Fondo Nuove Competenze: l’Anpal aggiorna ed integra le Faq


Possono avvalersi degli interventi del Fondo Nuove Competenze tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore. L’Anpal aggiorna ed integra le Faq in materia, fornendo chiarimenti sulle modalità di presentazione della domanda, sui progetti di sviluppo delle competenze e sui costi finanziati.


Circa la redazione degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, si chiarisce che devono comunque essere riportati e descritti, in forma sintetica: le innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa; i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze a seguito delle innovazioni di cui sopra; l’adeguamento formativo necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati con eventuale conseguimento di una qualificazione di almeno livello EQF 3 o4; la previsione dei progetti formativi; il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento; il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per sviluppo delle competenze.
Per quanto concerne, invece, la redazione dei progetti di sviluppo delle competenze,in particolare, il progetto formativo deve prevedere, in forma sintetica, la descrizione delle modalità di svolgimento dell’individuazione delle competenze possedute dal lavoratore; della personalizzazione dei percorsi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale di cui all’articolo 8, Dlgs 13/2013; dello svolgimento delle attività formative; della durata; del soggetto erogatore della formazione; della messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite con i percorsi, con l’indicazione dei soggetti incaricati a tale attività, in conformità con le disposizioni della Regione o Provincia Autonoma secondo le specifiche del Dlgs 13/2013.
Per quanto riguarda, poi, la possibilità di svolgere i percorsi di formazione in modalità training on the job, l’Anpal precisa che – essendo il presupposto per la concessione del contributo costituito dal fatto che il lavoratore anziché svolgere attività lavorativa sia impegnato in attività formativa – il ricorso al training on the job è possibile purché sia espressamente previsto dal progetto formativo e risulti coerente con gli obiettivi di questa ultimo.
Le ore destinate al training on the job devono essere funzionali allo sviluppo delle competenze dei lavoratori, verificabili ai fini dell’attestazione/certificazione delle competenze ai sensi del citato Dlgs 13/2013.


In merito ai dubbi sulla riduzione da parte del Fondo Nuove Competenze della percentuale di FIS settimanale, l’Anpal chiarisce che l’ipotesi prospettata non è percorribile in quanto lo stesso lavoratore non può essere contemporaneamente destinatario di interventi di sostegno al reddito e di interventi finanziati dal FNC che copre gli oneri delle ore di lavoro rimodulate e destinate alla formazione.
L’utilizzo del Fondo Nuove Competenze – si chiarisce inoltre – non inibisce eventuali successive mobilità (sia licenziamenti individuali, sia collettivi, sia incentivi all’esodo), il ricorso al FNC infatti non ha conseguenze preclusive di questo tipo. Tuttavia, la finalità del Fondo è proprio quella di aiutare la ripresa delle attività e accompagnare lo sviluppo delle competenze necessarie per i lavoratori rispetto al fabbisogno del datore di lavoro. Sono, altresì, possibili, stante le previsioni della norma, percorsi di sviluppo delle competenze nell’ambito dell’eventuale ricollocazione.
In relazione poi alla registrazione della formazione, l’Anpal chiarisce che sarebbe preferibile l’attestazione/certificazione delle competenze acquisite da parte di un soggetto terzo.
Circa le perplessità sulle fasce professionali di collaboratori da coinvolgere nel FNC, si precisa che i lavoratori destinatari degli interventi formativi devono essere individuati in sede di accordo sindacale in relazione ai fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze a seguito delle innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa. Conseguentemente, il progetto formativo dovrà definire gli obiettivi da perseguire per ciascun lavoratore o per ciascuna tipologia di lavoratori.
Infine riguardo le tempistiche di rimborso, il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla formazione; il rimborso viene quantificato e autorizzato da ANPAL e il pagamento sarà effettuato da INPS sull’IBAN indicato dall’azienda con le percentuali

Videosorveglianza: chiarimenti sull’installazione delle telecamere


In materia di videosorveglianza, il Garante per la privacy ha pubblicato alcune faq sull’installazione delle telecamere.


L’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili. Ad esempio, le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, o in materia di controllo a distanza dei lavoratori. In particolare, l’attività di videosorveglianza va effettuata nel spetto del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
Non è prevista alcuna autorizzazione da parte del Garante per installare tali sistemi; spetta al titolare del trattamento (un’azienda, una pubblica amministrazione, un professionista, un condominio…) valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Le persone che transitano nelle aree videosorvegliate devono sempre essere informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, anche in occasione di eventi e spettacoli pubblici (ad esempio, concerti, manifestazioni sportive) e a prescindere dal fatto che chi tratta i dati sia un soggetto pubblico o un soggetto privato. L’informativa può essere fornita utilizzando un modello semplificato (anche un semplice cartello) che deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita. Il modello può essere adattato a varie circostanze (presenza di più telecamere, vastità dell’area oggetto di rilevamento o modalità delle riprese). L’informativa va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata. Non è necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera, purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza.
Le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite. In alcuni casi può essere necessario prolungare i tempi di conservazione delle immagini inizialmente fissati dal titolare o previsti dalla legge: ad esempio, nel caso in cui tale prolungamento si renda necessario a dare seguito ad una specifica richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa in corso.
Quanto alla valutazione d’impatto preventiva, la stessa è prevista se il trattamento, quando preveda in particolare l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per le persone fisiche.

Costituito il “Fondo TPL Salute” per gli Autoferrotranviari

Le Segreterie Nazionali delle OO.SS. firmatarie del CCNL Autoferrotranviari, comunicano la costituzione del Fondo TPL Salute

Come comunicato dalle OO.SS. firmatarie del CCNL per gli Autoferrotranvieri-Internavigatori, è stato costituito il FONDO TPL SALUTE, in attuazione di quanto previsto dall’art. 38 lett. b dell’A.N. 28/11/2015.
Pertanto, lavoratrici e i lavoratori del settore e i loro famigliari, potranno beneficiare di prestazioni sanitarie integrative.
Il Fondo, ha natura paritetica e bilaterale, con scopo esclusivamente assistenziale e, nell’ambito dei valori mutualistici e di solidarietà sociale, erogherà agli iscritti prestazioni integrative a quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale.
“Il finanziamento della copertura sanitaria sarà completamente a carico delle Aziende (10,00 euro per ciascun lavoratore per il piano sanitario più 5,00 euro per ogni lavoratore per eventuale piano sanitario integrativo) e, a partire dal 2021, consentirà la fruizione di agevolazioni economiche per le seguenti prestazioni:
PREVENZIONE ODONTOIATRICA
– Pacchetto diagnosi e prevenzione per la salute orale delle patologie orali;
– Pacchetto emergenza odontoiatrica una volta all’anno (visita di emergenza con eventuale rx e/o prescrizione di terapia medica, pronto soccorso endodontico, otturazione temporanea);
– Accesso al network nazionale con tariffario agevolato (1.800 strutture odontoiatriche su tutto il territorio nazionale) con un risparmio medio pari al 40% rispetto alle tariffe private.
RIMBORSO SPESE MEDICHE
– Indennità giornaliera da ricovero per grande intervento chirurgico;
– Trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di infortunio o di patologie particolari;
– Trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di patologie particolari;
– Diagnosi comparativa;
– Rimborso protesi ortopediche e acustiche.
PIANO SANITARIO INTEGRATIVO
– Piano facoltativo ed integrativo del piano sanitario sopra descritto attivabile anche come prestazioni aggiuntive una tantum, che potrà essere attivato nel corso del 2021.
Le suddette prestazioni potranno essere ampliate mediante finanziamenti successivi destinati al Welfare attraverso i futuri rinnovi contrattuali.
I lavoratori, inoltre, potranno volontariamente estendere le prestazioni contenute nell’attuale piano, anche a favore dei propri famigliari, attraverso il versamento di uno specifico contributo a proprio carico.”


Firmato il contratto delle cooperative alimentari

 


Firmata l’ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl Cooperazione Alimentare.

L’intesa, dal punto di vista salariale, prevede l’aumento dei minimi tabellari concordato è pari a 84 €, a parametro 137, nel quadriennio, suddiviso in quattro tranches (21,43 € dal 1/12/2019, 20,85 € dal 1/9/2021, 20,85 € dal 1/1/2022 e 20,87 € dal 1/1/2023).
A tale importo, si aggiunge l’incremento aggiuntivo della retribuzione, pari a 35 € a parametro 137 che, da aprile 2023, entrerà a far parte della retribuzione. L’aumento complessivo, a regime, è quindi di 119 euro, cifra al di sopra delle previsioni IPCA.
Nella parte normativa sono state introdotte alcune norme per dare risposte alle repentine trasformazioni del mercato del lavoro, prevedendo la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alle scelte strategiche che verranno effettuate dall’azienda. Verrà, inoltre, impedita l’applicazione di CCNL non rappresentativi evitando dunque il proliferare di contratti d’appalto peggiorativi rispetto all’attività svolta.
Per sostenere le nuove necessità delle lavoratrici e dei lavoratori, tramite il potenziamento della formazione, si creeranno importanti opportunità di professionalizzazione e si potranno sfruttare le potenzialità di un sistema di lavoro agile moderno e in linea con le principali esigenze della nuova categoria di smart worker.
Rispetto alla salute e sicurezza dei lavoratori, è stata introdotta una giornata da dedicare a questo tema. Si continuerà, poi, nel percorso di miglioramento della qualità della vita dei lavoratori anche grazie all’introduzione di strumenti a sostegno per la genitorialità e l’assistenza familiare. È stata, infatti, prolungata di ulteriori tre mesi l’esenzione dal lavoro notturno per la lavoratrice madre e per il lavoratore padre sono stati previsti un ulteriore giorno di permesso retribuito per della nascita del figlio; inoltre sono previste otto ore di permesso per l’inserimento all’asilo nido del figlio e otto ore di permesso retribuito per il sostegno di genitori ultra 75enni in caso di necessità mediche.
Sul welfare, anche in ragione dell’attuale emergenza sanitaria, è stato incrementato di 3,50 € il versamento delle aziende al Filcoop sanitario per incrementarne le prestazioni. Per incrementare, inoltre, l’adesione delle Aziende ai Fondi bilaterali è stato previsto che le imprese non aderenti dovranno corrispondere alle lavoratrici e ai lavoratori, oltre a garantire prestazioni equivalenti, 20 euro mensili in busta paga..