Contratto di espansione, non più dovuto il contributo addizionale sul trattamento CIGS


Diversamente da quanto inizialmente comunicato, l’impresa che accede allo strumento del contratto di espansione deve considerarsi esonerata dall’obbligo di versamento del contributo addizionale, correlato al trattamento di Cigs. Il datore di lavoro, quindi, potrà procedere al recupero degli importi eventualmente già versati a tale titolo, attraverso l’emissione di note di rettifica (Inps, circolare 09 dicembre 2020, n. 143)


Come noto, le imprese, con organico superiore alle 1.000 unità e che rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie (art. 20, D.Lgs. n. 148/2015), qualora intendano avviare percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano modifiche dei processi aziendali, possono stipulare un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro RSA ovvero con la RSU, per recepire e sviluppare attività lavorative a contenuto più tecnico e assumere nuovi lavoratori con profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione (art. 41, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148).
Il suddetto contratto, per quanto attiene ai lavoratori già in organico, deve indicare la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere allo scivolo pensionistico. Per i restanti lavoratori, quindi, al fine di garantire loro un’adeguata attività formativa finalizzata alla riqualificazione e all’aggiornamento delle loro competenze professionali, l’impresa può procedere a riduzioni orarie tutelabili attraverso il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale.
Con riferimento all’obbligo di versamento del contributo addizionale, inizialmente era stato specificato che per l’integrazione straordinaria connessa al contratto di espansione, l’azienda fosse tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate. Tuttavia, a seguito di ulteriori approfondimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha successivamente specificato che l’impresa che accede allo strumento del contratto di espansione deve considerarsi esonerata dall’obbligo di versamento del contributo addizionale. Il datore di lavoro, quindi, potrà procedere al recupero degli importi eventualmente già versati a tale titolo, attraverso l’emissione di note di rettifica.

Smart Working nei Ministeri dell’Istruzione e dell’Università e Ricerca

Sottoscritto il Protocollo sulla regolamentazione dello Smart Working presso i Ministeri dell’Istruzione e dell’Università e Ricerca.

I punti maggiormente rilevanti del Protocollo sono:
– previsione del coinvolgimento delle OO.SS. e delle RSU nella definizione delle diverse fasi delle modalità organizzative del lavoro agile.
– riconoscimento del lavoro agile come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa
– indicazione della necessità di assicurare il lavoro agile al numero massimo dei dipendenti (oltre al 50% già previsto dalla normativa generale)
– definizione di una scala di priorità nella individuazione dei lavoratori ai quali assegnare il lavoro agile
– affermazione del principio secondo il quale i periodi in lavoro agile sono utili a tutti gli effetti anche relativamente alle valutazioni utili per il salario accessorio o per le progressioni economiche o di carriera
– individuazione del lavoratore fragile anche tramite certificazione del medico competente
– ampliamento delle attuali fasce di flessibilità in entrata, da applicare previo confronto con le OO.SS. e le RSU, tra le 7.30 e le 11 ed in uscita corrispondentemente fino alle 20.30.
– possibilità di fruizione, per i lavoratori in SW, dei permessi orari previsti dal CCNL nonché dei permessi per assemblea
– previsione della possibilità per il personale in SW di svolgere parte dell’attività in presenza
– previsione della definizione di obiettivi che tengano conto dell’impegno massimo settimanale delle 36 ore contrattuali
– Previsione di una unica fascia di contattabilità per i lavoratori per i quali non è richiesta l’osservanza di uno specifico orario di lavoro
– Previsione del diritto alla disconnessione nelle pause e al termine dell’orario di lavoro per i lavoratori tenuti ad osservare l’orario giornaliero
– Previsione del vincolo al rispetto di quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori nell’utilizzo degli strumenti di monitoraggio dell’attività lavorativa
Il protocollo contiene, inoltre, un impegno ad approfondire la fattibilità di quanto da noi richiesto rispetto a soluzioni tecnologiche (piattaforme per videoconferenze, mailing list dei lavoratori etc) per garantire le comunicazioni di carattere sindacale ai lavoratori da parte delle OO.SS. e delle RSU.

Violazione delle norme antinfortunistiche e “abnormità” del comportamento del dipendente


In tema di violazione delle norme antinfortunistiche, è esclusa l’abnormità del comportamento del lavoratore, posto che, seppure questi disattende le regole prescritte per evitare infortuni sul lavoro, il datore deve prevedere che lo stesso, anche per mera superficialità, ponga in essere condotte errate.


Nella specie, i giudici ritengono di escludere l’abnormità del comportamento del lavoratore, posto che dalle testimonianze raccolte in giudizio è emerso che la verifica della lavorazione all’interno della cella fosse pratica comune fra i lavoratori, e che l’ingresso da parte dell’operaio deceduto – pur gravemente imprudente, per non avere il medesimo avvertito i proprii compagni di lavoro, contravvenendo alle istruzioni impartite – era compatibile con esigenze connesse alla produzione, quali la verifica del prodotto ancora rimanente nella vasca-tramoggia, collocata all’interno della cella. E ciò, tenuto conto che il medesimo aveva eseguito una specifica fase produttiva, e che le sue mansioni generiche, includevano il processo realizzato all’interno della cella di congelamento.
Il giudice di secondo grado dà, altresì, atto della correttezza del rilievo difensivo, secondo il quale il corpo, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, era rivolto con il capo verso l’apertura di ispezione della tramoggia, ma rileva che ciò non confuta, in alcun modo, la tesi della caduta accidentale.
Secondo la Corte, infatti, è logico pensare che trovandosi il lavoratore sull’ultimo gradino di accesso al vascone, con la linea della cintura più alta della bocca di apertura, posizionato di fianco, a seguito di un malore, sia caduto di testa, trascinando la parte inferiore del corpo e consentendo alle gambe di superare il bordo inferiore del pertugio. Questa dinamica, dunque, smentisce la tesi dell’imputato, secondo cui la posizione del corpo sarebbe incompatibile con la caduta accidentale, rappresèntando, invece, la prova dell’ingresso volontario, legato alla realizzazione di comportamenti personali (suicidio o scherzo finito male).
La sentenza osserva, inoltre, che l’intenzione suicida mostra segni premonitori o comportamenti esteriori che ne preludono l’attuazione, del tutto assenti, nel caso di specie, non potendo considerarsi tale una frase del tutto equivoca pubblicata su facebook, qualche tempo prima del fatto. Peraltro, il Collegio, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente (legale rappresentante), giustifica, ancora una in modo del tutto condivisibile, la compatibilità della caduta accidentale con le ridotte dimensioni dell’apertura del vascone, valutandone la compatibilità con le dimensioni di un uomo medio, posto di fianco. E ciò perché la considerazione dello Spisal – secondo cui l’evento accidentale non avrebbe potuto produrre l’effetto della caduta nella tramoggia, rimanendo, al più, il corpo incastrato nell’apertura – su cui si concentra il ricorrente, viene smentita, sotto il profilo logico – sotteso alla decisione – dalla constatazione per la quale se l’apertura fosse stata effettivamente troppo piccola, non avrebbe consentito neppure l’introduzione volontaria.


CIGO, CIGD e ASO: le novità per i periodi post 15 novembre 2020


Con circolare n. 139/2020, l’Inps illustra le novità apportate all’impianto regolatorio dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga e dell’assegno ordinario, per le ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.


I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per una durata massima di 6 settimane (art. 12, co. 1, D.L. n. 137/2020), utilizzando la causale “COVID -19 DL 137”.
Destinatari del nuovo periodo di trattamenti sono:
– i datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane (art. 1, co. 2, D.L. n. 104/2020), purché lo stesso periodo sia integralmente decorso. Per tali soggetti, la trasmissione delle domande riferite alle nuove 6 settimane di trattamenti, che deve riguardare periodi non antecedenti al 16 novembre 2020 e non successivi al 31 gennaio 2021, è possibile anche prima del rilascio dell’autorizzazione alle seconde 9 settimane da parte delle Strutture territoriali Inps;
– i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalla chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive (Allegati 1 e 2, D.L. n. 149/2020), anche in assenza di richiesta di un precedente trattamento di integrazione salariale o della relativa autorizzazione.
In ogni caso, i datori di lavoro che richiedono periodi rientranti nella disciplina previgente (art. 1, D.L. n. 104/2020), fermo restando la sussistenza dei requisiti ed alle condizioni previste dalla medesima, possono accedere ai trattamenti per periodi di 18 settimane (9+9), anche se collocati successivamente al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020. A titolo esemplificativo, se un’azienda ha sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a far tempo dal 26 ottobre 2020, in assenza di precedenti autorizzazioni per periodi successivi al 12 luglio 2020, può richiedere le prime 9 settimane di trattamenti fino al 31 dicembre 2020 con causale “COVID 19 nazionale”, senza obbligo di pagamento del contributo addizionale.
Tuttavia, i periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati (art. 1, D.L. n. 104/2020), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle 6 settimane del nuovo periodo di trattamenti (art. 12, co. 1, D.L. n. 137/2020). A titolo esemplificativo, se un’azienda ha già richiesto, con la causale “COVID 19 con fatturato” e per un periodo continuativo dal 19 ottobre 2020 al 19 dicembre 2020, le seconde 9 settimane e dette settimane sono state autorizzate dall’Inps, la medesima azienda può ancora beneficiare di una ulteriore settimana di nuovi trattamenti (art. 12, co. 1, D.L. n. 137/2020) fino al 31 gennaio 2021.
I trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario trovano applicazione anche con riferimento ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 149/2020).
Parimenti, possono essere beneficiari dei trattamenti di cui alla previgente disciplina (art. 1, co. 5, D.L. n. 104/2020) anche i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro al 9 novembre 2020, purché la trasmissione delle relative istanze di ammissione avvenga nel rispetto dei termini decadenziali (art. 1, co. 5, D.L. n. 104/2020). Al riguardo, fermo restando la condizione che il termine decadenziale non sia scaduto, è possibile integrare le domande già utilmente trasmesse, finalizzate a consentire all’Inps di rivalutarle con riferimento esclusivamente ai lavoratori che risultino in forza alla data del 9 novembre 2020.
Riguardo al requisito soggettivo del lavoratore, nelle ipotesi di trasferimento di azienda (art. 2112 c.c.) e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
I datori di lavoro che presentano domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale e assegno ordinario per le 6 settimane (art. 12, co. 1, D.L. n. 137/2020), sono tenuti al versamento di un contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, determinato secondo le misure che seguono:
– 9% per le imprese che, sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre del 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
– 18% per le imprese che, dal raffronto operato sul medesimo arco temporale sopra definito, non hanno subito alcuna riduzione del fatturato.
Non sono tenuti al versamento del contributo addizionale i datori di lavoro che sono andati incontro a una perdita del fatturato pari o superiore al 20% ovvero quelli che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
Analogamente, non sono tenuti al versamento del contributo addizionale i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalla chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive (Allegati 1 e 2, D.L. n. 149/2020), a prescindere dall’ubicazione territoriale dell’unità produttiva per cui si richiede il trattamento. I medesimi datori di lavoro sono esclusi dal versamento del contributo addizionale, anche per le settimane di trattamenti di integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario con causale “COVID 19 con fatturato” (art. 1, co. 2, D.L. n. 104/2020), per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020.
Alle posizioni contributive relative alle aziende in questione, è attribuito d’ufficio il codice di autorizzazione “4X” in quanto beneficiarie delle sospensioni contributive (Inps, circolare n. 129/2020); in mancanza, tuttavia, le aziende possono inoltrare richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione tramite i canali in uso.
In sede di compilazione e invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale e assegno ordinario, i citati datori di lavoro non sono chiamati a rendere, ai sensi, la prevista dichiarazione di responsabilità (art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2020, n. 445), relativa alla sussistenza dell’eventuale riduzione di fatturato.
Anche le imprese che alla data del 16 novembre 2020 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (CIGS) e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 6 settimane, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria. La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la causale “COVID -19 DL 137-sospensione Cigs”.
Con riferimento all’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS), possono presentare domanda anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che, alla data del 16 novembre 2020, hanno in corso un assegno di solidarietà. La concessione dell’assegno ordinario, che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso, può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro.
Quanto al termine decadenziale di trasmissione delle domande, in sede di prima applicazione fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del medesimo Decreto Legge (30 novembre 2020), considerato che la disposizione non assolve la finalità di introdurre un termine di maggior favore per la trasmissione delle istanze, le domande di trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel mese di novembre 2020, possono utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (31 dicembre 2020).
Infine, in merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps, anche con anticipo del 40%, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. Con riferimento alla cassa integrazione in deroga, tuttavia, è previsto esclusivamente il pagamento diretto, salvo che per i trattamenti autorizzati in favore delle aziende plurilocalizzate, i quali possono essere interessati dal sistema del conguaglio.