Le novità procedurali per la richiesta di anticipo del 40% dei trattamenti Cigo, Cigd e assegno ordinario


Con messaggio n. 4335 del 18 novembre 2020, l’Inps illustra le novità procedurali per la gestione delle domande di CIGO, CIGD e assegno ordinario dei Fondi di solidarietà con causale COVID-19, per le quali venga stato richiesto anche l’anticipo del 40% del pagamento del trattamento.


Come noto, al fine di presentare una domanda di CIGO, di assegno ordinario (Fondi di solidarietà) o di CIGD con richiesta di anticipo del 40% occorre accedere, dal sito istituzionale www.inps.it, a “Servizi per aziende e consulenti”, “Prestazioni e Servizi” e, a seconda dei casi, selezionare “CIG Ordinaria”, “Fondi di solidarietà” o “CIG in Deroga INPS”. In fase di compilazione della domanda, nel quadro “Dichiarazioni”, se si seleziona l’opzione di pagamento diretto da parte dell’Inps, l’applicativo in automatico propone la scelta di richiesta dell’anticipo del 40%. In tale ipotesi, si devono preventivamente inserire i dati necessari per il pagamento tramite l’applicativo “Richiesta anticipo CIG”, raggiungibile da “Servizi per le aziende ed i consulenti”, “CIG e Fondi di solidarietà”, “Richiesta d’anticipo 40%”; laddove tale richiesta di anticipo non sia completamente definita, l’invio della domanda non viene consentito.
Per le domande di assegno ordinario e CIGD, successivamente all’invio è indispensabile l’inserimento del Ticket attraverso i seguenti passaggi:
1) selezionare il tasto “Inserimento Ticket”;
2) cercare la domanda con i dati ID e matricola già compilati automaticamente;
3) individuare la domanda da associare e cliccando il tasto “Associa”;
4) selezionare il tasto “Richiedi Ticket”, per cui viene visualizzato il numero del Ticket e si può procedere al salvataggio dell’associazione.
Qualora il Ticket non sia stato associato contestualmente all’invio della domanda, si può procedere anche in una fase successiva, con le seguenti modalità:
1) selezionando la voce di menu “Cerca esiti” nella schermata principale;
2) cercando la domanda con i dati della matricola Azienda (obbligatorio) e limitando eventualmente il periodo temporale di riferimento;
3) cliccando sul tasto “Inserisci Ticket”, disponibile solo per le domande senza il numero di Ticket, e inserendo i dati per completare la compilazione della relativa domanda.
Una volta inserite, le domande con richiesta di anticipo del 40% rimanngono in sospeso e senza protocollo fino a quando non vengono inseriti anche i dati necessari per il pagamento dell’anticipo stesso. Pertanto, è necessario verificare che l’inserimento dei dati sull’anticipo sia andato a buon fine, ossia che siano stati superati i controlli formali sui dati e, in ogni caso, che la domanda venga protocollata.
Nel caso in cui in fase di invio della domanda sia stata richiesta l’anticipazione di pagamento del 40%, ma non siano ancora stati inseriti i dati di pagamento dell’anticipo, è anche possibile rinunciare all’anticipo del 40%, il che consente l’immediata protocollazione della domanda di CIGD e/o di assegno ordinario permettendo all’Inps la sua lavorazione ed erogazione.
Altresì, finché la domanda risulta in stato “Pervenuta”, è sempre possibile procedere all’annullamento dell’intera domanda di CIGD e/o di assegno ordinario e della relativa richiesta di anticipo del 40%.
Infine, nel caso in cui le coordinate bancarie fornite nella Richiesta Anticipo 40% non abbiano superato il controllo di titolarità, perché, ad esempio, alla banca non risulta che l’IBAN inserito sia intestato al codice fiscale del beneficiario, è possibile presentare un’istanza alla competente Struttura territoriale dell’Istituto, chiedendo la modifica delle coordinate IBAN.


Fondo Sanilog – Copertura nucleo familiare: prorogata la scadenza contributiva

Il Fondo Sanitario Sanilog per il settore “Trasporto Merci”, proroga la scadenza contributiva per l’estensione della copertura al nucleo familiare

Sanilog, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, con circolare n. 9 del 10/11/2020, proroga la scadenza per il versamento dei contributi a favore del nucleo familiare del lavoratore iscritto, al 15 dicembre 2020.
Infatti, si evidenzia nella circolare, come è stato prorogato il termine di pagamento dei contributi del 1° semestre 2021 per le aziende iscritte, così viene fatto per la tutela sanitaria a favore dei familiari.
Pertanto, vista la situazione emergenziale ancora in atto, “l’iniziativa del Fondo viene indirizzata a favore dei dipendenti iscritti che decidano di rinnovare o di aderire ex novo all’estensione della copertura sanitaria Sanilog al proprio nucleo familiare per l’anno 2021. Il Fondo ha pertanto deciso di concedere a questi ultimi la possibilità di versare il pagamento per l’estensione della copertura sanitaria al nucleo familiare per l’anno 2021 fino alla data del 15 dicembre 2020, anziché fino al 30 novembre 2020 (data ultima invece ribadita per l’inserimento/conferma del nucleo familiare beneficiario e per la generazione del relativo bollettino MAV).
Il pagamento della contribuzione annuale per il nucleo familiare avverrà sempre tramite il bollettino MAV generato a conclusione della procedura di rinnovo/prima iscrizione del nucleo familiare nell’area riservata personale del sito di Sanilog.
Tutti i nuovi bollettini MAV generati dallo scorso sabato 7 novembre u.s. in poi, già riporteranno come data di scadenza quella aggiornata del 15 dicembre 2020.
Per i bollettini MAV generati dall’apertura della campagna di iscrizione familiari fino al 6 novembre incluso (che riportano quindi ancora la vecchia scadenza del 30 novembre), si invitano gli iscritti ad attendere l’apposita comunicazione che il Fondo invierà nei prossimi giorni con i dettagli operativi per aderire alla proroga dei termini di versamento.”

Decreto flussi: ulteriori quote agli ITL


Sono assegnate a livello territoriale le restanti quote previste relative alle istanze per lavoro stagionale, anche pluriennale, nel settore agricolo provenienti dalle organizzazioni professionali datoriali.


Nell’ambito delle quote di ingresso è riservata, per il settore agricolo, una quota di 6.000 unità ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi seguenti – Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina -, le cui istanze di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro. Dette organizzazioni assumono l’impegno a sovrintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all’effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente.
Dunque, sono assegna a livello territoriale le restanti quote relative alle istanze per lavoro stagionale, anche pluriennale, nel settore agricolo provenienti dalle organizzazioni professionali datoriali.
Sulla base di ulteriori dati forniti dal Ministero dell’Interno circa le istanze pervenute, in ordine cronologico, agli Sportelli Unici per l’Immigrazione alla data del 2 novembre 2020, si procede ad assegnare agli Ispettorati territoriali del lavoro ulteriori 1.062 quote, direttamente sul sistema informatizzato SILEN. Gli Ispettorati territoriali del lavoro procederanno ad espletare prioritariamente l’istruttoria di tali pratiche, in deroga al principio cronologico di arrivo di tutte le istanze presentate dai datori di lavoro. Una volta esaurita la quota di 6.000 unità riservata alle sei organizzazioni professionali indicate, gli Ispettorati potranno istruire le altre pratiche provenienti da datori di lavoro e/o da associazioni datoriali secondo l’ordine cronologico di arrivo sul sistema SPI ed impegnare la quota complessivamente destinata al lavoro stagionale/pluriennale, attribuita alla provincia di riferimento.

Versamento quote entro novembre al Fondo Coopersalute

Entro novembre vanno effettuati i versamenti delle quote al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Coopersalute per i dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa


 


Il Fondo ha lo scopo di garantire trattamenti di assistenza sanitaria integrativa a tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato assunti nelle imprese che applicano il CCNL della distribuzione cooperativa e regolarmente iscritti al Fondo.
Le comunicazioni relative al mese di ottobre 2020 potranno essere effettuate da lunedì 2 novembre a martedì 24 novembre 2020. I versamenti delle quote dovranno essere effettuati entro venerdì 27 novembre 2020


Si ricorda che le parti, nell’intento di investire sul welfare per il consolidamento e il miglioramento delle prestazioni sanitarie, concordano che il contributo a carico delle imprese per il finanziamento del Fondo Coopersalute, per i dipendenti della distribuzione cooperativa, viene elevato per ciascun iscritto a 11,00 € mensili per tutto il personale, a decorrere dall’1/12/2020.
I contributi sono versati al Fondo Coopersalute con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento del Fondo.


È dovuta al Fondo Coopersalute una quota una tantum di iscrizione, a carico dell’impresa, pari a 30,00 euro per ciascun iscritto.