Cinematografia: Accordo 23/12/2020

Firmato il 23/12/2020, tra ANEC e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, l’accordo per regolamentare i periodi scoperti della cassa integrazione “Covid-19”

Considerato che il Decreto Ristori ha concesso un periodo di cassa integrazione Covid-19 pari a sei settimane a decorrere dal 16 Novembre fino al 31 Gennaio 2021, e che le aziende che hanno fruito di tale provvedimento a far data dal 16/11/2020, hanno inderogabilmente terminato le 6 settimane alla data del 26/12/2020 e che la legge finanziaria, in prossima emanazione, prevede ulteriori 12 settimane di Cassa Integrazione da fruire nel periodo 1/1/2021 – 31/3/2021, lasciando pertanto senza copertura il 28, 29, 30 e 31 Dicembre 2020, le Parti con la firma dell’accordo 23/12/2020, hanno stabilito, in assenza di una variazione, dell’ultimo minuto, sulla legge finanziaria definitiva che modifichi l’inizio del provvedimento di cassa integrazione anche a copertura dei giorni 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020, di coprire tale scopertura retributiva con le seguenti tre possibilità, da concordare tra datori di lavoro e lavoratori:
1. Utilizzo anticipo delle ferie in conto 2021;
2. Utilizzo anticipo R.O.L. in conto 2021;


3. Utilizzo della flessibilità degli orari di lavoro e/o banca ore (con le modalità previste dal CCNL) che consenta il recupero delle ore anticipate al lavoratore, quando verrà ripresa l’attività lavorativa.

Rinnovate le prestazioni Faschim covid-19 per il settore chimico-farmaceutico

Il Fondo di assistenza sanitaria Faschim con delibera del CdA del 16/12/2020, a fronte del permanere della situazione di emergenza sanitaria, ha deliberato il rinnovo delle prestazioni straordinarie dall’1/1/2021 per il settore chimico-farmaceutico.

Il pacchetto di prestazioni straordinarie è stato rinnovato ed ha efficacia esclusivamente fino al 31/3/2021.

DIARIA PER RICOVERO (SSN) – (POSITIVITA’ TAMPONE COVID-19)


In caso di ricovero ordinario con SSN, con esito al tampone positivo Covid-19, il Fondo riconosce una diaria di € 40 per ogni pernottamento a partire dalla data di certificazione del contagio (referto del tampone positivo)
E’ previsto il rimborso di un massimo di 50 pernottamenti nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.
La diaria è sostitutiva della normale diaria presente nel regolamento art. 15.3 e non si somma, nelle stesse date di degenza alla diaria ordinaria.

DIARIA PER RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE COVID-19)


In caso di ricovero ordinario con SSN in terapia intensiva, con esito al tampone positivo Covid-19, il Fondo riconosce una diaria di € 60 per ogni pernottamento con certificazione del contagio (referto del tampone positivo) a partire dalla data di degenza in terapia intensiva.
E’ previsto il rimborso di un massimo di 50 pernottamenti nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.
La diaria è sostitutiva della normale diaria, presente nel regolamento art. 15.3 e non si somma, nelle stesse date di degenza, alla diaria ordinaria e alla diaria straordinaria per ricovero Covid-19.

DIARIA PER ISOLAMENTO DOMICILIARE – (POSITIVITA’ TAMPONE COVID-19)


In caso di isolamento domiciliare, secondo le prescrizioni dei sanitari, a seguito di positività al virus (esito al tampone positivo Covid-19), il Fondo riconosce una diaria di € 40 per ogni pernottamento a partire dalla data di certificazione del contagio (referto del tampone positivo).
Per il caso di isolamento domiciliare immediatamente succesivo al ricovero per cui è stata erogata la diaria di cui ai primi 2 punti, se espressamente prescritto e indicato nella lettera di dimissioni, il conteggio dei giorni ha inizio dal pernottamento successivo alla data di dimissioni.
E’ previsto il rimborso sino a un massimo di 14 pernottamenti nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.
Sono ammessi al pagamento della diaria per isolamento domiciliare massimo 2 eventi nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.

INDENNITA’ POST RICOVERO (SSN) – (POSITIVITA’ TAMPONE COVID-19)


Successivamente all’erogazione della prestazione – DIARIA PER RICOVERO (SSN) (POSITIVITA’ TAMPONE COVID-19), il Fondo riconosce in automatico anche una indennità forfettaria di € 500.
4.2. La prestazione è erogabile una sola volta all’interno del periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie.

INDENNITA’ POST RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE COVID-19)


Successivamente all’erogazione della prestazione – DIARIA PER RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE COVID-19), il Fondo riconosce in automatico anche una indennità forfettaria di € 2.000.
La prestazione è erogabile una sola volta all’interno del periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie. L’indennità non è cumulabile con la suddetta quarta indennità all’interno del medesimo ricovero.

VISITA SPECIALISTICA DOMICILIARE O VIDEOCONSULTO


Esclusivamente per periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie il Fondo ammette a rimborso anche le visite specialistiche (codice 1 del tariffario) effettuate sia in modalità domiciliare, sia in video consulto.
Tali visite specialistiche concorrono insieme alle altre al raggiungimento del numero massimo annuo previsto per la prestazione visita specialistica codice 1 del tariffario.
6.3. La prestazione è erogabile se la data della fattura è compresa nel periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie e l’associato risulta assistibile.


Nuove istruzioni Inps sul bonus baby-sitting per le cd. zone rosse


Si forniscono alcune istruzioni operative relative alla gestione delle domande di bonus baby-sitting destinato ad alcune categorie di lavoratori.


Come noto, l’articolo 14 del DL n. 149/2020 ha introdotto il bonus per servizi di babysitting da erogarsi, fino ad un massimo di 1.000 euro, limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. In particolare, è necessario che: a) il genitore richiedente e convivente con il minore sia residente in una delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto; b) il minore frequenti una scuola situata all’interno delle medesime zone, declinate dalle predette ordinanze del Ministro della Salute.
Il requisito della residenza del genitore richiedente e della convivenza con il minore è verificato sulla base delle risultanze dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente e sulla base di quanto desumibile dagli archivi dell’Istituto. Nel caso di genitori separati con affido condiviso del minore, qualora l’istanza sia effettuata dal genitore che non convive con il minore, la domanda verrà valutata dalla Struttura territorialmente competente, che verificherà la sussistenza del requisito in capo al genitore stesso, residente in una zona ad alto rischio, previo inoltro di adeguata documentazione comprovante l’affido condiviso.
Al fine di verificare se la scuola è situata in una c.d. zona rossa farà fede il codice meccanografico della scuola che, unitamente agli altri dati necessari (nome dell’Istituto, partita IVA, tipologia di scuola e classe frequentata), dovrà essere indicato nel modello di domanda.
Nel caso di genitori residenti in comuni limitrofi rispetto alle c.d. zone rosse, la domanda potrà essere valutata positivamente sulla base della frequenza di una scuola ubicata all’interno di una c.d. zona rossa (ad esempio, se un minore risiede con la sua famiglia nel Comune di Minturno (regione Lazio), ma frequenta la scuola secondaria nel Comune di Cellole (regione Campania), tenuto onto che sulla base dell’ordinanza ministeriale di riferimento la regione Campania ha fatto parte delle zone c.d. rosse, tale domanda è ammessa alla fruizione del beneficio).
Nell’ipotesi di residenza in Comuni non limitrofi rispetto alle zone c.d. rosse, ai fini del beneficio prevale l’ubicazione della scuola in un Comune che si trova in una zona c.d. rossa.
In tutti i casi, la concessione del beneficio è condizionata alla valutazione della documentazione allegata dal genitore in fase di inserimento della domanda, a cura della Struttura INPS competente per residenza.
Il bonus in parola è erogabile esclusivamente in favore degli alunni delle classi seconda e terza media per i genitori richiedenti conviventi con il minore e residenti nel territorio delle c.d. zone rosse al momento della domanda.
In relazione alla tipologia di lavoratori, si precisa che, sono interessati i genitori di alunni delle scuole iscritti alla Gestione separata, sia come parasubordinati che come liberi professionisti, nonché gli iscritti alle Gestioni delle assicurazioni obbligatorie speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. I soggetti sopra specificati non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
L’iscrizione che rileva ai fini della concessione del bonus è quella in via esclusiva alla Gestione previdenziale e, pertanto, non dovranno risultare altre iscrizioni attive al momento della domanda (ad esempio, nel caso di un artigiano che svolge anche un’attività di lavoro dipendente la domanda verrà respinta). In caso di contemporanea iscrizione alla Gestione separata e ad una Gestione speciale autonoma dell’INPS, invece, trattandosi di due Gestioni entrambe ricomprese nell’ambito di applicazione della norma, il beneficio verrà riconosciuto (ad esempio, commerciante che contemporaneamente ricopre il ruolo di amministratore di società e in quanto tale è iscritto alla Gestione separata).
Sono esclusi dalla misura in argomento i genitori lavoratori dipendenti, in quanto destinatari del congedo straordinario previsto in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse).
L’importo spettante per il bonus per servizi di baby-sitting fissato dal decreto-legge n. 149/2020, ammonta al limite massimo complessivo di 1.000 euro che, in presenza dei necessari requisiti, verrà erogato a prescindere dall’avvenuta fruizione dei bonus pari a 600 euro (per un totale massimo di 1.200 euro), eventualmente erogati ai sensi dei già citati decreti Cura Italia e Rilancio.
Il bonus per servizi di baby-sitting viene erogato mediante il Libretto Famiglia. Per poter fruire del bonus il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it.

Legge di Bilancio 2021: gli emendamenti approvati dalla Camera in materia lavoro


In attesa dell’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2021, il Ministero del lavoro riepiloga gli emendamenti approvati dalla Camera dei Deputati in materia di lavoro finalizzati a garantire a lavoratori, famiglie e imprese un sostegno contro gli effetti dell’emergenza da COVID-19 e, contestualmente, funzionali a consentire la ripartenza del Paese (Comunicato 22 dicembre 2020).


Ecco cosa prevedono gli emendamenti approvati dalla Camera dei Deputati alla nuova Legge di Bilancio:
– Integrazione salariale: i datori di lavoro possono presentare domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per una durata massima di ulteriori dodici settimane.
– Cassa integrazione in deroga: introduzione di disposizioni urgenti in materia di cassa integrazione in deroga con utilizzo di risorse residue delle Regioni per finanziare la proroga di ulteriori periodi di cassa integrazione in deroga.
– Blocco dei licenziamenti: estensione al 31 marzo 2021 del divieto di licenziamento per motivi economici.
– Fondo per l’esonero parziale dai contributi previdenziali: istituzione presso il Ministero del Lavoro, con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro, del Fondo per l’esonero parziale dai contributi previdenziali dovuti nel 2021 dai lavoratori autonomi e dai professionisti. Sempre per le partite IVA è stato introdotto, in via sperimentale per il triennio 2021/2023, un ammortizzatore sociale che sarà erogato dall’INPS in linea con la proposta redatta dalla commissione di esperti per la riforma degli ammortizzatori sociali.
– Lavoro giornalistico: estensione degli incentivi alla salvaguardia dell’occupazione dei dipendenti iscritti all’INPGI con riferimento alla contribuzione dovuta, per le assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2021.
– Contratto di espansione interprofessionale: implementazione del finanziamento per consentire alle imprese di minori dimensioni (almeno 500 unità lavorative) di ricorrere anche nel 2021 allo strumento del contratto di espansione interprofessionale. Questo strumento sarà attivabile anche dalle imprese con più di 500 dipendenti, che scendono a 250 nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all’età pensionabile. Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.
– Garanzia di occupabilità dei lavoratori: istituzione del programma nazionale del Ministero del Lavoro «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), finalizzato ad incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati percettori di NASpI, dei lavoratori in cassa integrazione in transizione attraverso politiche attive basate sulle specifiche esigenze.
– Rientro al lavoro delle lavoratrici madri e conciliazione lavoro/famiglia: incremento del Fondo finalizzato a sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto e a finanziare le associazioni che si occupano di assistenza psicologica in favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici per la morte del figlio.
Oltre agli sgravi contributivi al 100% per chi assume donne disoccupate, previsto lo stanziamento di 50 milioni di euro per misure che favoriscano il rientro al lavoro delle madri dopo il parto ed un assegno mensile di 500 euro per madri sole, disoccupate o monoreddito con un figlio che abbia una disabilità di almeno il 60%.
Per il padre lavoratore, introdotto anche l’obbligo di astensione dal lavoro di 1 giorno non solo nel caso della nascita del figlio, ma anche nel caso di morte perinatale.
– Congedo di paternità: incremento da 7 a 10 giorni della durata del congedo obbligatorio concesso al padre lavoratore dipendente per l’anno 2021.
– Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche: sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021.
– Fondo per il sostegno della parità salariale di genere: iIstituzione presso il Ministero del Lavoro del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere per interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro.
– Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa: istituzione presso il Ministero del Lavoro del Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato garantire la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree individuate dalle Regioni per l’anno 2020, ma non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria.
– Sistema duale: finanziamento di 55 milioni di euro per il 2021 e di 50 milioni di euro per il 2022 per i percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all’alternanza scuola-lavoro.
-Lavoratori di aree di crisi complessa Regione Campania: ampliamento della platea dei beneficiari dell’indennità pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinaria percepita dai lavoratori della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, fino al 31 dicembre 2021.
– Lavoratori esposti all’amianto: riconoscimento di una prestazione aggiuntiva, a decorrere dal 1° gennaio 2021, in favore dei lavoratori esposti all’amianto attraverso il Fondo per le vittime dell’amianto nella misura del 15% della rendita già in godimento per una patologia asbesto-correlata. Inoltre, a decorrere dal 2021, riconoscimento di una prestazione di 10mila euro ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto o per esposizione ambientale.
– Fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo Settore: istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo Settore finalizzate a promuovere libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione.
– Indennità di continuità reddituale e operativa: istituzione sperimentale per il triennio 2021-2023 dell’indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa (ISCRO) a favore dei lavoratori autonomi alla Gestione Separata finalizzata a mitigare gli effetti negativi sul piano reddituale derivanti da eventi critici a carattere personale, sociale ed economico gravanti sull’attività dei lavoratori autonomi.
– Lavoratori fragili e con disabilità grave: estensione sino al 28 febbraio 2021 delle misure a tutela dei lavoratori fragili e dei lavoratori con disabilità grave con equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e previsione dell’esercizio dell’attività lavorativa in smart working anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
– Settore aeroportuale: erogazione di prestazione integrative del Fondo di solidarietà nel caso di trattamenti di cassa integrazione in deroga per il settore aeroportuale.
– Lavoratori socialmente utili: possibilità per il 2021 per le pubbliche amministrazioni di assumere, anche con contratti di lavoro a tempo parziali, lavoratori socialmente utili impiegati al 31 dicembre 2016.
– Lavoratori della pesca: introduzione di disposizioni finalizzate a sostenere i lavoratori della pesca che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
– Nona salvaguardia dei lavoratori esodati: estensione a determinate categorie di lavoratori delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze antecedenti l’entrata in vigore della legge Fornero.
– Caregiver familiari: istituzione presso il Ministero del Lavoro di un fondo di 25 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare.
– Ape Sociale: estensione dell’Ape Sociale al 31 dicembre 2021.