
In tema di classificazione delle lavorazioni per la determinazione dei premi dovuti dalle imprese all’INAIL, ove un’impresa tratti più lavorazioni, il giudice di merito deve in concreto accertare, tra quelle svolte, quale assuma la connotazione di lavorazione principale e, quindi, se le ulteriori attività si pongano in correlazione non solo tecnica ma anche funzionale con la prima, sicché, solo all’esito positivo della predetta indagine, può attribuire alle ulteriori attività la voce tariffaria corrispondente alla lavorazione principale. Ove un’impresa svolga più attività e non sia possibile estrapolare dal risultato finale i singoli cicli di operazioni di cui la complessiva lavorazione concettualmente si compone, le diverse attività vanno unitariamente considerate ed assoggettate ad un’unica tariffa (Cass., sez. lav., Sent. n. 27550/2020).
Nel caso di specie, con unico motivo si deduce violazione degli articoli da 1 a 6 del DM 12.12.00 per errata applicazione della tariffa 06/12 (laboratorio analisi -istituto di ricerca scientifica) e mancata applicazione della tariffa 21/95 (fabbricazione di pneumatici), per avere la sentenza impugnata trascurato che l’attività lavorativa in questione è del tutto strumentale all’attività principale. Secondo la Cassazione il motivo è da ritenersi fondato.
In attuazione dell’art. 40, co. 1°, del testo unico di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, le tariffe sono state approvate, per quanto rileva, con d.m. 12 dicembre 2000, recante non soltanto le tabelle di classificazione delle diverse lavorazioni, con i corrispondenti tassi di tariffa, ma altresì le disposizioni sulle “Modalità per l’applicazione delle tariffe” (c.d. M.A.T.), i cui cardini fondamentali possono così riassumersi: a) “le tariffe dei premi sono ordinate secondo una classificazione tecnica di lavorazioni divise in dieci grandi gruppi, di norma articolati in gruppi, sottogruppi e voci” (art. 1, comma 2, d.m. 12.12.2000, cit.); “agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l’attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi” (art. 4, d.m. cit.); c) “le lavorazioni sono classificate, secondo i criteri indicati nell’articolo 4, alla corrispondente voce della tariffa relativa alla gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro” (art. 5, comma 1, d.m. cit.); d) “qualora nella voce di tariffa sia indicato il prodotto della lavorazione, la relativa classificazione non si applica alla costruzione delle singole parti componenti effettuata a sé stante come lavorazione principale”, dovendosi piuttosto far riferimento “alla voce prevista per quest’ultima” (art. 5, comma 3, d.m. cit.); e) “se un datore di lavoro esercita un’attività complessa, articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa […]” (art. 6, comma 1, d.m. cit.).
La causa in questione si incentra sulla qualificazione dell’attività di ricerca e sviluppo effettuata dal laboratorio di P. spa, sito nei locali dell’unità produttiva di Milano. L’attività svolta ricomprende sia analisi chimiche, sia analisi dei campioni di materie prime, nonché ricerca e sviluppo di nuove linee di prodotti anche con sperimentazione di prototipi (poi però testati e prodotti in altre unità produttive). Tali lavorazioni non sono avulse dalla destinazione finale, ma concorrono alla sua realizzazione; si tratta infatti di attività che nel suo complesso è strumentale a quella principale (“Fabbricazione di pneumatici”), specificamente tariffata.
In tema di classificazione delle lavorazioni per la determinazione dei premi dovuti dalle imprese all’INAIL, la Cassazione (Cass. Sez. L., ordinanza n. 15163/2019) ha già precisato che, ove un’impresa tratti più lavorazioni, il giudice di merito deve in concreto accertare, tra quelle svolte, quale assuma la connotazione di lavorazione principale e, quindi, se le ulteriori attività si pongano in correlazione non solo tecnica ma anche funzionale con la prima, sicché, solo all’esito positivo della predetta indagine, può attribuire alle ulteriori attività la voce tariffaria corrispondente alla lavorazione principale (v. Cass. Sez. L., sentenza n. 25020 del 25/11/2014). Nel medesimo senso si è affermato (Cass. Sez. L, sentenza n. 12909 del 22/6/16) che, con riguardo al sistema tariffario per la determinazione dei premi dovuti all’INAIL, ove un’impresa svolga più attività e non sia possibile estrapolare dal risultato finale i singoli cicli di operazioni di cui la complessiva lavorazione concettualmente si compone, le diverse attività vanno unitariamente considerate ed assoggettate ad un’unica tariffa.
Per altro verso, l’attività di fabbricazione di pneumatici non può essere considerata complessa, nel senso tecnico di cui all’art. 6 del citato decreto. Come già affermato dalla sentenza di Cassazione n. 21459 del 19/8/2019, infatti, la costruzione di pneumatico non costituisce attività complessa, trattandosi di lavorazione che realizza un solo tipo di prodotto che è direttamente riconducibile ad un’unica voce di tariffa, vale a dire quella identificata col numero 2195 che menziona espressamente l’attività in questione.
Essendo la ricerca e sviluppo attività strumentali e non essendo l’attività principale una attività complessa, trova applicazione l’articolo 4 e non l’articolo 6 del decreto 12.12.00 (v. Cass. Sez L, sentenza n. 16688 del 6/7/2017).
Ne deriva l’applicazione esclusiva della tariffa relativa all’attività principale anche all’attività di laboratorio svolto per conto della medesima società. Né rileva che il laboratorio sia qualificabile sul piano giuridico come azienda, perché non è entità autonoma giuridicamente e la relativa attività, come già detto, è attività puramente strumentale rispetto a quella di fabbricazione di pneumatici.
E’ del resto irrilevante altresì che la valutazione del rischio debba rapportarsi all’attività svolta e non al prodotto, perché in materia di tariffe opera il criterio previsto dall’articolo 4 in via esclusiva.
La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata e la causa rinviata alla stessa Corte d’appello in diversa composizione,


