Proroga delle misure per l’emergenza Covid-19 del FONDO EST

Prorogate, fino ad ottobre, le misure previste per contrastare le conseguenze del Covid-19 del Fondo Est per i settori commercio, turismo servizi e affini


 


Il Fondo Est, comunica ai lavoratori e alle aziende del settore del commercio e del turismo iscritti, le azioni di sostegno concreto previste per coloro che stanno affrontando, direttamente o indirettamente, le drammatiche conseguenze del Covid-19.
Il Fondo, con il “Pacchetto emergenza Covid-19”, in caso di contagio d Coronavirus, ha esteso il proprio piano sanitario assicurando:
– indennità giornaliera per ricovero in caso di positività al Covid-19;
– diaria da isolamento domiciliare in caso di positività al Covid-19;


– riabilitazione respiratoria post Covid-19.
Tali misure, introdotte per il periodo 01/01/2020 – 30/06/2020, sono state prorogate fino al 31/10/2020.


Nello specifico:
INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO IN CASO DI POSITIVITÀ AL COVID-19
In caso di ricovero presso strutture pubbliche individuate per il trattamento del virus dal Ministero, l’iscritto avrà diritto a un’indennità di € 40,00 per ogni notte di ricovero, per un periodo non superiore a 50 giorni all’anno (si specifica che le giornate di ingresso e dimissione costituiscono un’unica giornata ai fini della corresponsione della diaria).


– DIARIA DA ISOLAMENTO DOMICILIARE IN CASO DI POSITIVITÀ AL COVID-19
Qualora, secondo le prescrizioni dei sanitari e con attuazione delle disposizioni in esso contenute si renda necessario un periodo di isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus, l’iscritto avrà diritto a un’indennità di € 40,00 al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio, per un periodo non superiore a 14 giorni all’anno.
– RIABILITAZIONE RESPIRATORIA POST COVID-19
Per gli iscritti che sono stati affetti da polmonite interstiziale conseguente a infezione da Covid-19, Fondo Est garantisce un contributo per le prestazioni sanitarie relative alla riabilitazione respiratoria. La patologia deve essere attestata da certificazione medica che deve essere trasmessa in copia a Fondo Est, unitamente a copia della prescrizione medica delle prestazioni effettuate ed a copia del documento di spesa. L’accesso al contributo per visita pneumologica può essere ripetuto per tre volte (visita pneumologica di indirizzo e due visite di controllo).


Indennità lavoratori domestici: rilascio procedura per l’invio delle richieste di riesame


L’esito delle istruttorie delle domande pervenute per la fruizione dell’indennità riconsociuta ai lavoratori domestici dall’art. 85 del decreto Rilancio è stato notificato, tramite SMS, ai soggetti che sono risultati beneficiari della prestazione. Tale esito può essere visualizzato accedendo al portale Inps mediante le credenziali di autenticazione. In caso di domanda respinta, è possibile visualizzare le motivazioni della mancata erogazione dell’indennità; laddove l’utente ritenga di avere comunque i requisiti per l’indennità, tramite la medesima procedura, può chiedere il riesame del provvedimento, allegando eventuale documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti. Con messaggio n. 2715/2020, l’Inps fornisce istruzioni in merito.


L’art. 85, DL 19 maggio 2020, n. 34 – come noto – riconosce, per i mesi di aprile e maggio 2020, ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese. L’indennità è riconosciuta a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro.
Con circolare n. 65/2020 sono stati specificati i requisiti di accesso alla prestazione e le ipotesi di incompatibilità e cumulabilità con altre misure di sostegno al reddito e con messaggio n. 2184, sono state fornite indicazioni per la presentazione della domanda on line in questione.
L’esito delle istruttorie delle domande pervenute, svolte in modo automatizzato utilizzando i dati già presenti nelle banche dati dell’Istituto, è stato notificato ai soggetti che sono risultati beneficiari della prestazione, tramite SMS inviato ai recapiti telematici comunicati in sede di richiesta del PIN all’Istituto e può essere visualizzato accedendo al portale dell’Istituto mediante le credenziali di autenticazione, nell’ambito della stessa procedura di presentazione della domanda on line.
Nella medesima procedura è possibile visualizzare, in caso di domanda respinta, le motivazioni della mancata erogazione dell’indennità. In tal caso, laddove l’utente ritenga di avere comunque i requisiti per l’indennità, tramite la medesima procedura può chiedere il riesame del provvedimento. Alla richiesta può essere allegata eventuale documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti.


Istruzioni per inoltrare la richiesta di riesame
L’accesso al riesame on line è disponibile nella homepage del sito www.inps.it da cui l’utente viene indirizzato alla pagina di autenticazione ai servizi INPS. Per procedere, il richiedente dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali: PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS; SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS).
L’utente dovrà accedere poi all’apposita sezione della pagina web “Richiesta di riesame”. In questa sezione, ci sono le informazioni relative alla domanda presentata, il provvedimento di rigetto ed è possibile inoltrare la richiesta di riesame, inserendo la motivazione della richiesta. Possono, inoltre, inserirsi gli allegati in formato pdf, jpeg, png e tiff per una dimensione complessiva massima di 3 MB.
Una volta completata e inoltrata la richiesta di riesame, questa verrà protocollata e le informazioni ad essa correlate, ivi incluse le informazioni sullo stato di lavorazione, verranno rese disponibili nella medesima sezione del sito web.
La richiesta di riesame potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). A tale scopo l’utente dovrà essere munito di PIN ovvero, per i possessori di SPID, CIE o CNS, di PIN Telefonico generato mediante l’apposita funzione disponibile nella sezione personale MyINPS del portale istituzionale.
Infine, si ricorda che la medesima richiesta può essere fatta anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato. Al riguardo, in deroga all’art. 4 del DM 10 ottobre 2008, n. 193, attuativo della L. n. 152/2001, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio potrà essere fornito anche in via telematica, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato deve intervenire una volta cessata l’attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all’istituto previdenziale.

Nuovi chiarimenti del Garante sull’emergenza Covid-19


Nuove precisazioni del Garante privacy sulla protezione dei dati e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’emergenza sanitaria Covid-19.


Il datore di lavoro può richiedere l’effettuazione di test sierologici ai propri dipendenti, ma solo se disposta dal medico competente e, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche in merito all’affidabilità e all’appropriatezza di tali test. Solo il medico competente, in quanto professionista sanitario, tenuto conto del rischio generico derivante dal Covid-19 e delle specifiche condizioni di salute dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici e suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. Resta fermo che le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro (ad esempio, mediante la consultazione dei referti o degli esiti degli esami), salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Il datore di lavoro può, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità alla mansione specifica e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire come condizioni di lavoro.
Ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, anche le visite e gli accertamenti devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti. In ogni caso, i lavoratori possono liberamente aderire alle campagne di screening avviate dalle autorità sanitarie competenti a livello regionale relative ai test sierologici Covid-19, di cui siano venuti a conoscenza anche per il tramite del datore di lavoro, coinvolto dal dipartimento di prevenzione locale per veicolare l’invito di adesione alla campagna tra i propri dipendenti.I datori di lavoro possono offrire ai propri dipendenti, anche sostenendone in tutto o in parte i costi, l’effettuazione di test sierologici presso strutture sanitarie pubbliche e private (es. tramite la stipula o l’integrazione di polizze sanitarie ovvero mediante apposite convenzioni con le stesse), senza poter conoscere l’esito dell’esame.
Il datore di lavoro, in determinati casi, nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica, può lecitamente venire a conoscenza dell’identità del dipendente affetto da Covid-19 o che presenta sintomi compatibili con il virus.Ciò, in particolare, può verificarsi quando ne venga informato direttamente dal dipendente, sul quale grava l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Lo stesso datore può quindi invitare i propri dipendenti a fare tali comunicazioni agevolando le modalità di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali dedicati, tenendo conto del proprio generale obbligo di tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro.
Nel dettaglio, il datore può trattare i dati personali del dipendente affetto da Covid-19 o che ne presenta i sintomi e può conoscere la condizione di positività al Covid-19: quando ne venga informato direttamente dal lavoratore; o nei limiti in cui sia necessario al fine di prestare la collaborazione all’autorità sanitaria; o ai fini della riammissione sul luogo di lavoro del lavoratore già risultato positivo all’infezione da Covid-19.


Relativamente all’utilizzo di applicativi con funzionalità di “contact tracing” in ambito aziendale, il Garante precisa che, talefunzionalità, prevista da alcuni applicativi al dichiarato fine di poter ricostruire, in caso di contagio, i contatti significativi avuti in un periodo di tempo commisurato con quello individuato dalle autorità sanitarie in ordine alla ricostruzione della catena dei contagi ed allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi, è, allo stato, disciplinata dall’art. 6, DL n. 28/2020.
Il datore di lavoro può ricorrere all’utilizzo di applicativi, allo stato disponibili sul mercato, che non comportano il trattamento di dati personali riferiti a soggetti identificati o identificabili, nel caso in cui il dispositivo utilizzato non sia associato o associabile, anche indirettamente (es. attraverso un codice o altra informazione), all’interessato né preveda la registrazione dei dati trattati.

Nuove scadenze misure straordinarie dei CED

L’Ente Bilaterale Nazionale Centri Elaboraziobe Dati (EBCE), ha riconfermato anche per l’anno 2020 tutti i contributi stanziati negli anni precedenti, variando alcune scadenze.

Dopo aver introdotto misure di sostegno al reddito per far fronte all’emergenza Covid-19, l’E.B.C.E. ha riconfermato anche per l’anno 2020 tutti i contributi stanziati negli anni precedenti, mantenendo continuità alle prestazioni garantite.
Rispetto al 2019 sono variati i termini di presentazione delle richieste per alcune tipologie di contributi.
Seguono i nuovi termini.
– Contributo acquisto libri scolastici per i figli frequentanti le scuole medie superiori di I e II grado – Cod. rif. B.3; termine di presentazione richiesta 31/10/2020
– Contributo per acquisto manuali e abbonamenti – Cod. rif.A.6; termine di presentazione richiesta 31/7/2020
L’E.B.C.E. comunica, inoltre, che sono stati stanziati ulteriori fondi a copertura dei Contributi Covid-19, i cui termini di presentazione delle richieste sono stati pertanto riaperti.
A seguito del prolungamento dei termini di fruizione degli ammortizzatori sociali legati all’emergenza Covid-19, è stato prorogato al 31/8/.2020 il termine di presentazione del Contributo Riduzione orario di lavoro – Emergenza Covid-19 – cod. rif.BC.1