Congedo per figli portatori di handicap


Relativamente al congedo per figli portatori di handicap (art. 42, D:Lgs. 151/2001), la Corte di Cassazione ha ribadito che il limite dei 2 anni, non superabile nell’arco della vita lavorativa anche nel caso di godimento cumulativo di entrambi i genitori, si riferisce a ciascun figlio che si trovi nella prevista situazione di bisogno, in modo da non lasciarne alcuno privo della necessaria assistenza che la legge è protesa ad assicurare.


La previsione è diretta non tanto a garantire la presenza del lavoratore nel proprio nucleo familiare, quanto ad evitare che il bambino handicappato resti privo di assistenza, di modo che possa risultare compromessa la sua tutela psico-fisica e la sua integrazione nella famiglia e nella collettività, così confermandosi che, in generale, il destinatario della tutela realizzata mediante le agevolazioni previste dalla legge non è il nucleo familiare in sè, ovvero il lavoratore onerato dell’assistenza, bensì la persona portatrice di handicap.
Nel caso al vaglio della Corte, veniva rigettata l’impugnazione proposta dall’Inps avverso la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda proposta da un lavoratore al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a fruire del congedo in parola nel limite massimo di 2 anni per ciascuno dei propri figli affetti entrambi da handicap grave. La Corte di merito, in particolare, ha ritenuto che l’interpretazione corretta sia quella che privilegia il diritto dei bambini portatori di handicap ad ottenere la maggior tutela del proprio diritto allo sviluppo ed alla salute.
Secondo la Suprema Corte, sul piano letterale la legge non ha inteso riferirsi alla durata complessiva dei possibili congedi fruibili dall’avente diritto, anche nell’ipotesi in cui i soggetti da assistere fossero più di uno, talché esaurito il periodo complessivo di 2 anni il genitore non ha più diritto nell’arco della vita lavorativa ad altro periodo di congedo, anche nell’ipotesi in cui avesse un altro figlio da assistere in situazione di handicap grave.
La norma, invece, può essere intesa solo nel senso che il limite dei due anni, in effetti non superabile nell’arco della vita lavorativa anche nel caso di godimento cumulativo di entrambi i genitori, si riferisce tuttavia a ciascun figlio che si trovi nella prevista situazione di bisogno, in modo da non lasciarne alcuno privo della necessaria assistenza che la legge è protesa ad assicurare.

Contro le violenze sui luoghi di lavoro del Credito Cooperativo

Siglata il 24/11/2020, tra FEDERCASSE e la FABI, la FIRST-CISL, la FISAC-CGIL, la SINCRA UGL CREDITO, la UILCA, la dichiarazione congiunta per la parità di genere e contro le discriminazioni, le molestie e le violenze sui luoghi di lavoro per le Lavoratrici e i Lavoratori delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali-Casse Raiffeisen e delle Società e degli Enti del Credito Cooperativo.

Le Parti firmatarie convengono su quanto segue:
– tutte le aziende aderenti a Federcasse vengono richiamate all’adozione, alla diffusione ed all’applicazione, di codici etici, policy e regolamenti in cui, oltre alla promozione dello sviluppo sostenibile e compatibile della Cooperazione di credito attraverso il rispetto dei diritti umani fondamentali e del lavoro, contro ogni forma di discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità ed opinioni politiche e sindacali, venga dedicata particolare attenzione anche alla promozione della parità e al contrasto del fenomeno delle molestie e delle violenze di genere;
– le Parti si impegnano ad intraprendere un confronto finalizzato alla definizione di una “Carta delle donne del Credito Cooperativo” ed alla condivisione di buone prassi coerenti con le finalità della presente dichiarazione
– le Parti si danno atto che ogni comportamento che si configuri come molestia o violenza, anche di genere, sul luogo di lavoro è inaccettabile. È fondamentale che ogni atteggiamento che integri molestia o violenza (sia esso di natura fisica o psicologica, a carattere episodico o sistematico) venga prevenuto attraverso forme di monitoraggio e attraverso opportune attività di formazione e sensibilizzazione. Nel caso in cui un comportamento molesto o violento si manifesti, dovrà essere segnalato e perseguito in tutte le sedi competenti;
– poiché il rispetto della dignità, della libertà personale e della professionalità delle Lavoratrici e dei Lavoratori, si concretizza in un ambiente di lavoro capace di prevenire e contrastare situazioni di violenze e di molestie e di diffondere una cultura del rispetto anche di genere, le imprese ed i loro Esponenti, le Lavoratrici ed i Lavoratori favoriscono relazioni interpersonali basate su principi di eguaglianza, collaborazione e di reciproca correttezza.
Specifiche attività di info-formazione potranno, in particolare, essere organizzate tutti gli anni il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, con le seguenti finalità.
Inoltre, il congedo di cui all’art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 80/2015, previsto per un massimo di tre mesi, per i casi di percorsi di protezione derivanti da violenza di genere e debitamente certificati, è elevato a sei mesi.


Fondo nuove competenze: le risposte dell’Anpal


I contributi erogati da Anpal attraverso il Fondo nuove competenze remunerano ai datori di lavoro il costo del personale, comprensivo di contributi previdenziali e assistenziali, relativo alle ore di frequenza dei percorsi formativi di sviluppo delle competenze stabiliti dagli accordi collettivi stipulati. La dotazione del Fondo è costituita al momento da 730 milioni di euro, di cui 230 milioni a valere sul Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per il lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo, incrementabili con ulteriori risorse. L’Anpal risponde ai principali quesiti pervenuti in materia.


Istituito presso Anpal dal DL Rilancio (art. 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato dall’art. 4 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104), il Fondo nuove competenze (FNC) è attuato sulla base delle disposizioni del decreto interministeriale del 9 ottobre 2020. Con Determina n. 461, l’Anpal ha approvato l’Avviso, e i relativi allegati, finalizzato a dare attuazione al Fondo, rendendo note le modalità per l’accesso allo stesso.
L’Anpal, rispondendo ai dubbi sollevati in materia, fornisce alcuni significativi chiarimenti.
Presentazione della domanda
ANPAL metterà a disposizione un applicativo dedicato alla presentazione e gestione delle istanze di contributo e delle richieste di saldo. Necessario sarà il possesso di identità SPID.
Nelle more della messa a disposizione dell’applicativo, la presentazione delle istanze e delle richieste di saldo deve avvenire tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo dedicato fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it.
Al fine di inoltrare la domanda, può essere rilasciata delega a ogni soggetto individuato dal rappresentante legale, nelle forme semplificate di cui al DPR 445/2000 (sottoscrizione del legale rappresentante con allegazione del documento di identità di questi).
L’istanza può essere sottoscritta anche digitalmente e può essere per singola azienda o cumulativa. All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
– l’accordo collettivo conforme a quanto stabilito dall’art. 88, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2020, dall’art. 3 (Requisiti dell’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro) del Decreto di attuazione;
– il progetto formativo con le caratteristiche previste dall’art. 5 (Progetto per lo sviluppo delle competenze e soggetti erogatori) del Decreto di attuazione;
– l’elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e del numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze, secondo lo schema previsto;
– eventuale delega del rappresentante legale corredata da documento di identità del delegante.
Per la redazione degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro e del progetto per lo sviluppo delle competenze non è definito un format; nell’art. 1 dell’Avviso sono specificati i contenuti.
Gli accordi collettivi devono essere sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.
Come previsto dall’art. 3 dell’Avviso, all’istanza di partecipazione deve essere allegato contestualmente l’accordo collettivo firmato e stipulato entro il 31.12.2020, non può essere depositato presso ANPAL prima dell’istanza o successivamente.
Considerato il periodo di emergenza sanitaria la condivisione dell’accordo sindacale può avvenire tramite le mail che rechino il dominio dell’OO.SS
Possono partecipare al bando tutti i datori di lavoro privati che hanno dipendenti e che applicano il CCNL. L’Anpal conferma che nella platea dei beneficiari sono compresi i liberi professionisti che abbiano lavoratori dipendenti.
Anche in tal caso è possibile sottoscrivere accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.
Per quanto riguarda l’istanza da parte del Fondo Interprofessionale (modello di istanza 1, Allegato 1B dell’Avviso), come previsto all’art. 3, il Fondo può presentare istanza cumulativa in nome e per conto delle imprese aderenti. L’istanza cumulativa è presentata dal legale rappresentante del Fondo Interprofessionale o da un suo delegato.
Le imprese aggregate in un contratto di rete possono presentare istanza cumulativa in quanto nel contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato (art. 3, co. 4 ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33).
L’istanza di contributo non può essere fatta da aziende parzialmente o interamente partecipate da Enti Pubblici.


Per quanto riguarda la compatibilità con trattamenti di sostegno, l’Anpal chiarisce che i lavoratori in Cassa Integrazione o percettori di TIS in deroga non possono essere interessati contemporaneamente dalla Cassa o dal TIS e dal Fondo. Devono aver terminato il periodo di cassaintegrazione anche il giorno prima e poi accedere al FNC. Si conferma, quindi, la compatibilità tra l’accesso al FNC e la fruizione di trattamenti di sostegno al reddito a condizione che non riguardino lo stesso lavoratore.
Anche le aziende non in crisi, che non hanno fatto CIG possono beneficiare delle agevolazioni in quanto, come previsto all’art. 1, possono presentare istanza tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, ai sensi dell’art. 88, comma 1 del Decreto Legge 34/2020.
Essendo interessati dagli interventi del Fondo Nuove Competenze i lavoratori dipendenti occupati presso i datori di lavoro privati per i quali è stato rimodulato l’orario di lavoro, i lavoratori in disponibilità, non prestando attività lavorativa durante il periodo di disponibilità, non possono essere soggetti ad una rimodulazione dell’orario di lavoro.
Nel caso sia stato stipulato un contratto di solidarietà preesistente all’emergenza Covid-19, con scadenza fine 2021, non è possibile accedere al Fondo Nuove Competenze.
Sempre ai fini dell’accesso, non è possibile, previo accordo sindacale, “congelare” l’applicazione del contratto di solidarietà, in quanto il lavoratore deve aver terminato il periodo di solidarietà anche il giorno prima e solo poi può accedere al FNC.


Il Decreto interministeriale individua il Fondo Nuove Competenze come una “misura generale” applicabile non selettivamente, a tutte le imprese e a tutti i settori economici. Il beneficio derivante dal FNC non rientra – precisa l’Anpal – nell’ambito degli aiuti di stato; d’altra parte qualora il beneficio del Fondo venga integrato con ulteriori altri benefici riferiti alla medesima azienda, quest’ultima dovrà verificare la compatibilità dei diversi benefici con la normativa sugli aiuti di stato.


Progetto formativo e soggetti erogatori
Il livello di personalizzazione del piano formativo deve basarsi sulle valutazioni di ingresso, a partire dalla progettazione per competenze coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale di cui all’art. 8 del D. Lgs. n. 13/2013. Anche le modalità di trasparenza e di attestazione delle competenze acquisite ad esito dei percorsi deve avvenire in conformità ai criteri dettati dal citato Decreto legge.
I progetti formativi da allegare alle istanze di contributo saranno valutati dalle Regioni / PA interessate tenuto conto della propria programmazione regionale in materia di formazione continua.
L’Avviso prevede la necessità che le richieste di saldo, a comprova dei percorsi di sviluppo delle competenze svolti, siano obbligatoriamente corredate da attestazioni/certificazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori e rilasciati in esito ai percorsi di sviluppo e dei servizi di individuazione o validazione delle competenze. Gli attestati/certificati che verranno rilasciati dipenderanno dai percorsi che verranno attivati e dai soggetti formativi che li realizzeranno in base al Progetto di sviluppo delle competenze e che “sono incaricati della messa in trasparenza e attestazione, in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”. L’attestato di frequenza eventualmente deve includere l’indicazione delle competenze acquisite.
Con riferimento ai livelli EQF di qualificazione conseguibili al termine del progetto formativo, occorre attenersi a quelli indicati all’art. 1 dell’Avviso, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze. In ogni caso, l’indicazione del livello di EQF (3 o 4) è una soglia minima da rispettare, ma che può essere superata tenuto conto dei fabbisogni individuati dal datore di lavoro in sede di sottoscrizione dell’accordo collettivo.
La scelta da parte dell’impresa di erogare la formazione al proprio interno rientra negli ambiti di negoziazione con le rappresentanze sindacali e datoriali. Il datore di lavoro che opta per la modalità interna si assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento della formazione dei propri dipendenti.
Anche nel caso in cui la formazione sia svolta da parte dell’impresa, dovranno essere rilasciate le attestazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori in esito ai percorsi di sviluppo effettuati.
Il ricorso al training on the job è possibile purché:
– sia espressamente previsto dal progetto formativo e risulti coerente con gli obiettivi di quest’ultimo;
– il progetto formativo quantifichi puntualmente le ore destinate al training on the job;
– le ore destinate al training on the job siano quantitativamente fissate in misura marginale rispetto alle ore destinate alle attività formative.


ANPAL procede alla verifica del possesso dei requisiti e richiede alle Regioni/Province Autonome interessate di esprimere un parere sul progetto formativo tenendo conto anche della programmazione regionale in materia di formazione continua. All’esito del parere richiesto, ANPAL provvede a determinare l’approvazione o il rigetto dell’istanza.
In considerazione del fatto che ANPAL valuterà la sussistenza dei requisiti e presupposti di ammissione al finanziamento e non valuterà i progetti formativi i tempi saranno stretti. Le Regioni/PA interessate hanno 10 giorni per esprimersi sul progetto formativo. L’attività di formazione deve essere avviata dopo l’approvazione dell’istanza da parte di ANPAL.
Il decreto attuativo stabilisce l’inizio della formazione entro il 31 dicembre mentre l’avviso non cita la tempistica sull’avvio della formazione. L’Anpal precisa che l’Accordo deve essere siglato entro il 31/12/2020, la formazione può iniziare anche nel 2021 e, in ogni caso, dopo l’approvazione della domanda da parte di ANPAL.


Con riferimento ai termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze, le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL. Il predetto termine è elevato a 120 giorni nei casi in cui la domanda sia presentata dai Fondi Paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.
Si precisa che i termini di 90 e 120 giorni, di natura non perentoria, se motivato da comprovate ragioni, potranno essere estesi previa richiesta da parte del datore di lavoro e successiva valutazione di ANPAL.
Si conferma che le attività formative potranno iniziare anche nel 2021, purché si concludano entro 90 (o 120) giorni dall’approvazione della domanda da parte dell’ANPAL ed a condizione che gli accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro siano sottoscritti entro il 31 dicembre 2020. Questo termine potrà essere prorogato previa modifica del DM attuativo.
L’Anpal sottolinea che il termine del 31/12/2020 è fissato per la sottoscrizione dell’accordo e non per la presentazione dell’istanza. Non è fissata una scadenza limite per la presentazione delle istanze, potranno essere trasmesse le domande fino ad esaurimento dei fondi della dotazione dell’avviso.
Si ribadisce che il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze e non le attività di formazione.
Come indicato all’art. 1, sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’Istruzione per Adulti (CPIA), gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali. Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le attività di formazione erogate dalle università sono riconoscibili in termini di crediti formativi universitari nell’ambito di ulteriori percorsi di formazione universitaria. Può svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo, laddove l’accordo collettivo lo preveda.
È preferibile che l’ente certificatore sia un ente terzo rispetto al soggetto erogatore dei percorsi formativi.
L’eventuale riduzione del numero dei lavoratori coinvolti incide sulla determinazione del saldo spettante. L’art. 6.3 dell’Avviso, prevede che in fase di saldo ANPAL proceda con i controlli necessari e i calcoli per la determinazione del contributo in funzione delle realizzazioni.
Nel caso in cui le realizzazioni determinino un importo inferiore a quanto erogato a titolo di anticipazione, si procede al recupero di parte dell’anticipo erogato.


Costi finanziati
Il FNC non finanzia il costo delle attività formative ma il costo delle ore di lavoro dei lavoratori impegnati nella frequenza delle attività formative (retribuzione + contributi previdenziali ed assistenziali). Non rientrano quindi tra i rimborsi i ratei di mensilità aggiuntive o TFR.
Al fine di non incorrere nel doppio finanziamento, il datore di lavoro che beneficia già di altri finanziamenti pubblici per le medesime ore rimodulate, non può usufruire del contributo del FNC (es. finanziamenti regionali che prevedono, oltre al riconoscimento dei costi relativi alla realizzazione delle attività formative, anche il riconoscimento di contributi per il costo del lavoro).
Il contratto di apprendistato e gli incentivi di cui all’art 13 della legge 68/1999 per l’assunzione delle persone con disabilità non rientrano nella definizione di “altri finanziamenti pubblici”. La definizione di “altri finanziamenti pubblici” è strettamente legata al riconoscimento dei costi per le medesime ore di lavoro oggetto di rimodulazione.

Copertura 2021 negli Studi Professionali

Entro il 30 novembre i titolari del Piano Assistenza Professionisti possono integrare o rinnovare per il 2021 la copertura integrativa infortuni e tutti i Professionisti possono ottenere una copertura volontaria di assistenza sanitaria integrativa e tutela per lo studio attiva a decorrere dal 1° gennaio e per tutto il 2021.

Copertura integrativa infortuni 2021


Entro il 30 novembre i titolari del Piano Assistenza Professionisti possono integrare o rinnovare per il 2021 la copertura integrativa infortuni per incrementare il massimale già previsto dal piano stesso in base alla formula di copertura attivata.
Il Piano Assistenza dedicato ai Professionisti che applicano il CCNL Studi Professionali, oltre alle prestazioni di prevenzione e di tutela per malattia, maternità e inabilità temporanea, comprende, infatti, anche una copertura infortuni, con massimali da 30.000 a 50.000 euro, in base alla formula di copertura di cui il Professionista è titolare.
E’ possibile, quindi, incrementare il massimale della copertura infortuni di ulteriori 250 o 500 mila euro rispetto a quanto già previsto dalla formula di copertura di cui sono titolari, con un contributo annuale rispettivamente di 156 o di 311 euro.
Per ottenere la copertura integrativa infortuni l’acquisto dell’incremento scelto deve essere effettuato entro il 30/11/2020 accedendo a BeProf.
L’integrazione ha validità 12 mesi ed è rinnovabile annualmente sempre direttamente on line su BeProf.
La copertura è valida in caso di morte o invalidità permanente a causa di infortunio subito dal Professionista nello svolgimento di qualsiasi attività, non solo professionale, quindi 365 giorni all’anno, 24 ore su 24.


Coperture volontarie per il 2021


Entro il 30 novembre tutti i Professionisti possono ottenere una copertura volontaria di assistenza sanitaria integrativa e tutela per lo studio attiva a decorrere dal 1° gennaio e per tutto il 2021.
Sono attivabili le seguenti coperture:
– Coperture Base, Infortuni & Welfare e Premium per coloro che non siano già titolari di copertura automatica, con un contributo annuale dovuto pari rispettivamente a 48, 70 o 72 euro;
– Upgrade alla copertura Premium per tutti i titolari di copertura Base o Base plus automatica, con un contributo annuale dovuto di 24 euro;
– Integrazione copertura infortuni per tutti i Professionisti con un contributo annuale dovuto di 156 o 311 euro per un ulteriore massimale di 250.000 o 500.000 euro;
– Integrazione copertura infortuni per gli avvocati titolari di copertura Base o Premium per incrementare il massimale del proprio piano di ulteriori 100.000 euro con un contributo annuale di 22 euro.
Tutte le coperture volontarie sono acquistabili direttamente on line da BeProf.
Il Piano Assistenza Professionisti prevede:
– un check up annuale Base o Premium che comprende il pacchetto di diagnostica ematochimica, la prevenzione cardiovascolare e la prevenzione oncologica;
– un massimale di 1.000 euro all’anno per le visite specialistiche;
– un massimale fino a 7.000 euro per accertamenti diagnostici e terapie particolari (laserterapia, dialisi, ecc.);
– una diaria per inabilità temporanea pari a € 50 al giorno fino a 10 giorni all’anno, sia in caso di infortunio sia in caso di malattia;
– un ciclo di Trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di infortunio con un massimale fino a 400 euro;
– la copertura delle spese sostenute in gravidanza fino a 1.000 euro all’anno, senza scoperti o franchigie, in strutture convenzionate, non convenzionate e presso il SSN;
– la copertura infortuni con massimali da 30.000 a 50.000 euro integrabili fino ad ulteriori 500.000 euro;
– un massimale di 180 euro per la tutela dello studio in caso di eventi eccezionali: furto, scippo delle chiavi, scasso;
– il servizio Monitor salute, per il monitoraggio a distanza di patologie croniche con ulteriore massimale di 300 euro per le spese per visite ed esami attinenti la condizione di cronicità;
– servizi di assistenza telefonica e consulenza medica.
I titolari del Piano hanno, inoltre, a disposizione una serie di garanzie straordinarie temporanee attivate nel periodo di emergenza Coronavirus:
– diaria per inabilità temporanea per Covid-19;
– videoconsulto specialistico e teleconsulto medico Covid-19;
– test sierologico e tampone per Covid-19.
Oltre al Piano sanitario sono previste ulteriori prestazioni erogate direttamente da Gestione Professionisti. Attualmente è attivo il servizio PROVAX 2020, per il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto e la somministrazione dei vaccini antinfluenzale (100%) e anti pneumococco (50%), con un massimale pari a 50 euro per ciascun richiedente. La domanda di rimborso può essere inoltrata fino al 31/1/2021 direttamente on line sul sito BeProf.