DL ristori convertito, sospensione contributi e baby sitting


Tra misure in materia di lavoro contenute nella legge di conversione del decreto ristori, la sospensione dei versamenti dei contributi e il bonus baby sitting.


La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 della legge di conversione 176/2020. Detta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL. È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 della medesima legge. I dati identificativi relativi ai suddetti datori di lavoro sono comunicati, a cura dell’Agenzia delle entrate, all’INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.


Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:
– ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;
– ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto;
– ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
I versamenti in parola sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.
Le suddette previsioni si applicano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, nonché ai soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.


Dal 9 novembre 2020 limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il beneficio in parola si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Poste Italiane: lavoro agile

Siglato il 18/12/2020, tra POSTE ITALIANE S.p.A. anche in rappresentanza di Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., EGI S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Postepay S.p.A., Postel S.p.A., Address S.p.A. e la SLC-CGIL, la SLP-CISL, la UILposte, la FAILP-CISAL, la CONFSAL Comunicazioni, la FNC UGL Comunicazioni, il seguente accordo sul lavoro agile nelle Poste Italiane.

Con il suddetto accordo viene previsto nel Gruppo Poste Italiane il Lavoro Agile, quale nuova modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che agevola la conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori, applicabile, su base volontaria, ai dipendenti delle Società del Gruppo Poste Italiane di cui alla presente intesa appartenenti agli ambiti organizzativi che non richiedono la presenza fisica del personale per garantire la continuità operativa di impianti ed infrastrutture nonché a quelli caratterizzati dall’assenza di rapporti con la clientela tramite canali fisici diretti; per le Funzioni che prevedono attività di vendita, la prestazione lavorativa potrà essere svolta in modalità Agile nelle giornate in cui il dipendente non deve recarsi presso il cliente. Gli ambiti nei quali risulta attivato il Lavoro Agile e per i quali, pertanto, si riconosce la piena compatibilità delle attività svolte con l’esecuzione della prestazione lavorativa in tale modalità sono riportati negli allegati 1 e 1/bis al presente Verbale. Eventuali modifiche/integrazioni a tale elenco, da ritenersi indicativo, saranno oggetto di approfondimento congiunto preventivo con le OO.SS. nel corso degli incontri periodici trimestrali previsti dalla presente intesa, e di successivi passaggi a livello regionale.
Il Lavoro Agile potrà essere richiesto dalle lavoratrici e dai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time e dai Responsabili di Struttura. Per ciascuna attività lavorativa, la concreta applicazione dell’istituto avverrà con modalità uniformi a livello territoriale, fatte salve situazioni connesse a specifiche condizioni individuali o organizzative, nonché alle esigenze di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
L’adesione al Lavoro Agile avverrà, su base volontaria, mediante sottoscrizione di uno specifico Accordo individuale tra Azienda e lavoratrice/lavoratore.


Tale Accordo individuale costituirà, per tutta la durata del Lavoro Agile, parte integrante del contratto individuale di lavoro in essere tra Azienda e dipendente e regolamenterà l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno della ordinaria sede di lavoro, ferme restando le mansioni assegnate ed il livello inquadramentale di appartenenza.
La sottoscrizione dell’accordo di attivazione del Lavoro Agile avverrà in modalità telematica; in particolare, il personale appartenente agli ambiti organizzativi interessati dal Lavoro Agile accederà alla Sezione Self Service richieste amministrative presente sulla Intranet aziendale ai fini della presentazione della richiesta di attivazione del Lavoro Agile. Nella fase preliminare all’invio della richiesta, ciascun lavoratore potrà esprimere la volontà di avvalersi dell’assistenza sindacale, chiedendo di essere contattato da un rappresentante dell’O.S. che avrà indicato sull’applicativo medesimo. L’Azienda, quindi, darà evidenza a ciascuna Organizzazione Sindacale dei lavoratori che abbiano fatto richiesta della relativa assistenza, affinché la medesima O.S. proceda a contattare il lavoratore. Al termine di tale fase di assistenza, il lavoratore potrà accedere nuovamente alla intranet al fine di perfezionare la richiesta di attivazione del Lavoro Agile.
Il lavoro agile verrà concesso dall’Azienda con modalità e numerosità che tengano in debita considerazione quelle che sono le esigenze organizzative di ogni struttura aziendale.
La presente intesa ha vigenza fino al 31/12/2021.

Conversione DL Ristori in GU: alcune disposizioni in materia lavoro


Pubblicata, in GU 24 dicembre 2020, n. 319, la L. n. 176/2020 di conversione del DL 137/2020 (cd. DL Ristori). Tra le modifiche intervenute in sede di conversione, ci soffermiamo di seguito su quelle relative agli interventi di integrazione salariale, contribuzione volontaria, sgravio contributivo per contratti di apprendistato di primo livello ed esonero contributivo in favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.


Il DL 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato convertito in legge con modificazioni. Contestualmente, il DL 9 novembre 2020, n. 149, il DL 23 novembre 2020, n. 154, e il DL 30 novembre 2020, n. 157, vengono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi. La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Interventi di integrazione salariale con causale COVID-19
Icommi da 1 a 6 e 8 dell’articolo 12 del D.L. Ristori prevedono – con riferimentoai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – la concessione di sei settimane di trattamento, collocabili esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021; il beneficio può concernere i casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e determina l’obbligo del versamento di un contributo specifico a carico del datore di lavoro.
Nel suddetto periodo, 16 novembre 2020 – 31 gennaio 2021, gli interventi di integrazione con causale COVID-19 non possono superare il limite di sei settimane, ivi compresi gli interventi contemplati da norme precedenti. In merito ai suddetti trattamenti, l’articolo 12 del successivo D.L. 9 novembre 2020, n. 149 ha specificato che le prestazioni possono riguardare i lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro richiedente il trattamento alla data del 9 novembre 2020; tale articolo viene trasposto nel D.L. n. 137 in argomento, mediante l’articolo 12bisinserito dal Senato – del medesimo D.L, mentre ilcomma 2 dell’articolo 1 (anch’esso inserito dal Senato) prevede l’abrogazione del citato D.L. n. 149, con la clausola di salvezza degli effetti prodottisi.
Inoltre, il medesimo articolo 12 del D.L. n. 149 e l’articolo 13 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157 recano norme relative ai precedenti interventi di integrazione salariale con causale COVID-19,  anche il suddetto articolo 13 viene trasposto all’interno del D.L. n. 137 dall’articolo 12ter, inserito dal Senato (ed il comma 2 dell’articolo 1 della legge di conversione prevede l’abrogazione anche del citato D.L. n. 157, con la clausola di salvezza degli effetti prodottisi).


Contribuzione volontaria
L’articolo 13undeciesintrodotto nel corso dell’esame in Senato – proroga la validità dei versamenti della contribuzione volontaria all’INPS dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 anche se effettuati in ritardo purché entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021.


Indennità per alcune categorie di lavoratori
I commi da 1 a 8 dell’articolo 15 riconoscono un’indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori. Riguardo ad un’ulteriore indennità onnicomprensiva in favore delle stesse categorie di lavoratori interessate, i commi da 1 a 11 dell’articolo 15bis- articolo inserito in Senato – costituiscono la trasposizione dell’articolo 9 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157, articolo, come sopra anticipato, abrogato dal comma 2 dell’articolo 1.
Nel dettaglio,quindi, i commi da 1 a 6 e i commi 8 e 9 dell’articolo 15bisriconoscono un’indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori; il successivo comma 10, insieme con il comma 9 del precedente articolo 15, riguarda il termine di decadenza per la presentazione della domanda relativa ad una delle precedenti indennità onnicomprensive (concernenti le medesime categorie).


Sgravio contributivo per contratti di apprendistato di primo livello
I commi 12 e 13 dell’articolo 15bis – introdotti al Senato – prorogano per il 2021 lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.
Il suddetto sgravio contributivo totale è riconosciuto con riguardo ai periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, ferma restando l’aliquota del 10% relativa ai periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.


Esonero contributivo in favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
Larticolo 16 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.

Applicabilità dell’ipotesi di accordo per l’industria degli occhiali

L’Ipotesi di accordo per gli addetti delle aziende che producono occhiali diverrà definitiva al termine della consultazione dalle organizzazioni sindacali e alla conseguente approvazione dei lavoratori nelle assemblee aziendali

Come noto, è stata sottoscritta  a dicembre una Ipotesi di Accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l’occhialeria, scaduto il 31/12/2018 che avrà durata di 4 anni, con decorrenza dal 1/1/2019 e scadenza il 31/12/2022.
Tuttavia, Confindustria chiarisce che l’Ipotesi di accordo va sottoposta dalle organizzazioni sindacali all’approvazione dei lavoratori nelle assemblee aziendali. Quindi l’Accordo di rinnovo del CCNL sarà formalizzato e diverrà definitivo solo al termine di tale consultazione.
Le Organizzazioni sindacali  hanno comunicato che la consultazione formale dei lavoratori, a causa delle difficoltà nello svolgimento delle assemblee per ragioni di sicurezza conseguenti alla pandemia Covid-19, si protrarrà molto più a lungo rispetto ai tempi ordinari, e si concluderà presumibilmente nel mese di febbraio 2021.
Poiché l’Accordo prevede la decorrenza delle modifiche contrattuali dal 4/12/2020 ma la sua efficacia deve attendere lo scioglimento della riserva da parte delle organizzazioni sindacali, si pone il problema della disciplina applicabile dal 4/12/2020 alla data in cui i sindacati comunicheranno formalmente l’approvazione dell’accordo da parte dei lavoratori del settore.
Rispetto a ciò, si osserva che fino alla data in cui i sindacati scioglieranno formalmente la riserva circa l’approvazione da parte dei lavoratori, l’accordo sottoscritto resterà una mera “ipotesi”, per cui le modifiche contrattuali disciplinate nell’Accordo 4/12/2020 non saranno invocabili né dai lavoratori né dalle aziende.
Tuttavia, una volta perfezionato l’accordo stesso con la comunicazione formale dei sindacati sullo scioglimento della riserva, si dovrà procedere all’applicazione delle modifiche contrattuali con decorrenza dal 4 dicembre 2020.
Poiché quest’ultima operazione potrebbe comportare problemi operativi, tenuto conto che l’approvazione da parte dei lavoratori appare largamente prevedibile (ciò viene confermato anche dai sindacati), forniamo alle aziende alcuni consigli operativi.
Non sussistono problemi applicativi per quanto concerne:
– l’aumento dei nuovi minimi contrattuali, la cui prima tranche decorre dal 1° luglio 2021.
– l’adeguamento all’1,70% del contributo per la previdenza complementare, che decorre dal 1° luglio 2021.
– l’aumento a 12 euro mensili del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa, che è già in vigore dal 2019.
Si consiglia, invece, di valutare l’applicazione già dal 4/12/2020 delle modifiche normative e, in particolare:
– della nuova maggiorazione del 35% del lavoro straordinario prestato al sabato ;
– del nuovo valore dell’elemento perequativo, dal 2020 elevato da 320,00 a 330,00 euro, da corrispondere con la retribuzione di gennaio 2021;
– dei nuovi termini di preavviso per licenziamento e dimissioni.