinizione dei relativi livelli di inquadramento corrispondenti, in armonizzazione a quanto previsto dall’art. 99 del CCNL sulla classificazione del personale, come da nuove Tabelle di inquadramento del personale qui di seguito rivisitate.
Le variazioni avranno effetto con decorrenza retroattiva a decorrere dall’1/1/2020 e saranno applicate sino alla scadenza del CCNL stesso. Esse si inseriscono nel testo del CCNL e ne fanno parte integrante, variando il relativo testo originario.


Pertanto, i minimi contrattuali tabellari mensili sono:


Tabella A

































Livello

1/1/2020

1/1/2021

1/1/2022

Quadri 1.530,00 1.574,00 1.620,00
Primo livello 1.377,00 1.417,00 1.458,00
Secondo livello 1.275,00 1.312,00 1.350,00
Terzo livello 1.173,00 1.207,00 1.242,00
Quarto livello 1.071,00 1.102,00 1.134,00
Quinto livello 1.020,00 1.050,00 1.080,00


Tabella B (Indennità di Contingenza)





















Livello

Ind. Contingenza

Quadri 536,58
Primo livello 533,22
Secondo livello 528,62
Terzo livello 525,80
Quarto livello 520,57
Quinto livello 516,08

Attività di intermediazione di lavoro, lecito l’esercizio delle singole cooperative consorziate


E’ lecito l’esercizio dell’attività di intermediazione di lavoro da parte delle singole cooperative consorziate, in forza dell’autorizzazione conferita al consorzio, laddove esse soddisfino il requisito riguardante la disponibilità di locali idonei all’uso e di adeguate competenze professionali, per titoli o specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali (Ispettorato nazionale del lavoro, nota 11 dicembre 2020, n. 1101)


Come noto, l’art. 5, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 276/2003, nell’elencare i requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo delle agenzie per il lavoro, individua, tra gli altri, la costituzione dell’agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative. Conseguentemente, l’autorizzazione in argomento costituisce un provvedimento amministrativo a destinatario individuato che abilita il soggetto istante allo svolgimento delle attività indicate.
Orbene, in ragione della autorizzazione conferita al consorzio, anche le società consorziate indicate nella richiesta di autorizzazione possono esercitare l’attività di intermediazione, subordinatamente al soddisfacimento dei requisiti logistici, patrimoniali e professionali previsti, che riguardano la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali (D.M. 10 aprile 2018).
Tale orientamento, peraltro, risulta in linea con quanto evidenziato dall’ANPAL (nota n. 7218 del 12 giugno 2018), secondo cui anche i consorziati possono regolarmente svolgere l’attività autorizzata alla stregua di sedi operative/filiali del Consorzio e previo utilizzo del marchio del Consorzio medesimo, senza che ciò determini necessariamente fattispecie vietate. A tal fine, ferma restando la necessità che il rapporto tra Consorzio e consorziati non si sostanzi nella presenza di soggetti giuridici o centri di imputazione di responsabilità del tutto distinti, ogni consorziato deve possedere, in qualità di filiale, i requisiti previsti dalla normativa circa le unità minime di personale “qualificato” richieste, nonché l’adeguatezza dei locali adibiti anche a sportello ai sensi della normativa di riferimento (D.M. 10 aprile 2018).
In ogni caso, l’eventuale successiva integrazione del consorzio con l’aggiunta di ulteriori consorziati, comporta invece la necessità di richiedere una ulteriore autorizzazione, ad integrazione di quella già rilasciata, al fine di consentire a quest’ultimi di esercitare anch’essi l’attività già autorizzata.

TIM S.p.A: Accordo in materia di lavoro agile

Firmato il giorno 11/12/2020, tra TIM S.p.A. e SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL, UGL Telecomunicazioni, il verbale di accordo sulla prosecuzione del lavoro agile

Scopo del presente accordo è definire le modalità di rientro in sede – per i lavoratori che oggi operano da remoto 5 giorni a settimana – che possano garantire un graduale ripristino delle attività in presenza mantenendo, al contempo, il rispetto dei protocolli di prevenzione sanitaria e il più alto livello possibile di tutela della salute per le persone.
Confermando in pieno la validità e l’applicazione, a regime, del modello di lavoro agile sperimentale previsto dall’accordo del 4/8/2020, alla luce della perdurante incertezza normativa derivante dall’evoluzione della situazione sanitaria, le Parti condividono l’opportunità di integrare tale modello prevedendo una fase intermedia con avvio previsto al termine dello stato di emergenza, e della normativa speciale relativa al Lavoro Agile ad esso collegata. La fase intermedia terminerà al superamento degli obblighi di distanziamento sociale e dei Protocolli Covid legati all’attuale stato di emergenza sanitaria.
Pertanto, sono definite le seguenti modalità di svolgimento della prestazione da applicare – previa sottoscrizione dell’accordo individuale – prioritariamente al personale operante presso le sedi delle 6 città interessate dal progetto desk sharing (Roma, Milano, Torino, Bari, Napoli, Palermo) e successivamente in via graduale sulle altre sedi:
a) per ogni settimana, 4 giorni da remoto presso un luogo all’esterno dei locali aziendali ed 1 giorno presso la sede aziendale;
b) su base mensile, il 75% presso un luogo all’esterno dei locali aziendali e il 25% presso la sede aziendale (ad esempio una settimana al mese) negli ambiti organizzativi nei quali le attività svolte sono etero organizzate ed è indispensabile garantire il presidio in specifici archi orari;
c) in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo individuale al termine dello stato di emergenza e della disciplina speciale del lavoro agile, lo svolgimento della prestazione lavorativa avverrà sempre in sede.