Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici: vademecum 2021


Tra il 1° e il 31 gennaio 2021 sarà possibile rinnovare l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici utilizzando l’Avviso di pagamento/IUV inviato dall’Inail per il pagamento del premio assicurativo pari a 24 euro. Nel caso di nuova iscrizione la domanda dovrà essere inoltrata tramite gli specifici servizi online dedicati all’assicurazione e messi a disposizione dall’Istituto. Disponibile sul sito istituzionale la guida aggiornata con le informazioni utili per l’iscrizione e il rinnovo della polizza in modalità telematica ed alcune misure da adottare per prevenire gli incidenti (Comunicato Inail 11 dicembre 2020).


Istituita dalla legge 493/1999, la polizza assicurativa contro gli infortuni domestici tutela chiunque si occupi in maniera abituale, esclusiva e gratuita dei lavori in casa. La legge 145/2018 ha introdotto alcune modifiche migliorative, successivamente disciplinate dal decreto ministeriale del 13 novembre 2019, tra le quali l’innalzamento da 65 anni a 67 anni dell’età per avvalersi della tutela, l’abbassamento dal 27% al 16% del grado di inabilità permanente necessario a ottenere la rendita e l’introduzione di una prestazione una tantum, pari a 300 euro, quando l’inabilità permanente accertata è compresa tra il 6% e il 15%. Inoltre, ai titolari di rendita per infortunio domestico in condizioni particolarmente gravi, è stato riconosciuto l’assegno mensile per assistenza personale continuativa (Apc), mentre è stato elevato a 10mila euro l’assegno una tantum riservato ai superstiti in caso di infortunio mortale.
Dal 1° gennaio 2020 sono operativi sul sito dell’Inail i servizi telematici dedicati all’assicurazione, tra questi, la domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento, che rappresenta l’unica modalità per iscriversi e ottenere l’avviso di pagamento PagoPa, e la domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva, rivolta ai soggetti in possesso dei requisiti reddituali validi per l’esonero dal versamento del premio. Per accedere ai servizi è necessario disporre di credenziali dispositive Inail o credenziali Spid oppure della Carta nazionale dei servizi (Cns), o della carta di identità elettronica (Cie).
Per rinnovare l’assicurazione entro il 31 gennaio si deve pagare il premio utilizzando esclusivamente l’avviso di pagamento PagoPa. Tale avviso può essere pagato online sul sito dell’Inail, di Poste italiane spa, delle banche e di altri prestatori di servizi, in alternativa è possibile utilizzare l’Avviso PagoPa per pagare in tutti gli uffici di Poste Italiane, in banca, al bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti o carte, oppure con addebito in conto corrente. Il premio annuale dovuto per l’assicurazione, deducibile ai fini fiscali, è a carico dello Stato per le persone che possiedono un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro l’anno e fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro l’anno.

FEDERALBERGHI: Accordo quadro Fondo Nuove Competenze

Firmato il 4/12/2020, tra FEDERALBERGHI, FAITA, con la partecipazione di CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L’ITALIA, e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS, l’Accordo quadro per l’accesso al Fondo Nuove Competenze

Federalberghi, Faita e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, hanno sottoscritto l’Accordo quadro per l’accesso al Fondo Nuove Competenze (art. 88, decreto-legge 19/5/2020, n. 34).
Le Parti concordano che i datori di lavoro che si avvalgono del presente accordo, presenteranno i progetti formativi (Progetto per lo Sviluppo delle Competenze), che saranno parte integrante degli accordi collettivi, con il numero e l’elenco dei lavoratori coinvolti ed il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi formativi (individuali e collettive) e l’eventuale utilizzo del Fondo interprofessionale (specificando quale), nonché, nel caso di erogazione della formazione da parte del datore di lavoro, le modalità per lo svolgimento del progetto stesso, per la condivisione con le organizzazioni sindacali. La sottoscrizione del relativo accordo, secondo lo schema allegato all’accordo firmato, avverrà, anche in via telematica, attraverso un’apposita Commissione paritetica costituita presso l’Ente bilaterale territoriale o, in alternativa, presso l’Associazione di rappresentanza datoriale cui l’azienda aderisce o conferisce mandato. Le attività della Commissione si svolgeranno in modo tale da consentire la presentazione delle istanze entro i termini prescritti dalle disposizioni in esame.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 9/10/2020 le parti concordano sull’individuazione dei seguenti fabbisogni:
– nuove o maggiori competenze;
– introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo, di prodotto;
– attivazione di servizi in risposta alle mutate esigenze organizzative dell’impresa;
– adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore;
– conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4;
– sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l’occupabilità del lavoratore;
– altro (specificare).
I suddetti fabbisogni sono determinati in relazione alle seguenti aree di innovazione organizzativa, tecnologica, di processo, di prodotto o servizio:
– innovazioni organizzative finalizzate a migliorare le prestazioni dell’impresa in termini di competitività;
– introduzione di contenuti e processi di innovazione di servizio in grado di modificare il rapporto con clienti;
– pianificazione e gestione di strategie di marketing integrate su web, social e mobile;
– applicazione delle strategie di trasformazione digitale dei processi aziendali come leva di crescita del business;
– adozione di tecniche di riduzione dell’inquinamento e di sostenibilità ambientale;
– altro (specificare);

Codice della nautica da diporto: revisione ed integrazione


Codice della nautica da diporto: revisione ed integrazione



Pubblicato in Gu il D. Lgs. 12 novembre 2020, n. 160 concernente la revisione ed integrazione del D. Lgs. 18 luglio 2005, n.171, recante Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6, L. 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’art. 1, co. 5, della L. 7 ottobre 2015, n. 167. Il decreto ha come obiettivo quello di dare al Codice una maggiore completezza e sistematicità, tenendo conto anche delle questioni emerse in sede di prima applicazione del medesimo provvedimento.


Aggiungendo l’articolo 2bis al D. Lgs. 18 luglio 2005, n.171, in primo luogo, si specifica che per nautica sociale si intende la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666; il complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di età non inferiore a nove anni, oppure, anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore delle persone con disabilità, o con disturbi psicologici, dell’apprendimento o della personalità.
Per quanto concerne poi l’iscrizione delle imbarcazioni da diporto, attraverso l’aggiunto comma1bis, si stabilisce che per ottenere l’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) di un’unità da diporto di propria costruzione, ferma restando l’applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, il cantiere che ha costruito, completato o assemblato l’unità presenta, in luogo del titolo di proprietà,può presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale autocertifica le predette circostanze e che l’unità da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando altresì il nome, le caratteristiche tecniche del modello e il codice identificativo dello scafo.
I natanti da diporto e le moto d’acqua sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all’articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all’articolo 26.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono adottate ulteriori disposizioni su requisiti, formalità e obblighi da ottemperare per l’utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d’acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne.
I sistemi di comando remoto delle unità da diporto a controllo remoto sono dotati di sistemi ausiliari in grado di attivarsi automaticamente in caso di avaria o di malfunzionamento dei sistemi di comando remoto principali, nonché di sistemi di condotta di bordo. Per ragioni di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di salvataggio marittimo, il proprietario o l’armatore delle unità da diporto a controllo remoto può imbarcare a bordo propri incaricati che intervengono in caso di pericolo o di necessità.
Circa la patente nautica, per le patenti nautiche di categoria A, B e C possono essere indicate anche prescrizioni, relative alla durata della loro validità, conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni relative alla tipologia di unità da diporto, alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa e alle condizioni meteomarine.
Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni alla durata della loro validità, nonché prescrizioni relative all’utilizzo di specifici adattamenti o all’avvalimento di assistenti o mediatori in rapporto allo specifico deficit, oltre alle limitazioni espresse nel periodo precedente, conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica, utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Per finalità di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di prevenzione e repressione dei reati compiuti tramite l’uso di unità da diporto, di ottimizzazione dell’azione amministrativa e per disporre di dati completi e aggiornati sull’utenza diportistica, anche a favore di altre Amministrazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita l’anagrafe nazionale delle patenti nautiche.
Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l’unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio. Il contratto di noleggio non può avere ad oggetto l’attività di collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite. Il contratto di noleggio o di sub-noleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.
Sostituito completamente anche l’articolo 49-quinquies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 relativo alla figura dell’istruttore professionale di vela e l’articolo 49-sexies riguardante l’elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.
Modificato inoltre l’articolo 49-octies, per cui le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali centri di istruzione per la nautica possono svolgere senza scopo di lucro attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
Infine, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito, nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e delle regole tecniche, l’archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto.
L’archivio registra gli infortuni e i danni alla salute, che possono essere causati dai prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.

Lavanderie industriali: Elemento perequativo a dicembre

Con la retribuzione del mese di dicembre, ai lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini, spetta un elemento di perequazione.

In assenza di contrattazione aziendale o nel caso che la contrattazione aziendale si chiudesse senza formale accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, verrà erogata con la retribuzione del mese di dicembre una somma lorda a titolo perequativo onnicomprensiva e non incidente sul T.F.R. per un importo pari ad € 200,00.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro, o in caso di contratto di lavoro part-time, nel corso dell’anno di riferimento, la cifra sarà riproporzionata, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento della corresponsione dell’elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, l’importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto.