PROROGA DEL TERMINE PER LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE ENFEA PER COVID-19

 


 

Prorogato, al 10 settembre 2020, il termine delle Prestazioni ENFEA Sostegno al lavoro in presenza di COVID-19

ENFEA è l’ente a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI sottoscritti con le Federazioni aderenti a CGIL, CISL e UIL.
L’ente ha stabilito che viene posticipato al 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno) il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ……, ai contributi previdenziali e assistenziali, ……, sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020 a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e degli enti non commerciali.
Viene inoltre, stabilita la proroga al nuovo termine del 30 giugno 2020 delle prestazioni straordinarie COVID-19 previste dal relativo Regolamento di seguito elencati, che avevano iniziale riferimento al periodo 23 febbraio – 3 maggio 2020. Il termine ultimo di presentazione di tali richieste di contributo è fissato al 10 settembre 2020.


1. PRESTAZIONI PER LE IMPRESE:
B – COSTI SOSTENUTI DALLE IMPRESE PER CONCEDERE PERMESSI RETRIBUITI AI PROPRI DIPENDENTI
Le imprese che hanno concesso, in aggiunta alle disposizioni di legge e contrattuali, giornate di permesso retribuito, nel periodo 23 febbraio-30 giugno, possono richiedere un contributo una tantum a parziale copertura (max 60%) dei costi sostenuti, rilevabili dalle relative buste paga, pari a:
– Max € 2.000,00 per imprese fino a 30 dipendenti;
– Max € 4.000,00 per imprese da 31 a 150 dipendenti;
– Max € 5.000,00 per imprese da 151 dipendenti.


2. PRESTAZIONI PER I LAVORATORI:
A – FONDO SOSTEGNO AL REDDITO. CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER TRATTAMENTI INDIVIDUALI DI INTEGRAZIONE SALARIALE A CAUSA DI EFFETTI DIRETTI O INDIRETTI COVID-19
Alle prestazioni già in essere per questo titolo, che permangono, si aggiunge una prestazione straordinaria per i lavoratori ai quali, dal 23 febbraio al 30 giugno (o quanto previsto da successive leggi relative a tutele da COVID-19), saranno riconosciuti trattamenti individuali di integrazione salariale previsti dalla               normativa vigente (Cigo, Cigs, Cds, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro regolato dalla legge) a causa di effetti diretti o indiretti COVID19, rilevati dall’accordo sindacale o dalla comunicazione di avvio della procedura di consultazione.
In presenza di Accordo sindacale o di comunicazione di avvio della procedura di consultazione, per assenze giornaliere riconosciute nel periodo indicato, pari a non più di 26gg. lavorativi, anche non consecutivi e comunque autorizzati e indennizzati dall’Inps, saranno riconosciuti € 10,00 al giorno.


B – PERMESSI NON RETRIBUITI AI LAVORATORI.
Qualora, su domanda propria motivata da effetti da COVID-19, il lavoratore sia posto in condizione di permesso giornaliero non retribuito, ENFEA, erogherà al lavoratore un contributo una tantum pari ad un max di € 500,00, riproporzionato (€ 18,50) ai permessi giornalieri non retribuiti, rilevabili dalle relative buste paga, nel periodo 23 febbraio – 30 giugno 2020.


Metalmeccanica Confimi: Contributo per rappresentanza contrattuale

Metalmeccanica Confimi: Contributo per rappresentanza contrattuale

Il 20 luglio 2020, scade il termine per il versamento del contributo obbligatorio per l’attività di rappresentanza contrattuale imprenditoriale

Il CCNL 22/6/2016 Metalmeccanica Piccola Industria Confimi, prevede un contributo mensile obbligatorio per la rappresentanza contrattuale imprenditoriale a carico delle imprese che applicano il Contratto e che è pari a euro 0,50 per ciascun dipendente in forza.
L’omesso versamento del contributo obbligatorio costituisce inadempimento contrattuale.
Il contributo va versato trimestralmente compilando il campo relativo al numero di lavoratori in forza per il mese di riferimento, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.
Pertanto
– per il trimestre aprile, maggio, giugno 2020: la scadenza è il 20 luglio 2020.
E’ possibile effettuare il pagamento con PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario; qualora si scelga il Bonifico Bancario, si suggerisce di effettuarlo prima di completare la procedura in quanto, al termine della stessa, sarà obbligatorio allegarlo (Confimi Impresa Meccanica IBAN IBAN IT07D0832703235000000004431, banca BCC di Roma – Agenzia 72).
Si anticipa che
– per il trimestre luglio, agosto, settembre 2020: la scadenza è il 20 ottobre 2020;
– per il trimestre ottobre, novembre, dicembre 2020: la scadenza è il 20 gennaio 2021.

Edilizia Artigianato Veneto: contributo fermata cantieri

Entro fine luglio 2020 è possibile fare domanda ad Edilcassa Veneto relativamente al contributo fermata cantieri per Emergenza Covid-19.

Con accordo siglato lo scorso 12 maggio per il sostegno della ripresa lavorativa delle Aziende Artigiane e Pmi Edili e dei Lavoratori Edili del Veneto durante l’emergenza covid-19, è stato definito il contributo fermata cantieri per Emergenza Covid-19.
Viene introdotto un contributo da parte di Edilcassa Veneto a beneficio delle imprese per le quali nel mese di aprile 2020 vi è stato un intenso utilizzo di CIGO con causale Covid-19 per la fermata dei cantieri in base alle normative anticontagio emanate dalle autorità competenti o per qualunque altra causa riferibile al Covid-19.
La condizione da soddisfare è che i lavoratori abbiano totalizzato zero ore lavorate nel mese di aprile 2020 per utilizzo intensivo dell’ammortizzatore sociale CIGO causale Covid-19.
La verifica sarà realizzata da Edilcassa Veneto in base alla denuncia mensile prodotta.
Il contributo straordinario è graduato come segue:
– 200 € per imprese fino a 4 lavoratori a zero ore lavorate nel mese di aprile 2020;
– 300 € per imprese da 5 a 6 lavoratori a zero ore lavorate nel mese di aprile 2020;
– 400 € per imprese da 7 lavoratori a 10 lavoratori a zero ore lavorate nel mese di aprile 2020;
– 500 € per imprese con oltre 10 lavoratori a zero ore lavorate nel mese di aprile 2020.
La domanda dell’impresa ad Edilcassa Veneto potrà essere fatta entro e non oltre il 31 Luglio 2020.

Seconda tranche di arretrati a giugno per gli addetti all’industria alimentare



Erogate, con la retribuzione di giugno, tre quote di arretrati ai dipendenti dell’industria alimentare


Nel mese di maggio le parti hanno sottoscritto 7 accordi collettivi nazionali separati che riconoscono un aumento dal mese di maggio e con decorrenza 1° dicembre 2019 di un incremento retributivo, a parametro medio 137, di Euro 21,43 lordi mensili.
Per la copertura del periodo di mancato contratto (dic. 2019 -apr. 2020) è stato, altresì, previsto il riconoscimento di 6 quote arretrate di incremento retributivo (5 mensilità +13^ mensilità dicembre 2019), da erogarsi come segue:
– 2 quote di incremento mensile arretrato in aggiunta alla mensilità di maggio 2020;
– 3 quote di incremento mensile arretrato in aggiunta alla mensilità di giugno 2020;
– 1 quota di incremento mensile arretrato in aggiunta alla mensilità di agosto 2020;











































Livello

Par.

Aumenti dall’1/12/2019

Importo giugno 2020

1S 230 35,98 107,94
1 200 31,28 93,84
2 165 25,81 77,43
3A 145 22,68 68,04
3 130 20,34 61,02
4 120 18,77 56,31
5 110 17,21 51,63
6 100 15,64 46,92


 













 Viaggiatori e piazzisti

 Par.

Aumenti dall’1/12/2019

Importo giugno 2020

I 165 25,81 77,43
II 130 20,34 61,02


L’incremento retributivo decorrente da dicembre 2019 spetta a tutti i lavoratori in forza alla data di stipula dei singoli Accordi, con riproporzionamento pro quota per i lavoratori in part-time. Pertanto nulla è dovuto ai lavoratori il cui rapporto si sia risolto anteriormente alle date di sottoscrizione dei 7 Accordi collettivi.