SOMMINISTRAZIONE di LAVORO: accordo sulla TIS in deroga

Sottoscritto il giorno 24/11/2020, tra ASSOLAVORO e FELSA-CISL, NIDIL-CGIL, UILTEMP, l’accordo in materia di Trattamento di Integrazione Salariale “in deroga” per fronteggiare l’emergenza epidemiologica d Covid-19

Le Parti, in considerazione del perdurare della situazione di emergenza causata dalla diffusione del COVID-19 ed a seguito di un monitoraggio degli effetti di questa sul settore della somministrazione di lavoro, si sono incontrate per valutare la possibilità di riattivare lo strumento della cd. TIS in deroga unicamente al fine di sostenere la continuità occupazionale e reddituale dei lavoratori somministrati che hanno subito una riduzione/sospensione dell’attività lavorativa a seguito delle restrizioni introdotte dalla normativa nazionale emergenziale.
Le Parti, pertanto, ritengono necessario riattivare lo strumento del trattamento di integrazione salariale cd. “in deroga” esclusivamente per le seguenti platee di lavoratori:
a) Lavoratori impiegati nella Pubblica Amministrazione/Appalto presso P.A.;
b) Lavoratori assunti a decorrere dal 14/7/2020 ed in forza alla data del 9/11/2020, qualora, in base alla normativa emergenziale nazionale, non possano accedere al trattamento di TIS semplificato;
c) Lavoratori assunti a decorrere dal 10 novembre che abbiamo prestato servizio per almeno 5 giorni lavorativi presso il medesimo utilizzatore, salvo il caso di improvvisa sospensione della attività lavorativa per causale immediatamente derivante dall’emergenza epidemiologica in atto;
d) Lavoratori inviati in missione presso aziende senza dipendenti.


Le istanze di TIS in deroga sono presentate dalle Agenzie secondo la procedura di cui all’Accordo del 9/5/2020, ed in particolare inviando alle OO.SS. Nazionali, le istanze allegate all’accordo in esame (Allegato A e B).
La misura è attivabile a decorrere dall’1/11/2020, per una durata massima complessiva di nove settimane, e comunque entro il 31/1/2021.
Consultazione sindacale
Per quanto riguarda la consultazione sindacale, vengono definite le seguenti soglie dimensionali nell’ambito delle quali viene considerata espletata la relativa procedura:
a) istanze relativa ad un numero fino a 10 lavoratori somministrati sia nelle ipotesi di datore di lavoro pubblico che privato;
b) istanze recanti la richiesta della misura da parte di aziende senza dipendenti fino a un massimo di 8 lavoratori somministrati per ciascuna Agenzia interessata.
Le OO.SS. Nazionali possono richiedere l’esame congiunto, nelle ipotesi non ricomprese sopra ovvero nel caso di rilevata carenza o incongruenza documentale dell’istanza. La richiesta deve pervenire, a pena di improcedibilità della stessa, entro i 3 giorni lavorativi successivi al ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia. L’esame congiunto, esperibile anche in via telematica tramite piattaforma messa a disposizione da Ebitemp, deve esaurirsi nei 7 giorni lavorativi successivi alla richiesta stessa, decorsi i quali si considera espletato.
Le OO.SS. Nazionali possono richiedere l’esame congiunto, nei termini e nelle modalità su indicate, anche nel caso di rinnovo/proroga di TIS in deroga, attivate entro il 31/8/2020, con causale “Esaurimento ferie/permessi/rol”.
Nel caso in cui i contratti a termine scadano all’interno del periodo richiesto, anche in caso di proroga del periodo di TIS in deroga, le Agenzie per il Lavoro si impegnano ad operarsi al fine di favorire, ove possibile, la continuità, occupazionale dei lavoratori.

Nuova indennità una tantum: la domanda entro il 15 dicembre 2020


Il Decreto Ristori quater – pubblicato nella G.U. 30 novembre 2020, n. 297 – prevede, all’articolo 9, una nuova indennità una tantum di 1.000 euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e per altre categorie, tra le quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.


Ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 15, co. 1, del DL n. 137/2020, è erogata una tantum un’ulteriore indennità pari a 1.000 euro.


Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2020 (data di entrata in vigore del nuovo decreto-legge) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro.
La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la suddetta data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 30 novembre 2020.


E’ riconosciuta, inoltre, un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2020 e siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata, alla data di entrata in vigore del decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
I suddetti soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
– titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
– titolari di pensione.


Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:
a) titolarità, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.


Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità, è riconosciuta un’indennità, pari a 1000 euro. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data del 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
Il requisito di cui all’articolo 38, co. 2, DL n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, richiesto anche ai sensi dell’articolo 84, co. 10, DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, e dell’articolo 9, co. 4, del DL n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126/2020, si riferisce esclusivamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato.


Le indennità di cui sopra non sono tra loro cumulabili. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all’INPS entro il 15 dicembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
Le indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Le indennità di cui all’articolo 9 del DL n. 104/2020, possono essere richieste, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

I nuovi minimi retributivi per i dipendenti AVIS



Ratificato il nuovo CCNL per i dipendenti AVIS per il triennio 2020-2022


Il CCNL ha un valore economico complessivo, a regime, di 78,59 € sulla posizione C iniziale e di 85,34 € sulla posizione D iniziale per 13 mensilità, riparametrati per tutte le altre categorie e posizioni economiche.
La distribuzione e le decorrenze delle quantità economiche sono le seguenti:
– 1,5% € sul salario tabellare al 1 dicembre 2020
– 1,5% € sul salario tabellare al 1 giugno 2021
– 1,5% €, sul salario tabellare al 1 gennaio 2022


Minimi tabellari in vigore dal 1/12/2020



















































Categoria

Iniziale

1

2

3

4

5

A 1431,20 1470,89 1509,55 1532,57 1558,88 1585,63
B 1546,59 1591,08 1637,40 1666,56 1701,25 1741,88
C 1772,75 1827,75 1891,52 1955,80 2050,33 2149,41
D 1924,84 1995,34 2059,60 2123,38 2187,67 2253,33
E 2075,81 2157,22 2240,85 2326,86 2398,20 2472,51
F 3482,96


 


Minimi tabellari in vigore dal 1/6/2021



















































Categoria

Iniziale

1

2

3

4

5

A 1452,35 1492,62 1531,86 1555,22 1581,92 1609,07
B 1569,44 1614,60 1661,60 1691,19 1726,39 1767,62
C 1798,95 1854,76 1919,48 1984,71 2080,63 2181,18
D 1953,28 2024,83 2090,03 2154,76 2220,00 2286,63
E 2106,48 2189,10 2273,96 2361,24 2433,64 2509,05
F 3534,43          


Minimi tabellari in vigore dal 1/1/2022



















































Categoria

Iniziale

1

2

3J

4

5

A 1473,50 1514,36 1554,17 15^7,87 1604,95 1632,50
B 1592,30 1638,11 1685,79 1715,82 1751,53 1793,37
C 1825,14 1881,77 1947,43 2013,61 2110,93 2212,94
D 1981,73 2054,31 2120,47 2186,14 2252,33 2319,93
E 2137,16 2220,98 2307,08 2395,63 2469,08 2545,59
F 3585,91          


I valori dell’elemento di reinquadramento contrattuale (ERC) sono riportati nella sottostante tabella G Tabella G Valore dell’ERC













































Inquadramento nuovo

ERC al 30/11/2020

ERC all’1/12/2020

ERC all’1/06/2021

ERC all’1/01/2022

CI 25,18 25,56 25,94 26,31
C 20,73 21,04 21,35 21,66
B5 5,59 5,67 5,76 5,84
B4 0,16 0,16 0,16 0,17
B2 14,95 15,17 15,40 15,62
B1 11,24 11,41 11,58 11,75
D5 80,33 81,53 82,74 83,94


UNA TANTUM
Al personale assunto prima dell’1/1/2020 ed ancora in servizio alla data di sottoscrizione definitiva del presente c.c.n.I., sarà riconosciuto un importo a titolo di una tantum pari ad euro 600 per i trienni economici 2013/2019, che ha finalità di riparare il disagio dei lavoratori derivante dalla ritardata sottoscrizione del CCNL e non sarà riparametrata nè suiranzianità di servizio, né sull’orario di lavoro e né tantomeno sulle categorie di inquadramento giuridico.
L’importo di cui sopra verrà corrisposto in 2 tranches: la prima di 300 euro a dicembre 2020 e la seconda di 300 euro a saldo a settembre 2021. L’importo una tantum di 600 euro non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e . legale, né al TFR, ed escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi e dei premi dovuti agli enti assistenziali, assicurativi e/o previdenziali ai sensi dell’art. 3 d.l. 318/1996 convertito con modificazione in legge n. 402/1996 e s.m.i.

Lavoratori stranieri e trasferimenti intra-societari, le verifiche del SUI per il nulla osta


L’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota n. 1057 del 30 novembre 2020, fornisce chiarimenti in ordine agli adempimenti ed alle verifiche ascrivibili agli uffici dello Sportello Unico Immigrazione al fine del rilascio del nulla osta al trasferimento intra-societario di lavoratori subordinati stranieri.


Come noto, l’ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell’ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a 3 mesi è consentito, al di fuori delle “quote”, agli stranieri che soggiornano fuori del territorio dell’Unione europea al momento della domanda di ingresso o che sono stati già ammessi nel territorio di un altro Stato membro e che chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale in qualità di:
– dirigenti;
– lavoratori specializzati, ossia lavoratori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell’entità ospitante, valutate rispetto alle conoscenze specifiche relative all’entità ospitante, nonchè alla luce dell’eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un’adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenza tecniche specifiche, compresa l’eventuale appartenenza ad un albo professionale;
– lavoratori in formazione, ossia lavoratori titolari di un diploma universitario, trasferiti a un’entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell’acquisizione di tecniche o metodi d’impresa e retribuiti durante il trasferimento (art. 27 quinquies, D.Lgs. n. 286/1998).
A tal proposito, per trasferimento intrasocietario, deve intendersi il distacco temporaneo di uno straniero da parte di un’azienda stabilita in un Paese terzo presso l’entità ospitante, intesa quale:
– sede/filiale/rappresentanza situata in Italia, dell’impresa da cui dipende il lavoratore trasferito;
– impresa appartenente al medesimo gruppo di imprese (c.d. distacco infragruppo), a condizione che sussista un rapporto di lavoro subordinato con l’impresa distaccante da almeno 3 mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento.
Orbene, al fine del rilascio del nulla osta al trasferimento intra-societario, a carico dell’entità ospitante che presenta la richiesta, sono poste una serie di condizioni, tra le quali l’impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza.
Pertanto, considerato che è l’entità ospitante ad essere tenuta all’apertura delle posizioni previdenziali in Italia, essa rappresenta il soggetto sul quale va compiuta la verifica in ordine alla necessaria adeguatezza economica, effettuata anche attraverso l’acquisizione del bilancio consolidato di gruppo, tradotto in lingua italiana ed esibito anche a cura della capogruppo estera. Laddove poi l’entità ospitante sia una filiale di casa madre estera, è possibile valutare in termini complessivi la capacità economica di entrambi i soggetti, in modo tale che la casa madre possa sopperire ad una eventuale incapienza economica della filiale, ai fini della copertura previdenziale del personale da assicurare in Italia.
Resta in ogni caso ferma l’indagine tesa ad escludere che l’entità ospitante, sia essa filiale o società del gruppo,- sia stata istituita principalmente allo scopo di agevolare l’ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario, nonché che la stessa sia in corso di liquidazione, sia stata liquidata o non svolga alcuna attività economica. Tale ultima verifica, quindi, non può prescindere dall’analisi dei dati documentali di fatturato riferibili esclusivamente alla distaccataria (rectius: entità ospitante) e di altri dati documentali ricavabili ad esempio dal Registro delle imprese. In ogni caso, ove necessario, è comunque possibile attivare un intervento ispettivo volto a verificare lo svolgimento effettivo delle attività economiche.