Pubblicato in GU il bando Isi 2020


Pubblicato nella GU 30 novembre 2020, n. 297, l’estratto dell’avviso pubblico per il bando Isi 2020. L’Inail mette a disposizione 211.226.450 euro in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, solo ed esclusivamente per l’asse 2, gli Enti del terzo settore (Comunicato Inail 30 novembre 2020).


Obiettivo
Incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.


Destinatari
Destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e le medio/grandi imprese dell’agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento anche gli enti del terzo settore.
Sono escluse le micro e piccole imprese dell’agricoltura primaria, alle quali è riservato il bando Isi Agricoltura 2019/2020 pubblicato il 6 luglio 2020.


Progetti ammessi
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 4 Assi di finanziamento:
– progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Asse di finanziamento 1;
– progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2;
– progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3;
– progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4.


Risorse destinate ai finanziamenti
Le risorse finanziarie destinate dall’Inail alle tipologie di progetti ammessi sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento. Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato «ISI 2020 – risorse economiche», parte integrante degli avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati sul sito web istituzionale.
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA. Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti:
– Assi 1, 2, 3, fino al massimo erogabile di 130.000,00 euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000,00 euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di finanziamento;
– Asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 2.000,00 euro.


Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma attraverso l’apposita funzione presente nella procedura per la compilazione della domanda on line di upload/caricamento della documentazione.
Sul sito www.inail.it – Accedi ai servizi on-line – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli avvisi regionali.
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata all’Avviso ISI 2020, entro il 26 febbraio 2021.


Gli avvisi regionali con i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet dell’Istituto; per informazioni ed assistenza è possibile fare riferimento al Contact center Inail.

Parte normativa del nuovo CCNL per i dipendenti Avis

Apportate modifiche agli istituiti normativi del CCNL Avis 2020 2022 ratificato lo scorso il 23/11/2020, da CISL FP e UIL FPL

A seguito del rinnovo del CCNL per i dipendenti Avis, si riporta una sintesi degli istituti normativi modificati dal nuovo contratto che ha interessato il settore:

PASSAGGIO AUTOMATICO DI POSIZIONE ECONOMICA
A decorrere dal 1/1/2021, il personale inquadrato nelle categorie A, B e C, ha comunque diritto al passaggio automatico di posizione economica con le seguenti modalità:
– Passaggio dalla prima alla seconda posizione economica a decorre dal mese successivo a quello in cui viene a compiere dodici mesi di permanenza nella prima posizione economica;
– Passaggio dalla seconda alla terza posizione economica a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene a compiere ventiquattro mesi di permanenza nella seconda posizione economica;


 


INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ
Al personale inquadrato nelle categorie D, E ed F, ogni singola Organizzazione potrà assegnare con apposito provvedimento specifici incarichi con riferimento al livello di responsabilità organizzativa e/o amministrativa o gestionale, a fronte dei quali il dipendente avrà diritto ad una indennità nella misura compresa tra il minimo ed il massimo indicato nel comma successivo;
– per il personale inquadrato nella categoria D: da euro 150,00 ad euro 1.000,00 lordi mensili;
– per il personale inquadrato nella categoria E: da euro 200,00 ad euro 2.000,00 lordi mensili;
– per il personale inquadrato nella categoria F: da euro 350,00 ad euro 2.500,00 lordi mensili;
– per la sola categoria F, nella determinazione dell’importo dell’indennità si terrà conto delle eventuali prestazioni di lavoro straordinario la cui remunerazione sarà compresa nella predetta indennità L’indennità di carica viene erogata per 13 mensilità. L’indennità di carica può essere attribuita anche per un periodo di tempo limitato, ovvero per particolari e specifici progetti od obbiettivi. L’indennità di carica verrà a cessare dal primo giorno del mese successivo alla data di scadenza dell’incarico ovvero al raggiungimento dell’obbiettivo ed in caso di revoca, per qualsiasi motivo dell’incarico che ha dato origine alla corresponsione dell’indennità.

PERIODO DI PROVA
– 60 gg di lavoro effettivo per i dipendenti inquadrati nelle categorie A e B;
– 90 gg di lavoro effettivo per i dipendenti inquadrati nelle categorie C e D;
– 6 mesi di calendario per i dipendenti inquadrati nelle categorie E e F.

LAVORO SUPPLEMETARE
Concesso nel limite del 40% delle ore di lavoro settimanali aggiuntive rispetto a quelle concordate e stabilite nel contratto a tempo parziale, retribuendolo con una percentuale di maggiorazione rispetto all’importo della retribuzione oraria globale di fatto pari al 16%, compresa l’incidenza sugli istituti di retribuzione indiretta e differita. Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive compresa la domenica o durante il servizio notturno verranno compensate con le maggiorazioni previste e dalle indennità

PART TIME
L’orario di lavoro settimanale, salvo diversi accordi, non può essere inferiore a 12 ore.  Le clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata devono essere previste con accordo scritto tra lavoratore e l’Associazione. Tali clausole devono contenere le condizioni e le modalità con le quali l’Associazione, con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata. La misura massima dell’aumento delle ore non potrà eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. La disponibilità del lavoratore a svolgere l’attività lavorativa con le modalità di variazione temporale, comporta una maggiorazione della retribuzione oraria in atto, pari al 15% per le ore effettivamente interessate dalla variazione.
Il lavoratore può chiedere, una sola volta e in luogo del congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale entro i limiti del congedo ancora spettante, con una riduzione di orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta. Decorso il periodo del congedo, il lavoratore riprende il normale orario di lavoro individuale.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, da ciascun datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dall’ultimo comma dellart.25, è pari al 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nell’Organizzazione al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Il limite percentuale vale per le Organizzazioni che occupano più di 3  dipendenti; per le Organizzazioni che occupano fino a 3 lavoratori è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Nel computo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato non devono essere compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa. I lavoratori assunti con contratto part-time andranno conteggiati secondo la disciplina generale ovvero vengono conteggiati in organico in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente.


 


CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potranno superare il 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nell’Organizzazione al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
E’ vietata l’utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione nelle Organizzazioni:
– che siano state interessate, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti per riduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni a cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto o che abbia una durata iniziale non superiore 3 mesi;
– nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario anche in rapporto all’applicazione del contratto di solidarietà difensivo, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;
– per la sostituzione di lavoratori in sciopero;


– da parte delle Organizzazioni che non abbiano fatto la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente.
In ogni Organizzazione che applica il presente c.c.n.I., l’utilizzo di personale con contratti di lavoro a termine ex art. 23 e in somministrazione, non possa complessivamente superare il 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nell’Organizzazione al 1° gennaio dell’anno di assunzione.

APPRENISTATO
L’apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle categorie: A, B, C, D ed E.
Il trattamento economico dell’apprendista viene fissato sulla base della retribuzione lorda prevista per la posizione economica di appartenenza, con le seguenti progressioni.
Per contratti di durata fino a 18 mesi:
– dal 1° al 9° mese: 80% della posizione economica della qualifica da conseguire;
– dal 10° al 18° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire.
Per contratti di durata fino a 24 mesi:
– dal 1° al 12 mese: 80% della posizione economica della qualifica da conseguire;
– dal 13°  al 24 mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire.


Per contratti di durata fino a 36 mesi:
– dal 1° al 12° mese: 80% della posizione economica della qualifica da conseguire;
– dal 13° al 24° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire;
– dal 25° al 36° mese: 100% della posizione economica della qualifica da conseguire. 
In caso di malattia, all’apprendista sarà riconosciuto il trattamento economico e assistenziale ad integrazione dell’indennità di malattia a carico degli enti competenti fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione per un massimo di 180 giorni ogni anno.
La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla categoria professionale di riferimento per la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità:
– categoria A -18 mesi;
– categoria B – 24 mesi;
-categorie C – D – E – 36 mesi.

PERMESSI STUDIO
– permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove d’esame, compresi quelli universitari e post-universitari.
I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.

DIRITTO ALLO STUDIO
Da riproporzionarsi in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale e/o in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi continuativi o indeterminato iniziato nel corso dell’anno, è stabilito nella seguente misura:
– Organizzazioni che occupano da 1 a 10 dipendenti: permessi annui retribuiti pari al 25% delle ore di formazione previste dal corso di studi, con un massimo di 75 ore
– Organizzazioni che occupano da 11 a 25 dipendenti: permessi annui retribuiti pari ai 25% delle ore di formazione previste dal corso di studi, con un massimo 100 ore annue;
– Organizzazioni che occupano oltre 25 dipendenti: permessi annui retribuiti pari al 25% delle ore di formazione previste dal corso di studi, con un massimo 150 ore annue

PERMESSI
La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 3 mesi. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. Il datore di lavoro corrisponde l’indennità secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. La lavoratrice può, su richiesta, usufruire del congedo su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di 3 anni. Oltre al predetto congedo, la lavoratrice vittima di violenza di genere ha diritto a un periodo di aspettativa non retribuita per ulteriori 30 giorni

Nuovi interventi emergenza covid-19 nell’edilizia artigiana veneta

Siglato il 16/11/2020, la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, la CNA del Veneto, la CASARTIGIANI del Veneto e la FENEAL-UIL regionale del Veneto, la FILCA-CISL regionale del Veneto, la FILLEA-CGIL regionale del Veneto, l’accordo regionale in materia di assistenza sanitaria integrativa, prestazioni edilcassa e modifica degli interventi straordinari emergenza covid-19.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA


Le parti convengono di operare con le modalità esposte di seguito al fine di ottemperare alle disposizioni del contratto collettivo nazionale che ha previsto l’aumento dell’aliquota per l’assistenza sanitaria integrativa:
– a decorrere dall’1/10/2020 l’aliquota di versamento per il Fondo Assistenza sanitaria Integrativa viene incrementata dello 0,25% e dalla stessa data sarà pari allo 0,60%.
Considerate le difficoltà gestionali comunicate dalle case di software per l’applicazione della nuova aliquota, l’incremento dello 0,25% verrà assicurato a parità di costo per le imprese:
– per il mese di ottobre 2020: lasciando inalterate tutte le contribuzioni ad Edilcassa ed attingendo una quota pari allo 0,25% dal fondo Edilcassa denominato “Gestione Contributo Apprendisti” per assicurare lo 0,60%;
– dal mese di novembre 2020 modificando la quota Fondo Prestazioni Operai Edilcassa che passa dal 5,80% al 5,55% e portando la quota del Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa allo 0,60%.
Al fine di garantire la sostenibilità del Fondo Prestazioni Operai (ex 5,80%), per i mesi di novembre e dicembre 2020 la quota pari allo 0,25% mancante sarà attinta dal fondo Edilcassa denominato “Gestione Contributo Apprendisti”.
Le parti si incontreranno entro il 15/1/2021 per individuare adeguate soluzioni operative per sostenere finanziariamente il Fondo Prestazioni Operai dall’1/1/2021.


NUOVE ASSISTENZE EDILCASSA PER LE IMPRESE


In aggiunta alle prestazioni per le aziende previste dall’accordo regionale del 12/5/2020 Emergenza COVID 19 si prevede quanto segue:
a) BONUS COVID IMPRESE
A tutte le imprese in regola con i versamenti ad Edilcassa sarà erogato, in aggiunta a quanto previsto dall’accordo del 12/5/2020, un bonus COVID di € 7 per ogni dipendente in forza almeno 1 giorno nel mese di riferimento a decorrere dal mese di marzo 2020 per un totale di sei (6) mesi. Le quote saranno accreditate direttamente alle imprese senza la necessità di produrre la domanda. Le risorse saranno fino a esaurimento attinte dal Fondo emergenza Covid di competenza delle imprese.

b) BONUS ASSUNZIONI PERIODO COVID
A tutte le imprese in regola con i versamenti ad Edilcassa e per ogni nuovo assunto in azienda di età inferiore ai 35 anni viene erogata una quota pari a € 650,00.
Le assunzioni che godono di tale contribuzione devono risultare a tempo indeterminato (compreso l’apprendistato) oppure trasformazione di contratto a termine oppure prosecuzione dell;apprendistato in ordinario rapporto di lavoro.
Tale incentivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo di dipendenti occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni.
Edilcassa comunque erogherà solo una quota per ogni dipendente anche in presenza di più eventi riguardanti il singolo lavoratore.
Saranno prese in considerazioni le assunzioni avvenute dal primo gennaio 2020 al 31/12/2020 con domande da inoltrare ad Edilcassa entro il 31/1/2021.
Il contributo sarà erogato fino a esaurimento delle risorse del Fondo Emergenza Covid di competenza delle Imprese. Le parti si troveranno qualora dette risorse siano insufficienti.


STABILIZZAZIONE ASSISTENZE EDILCASSA PER I DIPENDENTI


Le seguenti prestazioni a favore dei dipendenti di Imprese iscritte alla Edilcassa Veneto, previste nell’accordo 12/5/2020, continueranno ad essere erogate sulla base delle medesime regole, anche oltre la scadenza del citato accordo:
– Intervento per figli studenti (materne/ infanzia ed elementari)
– Aumento del 10% dell’intervento Edilcassa su protesi, cure e visite dentarie;
– Affitto giovani coppie
– Contributo spese funerarie


ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA


Considerato il giudizio positivo delle parti sull’attività svolta negli ultimi anni sia dal CPR che dagli RLST, in particolar modo durante la pandemia, le parti, visionato il bilancio dell’ASC, concordano di aumentare l’importo, ad essa destinato per l’attività degli RLST, di € 18.000,00 (diciottomila euro) Tanno a decorrere dall’anno edile 2020/2021 e più precisamente: quanto ad € 8.000 per incremento spese del personale, quanto ad € 1.000 per incremento spese generali e quanto ad € 9.000 per incremento spese auto, carburante e telepass.
Saranno mantenute le stesse modalità e tempistiche di erogazione attualmente previste.

Ristori quater: indennità 800 euro a favore dei collaboratori sportivi


Per il mese di dicembre è erogata da Sport e Salute Spa, un’indennità di 800 euro per i lavoratori del mondo dello sport, titolari di rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico (art. 11, DL n. 157/2020).


Per il mese di dicembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR n. 917/1986.
L’indennità non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del DL n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, così come prorogate e integrate dal DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, dal DL n. 104/2020, convertito con modificazioni, dalla L n. 126/2020 e dal DL in commento.


Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti di cui sopra, sono presentate, entro il 7 dicembre 2020 e tramite la piattaforma informatica, alla società Sport e Salute S.p.A. che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 96, DL n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, ovvero di cui all’articolo 98, DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, ovvero di cui all’articolo 12, DL n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126/2020, ovvero di cui all’articolo 17, DL n. 137, per i quali permangano i requisiti, l’indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di dicembre 2020.
Ai fini dell’erogazione delle indennità, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.
Sport e Salute S.p.A. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all’Autorità di governo preposta alle politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell’economia e delle finanze.