Cigo, Aso e Cigd: presentazione e istruttoria della domanda con pagamento diretto e anticipo del 40%


La procedura per la richiesta di anticipo delle prestazioni Cigo, Aso e Cigd, è applicabile non solo alle domande presentate a decorrere dal 18 giugno 2020, ma anche a quelle trasmesse precedentemente, autorizzate dall’Inps, ma per le quali il datore di lavoro non abbia ancora presentato il modello SR41, in particolare laddove la predisposizione del citato modello, per specifiche circostanze legate al processo di autorizzazione della domanda ovvero alle specificità dei rapporti di lavoro sottostanti, risulti particolarmente complessa (Inps, circolare 27 giugno 2020, n. 78)


La presentazione all’Inps delle domande a pagamento diretto con richiesta di anticipo, per Cigo e assegno ordinario (art. 22-quinquies, D.L. n. 18/2020), nonchè per Cig in deroga (art. 22-quater, D.L. n. 18/2020), deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020. Peraltro, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, la presentazione della domanda all’Inps può aversi solo nel caso di prolungamento oltre le 9 settimane e comunque oltre gli ulteriori periodi concessi ai datori di lavoro operanti nei Comuni delle c.d. zone rosse (art. 22, co. 8-bis, D.L. n. 18/2020), oltre cioè al completamento di 3 ulteriori mesi, per 22 settimane complessive, nonchè nelle Regioni delle c.d. zone gialle (art. 22, co. 8- quater, D.L. n. 18/2020), oltre cioè al completamento di 4 ulteriori settimane, per 13 settimane complessive, prima riconosciute dalle Regioni o, nel caso di aziende plurilocalizzate, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, tramite i consueti canali previsti per l’integrazione salariale che si intende richiedere. Nello specifico, la domanda va trasmessa:
– per la cassa integrazione ordinaria, tramite i “Servizi per aziende e consulenti”, “CIG e Fondi di Solidarietà”, “Cig Ordinaria”;
– per la cassa integrazione in deroga, tramite i “Servizi per aziende e consulenti”, “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “CIG in Deroga INPS”;
– per l’assegno ordinario, tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “Fondi di solidarietà”.
Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell’Inps, all’interno delle sopracitate procedure è possibile contestualmente richiedere anche l’anticipazione del 40%, selezionando l’apposita opzione, automaticamente impostata sul “SI”. Ciò, rende obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati:
– codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
– IBAN dei lavoratori interessati;
– ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.
Dopo il completo inserimento dei dati elencati, la richiesta di anticipo viene inviata contestualmente alla domanda di integrazione salariale, per i controlli formali e la conseguente istruttoria.
A tal proposito, il numero complessivo di ore richieste per l’intero periodo non può essere inferiore al numero di ore risultante dalla somma delle richieste parziali per ogni singolo lavoratore inserite nella richiesta di anticipo. Viceversa, è possibile inserire nella domanda di integrazione salariale un numero di ore complessivo maggiore del totale di quello indicato per i singoli lavoratori ai fini dell’anticipo del 40%. Altresì, i dati inseriti per la richiesta dell’anticipo devono superare i seguenti ulteriori controlli di correttezza formale:
– codice fiscale del lavoratore formalmente corretto;
– IBAN formalmente corretto;
– totale delle ore di riduzione/sospensione del singolo beneficiario minore o uguale di 235.
L’esito dei detti controlli è disponibile e consultabile dall’azienda accedendo alla sezione “Esiti” della procedura dell’anticipo. In presenza di errori, è possibile scaricare un file riepilogativo degli errori e quindi correggere il file originale ed effettuare nuovamente l’upload. Nel caso in cui i controlli siano stati superati, inizia la fase di istruttoria automatica con la protocollazione.
Il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, è disposto dall’Inps entro 15 giorni, decorrenti dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa all’Istituto e, dunque, dalla data indicata nel protocollo. In fase di prima applicazione, nel caso di significativo afflusso di domande, per assicurare il rispetto del termine e consentire la rapida erogazione delle anticipazioni in favore dei lavoratori, il pagamento è disposto a seguito di un procedimento di pre-istruttoria che effettua controlli automatici di validità e congruenza dei dati forniti. Al riguardo, la presenza di comunicazione obbligatorie (CO) o flussi Uniemens errati o imprecisi, potrebbe pregiudicare il buon esito dei controlli e, quindi, è onere dell’azienda verificare la correttezza delle informazioni presenti nelle suddette banche dati e procedere, ove sia necessario, alla loro correzione prima di inoltrare domanda. Non essendo infatti, prevista alcuna istruttoria da parte delle Strutture territoriali Inps, in fase di primo rilascio della nuova procedura, le stesse non possono intervenire per forzare gli esiti dell’istruttoria. Altresì, la presenza del lavoratore come beneficiario in un’altra domanda, riferita alla stessa azienda e al medesimo periodo, pregiudica il buon esito dei controlli e quindi l’erogazione dell’anticipo. Il dettaglio degli esiti dei controlli è consultabile dall’azienda accedendo alla sezione “Esiti” della procedura dell’anticipo.
Qualora venisse richiesto il pagamento di trattamenti di integrazione salariale con accredito su un IBAN Area SEPA (extra Italia), non essendo verificabile d’ufficio la coerenza tra i dati identificativi del titolare della prestazione e i dati dell’intestatario, ovvero del cointestatario, è necessario che il lavoratore beneficiario trasmetta a mezzo PEC, all’indirizzo “dc.bilancicontabilitaservizifiscali@postacert.inps.gov.it”, i seguenti documenti:
– copia del documento di identità del beneficiario della prestazione;
– modulo di identificazione finanziaria (financial identification) predisposto dagli Organi dell’UE debitamente compilato e sottoscritto. Detto modulo deve essere timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera, o deve essere corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili), o deve essere corredato da una dichiarazione della banca emittente. In ogni caso, devono risultare con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.
Nella comunicazione a mezzo PEC, il lavoratore deve riportare nell’oggetto la dicitura “Anticipazione 40% – IBAN SEPA” e, nel testo, i propri dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale).
La misura dell’anticipazione è fissata nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo interessato dal trattamento di integrazione salariale richiesto ed approvato. Nello specifico, il calcolo dell’anticipazione viene elaborato in base al seguente algoritmo: massimale superiore : 173 (ore lavorabili medie in un mese) x 0,4 (40%) x numero di ore di prestazione richiesta, dichiarato dall’azienda. L’anticipo è pagato dalla Struttura territoriale competente per l’Unità Produttiva indicata in domanda. Il lavoratore che ha beneficiato dell’anticipo ne ha evidenza accedendo al proprio Fascicolo previdenziale.
Per il pagamento a saldo del trattamento di integrazione salariale, il datore di lavoro deve inviare all’Inps il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine è rinviato al 17 luglio (30° giorno successivo all’entrata in vigore del D.L. n. 52/2020), se tale ultima data è posteriore alla scadenza. Al fine di consentire l’elaborazione del saldo, il datore deve inviare un unico modello “SR41” per l’intero periodo richiesto in domanda.
Trascorsi inutilmente i termini di trasmissione, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo sono considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro. Parimenti, si procede al recupero, nei confronti del datore di lavoro, degli eventuali importi che risultassero non dovuti, perchè anticipati:
– in eccesso rispetto all’importo risultante in fase di saldo con il modello “SR41”;
– a lavoratori risultanti, in fase di istruttoria del modello “SR41”, non beneficiari del trattamento di cassa integrazione salariale;
– nella fase pre-istruttoria, su domande che, in fase di supplemento di istruttoria, siano state destinatarie di un provvedimento di reiezione ovvero annullate d’ufficio o chiuse amministrativamente.
Il pagamento dell’anticipazione delle integrazioni salariali non comporta l’applicazione delle ritenute fiscali alla fonte, che vengono determinate solo in fase di liquidazione dell’integrazione salariale totale.
La nuova disciplina dell’anticipo può essere applicata, espressamente, alle domande di Cigo, assegno ordinario e Cigd presentate a decorrere dal 18 giugno 2020. Tuttavia, essendo essa finalizzata a favorire la pronta disponibilità delle risorse finanziarie da parte dei lavoratori aventi diritto alle predette prestazioni, è coerente l’applicazione della procedura di anticipazione delle integrazioni salariali anche alle domande presentate prima del 18 giugno 2020, autorizzate dall’Inps, ma per le quali il datore di lavoro non abbia ancora presentato il modello SR41, in particolare laddove la predisposizione del citato modello, per specifiche circostanze legate al processo di autorizzazione della domanda ovvero alle specificità dei rapporti di lavoro sottostanti, risulti particolarmente complessa.

Contratto aziendale in assenza di rappresentatività sindacale


Gli accordi stipulati da un rappresentante dei lavoratori non sindacalista ed il datore di lavoro hanno natura non di contratti collettivi aziendali ma di contratti individuali di lavoro, ancorché plurisoggettivi o plurilaterali.


Per contratto aziendale si deve intendere un atto di autonomia generale che, concernendo una collettività di lavoratori indistintamente considerati e soggettivamente non identificati col contratto stesso, se non attraverso il loro inserimento nella organizzazione aziendale, realizza una uniforme disciplina nell’interesse collettivo di costoro; pertanto, laddove il contratto sia stipulato senza il tramite di organizzazione sindacale, si realizza una ipotesi di contratto plurimo, inteso come somma di contratti individuali identici, ma non sindacale. Nella specie, la Corte ha ritenuto insussistente il diritto della società in questione a fruire della decontribuzione.
Più volte la Corte di Cassazione ha avuto modo di statuire che agli accordi collettivi aziendali si debba riconoscere (anche e soprattutto in ragione dei rinvii che plurime disposizioni legislative operano alla contrattazione aziendale) efficacia vincolante analoga a quella del contratto collettivo nazionale, trattandosi pur sempre non già d’una sommatoria di più contratti individuali, ma di atti di autonomia sindacale riguardanti una pluralità di lavoratori collettivamente considerati. Come il contratto nazionale e quelli di qualsiasi altro livello, anche il contratto aziendale è destinato ad introdurre una disciplina collettiva uniforme dei rapporti di lavoro, sia pure limitatamente ad una determinata azienda o parte di essa; il contratto collettivo è posto a tutela di interessi collettivi della comunità di lavoro aziendale e l’eventuale inscindibilità della disciplina che ne risulta concorre a giustificare sempre, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi aziendali.
In conclusione, gli accordi oggetto della controversia in esame (stipulati da un rappresentante dei lavoratori non sindacalista ed il datore di lavoro), hanno natura non di contratti collettivi aziendali ma di contratti individuali di lavoro, ancorché plurisoggettivi o plurilaterali.


CCNL Autostrade: Accordo per il Premio di Produttività


 



Firmato il 26/6/2020, tra la Società Autostrade per l’Italia e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA CISAL, UGL, l’accordo sul Premio di Produttività e di Risultato per l’anno 2020, relativo ai risultati dell’anno 2019


Le Parti si sono incontrate al fine di stabilire l’importo relativo al Premio di Produttività e di Risultato per l’anno 2020 (anno di erogazione), relativo ai risultati dell’anno 2019, confrontati con il precedente.
I valori degli indicatori stabiliti dalle parti portano ad un risultato complessivo del premio pari ad € 2.750 per un livello “C”, che verrà articolato per gli altri livelli sulla base dei parametri stabiliti dal CCNL, secondo quanto riportato nella tabella che segue.
L’importo complessivo lordo di € 2.750 al livello “C” è stato ripartito in 3 tranches, la prima erogata con le competenze del mese di marzo 2020 (pari ad € 691,25), la seconda con le competenze del mese di maggio 2020 (pari ad € 691,25), la terza di € 1.367,50 da erogare nel mese di Luglio 2020.


Premio Produttività 2019 (erogazione 2020)




















































Parametri

Livello

Premio Produttività 2019

1° tranche marzo 2020 (*)

2° tranche maggio 2020 (*)

3° tranche luglio 2020 (*)

235 A 4.366,55 1.097,59 1.097,59 2.171,37
210 A1 3.902,03 980,83 980,83 1.940,37
185 B 3.437,50 864,06 864,06 1.709,38
169 B1 3.140,20 789,33 789,33 1.561,54
148 C 2.750,00 691,25 691,25 1.367,50
135 C1 2.508,45 630,53 630,53 1.247,38
100 D 1.858,11 467,06 467,06 923,99


Criteri di erogazione del premio di produttività
Il premio verrà corrisposto al personale a tempo indeterminato in servizio alla data odierna, in relazione al servizio prestato nell’anno precedente.
Per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale il Premio verrà riproporzionato in relazione alla durata ordinaria della prestazione, comprendendo a tali effetti le ore supplementari prestate nell’anno precedente, con esclusione delle ore trasformate in riposi compensativi e confluiti nella banca ore.
La quota giornaliera si determina dividendo per 22 1/12 dell’importo annuo spettante; la quota mensile è pari a 1/12 dell’importo annuo spettante.
Troveranno applicazione i seguenti criteri:


– in caso di non effettuazione della prestazione per malattia e/o per assenze non retribuite relative all’anno 2019, non verrà corrisposta una quota giornaliera del Premio;
– in caso di malattia superiore a 5 giorni consecutivi di calendario relative all’anno 2019, verrà riconosciuta, a partire dal sesto giorno, una quota del premio pari all’80% di quella giornaliera.
Gli importi del premio di cui al presente accordo non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.
Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato sarà corrisposto un Premio corrispondente ad 1/12 della quota annua del premio erogato l’anno precedente per ogni mese di servizio prestato nell’anno di corresponsione. Detto premio verrà corrisposto, ripartito in quote mensili, a tutto il personale a termine con le stesse modalità di cui sopra.

PMI di Venezia-Rovigo: voucher Risorse Umane, Digitalizzazione e Turismo

La Camera di Commercio Venezia-Rovigo promuove progetti per l’inserimento di figure professionali nei settori colpiti dall’emergenza COVID-19, progetti focalizzati sull’introduzione delle nuove competenze e tecnologie digitali 4.0 e sostiene il Turismo.

La Camera di Commercio Venezia-Rovigo promuove un bando per finanziare progetti per l’inserimento di figure professionali nei settori colpiti dall’emergenza COVID-19 con l’obiettivo di innovare l’organizzazione d’impresa e del lavoro. Nell’ambito del progetto “Punto Impresa Digitale” (PID) la Camera di Commercio Venezia-Rovigo promuove un nuovo bando per il sostegno a progetti focalizzati sull’introduzione delle nuove competenze e tecnologie digitali 4.0, presentati da singole imprese. La Camera di Commercio Venezia-Rovigo promuove un bando per sostenere il turismo, uno dei settori più colpiti dall’emergenza COVID-19, attraverso la selezione di soggetti e proposte da realizzarsi nei territorio della Città Metropolitana di Venezia e della Provincia di Rovigo in convenzione con l’Ente Camerale.


Voucher Risorse Umane


Contributi fino a € 3.000 per l’inserimento di risorse funzionali alla produzione nelle Micro, Piccole e Medie Imprese.
La Camera di Commercio Venezia-Rovigo promuove un bando per finanziare progetti per l’inserimento di figure professionali nei settori colpiti dall’emergenza COVID-19 con l’obiettivo di innovare l’organizzazione d’impresa e del lavoro.
Contributo a fondo perduto pari al 90% delle spese ammissibili fino ad un importo massimo di € 3.000.
Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità di € 250, oltre al contributo concesso.
Il bando finanzia:
1) progetti per l’inserimento di figure professionali nei settori colpiti dall’emergenza COVID-19.
– contributi per contratti di apprendistato
– contributi per assunzioni a tempo determinato/indeterminato
2) progetti per l’inserimento di figure professionali con l’obiettivo di innovare l’organizzazione d’impresa e del lavoro, anche tramite il supporto di professionisti, in relazione alle seguenti tematiche:
– Smart working
– Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro
– Introduzione di processi di e-commerce
– Nuove figure per l’innovazione (es.export manager, digital manager, etc.)
Tutte le spese possono essere sostenute a partire dall’1/1/2020 fino al termine ultimo per la rendicontazione, fissato per il 26/2/2021.
Il voucher è rivolto alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o unità operativa (escluso magazzino o deposito) nella circoscrizione territoriale della CCIAA di Venezia Rovigo.
Le imprese devono essere attive e in regola con il pagamento del diritto annuale.
Le domande potranno essere presentate telematicamente dal 29 giugno 2020 fino al 27 luglio 2020.


Voucher Digitalizzazione


Contributi fino a € 8.000 per favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle Micro, Piccole e Medie Imprese.
Contributo a fondo perduto pari al 90% delle spese ammissibili.
– importo massimo del contributo: € 8.000
– importo minimo della spesa: € 5.000
Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità di € 250 oltre al contributo concesso.
Le attività oggetto di finanziamento sono:


Progetti presentati da singole imprese che prevedono almeno una tecnologia, tra cui:
– robotica avanzata e collaborativa;
– cyber security e business continuity;
– big data e analytics;
– realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D;
– soluzioni tecnologiche per la logistica;
– sistemi di e-commerce;
– sistemi per lo smart working e il telelavoro;
– soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita.
con l’eventuale aggiunta di una o più tecnologie, tra cui:
– sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
– system integration applicata all’automazione dei processi;
– programmi di digital marketing.
Spese ammissibili:
– servizi di consulenza e/o formazione
– acquisto di beni e servizi strumentali
– abbattimento degli oneri relativi a finanziamenti, anche bancari
Tutte le spese possono essere sostenute a partire dall’1/1/2020 fino al termine ultimo per la rendicontazione, fissato per il 26/2/2021.
I destinatari sono le micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o unità operativa (escluso magazzino o deposito) nella circoscrizione territoriale della CCIAA di Venezia Rovigo.
Le imprese devono essere attive e in regola con il pagamento del diritto annuale.
Le domande potranno essere presentate telematicamente dal 29 giugno 2020 fino al 27 luglio 2020.
La valutazione sarà a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.


Voucher Turismo


La Camera di Commercio Venezia-Rovigo promuove un bando per sostenere il turismo, uno dei settori più colpiti dall’emergenza COVID-19, attraverso la selezione di soggetti e proposte da realizzarsi nei territorio della Città Metropolitana di Venezia e della Provincia di Rovigo in convenzione con l’Ente Camerale.
I destinatari sono le micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o unità operativa (escluso magazzino o deposito) nella circoscrizione territoriale della CCIAA di Venezia Rovigo.
Le imprese devono essere attive e in regola con il pagamento del diritto annuale ed esercitare un’attività ricompresa nei seguenti codici ateco: 56.10 – 56.21 – 56.30 – 55.10 – 55.20 – 55.30 – 79.1 – 93.29.10 –93.29.20 – 93.29.30 – 96.04.20 (non sono ammesse imprese che abbiano in corso variazione dei codici Ateco).
Voucher (contributo a fondo perduto) pari al 90% delle spese ammissibili, fino ad un importo massimo del contributo pari ad € 5.000,00.
Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00, oltre al contributo concesso.
Il bando finanzia le seguenti iniziative progettate/realizzate dalle imprese:
– interventi per la dotazione di un Piano di Azione (pulizia, disinfezione, ecc.)
– azioni connesse alle tematiche della sicurezza, della sostenibilità ambientale e dell’accessibilità
– formazione del personale addetto ai servizi turistici sul Covid-19
– strategie di comunicazione adatte alla gestione della crisi
– strategie di commercializzazione a sostegno della distribuzione e vendita del prodotto turistico
Le domande potranno essere presentate telematicamente dal 29 giugno 2020 al 27 luglio 2020.