
Possono avvalersi degli interventi del Fondo Nuove Competenze tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore. L’Anpal aggiorna ed integra le Faq in materia, fornendo chiarimenti sulle modalità di presentazione della domanda, sui progetti di sviluppo delle competenze e sui costi finanziati.
Circa la redazione degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, si chiarisce che devono comunque essere riportati e descritti, in forma sintetica: le innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa; i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze a seguito delle innovazioni di cui sopra; l’adeguamento formativo necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati con eventuale conseguimento di una qualificazione di almeno livello EQF 3 o4; la previsione dei progetti formativi; il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento; il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per sviluppo delle competenze.
Per quanto concerne, invece, la redazione dei progetti di sviluppo delle competenze,in particolare, il progetto formativo deve prevedere, in forma sintetica, la descrizione delle modalità di svolgimento dell’individuazione delle competenze possedute dal lavoratore; della personalizzazione dei percorsi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale di cui all’articolo 8, Dlgs 13/2013; dello svolgimento delle attività formative; della durata; del soggetto erogatore della formazione; della messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite con i percorsi, con l’indicazione dei soggetti incaricati a tale attività, in conformità con le disposizioni della Regione o Provincia Autonoma secondo le specifiche del Dlgs 13/2013.
Per quanto riguarda, poi, la possibilità di svolgere i percorsi di formazione in modalità training on the job, l’Anpal precisa che – essendo il presupposto per la concessione del contributo costituito dal fatto che il lavoratore anziché svolgere attività lavorativa sia impegnato in attività formativa – il ricorso al training on the job è possibile purché sia espressamente previsto dal progetto formativo e risulti coerente con gli obiettivi di questa ultimo.
Le ore destinate al training on the job devono essere funzionali allo sviluppo delle competenze dei lavoratori, verificabili ai fini dell’attestazione/certificazione delle competenze ai sensi del citato Dlgs 13/2013.
In merito ai dubbi sulla riduzione da parte del Fondo Nuove Competenze della percentuale di FIS settimanale, l’Anpal chiarisce che l’ipotesi prospettata non è percorribile in quanto lo stesso lavoratore non può essere contemporaneamente destinatario di interventi di sostegno al reddito e di interventi finanziati dal FNC che copre gli oneri delle ore di lavoro rimodulate e destinate alla formazione.
L’utilizzo del Fondo Nuove Competenze – si chiarisce inoltre – non inibisce eventuali successive mobilità (sia licenziamenti individuali, sia collettivi, sia incentivi all’esodo), il ricorso al FNC infatti non ha conseguenze preclusive di questo tipo. Tuttavia, la finalità del Fondo è proprio quella di aiutare la ripresa delle attività e accompagnare lo sviluppo delle competenze necessarie per i lavoratori rispetto al fabbisogno del datore di lavoro. Sono, altresì, possibili, stante le previsioni della norma, percorsi di sviluppo delle competenze nell’ambito dell’eventuale ricollocazione.
In relazione poi alla registrazione della formazione, l’Anpal chiarisce che sarebbe preferibile l’attestazione/certificazione delle competenze acquisite da parte di un soggetto terzo.
Circa le perplessità sulle fasce professionali di collaboratori da coinvolgere nel FNC, si precisa che i lavoratori destinatari degli interventi formativi devono essere individuati in sede di accordo sindacale in relazione ai fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze a seguito delle innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa. Conseguentemente, il progetto formativo dovrà definire gli obiettivi da perseguire per ciascun lavoratore o per ciascuna tipologia di lavoratori.
Infine riguardo le tempistiche di rimborso, il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla formazione; il rimborso viene quantificato e autorizzato da ANPAL e il pagamento sarà effettuato da INPS sull’IBAN indicato dall’azienda con le percentuali


