Confronto sindacale con la Società Autostrade per l’Italia

Siglato il 16/11/2020, tra la Società Autostrade per l’Italia e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, l’UILTRASPORTI, la SLA-CISAL, UGL Viabilità e Logistica, l’accordo, per ripartire con il confronto sindacale su una serie di tematiche trascurate, data la situazione di transizione che sta vivendo la società.

Protocollo di Relazioni Industriali


Le Parti, fermo restando l’attuale modello di relazioni sindacali previsto dall’alt. 48 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, condividono l’esigenza di individuare ulteriori momenti di confronto tra azienda e sindacato, allo scopo di migliorare il flusso e la comunicazione delle informazioni, la trasparenza del confronto, il modello di relazione e consultazione. In tale ottica si condivide di sottoscrivere uno specifico accordo, allegato e parte integrante della presente intesa.



Piano ferie collettive


Nell’ottica di evitare interventi con effetti maggiori sul personale, fermo restando che le parti monitoreranno l’andamento e l’evoluzione dei provvedimenti governativi rispetto al covid 19 ed il conseguente futuro scenario sui dati di traffico della rete (già attualmente in calo di circa il 20%), con i possibili relativi impatti sulle attività lavorative di tutto il personale, si conviene su un piano di chiusure collettive per il personale non operativo, con il dettaglio stabilito nell’accordo allegato, parte integrante della presente intesa.


Fondo Nuove Competenze


Il Ministro del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia, con decreto approvato dalla Corte dei Conti il 22/10/2020, ha destinato importanti fondi destinati a formare nuove competenze per i lavoratori. Questa misura può essere di importante sostegno in questa delicata fase economica, perché può consentire di realizzare specifici piani formativi a supporto dei necessari cambiamenti organizzativi da compiere nelle aziende. Nelle more della definizione dell’Avviso dell’ANPAL che concretamente potrà consentire di accedere alle risorse stanziate dal Governo, di prossima pubblicazione, le Parti condividono di sottoscrivere lo specifico accordo allegato alla presente intesa, parte integrante della stessa (allegato 3). Le parti altresì condividono che tutte le fasi successive alla realizzazione dei piani formativi stabiliti nell’accordo verranno gestite nell’ambito del Comitato Paritetico di Pilotaggio, già presente in azienda.

METALMECCANICA PMI CONFIMI: accordo economico 17/11/2020



Firmato il 17/11/2020, tra CONFIMI IMPRESA MECCANICA e FIM-CISL, UILM-UIL l’adeguamento economico del CCNL della piccola e media industria manifatturiera metalmeccanica e della installazione di impianti scaduto il 31/5/2019


Le Parti, nell’ambito della trattativa per il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Pmi Confimi scaduto il 31/5/2019 e in regime di ultrattività, hanno confermato la volontà di addivenire ad una rapida conclusione.
Nel frattempo, hanno ritenuto indispensabile definire quanto segue per la parte economica del CCNL in vigore:
Minimi tabellari:
I minimi tabellari della classificazione unica, comprensivi dell’Elemento distinto della retribuzione, ragguagliati a mese, con decorrenza 1/6/2020, sono quelli riportati nella tabella che segue.






























Livello

Minimo

2.555,05
2.298,21
2.113,00
1.969,07
1.835,89
1.714,05
1.642,32
1.481,00
1.341,00


Per i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 ai lavoratori in forza il 17/11/2020 con la retribuzione di dicembre 2020, o con le competenze di fine rapporto in caso di cessazione precedente a tale mese, saranno erogati, in una unica soluzione, gli incrementi sui minimi tabellari mensili decorrenti da giugno, con espressa esclusione di qualsiasi ricalcolo sugli istituti diretti e indiretti della retribuzione, eccettuato il T.F.R.
Di conseguenza, l’importo complessivo degli incrementi da corrispondere da giugno a ottobre 2020 verrà riproporzionato per i lavoratori assunti durante tale periodo, in base ai mesi di occupazione.
Ai lavoratori inquadrati nella la categoria spetta un sovraminimo collettivo di categoria, pari a 5,16 euro lordi mensili.
Ai lavoratori inquadrati nell’8.a e nella 9.a categoria spetta un elemento retributivo di 59,39 euro lordi mensili.
Gli aumenti dei minimi tabellari non potranno assorbire aumenti individuali o collettivi salvo che:
– siano stati concessi con una clausola espressa di assorbibilità;
– siano stati riconosciuti a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali.
In fase di rinnovo del contratto nazionale le parti sono impegnate a concordare i valori economici a definizione di ogni eventuale rivendicazione riguardante la vacanza contrattuale.
Aziende in crisi
Le Parti riconoscono la necessità di individuare strumenti utili ad affrontare le situazioni di crisi che possono presentarsi a svantaggio delle imprese e dei lavoratori.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per stato di crisi deve intendersi una crisi aziendale che abbia già registrato il pieno utilizzo degli strumenti contrattuali e per la quale le aziende interessate stiano usufruendo degli ammortizzatori sociali conservativi invia di esaurimento o che potrà essere altresì conclamato dall’avvio delle procedure concorsuali.
In tali casi, le intese potranno riguardare una diversa decorrenza degli incrementi dei minimi contrattuali eventualmente definiti. AI termine del periodo di differimento i minimi contrattuali dovranno essere riallineati agli importi previsti dal CCNL.
La definizione delle intese suddette avverrà in base alla seguente procedura:
– l’azienda interessata invierà all’Associazione territoriale aderente a Confimi Impresa la proposta di differimento;
– l’Associazione territoriale si attiverà con le Organizzazioni sindacali territoriali per illustrare la proposta ed avviare un confronto.
Resta peraltro inteso che gli accordi non potranno intervenire in modo definitivo sui minimi retributivi, sugli aumenti periodici di anzianità e sui diritti individuali derivanti da norme inderogabili.

Indicazioni sulla procedura di emersione di rapporti di lavoro irregolari


Si forniscono istruzioni sulla procedura diemersione di rapporti di lavoro irregolari.


I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso di un titolo di soggiorno, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio italiano o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare ancora in corso con cittadini italiani o cittadini stranieri. I cittadini stranieri, a tal fine, devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente a tale data, in forza della dichiarazione di presenza o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.
Ciò premesso:
– relativamente alla documentazione idonea alla prova della presenza del lavoratore prima dell’8 marzo 2020, nel caso di documenti risalenti nel tempo questi devono essere supportati da altra documentazione che dimostri la presenza nel territorio nazionale dello straniero in una data più ravvicinata;


– quanto al requisito reddituale del datore di lavoro, nel caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto (unico percettore di reddito) il reddito richiesto non deve essere inferiore a 20.000 euro annui, nel caso, invece, di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi, il reddito del datore di lavoro non deve essere inferiore a 27.000 euro annui anche se quest’ultimo sia l’unico percettore di reddito. In questo caso il reddito del datore di lavoro potrà essere integrato dal reddito percepito da altro soggetto del nucleo familiare. Il coniuge ed i parenti entro il 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi. Per il lavoro domestico, nel caso in cui il richiedente non percepisca reddito, si ritiene che all’integrazione della soglia minima possa concorrere altro componente della famiglia anche per l’intero importo (euro 27.000,00);
– il requisito della garanzia di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi richiesti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, è richiesto anche per la procedura di emersione dal lavoro irregolare. Tuttavia, qualora l’acquisizione dell’attestato di idoneità alloggiativa comporti una dilazione eccessiva della convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto, è possibile procedere alla conclusione del procedimento in presenza della sola richiesta di idoneità alloggiativa agli organi competenti, fermo restando l’obbligo in capo al datore di lavoro della produzione del suddetto documento allo Sportello Unico in un momento successivo;
– con riferimento alla possibilità di delega alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, nell’ipotesi di impedimento del datore di lavoro dovuto a motivi di salute, è possibile applicare, in via analogica, il disposto normativo secondo cui, “la dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante”;
– nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro per il quale è stata avviata la procedura di emersione si interrompa per qualsiasi motivo non ricollegabile ad una causa di forza maggiore, il datore che ha presentato la domanda di emersione dovrà dare comunicazione dell’avvenuta interruzione secondo le ordinarie disposizioni di legge e potrà richiedere allo Sportello Unico di essere convocato con priorità, al fine di consentire all’Ufficio una valutazione tempestiva ed attuale delle circostanze sopravvenute per un eventuale rilascio al lavoratore di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Al momento della convocazione, il datore di lavoro dovrà formalizzare la rinuncia al rapporto di lavoro, specificando i motivi che ne hanno causato l’interruzione e sottoscrivendo, contestualmente al lavoratore straniero, il contratto di soggiorno per il periodo relativo all’effettivo impiego del lavoratore.
Al lavoratore, vista l’interruzione del rapporto di lavoro, potrà essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione, previa una valutazione da parte degli Sportelli Unici volta ad escludere che la domanda di emersione sia stata inoltrata strumentalmente, proprio per far ottenere al cittadino straniero il permesso di soggiorno;
– relativamente ai datori di lavoro che, pur avendo effettuato il versamento forfetario di almeno €500,00, non hanno inviato alcuna istanza di regolarizzazione di un lavoratore straniero oppure, erroneamente, hanno inviato l’istanza all’INPS, ed intendono completare la procedura di regolarizzazione, gli stessi potranno accedere, a partire dalle ore 9:00 del giorno 25 novembre 2020 e fino alle ore 20:00 del giorno 31 dicembre 2020 al sistema di inoltro telematico delle istanze, al consueto indirizzo https://nullaostalavoro.interno.it.


Anticipo finanziario TFR e TFS: indicazioni operative


Il DL n. /2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2020, ha introdotto l’accesso al finanziamento agevolato per coloro i quali, collocati a riposo con diritto a pensione c.d. quota 100 o aventi i requisiti pensionistici di cui all’art. 24 del DL n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, hanno visto differire nel tempo la decorrenza dei termini di pagamento dell’indennità di fine servizio comunque denominata. Con circolare n. 130/202, l’Inps fornisce istruzioni in materia.


L’art. 23, co. 2, n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2020, prevede la possibilità per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca di richiedere alle banche o agli altri intermediari finanziari, che aderiscono ad un apposito Accordo quadro, il finanziamento dell’indennità di fine servizio comunque denominata, per un importo non superiore a 45.000 euro, sulla base di apposita certificazione rilasciata dall’ente responsabile per l’erogazione di tale indennità.
Per tutti i dipendenti pubblici rimane fermo il diritto di cedere in tutto o in parte il TFS/TFR, così come disciplinato dal DPR 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, in relazione alla prestazione netta spettante e detratto l’eventuale importo oggetto di anticipo finanziario.


La norma è applicabile ai dipendenti pubblici che fruiscono del requisito pensionistico di cui al comma 1 dell’art. 23 del DL n. 4/2019 (pensione c.d. quota 100), nonché a quelli che accedono o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto in commento, al trattamento di pensione in base ai requisiti di cui all’art. 24 del DL n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011.
Sono esclusi dalla possibilità di ottenere il finanziamento agevolato non soltanto coloro che sono cessati o cesseranno dal servizio senza diritto a pensione, ma anche tutti i dipendenti, ancora in attesa di percepire l’indennità di fine servizio comunque denominata, che accedono o hanno avuto accesso al pensionamento sulla base dei requisiti pensionistici stabiliti da norme diverse da quelle sopra indicate. Pertanto, è escluso dall’applicazione della norma in argomento il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.


Concessione del finanziamento
Il finanziamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto può essere concesso nei limiti dell’importo netto di 45.000 euro o, comunque, entro la capienza della prestazione dovuta al pensionato da parte dell’INPS in qualità di ente previdenziale, se è di importo inferiore.
La concreta attuazione della norma è stata demandata ad un Regolamento disciplinato con il D.P.C.M. 22 aprile 2020, n. 51, nonché ad uno specifico Accordo quadro tra il Ministro del Lavoro, il Ministro dell’Economia e delle finanze, il Ministro della Pubblica amministrazione e l’Associazione Bancaria Italiana, sentito l’INPS, approvato con decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 19 agosto 2020. Detto Accordo definisce i termini e le modalità di adesione della banca, le condizioni economiche alle quali sono realizzate le operazioni di anticipo del TFS/TFR, lo schema della proposta di contratto, le modalità di presentazione della domanda e le modalità di comunicazione con l’ente erogatore.


Pertanto, il cittadino può presentare, direttamente o tramite un ente di patronato, la domanda di quantificazione online ai fini dell’anticipo finanziario previsto dalle disposizioni sopra indicate (messaggio Inps n. 4315/2020).


Fondo di garanzia
L’art. 23, co. 3, del DL n. 4/2019 prevede, a copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi ed erogati dalla banca o dagli intermediari finanziari, l’istituzione di un Fondo di garanzia nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze, con una dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro per l’anno 2019.
La garanzia del Fondo copre l’80% dell’importo dell’anticipo del TFS/TFR ed è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza.
Con circolare n. 131/2020, l’Inps, in qualità di gestore del Fondo di garanzia, adotta, ai sensi delle vigenti disposizioni, le istruzioni operative per il rilascio della garanzia nei confronti degli Enti erogatori, nonché delle banche e degli intermediari finanziari che concedono il finanziamento per l’anticipo dei predetti trattamenti.
Flusso operativo
La Struttura territoriale competente rilascia la certificazione all’utente entro il termine di 90 giorni dalla data della domanda, rendendola disponibile per l’utente nell’Area riservata del cittadino del Portale INPS. La certificazione non ha un termine di validità e l’eventuale successivo contratto di anticipo finanziario, perfezionato tra la le parti e notificato alle Strutture territoriali INPS tramite PEC dalla banca o dagli intermediari finanziari, diviene efficace solo dopo la produzione da parte della competente Struttura territoriale della cosiddetta “presa d’atto” positiva, che dovrà essere obbligatoriamente rilasciata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del contratto di anticipo finanziario.
L’INPS provvederà a rimborsare al cessionario, secondo i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, la somma oggetto del credito ceduto, trattenendo tale importo dall’indennità di fine servizio comunque denominata (TFS/TFR) spettante all’iscritto.
Adeguamento flusso cessione ordinaria di cui al D.P.R. n. 180/1950
A seguito dell’introduzione dell’anticipo finanziario di cui al DL n. 4/2019, viene adeguato il flusso della cessione ordinaria di cui all’articolo 1 del D.P.R. n. 180/1950, così come modificato dal comma 49 dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10.
I pensionati che avranno ricevuto dall’INPS, previa domanda inoltrata tramite procedura online, la certificazione dell’importo del TFS/TFR cedibile ai fini della cessione ordinaria, potranno utilizzarla a tale fine anche decorsi i 15 giorni lavorativi dal rilascio della stessa. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, la Struttura territoriale competente dovrà obbligatoriamente effettuare, entro il termine di 30 giorni, da intendersi non perentorio, dalla notifica dell’avvenuta conclusione del contratto, le verifiche necessarie a confermare o modificare la somma precedentemente certificata. Le risultanze di tale verifica dovranno essere comunicate all’istituto bancario/finanziario attraverso la conferma della avvenuta notifica del contratto di cessione (c.d. presa d’atto).