Rinnovato il CCNL per gli Ortofrutticoli



Firmato il rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie


L’accordo, che ha vigenza dall’1/1/2020 al 31/12/2023, ha stabilito i seguenti incrementi salariali
– €10 dall’1/12/2020;
– €20 dall’1/12/2021;
– €20 dall’1/12/2022;
– €18 dall’1/12/2023











































































Livelli

Attuale

Dicembre 20

Dicembre 21

Dicembre 22

Dicembre 23

a regime

Q 2.137,37 14,98 29,97 29,97 26,97 101,88
1 2.039,51 14,30 28,59 28,59 25,73 97,22
2 1.802,14 12,63 25,27 25,27 22,74 85,90
3 1.723,25 12,08 24,16 24,16 21,74 82,14
4 1.560,74 10,94 21,88 21,88 19,69 74,40
5 1.493,52 10,47 20,94 20,94 18,85 71,19
6 super 1.461,64 10,25 20,49 20,49 18,44 69,67
6 1.426,53 10,00 20,00 20,00 18,00 68,00
7 1.371,90 9,62 19,23 19,23 17,31 65,40

























































Livelli

Minino all’1/12/2020

Minino all’1/12/2021

Minino all’1/12/2022

Minino all’1/12/2023

Q 2.152,35 2.182,32 2.212,29 2.239,26
1 2.053,81 2.082,40 2.110,99 2.136,72
2 1.814,77 1.840,04 1.865,31 1.888,05
3 1.735,33 1.759,49 1.783,65 1.805,39
4 1.571,68 1.593,56 1.615,44 1.635,13
5 1.503,99 1.524,93 1.545,87 1.564,72
6 super 1.471,89 1.492,38 1.512,87 1.531,31
6 1.436,53 1.456,53 1.476,53 1.494,53
7 1.381,52 1.400,75 1.419,98 1.437,29


MOLESTIE SESSUALI MOBBING E VIOLENZA DI GENERE
Alle donne lavoratrici vittime di violenze di genere si applica quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Il congedo dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo di massimo sei mesi può essere usufruito dalla lavoratrice, oltre che su base giornaliera, anche su base oraria nell’arco temporale di tre anni.


Il predetto congedo può essere fruito anche dalle lavoratrici assunte a tempo determinato entro il termine finale apposto al contratto di lavoro.


CLASSIFICAZIONE
Al Sesto livello Super appartengono i lavoratori stagionali che abbiano prestato per almeno cinque anni civili (1 Gennaio – 31 Dicembre) consecutivi, presso la stessa azienda, attività lavorativa annuale, in uno o più periodi, e per non meno di 40 mesi di assunzione (anche frazionati);


DISCIPLINA DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO A PRESTAZIONE RIDOTTA E PART-TIME VERTICALE
I lavoratori a tempo determinato che effettueranno presso la stessa azienda nell’arco di dodici mesi (dal 1°


Gennaio al 31 Dicembre) più di 190 giornate di effettiva presenza a prescindere dalle ore di effettiva


prestazione giornaliera, potranno richiedere entro 30 giorni dal superamento di tale termine la


trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con prestazione ridotta annuale.


PERMESSI IN CASO DI DECESSO O DI DOCUMENTATA GRAVE INFERMITÀ
I permessi sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate. La contrattazione di secondo livello può regolamentare forme di convertibilità degli straordinari, indennità di varia natura e premi di produzione in ore di permessi per assistere familiari non autosuiflcienti. Tale convertibilità deve essere richiesta dal lavoratore.


REFETTORIO
Salvo quanto disposto dalla vigente legislazione per i lavori all’aperto che hanno specifica disciplina, le aziende, per la refezione, devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e tavoli.


I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.


BANCA DELLE ORE SOLIDALI
I lavoratori possono cedere a titolo gratuito i permessi retribuiti e le ferie non utilizzate eccedenti quelle maturande nell’anno in corso. A questo fine può essere istituita presso ciascuna azienda una “banca delle ore solidali”. La cessione potrà essere al massimo di giorni 10 complessivi per ciascun anno, eccedenti comunque il periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali. Lo strumento delle ferie solidali può essere utilizzato:
a) dai lavoratori bisognosi di riposi e ferie per assistere i figli minori, il coniuge o il convivente che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti;
b) per sé stessi in quanto affetti da grave malattia oncologica.
Ai fini dell’attuazione dell’istituto, i lavoratori che si trovino nelle condizioni di necessità possono avanzare la richiesta, reiterabile per non più di due volte, di utilizzo di “ferie solidali”, per un massimo di trenta giorni per ciascuna istanza, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità, rilasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica. L’impresa, ricevuta la richiesta, rende nota al personale le esigenze presentate dai lavoratori, in forma rigorosamente anonima, di ferie solidali” e invita i dipendenti, su base volontaria, a indicare la loro adesione alla richiesta, con l’indicazione della quantità di giorni che intendono cedere.

Accordo transattivo, il contenuto può prescindere dalle espressioni letterali utilizzate


In materia di rinunzie e transazioni con riguardo alla prestazione di lavoro subordinato, l’oggetto del negozio va identificato non sulla base delle espressioni letterali utilizzate, bensì in rapporto all’oggettiva situazione di contrasto che le parti ricompongono attraverso reciproche concessioni ed in relazione alle posizioni assunte, non solo nella lite in atto ma anche in vista di una controversia che possa insorgere e che esse intendono prevenire. Il giudice di merito, a tal fine, può attingere ad ogni elemento idoneo a chiarire i termini dell’accordo, ancorché non richiamati dal documento, senza che ciò comporti violazione del principio per cui la transazione va provata per iscritto (Corte di Cassazione, sentenza 23 ottobre 2020, n. 23385)


La vicenda giudiziaria nasce dalla domanda proposta nei confronti di una Società da parte di un ex amministratore, volta al riconoscimento di un compenso per la carica sociale ricoperta, nella medesima misura che, successivamente, il consiglio di amministrazione aveva determinato in favore del nuovo amministratore. Nella domanda, altresì, il lavoratore evidenziava di avere rinunciato, con un accordo transattivo, alle somme relative ad una sola annualità per dedizione alla Società.
Tanto il Giudice di prime cure, quanto la Corte di appello, avevano dichiarato l’inammissibilità della questione, alla luce della conciliazione intervenuta tra le parti, nonostante il testo letterale non chiaro dell’accordo. Al riguardo, entrambi condividevano l’impostazione per cui, in tema di interpretazione del contratto, non deve essere valorizzato solo il dato letterale dell’accordo, ma anche altri elementi quali la condotta posteriore, ai fini di individuare l’intenzione comune delle parti e lo scopo perseguito con l’accordo.
Avverso la sentenza di appello, ricorre così in Cassazione il lavoratore, deducendo l’immotivata svalutazione degli elementi letterali risultanti dall’accordo intercorso tra le parti e la conseguente violazione, in particolare, del principio della necessaria interpretazione preliminare dell’atto negoziale e del principio del gradualismo.
Per la Suprema Corte il ricorso non è fondato.
In materia di rinunzie e transazioni, con riguardo alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, la dichiarazione del lavoratore può assumere il suddetto valore sempre che risulti accertato, sulla base dell’interpretazione del documento, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati ovvero obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi (Corte di Cassazione, sentenza n. 1657/2008).
Quanto all’oggetto del negozio transattivo, esso va identificato non in relazione alle espressioni letterali utilizzate, bensì in rapporto all’oggettiva situazione di contrasto che le parti hanno iniziato a comporre attraverso reciproche concessioni, in relazione alle posizioni assunte dalle stesse non solo nella lite in atto ma anche in vista di una controversia che possa insorgere tra loro e che intendono prevenire.
Il giudice di merito, al fine di indagare sulla portata e sul contenuto transattivo di una scrittura negoziale, può attingere ad ogni elemento idoneo a chiarire i termini dell’accordo, ancorché non richiamati dal documento, senza che ciò comporti violazione del principio in base al quale la transazione deve essere provata per iscritto (Corte di Cassazione, sentenza n. 9120/2015).
In riferimento, quindi, alla interpretazione del contratto di transazione, per verificare se sia configurabile tale negozio ed il suo effettivo contenuto, occorre indagare innanzitutto se le parti, mediante l’accordo, abbiano perseguito la finalità di porre fine alla “incertus litis eventus”, senza tuttavia che sia perciò necessario che esse esteriorizzino il dissenso sulle contrapposte pretese, né che siano usate espressioni direttamente rivelatrici del negozio transattivo, la cui esistenza può anche essere desunta da qualsiasi elemento che esprima la volontà di porre fine ad ogni ulteriore contesa.
Quanto, infine, ai requisiti dell’aliquid datum e dell’aliquid retentum, essi non sono da rapportare agli effettivi diritti delle parti, bensì alle rispettive pretese e contestazioni e, pertanto, non è necessaria l’esistenza di un equilibrio economico tra le reciproche concessioni (Corte di Cassazione, sentenza n. 7548/2003).


Tanto premesso, nel caso di specie, alcuna lesione del principio di gradualismo nell’uso dei canoni interpretativi del contratto poteva rinvenirsi, perché il mero significato letterale ed il collegamento tra le varie clausole erano insufficienti alla individuazione del comune intento delle parti (Corte di Cassazione, sentenza n. 9910/2004).
Infine, per sottrarsi al sindacato di legittimità l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’atra (Corte di assazione, sentenza n. 27136 del 2017).


Domanda di disapplicazione del massimale contributivo, dal 1° dicembre on line


Dal 1° dicembre 2020, la domanda di disapplicazione del massimale contributivo deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica.


Pertanto, a partire dalla suddetta data, la domanda presentata con un canale diverso dalla specifica funzione telematica non sarà accettata.
Il servizio di presentazione delle domande è disponibile sul sito Internet dell’Istituto (www.inps.it) al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Richiesta disapplicazione massimale contributivo”.
Per poter accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso di una delle seguenti credenziali: PIN dispositivo, SPID, CIE o CNS. Dopo aver superato la fase di autenticazione, nella home page della procedura si può accedere alle seguenti funzionalità principali:
– Consultazione del Manuale Utente (in alto a destra sulla home page);
– Inserimento di una Domanda e salvataggio nello stato “in Bozza”;
– Eliminazione di una Domanda (se nello stato “in Bozza”);
– Modifica di una Domanda (se nello stato “in Bozza”);
– Invio della Domanda con successiva protocollazione;
– Consultazione dei dati della domanda (qualsiasi sia lo stato);
– Stampa della Ricevuta della domanda inviata e non ancora protocollata (da consegnare al datore di lavoro);
– Stampa della Domanda protocollata.
Tramite la procedura, ad ogni cittadino:
– è consentito l’invio con successiva protocollazione di una sola domanda;
– è consentito scaricare, visualizzare e stampare sia la ricevuta di invio della domanda (ancora non protocollata), sia la domanda protocollata (a seguito della protocollazione);
– è consentito visualizzare tutte le informazioni relative alla pratica, quali: la Struttura territoriale competente, il responsabile del procedimento amministrativo (dopo che l’operatore di sede avrà preso in carico la domanda) e lo stato della pratica.
Ad ogni cittadino è richiesto di consegnare, al proprio datore di lavoro, la stampa della ricevuta della domanda inviata all’INPS.
Le domande possono essere presentate anche tramite Patronato. L’accesso on line da parte dei Patronati avviene attraverso il seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Richiesta disapplicazione massimale contributivo”. I Patronati possono accedere alle medesime funzionalità previste per i cittadini.
La domanda può essere presentata anche rivolgendosi al servizio di Contact Center Multicanale, disponibile telefonicamente al numero verde 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente), che provvederà a fornire al cittadino tutte le informazioni in materia, nonché l’assistenza in merito al servizio web, per orientarlo al corretto utilizzo dello stesso, supportandolo in tutte le fasi, dalle modalità di accesso alla presentazione della domanda.
Per gli utenti dotati di un PIN INPS dispositivo, il Contact Center compila l’istanza sulla base delle indicazioni fornite dall’iscritto e la invia all’Istituto per la successiva lavorazione.

Sottoscritta l’ipotesi di accordo del settore Ceramica



Firmato il rinnovo del contratto dei settori piastrelle, ceramica sanitaria e materiali refrattari, scaduto il 31 dicembre 2019.


Il contratto, che decorre dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2023, riguarda oltre 25 mila gli addetti, e sarà sottoposto alla valutazione dei lavoratori che si impegnano a comunicare a Confindustria Ceramica l’avvenuta approvazione entro il 15 gennaio 2021
L’intesa prevede un aumento:
– Per il settore piastrelle in 3 tranche: 1° gennaio 2021 di 31 euro; 1° gennaio 2022 di 32 euro; 1° gennaio 2023 di 13 euro.
– Per il settore ceramica sanitaria, materiali refrattari e stoviglieria:1° gennaio 2021 di 30 euro; 1° gennaio 2022 di 20 euro; 1° gennaio 2023 di 26 euro.












































































TABELLA A – PIASTRELLE

Piastrelle

Aumenti

1/1/2021 – 1.a tranche

1/1/2022 – 2.a tranche

1/1/2023 – 3.a tranche

A 98,23 40,07 41,35 16,81
B.1 93,06 37,96 39,18 15,92
B.2 87,89 35,85 37,01 15,03
C.1 82,72 33,74 34,83 14,15
C.2 80,14 32,69 33,74 13,71
C.3 77,55 31,63 32,65 13,27
D.1 76,00 31,00 32,00 13,00
D.2 71,35 29,10 30,04 12,21
D.3 67,21 27,41 28,30 11,50
E.1 63,07 25,73 26,56 10,78
E.2 56,87 23,20 23,95 9,72
F 51,70 21,09 21,77 8,84












































































TABELLA B – REFRATTARI

Refrattari

Aumenti

1/1/2021 – 1.a tranche

1/1/2022 – 2.a tranche

1/1/2023 – 3.a tranche

A 98,23 38,78 25,85 33,60
B.1 93,06 36,73 24,49 31,84
B.2 87,89 34,69 23,13 30,07
C.1 82,72 32,65 21,77 28,30
C.2 80,14 31,63 21,09 27,42
C.3 77,55 30,61 20,41 26,53
D.1 76,00 30,00 20,00 26,00
D.2 71,35 28,16 18,78 24,41
D.3 67,21 26,53 17,69 22,99
E.1 63,07 24,90 16,60 21,57
E.2 56,87 22,45 14,97 19,45
E.3 51,70 20,41 13,61 17,68


















































































TABELLA C – SANITARI E STOVIGLIERIA

Cer. e stov.

Aumenti

1/1/2021 – 1.a tranche

1/1/2022 – 2.a tranche

1/1/2023 – 3.a tranche

A 105,56 41,67 27,78 36,11
B.1 92,36 36,46 24,31 31,59
B.2 86,56 34,17 22,78 29,61
C.1 82,86 32,71 21,81 28,34
C.2 80,22 31,67 21,11 27,44
C.3 78,11 30,83 20,56 26,72
D.1 76,00 30,00 20,00 26,00
D.2 68,61 27,08 18,06 23,47
D.3 65,44 25,83 17,22 22,39
E.1 63,86 25,21 16,81 21,84
E.2 57,00 22,50 15,00 19,50
E.3 54,36 21,46 14,31 18,59
F 52,78 20,83 13,89 18,06


Sul fronte del welfare contrattuale è previsto un incremento dell’aliquota contributiva al fondo di previdenza complementare (“Foncer”) a carico dell’impresa (4 euro a regime medio): dello 0,20% dal 1° gennaio 2022 per gli addetti delle piastrelle; dello 0,10% dal gennaio 2022 e 0,10% gennaio 2023 per gli addetti del settore sanitari e refrattari. I
Nell’intesa è stato recepito l’accordo quadro (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil, del 25 gennaio 2016) sul tema della violenza di genere, ed è stato potenziato il capitolo sulle pari opportunità e tutela della persona. Nel contratto è stato introdotto il tema della occupabilità e bilanciamento generazionale. Per quanto riguarda gli appalti, è stata migliorata l’informativa e c’è l’impegno in via prioritaria delle aziende committenti a sottoscrivere contratti con le imprese che applicano Ccnl nazionali firmati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Sono stati, inoltre, potenziati, gli osservatori nazionali e aziendali dei grandi gruppi. Le parti hanno convenuto di recepire le convenzioni ONU sulle disabilità.
Sul tema della malattia è stato introdotto un part-time per le patologie oncologiche degenerative e ingravescenti e per il congedo parentale.
Inoltre, nell’intesa, saranno aggiunti due giorni di permesso retribuito nel caso di nascita di figli, che si aggiungono a quelli già previsti dalla legge. Il contratto prevede l’istituzione del delegato alla formazione, e inoltre sono state istituite due commissioni paritetiche: una sul sistema classificatorio e l’altra sul divisore orario, cha avrà il compito di analizzare e proporre soluzione alle differenti interpretazioni sul tema.