CCNL materiali da costruzione: pubblicato l’accordo



 


Firmata l’ipotesi di accordo per il contratto unico delle Piccole e Medie Imprese dei settori Cemento, Laterizi e Manufatti in cemento, Lapidei


Il nuovo contratto delle Piccole e Medie Imprese dei settori Cemento, Laterizi e Manufatti in cemento, Lapidei interessa circa 15mila lavoratrici e lavoratori e nell’armonizzazione dei 3 settori con condizioni di miglior favore. ha allineato le decorrenze per i tre settori: è in vigore dal 1 luglio 2019


I minimi tabellari mensili vigenti vengono incrementati nelle seguenti misure e decorrenze. Con la retribuzione del mese di novembre 2020 dovranno essere corrisposti gli arretrati retributivi, senza alcun ricalcolo sugli istituti contrattuali e/o di legge già liquidati.











































Livello

Minimo dall’1/9/2020

Minimo dall’1/2/2021

Minimo dall’1/1/2022

1 2.502,86 2.533,74 2.605,54
2 2.324,20 2.351,99 2.416,61
3 1.987,82 2.010,47 2.063,12
4 1.892,82 1.914,29 1.964,21
5 1.825,35 1.845,35 1.891,85
6 1.747,08 1.765,90 1.809,66
7 1.648,99 1.666,34 1.706,69
8 1.473,80 1.488,51 1.522,70


LATERIZI











































 Livello

Minimo dall’1/9/2020

Minimo dall’1/2/2021

Minimo dall’1/1/2022

AS 1.996,59 2.037,03 2.081,52
A 1.678,94 1.712,95 1.750,36
B 1.370,39 1.398,15 1.428,68
CS 1.296,22 1.322,51 1.351,43
C 1.233,22 1.258,22 1.285,72
D 1.146,59 1.169,75 1.195,23
E 1.062,80 1.084,31 1.107,97
F 864,45 882,83 903,05


CEMENTO


 































































Livello

Minimo dall’1/9/2020

Minimo dall’1/2/2021

Minimo dall’1/1/2022

D1 1.999,23 2.029,23 2.087,58
D2 1.789,64 1.816,50 1.868,74
D3 1.637,87 1.662,44 1.710,23
C3 1.552,07 1.575,36 1.620,65
C2 1.495,10 1.517,53 1.561,15
C1 1.418,79 1.440,08 1.481,48
S3 1.332,82 1.352,82 1.391,72
S2 1.276,85 1.295,99 1.333,22
S1 1.228,53 1.246,96 1.282,80
Q2 1.151,22 1.168,51 1.202,13
Q1 1.103,90 1.120,47 1.152,70
E1 952,85 967,14 994,93


COMMISSIONE BILATERALE INTERSETTORIALE (CBMC)
Istituita per governare la complessità delle filiere e definire linee guida su Codice etico per le aziende, benessere organizzativo, formazione professionale, aggiornamento e armonizzazione dei profili professionali e dell’articolato contrattuale, commissione su pari opportunità.


RELAZIONI INDUSTRIALI
Il diritto di informazione per le aziende a partire da 20 dipendenti.


 


DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DELLA BILATERALITÀ
Le prestazioni previste dai sistemi di bilateralità Confapi rappresentano un diritto contrattuale. Ogni lavoratore matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell’impresa datrice di lavoro. Le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari a 25,00 € lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.).


CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRAZIONE
Il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato e indeterminato non può eccedere complessivamente il 20 per cento della media del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore


PART TIME
Introdotto un anno di part-time reversibile per lavoratori con familiari affetti da patologie gravi o con figli con gravi disabilità ( di età fino a tredici anni) e per genitori con figli fino a tre anni di età.


CONGEDO PARENTALE
La fruizione del congedo parentale facoltativo può essere frazionata anche in unità orarie, rispettando le necessità organizzative aziendali, programmandone preferibilmente l’utilizzo a inizio o fine turno o pausa pranzo.


 


FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA DI INGRESSO
Le Aziende, al fine di garantire la massima comprensione dei concetti di sicurezza nei luoghi di lavoro, per i lavoratori stranieri che non conoscono perfettamente la lingua italiana, assicura potranno prevedere anche corsi obbligatori da effettuare entro tre mesi dall’assunzione e fornire documentazione informativa nella lingua di provenienza. E’ prevista una formazione in ingresso di 16 ore in materia di sicurezza sul lavoro che sarà erogata e certificata dall’ente bilaterale OPNC, anche attraverso appositi accordi con le scuole edili o altri enti di formazione territoriali competenti in materia.


Nel caso in cui il lavoratore venga dal medesimo settore, la formazione in ingresso sarà ridotta a 8 ore.


 


CONGEDI PER LA FORMAZIONE
Viene aumentata la percentuale all’1,5% dei lavoratori che possono usufruirne contemporaneamente.


MALATTIA
E’ estesa a 14 mesi per tutti il periodo di assenza per malattia con conservazione del posto di lavoro e 12 mesi aggiuntivi su richiesta per gravi malattie.


TRASFERTA
Il lavoratore può essere inviato in missione temporanea, Oltre i 5 km la distanza dalla sede operativa e comunicazione dell’invio in missione almeno 7 giorni prima.


PREVIDENZA COMPLEMENTARE – FONDAPI
Le Parti concordano di istituire a partire dal 1/01/2022, a carico del datore di lavoro un contributo mensile di euro 5 (riparametrati su base 100) da versare al Fondo Fondapi per ogni lavoratore in forza alla data del 1/01/2022.
Per i lavoratori iscritti al Fondapi al 1/01/2022, tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l’iscrizione ordinaria.
Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondapi, il suddetto contributo comporta l’adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico.
Le Parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.
Le aliquote contributive a carico dell’azienda vengono incrementate per ciascun comparto come di seguito indicato:
– Lapidei: + 0,25% dal 1/06/2021 e +0,25% dal 1/01/2022 (tot. 2,40%)
– Cemento: – (tot. 1,90%)
– Laterizi: + 0,10% dal 1/06/2021 (tot. 1,80%)


ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
A partire dalla mensilità di gennaio 2022 il contributo a favore del Fondo Altea per ogni dipendente in forza è stabilito per ciascun comparto come di seguito indicato:
– Lapidei: + 3 euro (Tot. 13 euro/mese)
– Cemento: – (tot. 13 euro/mese)
– Laterizi: – (tot 10 euro/mese)

INL: conversione permesso di soggiorno temporaneo in permesso di lavoro


Si forniscono indicazioni sulla conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, con particolare riferimento all’attestazione rilasciata dall’ITL in relazione al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.


I cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza. Gli stessi cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8.3.2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori interessati dalla procedura di regolarizzazione, prima del 31.10.2019. Laddove nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (art. 103, co. 2, DL 34/2020).
Ciò premesso, alla richiesta di conversione del titolo di soggiorno sia allegata, a cura dello straniero, deve essere allegata l’attestazione rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente in relazione al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa. Nello specifico, il cittadino straniero non comunitario deve depositare istanza di conversione al Questore, esclusivamente per il tramite degli ufficisportello delle Poste Italiane, esibendo un contratto di lavoro subordinato ovvero documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambito dei settori di attività previsti. Detta richiesta deve essere inviata via mail dallo straniero all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per luogo di svolgimento della prestazione lavorativa. Gli indirizzi mail istituzionali ai quali inviare la richiesta sono disponibili sul sito web dell’INL: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/il-ministero/Uffici-periferici-e-territoriali. All’istanza occorre allegare copia del permesso di soggiorno temporaneo rilasciato dalla Questura; in alternativa, laddove quest’ultimo non sia stato ancora rilasciato, la copia della ricevuta di presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno rilasciata dagli Uffici Postali, contenente la dicitura “EMERS.2020”, nonché il contratto di lavoro subordinato (o copia della comunicazione UNILAV/Unimare) ovvero documentazione retributiva e previdenziale (es. prospetti paga, estratto conto contributivo, attestazione pagamento contributi lavoro domestico).

Apprendistato di 1° e 3° livello: possibile la successione ma non la trasformazione


Non è ammissibile la “trasformazione” di un contratto di apprendistato di 1° livello in apprendistato di alta formazione e ricerca, in quanto la normativa prevede tale possibilità esclusivamente con riferimento all’apprendistato professionalizzante; di contro, è possibile la “successione” di un diverso contratto di apprendistato, purché il piano formativo sia diverso rispetto a quello portato a termine, circostanza certamente ravvisabile laddove il nuovo contratto di apprendistato sia finalizzato ad acquisire un titolo di studio ulteriore rispetto a quello già conseguito (Ispettorato nazionale del lavoro, nota 23 novembre 2020, n. 1026)


Come noto, l’art. 43, co. 9, del D.Lgs. n. 81/2015 consente espressamente la trasformazione del contratto di apprendistato di 1° livello (per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica) in apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, nei limiti di durata massima complessiva individuata dalla contrattazione collettiva.
Al riguardo, infatti, nel percorso di apprendimento teorico-pratico proprio dell’apprendistato, necessariamente rileva la durata dell’eventuale rapporto di lavoro precedentemente intercorso con il medesimo datore di lavoro, in quanto tale elemento incide inevitabilmente sul bagaglio complessivo delle competenze del lavoratore (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpelli n. 8 del 2 febbraio 2007 e n. 38 del 5 novembre 2010, circolare n. 5 del 21 gennaio 2013). In altri termini, un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato, non pregiudica l’instaurazione di un successivo rapporto formativo, a patto che la qualificazione da raggiungere con il nuovo contratto non sia già posseduta all’atto dell’instaurazione del rapporto, pena la nullità del contratto di apprendistato per impossibilità di formare il lavoratore rispetto a competenze da lui già possedute. In tal senso, peraltro, anche la giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sentenza n. 17574 del 1° novembre 2004), secondo cui un lavoratore già impegnato con un contratto di natura formativa può essere parte di un ulteriore contratto che abbia come oggetto altro tipo di formazione, anche se astrattamente rientrante nella stessa qualifica contrattuale, purché l’ulteriore contratto sia idoneo a conferire una professionalità diversa da quella già acquisita.
Orbene, tanto premesso, non è possibile la “trasformazione” di un contratto di apprendistato di 1° livello in apprendistato di alta formazione e ricerca, in quanto il D.Lgs. n. 81/2015 prevede espressamente tale possibilità esclusivamente con riferimento all’apprendistato professionalizzante, delegando peraltro alla contrattazione collettiva l’individuazione della durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato.
Di contro, in assenza di esplicite previsioni normative o contrattuali ostative, è ammissibile la “successione” di un nuovo contratto di apprendistato, sempreché il piano formativo sia diverso rispetto a quello già portato a termine, circostanza questa certamente ravvisabile laddove il nuovo contratto di apprendistato sia finalizzato ad acquisire un titolo di studio ulteriore rispetto a quello già conseguito, anche in virtù di un precedente contratto di apprendistato di 1° livello. Resta fermo il rinvio alla normativa regionale per la disciplina dei contratti di apprendistato questione.

CIGD per aziende plurilocalizzate, la gestione delle domande per periodi dal 13 luglio al 31 dicembre


Con messaggio 13 novembre 2020, n. 4269, l’Inps fornisce le istruzioni operative del flusso di gestione dei provvedimenti di concessione della cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate, relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività decorrenti dal 13 luglio al 31 dicembre 2020.


Come noto, è consentito l’accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale (9 + 9 settimane nel periodo 13 luglio – 31 dicembre 2020), a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 12 luglio 2020. E’ quindi possibile richiedere tali periodi, anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazioni salariali per causale COVID-19. I periodi in esame possono essere riconosciuti esclusivamente ai lavoratori che si trovavano alle dipendenze delle aziende richiedenti al 13 luglio 2020.
Possono inviare domanda come “Deroga Plurilocalizzata”, esclusivamente le aziende che hanno ricevuto una prima autorizzazione con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali. Di contro, le aziende, anche con più Unità Produttive (UP), che non hanno ricevuto un decreto ministeriale di autorizzazione ai trattamenti in deroga ex D.L.18/2020, devono presentare domanda con l’applicativo “Deroga INPS”.
Anche le aziende c.d. “plurilocalizzate” possono presentare domanda direttamente all’INPS per una durata massima pari a 9 settimane relativamente a periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di eventuali ulteriori 9 settimane nel medesimo arco temporale, con causale “Covid 19 con fatturato”.
Al riguardo, non essendo più richiesta una precedente autorizzazione sulla medesima UP, viene meno il controllo sulla presenza delle 9+5+4 settimane pregresse sulla medesima UP, mentre l’unico requisito necessario per la presentazione della domanda per periodi dal 13 luglio è la presenza di un precedente decreto ministeriale, relativo alla matricola dell’azienda richiedente CIGD.
In sede di istruttoria, qualora i datori di lavoro abbiano già richiesto e ottenuto l’autorizzazione per periodi che si collocano successivamente al 13 luglio 2020, le settimane successive al 13 luglio già autorizzate devono essere considerate per il raggiungimento del limite delle prime 9 settimane. Laddove le domande comprendano, complessivamente, un numero di settimane superiore alle prime 9 consentite dal D.L. 104/2020, si deve comunque procedere ad un accoglimento parziale con una riduzione del periodo e/o delle ore richieste, se necessario.
Le seconde 9 settimane con fatturato, possono essere autorizzate qualora siano già state autorizzate, anche con più autorizzazioni, le prime 9 settimane sulla stessa UP, fermo restando comunque la possibilità di presentare la domanda anche prima che sia trascorso il primo periodo richiesto (Inps, messaggio 3729/2020).
In ogni caso, infatti, la durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti, anche in presenza di più autorizzazioni, non può superare le 18 settimane complessive per ciascuna UP.
Il ricorso alle seconde 9 settimane ricomprese nel periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 è altresì subordinato alla verifica del calo del fatturato delle aziende richiedenti. Tale requisito deve essere auto-dichiarato dai datori di lavoro. Di conseguenza, nella procedura di presentazione della domanda delle plurilocalizzate, i datori di lavoro valorizzano una dichiarazione di responsabilità con cui autocertificano la sussistenza della riduzione del fatturato, mediante la selezione di appositi campi nella procedura di domanda telematica. In particolare, dal confronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, può sorgere in capo all’azienda l’obbligo del versamento di un contributo addizionale e la sua misura.
Infine, per le aziende con un elevato numero di unità produttive dislocate sull’intero territorio nazionale e oggetto di sospensione, esse possono scegliere di accedere ad un flusso di gestione semplificato di invio delle domande all’Inps, che consente loro di presentare un numero minore di domande, unificandole in unità produttive omogenee per attività svolta e collocazione territoriale. A tal proposito, con riferimento ai periodi fino al 12 luglio, è ancora necessario che le domande di proroga delle aziende che hanno scelto di avvalersi del suddetto flusso di gestione semplificato siano comunque presentate per le medesime UP accorpanti indicate nella prima richiesta. In caso contrario, l’operatore di sede rigetta la domanda dandone comunicazione all’azienda tramite Cassetto bidirezionale ed invitando la stessa a ripresentare domanda di proroga presso la sede competente per la UP accorpante. Qualora siano scaduti i termini per la presentazione e comunque dietro comunicazione con l’azienda, l’operatore di sede può trasferire la domanda alla sede competente per la UP accorpante.
In caso di esito positivo dell’istruttoria, la domanda può essere autorizzata, dopo la verifica delle risorse finanziare ancora disponibili. L’autorizzazione deve poi essere trasmessa tramite PEC all’azienda beneficiaria.
Per le prestazioni di cassa integrazione in deroga delle aziende plurilocalizzate con autorizzazione ministeriale, è prevista la possibilità di effettuare sia pagamenti diretti che a conguaglio. Non è richiesto il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, purché i lavoratori risultino alle dipendenze alla data del 13 luglio 2020. Inoltre, è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF).