Integrazione contributiva EBiNAT nelle Autostrade



Siglato il 25/11/2020, tra la FEDERRETI, la FISE-ACAP e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI-UIL, la SLA-CISAL, la UGL – VIABILITA’ E LOGISTICA, l’accordo dove l’Ente Bilaterale EBiNAT corrisponderà, per il tramite delle aziende, un importo, comprensivo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro e della contribuzione INAIL, per ciascuna ora di mancata prestazione e collocazione in CIG COVID19.


Ai lavoratori in forza nelle aziende alla data di sottoscrizione del presente Accordo, l’Ente Bilaterale EBiNAT corrisponderà, per il tramite delle aziende, un importo, comprensivo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro e della contribuzione INAIL, per ciascuna ora di mancata prestazione e collocazione in CIG COVID19 nel periodo indicato dal C.D. dell’Ente.
Detto importo è così quantificato, per ciascun livello di inquadramento ai sensi del CCNL di categoria.
























LIVELLO

Importo orario comprensivo della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, e della contribuzione INAIL

A € 19,83
A1 € 16,85
B € 14,48
B1 €12,51
C € 10,47
C1 € 9,25
D € 5,88


L’importo orario è stato quantificato nell’obiettivo di garantire, per ciascun lavoratore in base al rispettivo livello di inquadramento, insieme alla CIG COVID19 a carico INPS, la soglia del 100% della retribuzione oraria calcolata avendo a riferimento la retribuzione applicando il parametro orario 170.
A tali fini sarà considerato, per tutti i lavoratori, indipendentemente dal livello di inquadramento e dall’effettiva anzianità, un numero di scatti medio pari a 6,3.
Le Parti convengono che l’integrazione a carico di EBiNAT sia corrisposta fino a concorrenza del limite percentuale di cui al punto 3, anche nel caso in cui fossero già intervenute integrazioni da parte del datore di lavoro.
L’importo sarà corrisposto con riferimento al livello di inquadramento del lavoratore al momento della collocazione in CIG COVID19.
Al fine di procedere all’erogazione degli importi nel minor tempo possibile, le aziende invieranno ad EBiNAT, entro il 10/1/2021, l’ammontare complessivo delle ore di CIG COVID19 assegnate ai propri dipendenti, suddivise per livello di inquadramento.
EBiNAT corrisponderà a ciascuna azienda la somma derivante dal numero di ore di CIG COVID19 moltiplicate per l’importo orario corrispondente a ciascun livello secondo la tabella di cui al presente Accordo.
L’azienda, con la prima retribuzione utile e comunque entro febbraio 2021, procederà ad erogare la somma complessiva, al netto delle trattenute dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, compresi premi e contributi INAIL, oltre che delle ritenute fiscali.
Gli importi corrisposti in favore dei lavoratori in applicazione del presente Accordo sono di competenza dell’anno 2020, non hanno incidenza su alcun istituto legale e contrattuale, e rappresentano una erogazione una-tantum di carattere eccezionale a carico di EBiNAT, nell’obiettivo di attenuare le conseguenze economiche delle mancate prestazioni lavorative per riduzione o sospensione delle attività a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID -19.

ASSOLAVORO: accordo sulle assemblee sindacali da remoto

Firmato il giorno 24/11/2020, tra ASSOLAVORO e FELSA-CISL, NIDIL-CGIL, UILTEMP, l’accordo per la disciplina delle assemblee sindacali in modalità da remoto nel periodo di Emergenza epidemiologica da COVID-19

L’art. 19 del CCNL 15/10/2019 sancisce il diritto di assemblea nel luogo di lavoro nei locali dove vengono esercitati i diritti dai dipendenti dell’utilizzatore. In costanza dell’emergenza epidemiologica in atto, qualora vi siano locali che garantiscono il distanziamento, o comunque sia garantita la possibilità organizzativa di distaccare i lavoratori in gruppi contingentati, l’assemblea si svolgerà secondo modalità consuete e comunque applicando le medesime previste per i lavoratori “diretti”.
In alternativa, sempre ai sensi dell’art. 19, comma 2, del CCNL, è possibile il ricorso a luoghi esterni al luogo di lavoro per la tenuta delle assemblee (o comunque diversi da quelli dove vengono esercitati i diritti dai dipendenti dell’utilizzatore).
In subordine, in relazione alle imprese laddove la prestazione di lavoro venga effettuata in modalità smartworking/telelavoro ovvero qualora non sia possibile l’esercizio del diritto d’assemblea secondo le modalità sopra previste per una causa immediatamente derivante dall’emergenza epidemiologica in atto e comunque sino al 31/1/2021, viene garantito l’esercizio del diritto d’assemblea da parte delle RSA/RSU e/o dalle OO.SS. attraverso piattaforma informatica a cui collegarsi. Tale piattaforma sarà messa a disposizione dalle RSA/RSU e/o dalle OO.SS. richiedenti l’assemblea. Tali pattuizioni valgono anche nel caso in cui per eccezionali motivi organizzativi esplicitati da utilizzatore ed ApL, ed adeguatamente motivati, fosse necessario organizzare l’assemblea fuori dall’orario di lavoro; in tal caso verranno adottate le modalità in uso presso l’utilizzatore per garantire la parità di trattamento.
Le ApL forniscono ai lavoratori, sulla base della comunicazione predisposta dalla O.S. interessata e nei termini individuati dal CCNL, le informazioni utili alla partecipazione degli stessi all’assemblea in modalità da remoto, attraverso strumenti quali mail/sms o in qualsiasi altra modalità.
Per la partecipazione alle assemblee sindacali, anche in modalità da remoto, i lavoratori in somministrazione hanno diritto annualmente ad appositi permessi retribuiti in applicazione di quanto previsto dall’art. 19 del CCNL.
Le Parti, verificato l’eventuale perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, convengono di incontrarsi entro il 31/1/2021 per monitorare ed analizzare gli effetti della procedura di cui al presente Protocollo d’Intesa.

Posticipata erogazione “una tantum” e premio di risultato nelle Agenzie di Viaggio Fiavet



Siglato il 26/11/2020, tra FIAVET e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS, l’accordo che ha posticipato la II° e la III° tranche di una tantum, rispettivamente a marzo e a settembre 2021 ed i termini previsti in tema di “Premio di risultato” rispettivamente al 30/4/2021 ed al 31/5/2021, per i dipendenti delle agenzie di viaggio.


L’intero Settore si trova ancora oggi a dover affrontare una situazione di crisi senza precedenti imputabile all’attuale emergenza sanitaria ed alle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del COVID-19 (CORONAVIRUS), che continuano a determinare il fermo delle attività delle aziende.
Le predette conseguenze economiche negative si rifletteranno sull’andamento dei flussi turistici per questo ed il prossimo anno.
La gravità della situazione induce le Parti a ritenere prioritaria la tutela dell’occupazione, al di là del ricorso immediato agli ammortizzatori sociali, ricorrendo ad ogni intervento utile a tal fine.
Tenuto conto che l’attuale situazione emergenziale non ha consentito lo svolgimento di quanto previsto all’art 13 comma 10 del CCNL 24/7/2019 in tema di “Premio di risultato”.
Tutto quanto premesso, le Parti, alla luce di quanto discusso e condiviso in via telematica, concordano di posticipare la II° e la III° tranche di una tantum, come previsto nell’art. 151 del CCNL 24/7/2019, rispettivamente a marzo e a settembre 2021.
Per il personale in forza alla data del luglio 2019 sarà riconosciuto, per il servizio prestato nell’ambito del rapporto di lavoro in essere alla predetta data nel corso del periodo 1 gennaio 2019 – 30 giugno 2019 (carenza contrattuale), il seguente importo una tantum:















































Livelli

Marzo 2021

Settembre2021

QUADRO A 128,25 128,25
QUADRO B 118,50 118,50
1 111,00 111,00
2 101,25 101,25
3 95,25 95,25
4 90,00 90,00
5 84,75 84,75
6S 81,00 81,00
6 80,25 80,25
7 75,00 75,00
APP. PROFESS. 60,00 60,00


 


Ai lavoratori che non abbiano prestato servizio per l’intero periodo di carenza contrattuale, gli importi verranno erogati pro quota, in ragione di un sesto per ogni mese intero di servizio prestato. A tal fine non verranno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni verranno computate come mese intero.


Segue
Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo, a norma di legge e di contratto (ivi compresa la malattia), con esclusione dei casi di maternità ed infortunio.
Per il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
Gli importi una tantum di cui sopra sono erogati a titolo di indennizzo per il periodo di carenza contrattuale e non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto di legge e contrattuale né del trattamento di fine rapporto.
Inoltre, i termini previsti all’art. 13 comma 10 del CCNL 24/7/2019 in tema di “Premio di risultato” saranno posticipati rispettivamente al 30/4/2021 e al 31/5/2021.
Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa, non venga definito un accordo sul premio di risultato entro il 30/4/2021, il datore di lavoro erogherà al 31/5/2021, i seguenti importi:















Livello

Euro

A, B 186,00
1, 2, 3 158,00
4, 5 140,00
6S, 6, 7 112,00

Ristori quater: nuove indennità una tantum per i lavoratori


Il Consiglio dei Ministri, riunitosi domenica 29 novembre 2020, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19. Il testo interviene con uno stanziamento aggiuntivo di risorse, pari a 8 miliardi, conseguenti al nuovo scostamento di bilancio, per rafforzare le misure necessarie al sostegno economico dei settori più colpiti dalla pandemia. Ecco alcune delle misure introdotte in ambito lavoro (CdM comunicato n. 81/2020).


Indennità stagionali del turismo, terme e spettacolo
Il Decreto Ristori quater prevede una nuova indennità una tantum di 1.000 euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e per altre categorie, tra le quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.


Indennità per i lavoratori sportivi
Per il mese di dicembre è erogata da Sport e Salute Spa, un’indennità di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo, vale a dire i lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico.
Viene, inoltre, incrementata di 95 milioni la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive.


Ulteriori stanziamenti
Nel dettaglio, il Decreto Ristori quater stanzia:
– 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, tramite l’incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con il Decreto Rilancio;
– 90 milioni, per il 2021, a dotazione del fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo;
– 10 milioni, per il 2020, a dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, le cui misure di sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti. 


Sicurezza e forze armate
Oltre 62 milioni di euro vengono stanziati per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e per il pagamento degli straordinari dei Vigili del fuoco. Previsti anche ulteriori 6,5 milioni di euro per il pagamento dei compensi accessori del personale militare, compreso quello medico e paramedico, impegnato nel contrasto dell’emergenza COVID-19.


Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali
Il Decreto Legge prevede la sospensione dei contributi previdenziali, oltre che dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019.
La sospensione vale inoltre per tutte le attività economiche chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.


Contributo alle Regioni
Alle Regioni a statuto ordinario viene assegnato un contributo per il 2020 di 250 milioni di euro destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno in corso.


Elezioni suppletive per la Camera e il Senato per il 2020
Le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgeranno entro il 31 marzo 2021.


Termini di permanenza dei territori negli scenari di rischio
L’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello o scenario di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, comporta l’applicazione delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore per un ulteriore periodo di 14 giorni, salva la possibilità, per la Cabina di regia, istituita dal Ministro della salute ai fini della valutazione dei livelli e degli scenari di rischio territoriali, di ridurre tale ultimo termine.