Edilcassa Veneto: i nuovi contributi dall’1/11/2020



La Edilcassa Veneto pubblica le nuove contribuzioni in vigore dall’1/11/2020 come previsto dall’accordo regionale del 16/11/2020 nel rispetto della contrattazione nazionale


La Edilcassa Veneto, con circolare del 24/11/2020, informa che a decorrere dall’1/10/2020 l’aliquota di versamento per il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa viene portata allo 0,60%; operativamente, per il solo mese di ottobre 2020, al fine di consentire una corretta gestione dei programmi, l’aliquota contributiva del Fondo viene mantenuta ferma allo 0,35%. La differenza rispetto all’aliquota dello 0,60%, prevista dal Contratto Nazionale, sarà a carico di Edilcassa Veneto.
Pertanto, precisa la Edilcassa, “a decorre dal mese di novembre 2020 l’aliquota del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa passerà a tutti gli effetti allo 0,60%; per mantenere inalterata la contribuzione complessiva a carico delle imprese, è prevista una corrispondente riduzione dello 0,25% del Fondo Prestazioni Operai, che passerà dal 5,80% al 5,55%. Tale diminuzione non avrà effetti per la sostenibilità del Fondo Prestazioni Operai, stante il fatto che, per i mesi di novembre e dicembre la quota mancante, pari allo 0,25%, sarà a carico di Edilcassa Veneto.”





















































Dall’1/11/2020

Carico ditta

Carico dipendente

TOTALE

Quota funzionamento 0,75% 0,15% 0,90%
Quota A.C. naz.le 0,20% 0,222% 0,422%
Quota A.C. terr.le 0,40% 0,60% 1,00%
Quota prestazioni 5,55% 5,55%
Fondo form. prof. Edile 0,20% 0,20%
Fondo iniziative Sicurezza/Vestiario 1,00% 1,00%
Assistenza Sanitaria Integrativa 0,60% 0,60%
Fondo Prepensionamenti 0,20% 0,20%
Fondo Incentivo Occupazionale 0,10% 0,10%
TOTALE 9,00% 0,972% 9,972%

Attuazione del lavoro agile nell’Amministrazione giudiziaria

Siglato il 14/10/2020, tra il Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi e la CONFSAL UNSA, la FP-CGIL, la CISL FPS, la UIL PA, la CONFINTESA FP, la FLP, la USB PI, l’accordo sulla attuazione del lavoro agile presso l’amministrazione giudiziaria ai sensi della normativa eccezionale di contrasto alla pandemia covid-19.

Per “lavoro agile”, le Parti intendono una diversa modalità, flessibile e semplificata, di espletamento della prestazione lavorativa a tempo indeterminato, da svolgersi in parte all’interno della sede di lavoro, intesa quale sede abituale di servizio del dipendente, e in parte all’esterno, con organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e con l’utilizzo, anche non prevalente e comunque non indispensabile, di strumenti tecnologici.
Il presente Accordo ha per oggetto il lavoro agile ai sensi della normativa eccezionale di contrasto alla pandemia, quale forma eccezionale di lavoro agile, diretta a salvaguardare la salute dei dipendenti e della collettività e, al contempo, l’operatività dell’azione amministrativa.
Fino al 31/12/2020 ovvero comunque fino a che sarà in vigore la normativa eccezionale di contrasto alla pandemia Covid-19, gli Uffici organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la misure di flessibilità dell’orario di lavoro, fermi restando gli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva in tema di relazioni sindacali, e le modalità di interlocuzione programmata con l’utenza e al contempo applicano:
a) il lavoro agile;
b) il lavoro in co-working presso altri Uffici dell’Amministrazione giudiziaria, diversi da quello in cui il dipendente presta servizio (laddove possibile e compatibilmente con il rispetto delle condizioni di sicurezza e del distanziamento sociale, anche individuando appositi spazi o postazioni all’interno degli Uffici).
Avrà accesso al lavoro agile, almeno il cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità, anche, laddove possibile, mediante meccanismi di rotazione ovvero modalità cosiddetta “orizzontale”, che consentano un più ampio coinvolgimento del personale.
La percentuale di cui al comma precedente potrà essere superata qualora:
a. non sia sufficiente a garantire il pieno accesso al lavoro agile delle categorie di lavoratori (ai quali comunque deve essere evitata ogni modalità di lavoro in presenza incompatibile con le condizioni certificate dall’Autorità sanitaria);
b. particolari condizioni logistiche della singola sede di lavoro non consentano il rispetto del distanziamento e delle prescrizioni socio-sanitarie previste per il lavoro in presenza.
Il dipendente gode di autonomia operativa, organizzando la propria prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi assegnati dall’Ufficio e delle direttive eventualmente impartite dal dirigente dell’Ufficio o da altro suo referente gerarchico o funzionale.
 Il dirigente verifica periodicamente lo svolgimento del lavoro in modalità agile, il raggiungimento degli obiettivi prefissati e il rispetto di tutti gli obblighi e di tutte le prescrizioni spettanti al dipendente.
Ad ogni effetto, le Parti convengono che il lavoro agile garantisca le pari opportunità tra tutti i dipendenti e escluda ogni discriminazione, anche ai fini del riconoscimento delle professionalità, della valutazione delle performance e della progressione di carriera.
L’assegnazione del dipendente a progetti di lavoro agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, regolato dalle norme legislative e dai contratti collettivi nazionali e integrativi, né sul trattamento economico in godimento.

SPETTACOLO – TEATRI: Protocollo sicurezza Covid-19

Firmato il giorno 26/11/2020, tra FEDERVIVO – AGIS e SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL, il Protocollo di sicurezza per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19

Federvivo (Federazione dello Spettacolo dal vivo) aderente all’Agis e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil sottoscrivono il protocollo 26/11/2020 che, ferme restando le linee guida dettate dal governo, è valido sul piano nazionale per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo, a tutela della sicurezza sanitaria in un’ottica di prevenzione del contagio, in cui ciascun soggetto coinvolto sia responsabile secondo il ruolo che ricopre.
Il protocollo ha la finalità di consentire la prosecuzione delle attività con una programmazione più ampia possibile di proposte artistiche plurime nel duplice interesse di una maggiore occupazione e di una più articolata offerta a favore del pubblico. Resta inteso che se le Istituzioni introdurranno modifiche alle linee guida per il settore dello spettacolo, le Parti si incontreranno per aggiornare il presente protocollo.

Prorogata fino al 31 dicembre la copertura sanitaria Covid 19 del Fondo FASA

Prorogata, fino a fine mese, la copertura sanitaria per emergenza coronavirus del Fondo Fasa per i dipendenti dell’ Industria alimentare

Il Fondo FASA ha messo in campo tutte le proprie risorse per offrire nuove soluzioni di sostegno e di protezione per tutti gli iscritti, dipendenti e relativi nuclei familiari iscritti al Fondo e in particolare per coloro che sono colpiti da Coronavirus, In questo periodo di grave emergenza sanitaria che sta coinvolgendo in maniera particolare le imprese ed i lavoratori dell’industria alimentare.
In collaborazione con UniSalute, il Fondo ha messo a punto una copertura sanitaria “Diaria per COVID-19” che fa parte dell’attuale Piano Sanitario del FONDO FASA come garanzia aggiuntiva applicabile a far data dal 1° gennaio 2020. La copertura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020.
L’obiettivo è quello di fornire un aiuto economico ai  dipendenti positivi al virus e relativi nuclei familiari iscritti al Fondo Fasa, attraverso una diaria, sia in caso di ricovero sia in caso di isolamento domiciliare.
Per l’attivazione della garanzia è necessario il referto del tampone che attesti la positività al virus COVID-19, rilasciato dalle Autorità competenti su conferma del Ministero della Salute e/o dell’Istituto Superiore di Sanità.
– In caso di ricovero presso strutture pubbliche individuate per il trattamento del virus dal Ministero, l’Assicurato avrà diritto a un’indennità di € 40,00 per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni all’anno (si specifica che la giornata di ingresso e dimissione costituiscono un’unica giornata ai fini della corresponsione della diaria).


– Qualora, secondo le prescrizioni dei sanitari e con attuazione delle disposizioni in esso contenute, si renda necessario un periodo di isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus, l’Assicurato avrà diritto a un’indennità di € 40,00 al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un periodo non superiore a 14 giorni all’anno. La diaria giornaliera per isolamento domiciliare verrà corrisposta anche qualora l’Assicurato non abbia preventivamente subito un ricovero.