Elemento perequativo a dicembre per le industrie di penne spazzole e pennelli

 



 


Con la retribuzione del mese di dicembre spetta un elemento perequativo ai dipendenti del CCNL per gli addetti alle aziende produttrici di penne, matite ed articoli affini


 


In assenza di contrattazione collettiva aziendale, o nei caso in cui la contrattazione si chiudesse senza un formale accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, verrà erogata con la retribuzione dei mese dì dicembre una somma lorda annua a titolo perequativo, onnicomprensiva e non incidente sul TFR.
Tali importi lordi sarà pari a € 275,00 per il 2020 e sarà erogato con la retribuzione di dicembre.
In caso di inizio o di cessazione dei rapporto di lavoro nel corso dell’anno di riferimento, la cifra sarà riproporzionata, prò quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestato dal lavoratore, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e sarà altresì riproporzionata in caso di attività a part-time.
Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro intervenisse antecedentemente al momento della corresponsione dell’elemento perequativo, in assenza di contratto aziendale, l’importo proporzionalmente maturato, verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto.

Sciolta la riserva sull’ipotesi di accordo Gomma-Plastica



Sciolta la riserva dell’accordo per il rinnovo del CCNL dell’industria della gomma, plastica  e affini


 


L’accordo, scaduto il 30 giugno 2019, è stato approvato positivamente dai lavoratori e sarà vigente fino al 31 dicembre 2022.
Dall’1/1/2021 i minimi retributivi sono fissati per ciascun livello nella seguente tabella:











































Livello

Dall’1/1/2021

Dall’1/1/2022

I 1.419,80 1.444,57
H 1.579,27 1.606,82
G 1.656,06 1.684,95
F 1.777,12 1.808,12
E 1.824,34 1.856,16
D 1.901,07 1.934,23
C 1.925,26 1.958,84
B 1.950,87 1.984,90
A 2.067,93 2.104,00
Q 2.196,27 2.234,58


I minimi di cui alla tabella sopra riportata sono comprensivi degli aumenti retributivi riconosciuti nelle misure ed alle scadenze che seguono:











































Livello

Dall’1/1/2021

Dall’1/1/2022

I 25,57 24,77
H 28,44 27,55
G 20,82 28,80
F 32,00 31,00
E 32,85 31,82
D 34,23 33,16
C 34,67 33,58
B 35,13 34,03
A 37,24 36,07
Q 30,55 38,31


LIVELLO I
Viene costituita la figura di delegato alla formazione e la commissione per la revisione dell’attuale sistema di inquadramento, proprio a riguardo i lavoratori addetti al ciclo produttivo, oggi inquadrati al livello I, passeranno al livello H una volta superato il periodo di prova.


PREMIO DI RISULTATO
Nelle aziende con un numero di dipendenti non superiore a 100 che non abbiano realizzato in passato la contrattazione del premio di produzione o del premio di risultato, sarà erogata l’indennità sostitutiva del premio di risultato, la quale sarà altresì erogata in tutte le realtà aziendali che, nei tre anni precedenti, non abbiano realizzato o applicato la contrattazione del premio di risultato.


ORARIO DI LAVORO  TURNI
Nelle situazioni di organizzazione dell’attività lavorativa continuativamente programmata per 17 o più turni settimanali, il normale orario annuo dei lavoratori turnisti interessati è pari al seguente numero di giornate lavorative di 8 ore ciascuna:


















 

2020

2021

2022

a. addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 17 turni settimanali 221 221 218
b. addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 18 o più turni settimanali 218,5 218,5 215,5
c. addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 21 turni settimanali 216,5 216,5 213,5


 


OSSERVATORIO NAZIONALE
Per quanto riguarda il capitolo dell’Osservatorio Nazionale sarà potenziato l’istituto riconoscendo il valore delle relazioni industriali per iniziative congiunte volte alle politiche industriali di settore, all’occupazione, alla crescita, alle internazionalizzazioni e per l’innovazione e la sostenibilità ambientale. Sempre all’interno dell’osservatorio sarà discussa la legge 125 sulle pari opportunità.


Introdotti, anche, miglioramenti sulle linee guida sulla banca delle ferie solidali, sul riconoscimento dei permessi per i famigliari di minori affetti DSA (disturbi specifici dell’apprendimento); sullo scorporo delle assenza per visite e ricoveri oncologici e della maternità anticipata ai fini della maturazione della ROL; sulla programmazione dei permessi della legge 104 che passa da trimestrale a mensile; sulla possibilità che la contrattazione di secondo livello possa prevedere percentuali di accantonamento diverso della banca ore rispetto a quanto previsto oggi dal testo contrattuale.


ASPETTATIVA
Superati i limiti di conservazione del posto il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta da presentarsi entro i suddetti limiti di un periodo di aspettativa della durata di 10 mesi, durante il quale non decorerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità a nessun effetto. Il periodo di aspettativa, non essendo qualificabile né come malattia né come periodo di servizio, è considerato come periodo neutro. Di conseguenza non sarà computato né ai fini del calcolo del periodo di conservazione del posto né dell’arco temporale di 36 mesi


 


PART TIME
Le trasformazioni del contratto di lavoro a tempo parziale per i lavoratori affetti da malattie oncologiche o da gravi patologie degenerativi, non saranno computate nel limite del 3% del personale dell’unità produttiva, occupato in ciascuna area funzionale


 


CONGEDI PARENTALI E PERMESSI PER NECESSITÀ DIVERSE
L’azienda, compatibilmente alle esigenze di servizio, può concedere, su richiesta, permessi non retribuiti ai lavoratori provenienti dai paesi extracomunitari che debbano raggiungere, per gravi motivi familiari, il luogo d’origine. L’azienda riconoscerà al lavoratore, donatore di midollo osseo, un permesso retribuito di tre giorni per l’effettuazione degli accertamenti e del prelievo; l’effettuazione degli accertamenti e del prelievo debbono essere comprovati da specifiche certificazioni.


FONDO SANITARIO
Sarà altresì predisposta non solo una importante iniziativa, sotto forma di campagna straordinaria informativa, per sollecitare l’adesione al fondo sanitario di categoria (FAG&P), ma sempre relativamente a questo fondo sarà predisposta un’assemblea aggiuntiva retribuita, una tantum durante la vigenza di questo contratto, per promuovere all’adesione allo stesso.


ASSISTENZA SANITARIA
Le parti si danno atto della necessità di condurre azioni condivise volte a diffondere in maniera più completa le opportunità offerte dal FASG&P, con l’obiettivo di promuoverne le iscrizioni, per tale ragione le Parti promuoveranno una campagna informativa, a carico del FASG&P, e stabiliscono 1 ora di assemblea aggiuntiva retribuita una tantum da effettuarsi nell’arco di questa vigenza contrattuale per portare a termine l’obiettivo condiviso.

Illegittima sospensione in Cig, il risarcimento danni è soggetto a prescrizione decennale


La richiesta del lavoratore di risarcimento danni per illegittima sospensione a seguito di collocamento in Cigs, ha ad oggetto un credito da inadempimento contrattuale, soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, a nulla rilevando in senso contrario il fatto che il lavoratore abbia fatto riferimento alle retribuzioni perdute, dovendosi invece avere riguardo alla natura del credito azionato e non alla qualificazione che ne abbia dato la parte (Corte di Cassazione, ordinanza 23 novembre 2020, n. 26590)


Una Corte di appello territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato una Società datrice di lavoro al pagamento, in favore degli eredi di un suo ex dipendente, delle differenze retributive per il periodo in cui il medesimo era stato collocato in CIGS a zero ore.
In via preliminare, la Corte di merito rilevava l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione della Società, siccome di durata decennale, per la natura del risarcimento da illegittima sospensione, a seguito di collocamento del lavoratore in Cigs, di credito da inadempimento contrattuale.
Nel merito, invece, essa evidenziava la genericità dei criteri di selezione dei lavoratori da sospendere, indicati soltanto nel numero massimo, senza neppure la possibilità di accertare se tutti i colleghi della stessa unità del lavoratore deceduto, occupati nelle medesime mansioni, fossero o meno coinvolti nella rotazione, così riconoscendogli un danno risarcibile per l’intero periodo di collocamento in Cigs nella misura determinata dal C.t.u., non censurata dalle parti.
Infine, la Corte territoriale confermava il risarcimento del danno per dequalificazione professionale del lavoratore, in misura del 10% dell’intera retribuzione mensile netta, per tutto il periodo di inattività giustificata.
Avverso la sentenza ricorre così in Cassazione la società, deducendo violazione e falsa applicazione della legge in relazione ai termini prescrittvi (artt. 2948 e 2946 c.c.), per il ripristino dell’ordinario regime di adempimento dei pagamenti periodici ad anno o in termini più brevi, nel caso di disapplicazione del decreto ministeriale concessivo della Cigs ed il conseguente l’inadempimento datoriale all’obbligo retributivo.
Per la Suprema Corte il ricorso non è fondato.


Secondo consolidato indirizzo di legittimità, infatti, la richiesta del lavoratore di risarcimento danni per illegittima sospensione a seguito di collocamento in Cigs, ha ad oggetto un credito da inadempimento contrattuale, soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, a nulla rilevando in senso contrario il fatto che il lavoratore abbia fatto riferimento alle retribuzioni perdute, dovendosi invece avere riguardo alla natura del credito azionato e non alla qualificazione che ne abbia dato la parte (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza 4 dicembre 2015 n. 24738).
Nel merito, invece, la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi regolanti la materia, quali: specificità dei criteri di scelta, consistente nella loro idoneità ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri; violazione dell’obbligo di comunicazione sindacale dell’apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale, la cui genericità renda impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere; inefficacia dei provvedimenti aziendali mancanti della specificazione dei criteri di scelta o dell’indicazione delle ragioni che impediscano il ricorso alla rotazione; insanabilità del vizio della comunicazione di avvio della procedura con un successivo accordo, neppure intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori (Corte di Cassazione, ordinanza 10 marzo 2020, n. 6761).
Essa ha quindi proceduto ad una interpretazione, insindacabile in sede di legittimità, in quanto adeguatamente argomentata in base allo scrutinio dei verbali di accordi sindacali, laddove la Società ha meramente contrapposto la propria, pure in assenza di una corretta denuncia di violazione dei canoni ermeneutici.

Nuove garanzie covid-19 del Fondo SANEDIL

Il Fondo Sanedil ha aggiunto nuove garanzie covid-19 a quelle previste dal Piano Sanitario nel settore edile.

Con circolare CNCE-Sanedil n. 41/2020 del 27 novembre 2020, è stato comunicato che a partire dall’1/12/2020 e fino al 30/6/2021, il Fondo Sanedil ha aggiunto, alle garanzie previste dal Piano Sanitario, due prestazioni Covid 19:


– “Test sierologico quantitativo per la ricerca degli anticorpi anti-sars-cov-2”
– “Tampone a seguito di test sierologico positivo”
Per le suddette prestazioni non sono previsti costi a carico dei lavoratori iscritti e pertanto, per la modalità in rete, la prestazione erogata verrà liquidata direttamente da Sanedil/Unisalute alle strutture convenzionate senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia.
Per la modalità rimborsuale, prevista nel solo caso in cui il lavoratore iscritto sia domiciliato/residente in una provincia priva di strutture sanitarie convenzionate, il rimborso verrà effettuato senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia.