Modificata la procedura FSBA per le imprese artigiane

Il Fondo Nazionale di Solidarietà Bilaterale Artigianato (FSBA), ha modificato le proprie istruzioni, specificando che le seconde 9 settimane delle seconde 18 settimane di cassa integrazione possono andare fino al 31 dicembre 2020.

Il Fondo nazionale FSBA, il 17/11/2020, ha  pubblicato le procedure Covid19 aggiornate ed il manuale operativo per le settimane di cassa integrazione regolamentate dai Decreti 104 e 137. Le regole sono state pubblicate ma SINAWEB non è ancora aggiornato e dunque per i prossimi giorni è stata temporaneamente sospesa la possibilità di presentare nuove domande FSBA, con l’eccezione del caso delle aziende artigiane che hanno ricevuto il rifiuto di una CIG in deroga, le quali adesso possono presentare domanda FSBA Coronavirus, per il periodo 23 febbraio/12 luglio 2020.
E’ stata inoltre annullata la scadenza del 30 ottobre 2020 per la presentazione di domande di assegno ordinario (no Covid19) riservate alle sole aziende che avevano terminato le prime 18 settimane di cassa integrazione in data antecedente al 13 luglio 2020; la domanda può riguardare i soli giorni compresi tra il 30 giugno ed il 12 luglio 2020 e può tuttora essere presentata.
I periodi di cassa integrazione in sintesi ad oggi sono:
– Prime 18 settimane: vanno dal 23 febbraio al 12 luglio 2020
 Seconde 18 settimane: vanno dal 13 luglio al 31 dicembre 2020 (attenzione: anche per FSBA in queste settimane conta esclusivamente il richiesto e non l’effettivamente utilizzato)
– Ulteriori 6 settimane: potranno essere richieste nel periodo tra il 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021 (attenzione: anche per FSBA in queste settimane conta esclusivamente il richiesto e non l’effettivamente utilizzato).
Il manuale operativo modificato per le prestazioni FSBA di cui al d.l. 104/2020 e al d.l. 137/2020 prevede quanto segue:


PRIME 9 SETTIMANE d.l. 104/2020


1- Le domande già inserite sono prorogate fino al 31/12/2020, le risorse attribuite saranno gestite in considerazione dei seguenti periodi:
a. Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio 23/2/2020 – 12/7/2020.
b. Decreto Agosto 13/7/2020 – 31/12/2020.
c. Decreto Ristori 16/11/2020 – 31/01/2021.
2- Con cadenza mensile, il Fondo AUTORIZZA il periodo rendicontato e procede alla relativa erogazione delle prestazioni, relativamente alle prime 9 settimane.
3- Al raggiungimento delle giornate disponibili per le prime nove settimane dal 13/07 in poi (45 – 54 o 63 giorni, in base alla distribuzione dell’orario aziendale, ovvero, 5 – 6 o 7 giorni a settimana), il sistema riterrà le stesse complessivamente autorizzate (requisito per procedere con la richiesta delle ulteriori 9 settimane COVID19 CON FATTURATO) ed imposterà automaticamente la data di fine domanda.
4- Per il periodo 13/07 – 31/12, possono essere inseriti nella domanda, lavoratori in forza al 13/7/2020.


5- Le aziende che non hanno presentato domande nel periodo 23/2/2020 – 12/7/2020, possono presentare una domanda COVID19, tenendo in considerazione che:
a. Deve trattarsi di lavoratori in forza al 13/7/2020.
b. La durata massima della sospensione è di 9 settimane (45 – 54 o 63 giorni, in base alla distribuzione dell’orario aziendale, ovvero, 5 – 6 o 7 giorni a settimana), nel periodo dal 13/7/2020 al 31/12/2020.
c. Dev’essere redatto e allegato l’accordo sindacale.
d. La rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo, con eccezione delle domande le cui sospensioni sono iniziate nel mese di luglio, agosto o settembre, ottobre 2020.
e. E’ necessario fare richiesta del ticket INPS.
f. La data fine domanda, di default 31/12/2020 (al momento della presentazione della domanda), viene successivamente aggiornata automaticamente, come descritto al punto 3.

SECONDE 9 SETTIMANE d.l. 104/2020


6- Relativamente alle domande di cui alle seconde 9 settimane, i datori di lavoro possono presentare una nuova domanda causale COVID con fatturato, tenendo in considerazione quanto segue:
a. Deve trattarsi di lavoratori in forza al 13 luglio 2020.
b. La durata della sospensione è di 9 settimane, nel periodo decorrente dalla data di esaurimento delle prime 9 settimane.
c. Devono essere state autorizzate le prime 9 settimane previste dal 13 luglio in poi.
d. Mantenimento dello stesso accordo sindacale allegato per le prime 9 settimane.
e. La rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo (ad eccezione delle domande con decorrenza luglio, agosto, settembre e ottobre 2020).
f. È necessario fare richiesta di nuovo ticket INPS.
g. Presentazione domanda entro il 30 del mese successivo (ad eccezione delle domande con decorrenza luglio, agosto, settembre e ottobre 2020).
h. Il periodo richiesto è considerato autorizzato, a prescindere dall’effettiva fruizione (a differenza delle prime 9 settimane del d.l. 104, dove si tiene conto dell’effettiva fruizione delle giornate).
i. Accettazione di una delle seguenti autodichiarazioni:
– Che l’azienda, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445, nel raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019:
i. Non ha avuto riduzione del fatturato.
ii. Ha avviato l’attività di impresa successivamente all’1/1/2019.
iii. Ha avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%.
iv. Ha avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%


6 SETTIMANE d.l. 137/2020 e d.l 149/2020


7- Relativamente alle domande di cui alle 6 settimane, i datori di lavoro possono presentare una nuova domanda causale COVID19, tenendo in considerazione quanto segue:
a. Deve trattarsi di lavoratori in forza al 9/11/2020.
b. La durata minima della sospensione è di una settimana, nel periodo decorrente dalla data di esaurimento delle 18 settimane (d.l. 104/2020) e comunque dal 16/11/2020 al 31/1/2021.
c. La durata massima della sospensione è di 6 settimane, nel periodo decorrente dalla data di esaurimento delle 18 settimane (d.l. 104/2020) e comunque dal 16/11/2020 al 31/1/2021. (N.B. Eventuali settimane utilizzate dal 16/11, relativamente alle 18 settimane (periodo 12/07 – 31/12), saranno decurtate dalle 6 settimane disponibili fino al 31/01/2021).
d. Devono essere state autorizzate le 18 settimane previste dal d.l. 104/2020 (tranne che per i datori appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24/10/2020, che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche) (IN ATTESA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEL MINISTERO).
e. Mantenimento dello stesso accordo sindacale allegato nelle precedenti domande.
f. La rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo.
g. È necessario fare richiesta di nuovo ticket INPS.
h. Presentazione domanda entro il 30 del mese successivo.
i. Il periodo richiesto è considerato autorizzato, a prescindere dall’effettiva fruizione (a differenza delle prime 9 settimane del d.l. 104, dove si tiene conto dell’effettiva fruizione delle giornate).
j. Accettazione di una delle seguenti autodichiarazioni:
– Che l’azienda, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445, nel raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019:
i. Non ha avuto riduzione del fatturato.
ii. Ha avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
iii. Ha avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%.
iv. Ha avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%
Oppure
– Che l’azienda, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 del d.l. 137/2020
i. È esente dal versamento del contributo addizionale.


Scadenza termine iscrizione familiari al Fondo Altea

Scade il 30 novembre 2020 il termina per la consegna in azienda il modulo di adesione al Fondo Altea del nucleo familiare per l’anno 2021

Altea è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore legno industria e dei settori industriali dei materiali da costruzione (cemento, calce e gesso – lapidei e inerti – laterizi e manufatti). con contratti Legno Industria, Legno PMI Confapi, Lapidei Industria e Cemento Federmaco.
In merito all’iscrizione dei familiari 2021, il Fondo ha deciso di aprire una “finestra” di adesioni per il nucleo familiare. Il modulo di adesione del nucleo familiare, opportunamente compilato, non va inviato ad Altea ma consegnato in azienda entro e non oltre il 30 novembre 2020. La trattenuta in busta paga della contribuzione dovuta (euro 8 mensili per coniuge/convivente e euro 6 per ciascun figlio) decorrerà a partire dalla retribuzione di gennaio 2021. Gli iscritti possono scegliere se inserire o meno in copertura i figli minori di anni 6.
Si ricorda che il Fondo Altea in collaborazione con Unisalute, ha deciso dato il protrarsi della situazione di emergenza, di prorogare la diaria in caso di contagio da Covid-19 fino al 31 Dicembre 2020, salvo ulteriori proroghe che l’emergenza COVID-19 dovesse rendere necessarie.
La copertura è valida soltanto per l’iscritto principale e non per i familiari, e prevede l’erogazione di una diaria giornaliera di € 40 sia per i ricoveri che per l’isolamento domiciliare dovuti al contagio da Coronavirus.
Le richieste di rimborso devono essere corredate dall’apposito “modulo di richiesta rimborso per garanzia COVID-19”, compilato e firmato, e devono essere inviate dagli iscritti direttamente ad Unisalute (non al Fondo).
La documentazione può essere inviata per email all’indirizzo rimborsocovid19@unisalute.it; spedita per posta in formato cartaceo all’indirizzo Unisalute prestampato sullo specifico modulo per COVID-19; caricata direttamente dalla propria area riservata sul sito www.unisalute.it, area “rimborsi”, sezione “ricoveri”, tipologia “ricovero con pernottamento”.
La garanzia è valida fino al 31 Dicembre 2020, salvo proroghe che l’emergenza COVID-19 dovesse rendere necessarie.

Sintesi dell’ipotesi di accordo per il settore delle Telecomunicazioni


 



 


Pubblicata l’Ipotesi di accordo del CCNL per le Imprese esercenti servizi di telecomunicazione


L’Accordo ha valenza dal momento dello scioglimento della riserva da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie fino al 31 dicembre 2022
In merito alla parte economica, si prevede quanto segue:


 


AUMENTI RETRIBUTIVI


Tabella a) Trattamento Economico Minimo (TEM)





















































LIVELLI

Parametro

Adeguamento dei

minimi alla scala


parametrale

Incremento

dei


minimi

Totale

incremento


TEM (*)

Quadri -1° 228 45,79 42,95 88,74
202,76 38,84 38,19 77,03
5°S 173,73 40,42 32,72 73,15
166 38,74 31,26 70,00
149,65 34,84 28,19 63,03
134 8,52 25,24 33,76
118 0,75 22,23 22,98
100 0,17 18,84 19,01


(*) Le altre componenti del TEM (ex indennità di contingenza e EDR) restano invariate.


Tabella b) Misura e decorrenze dell’incremento del TEM



































































Livelli

Parametro

Incremento TEM dal 1/4/2021

Incremento TEM dal 1/12/2021

Incremento TEM dal 1/4/2022

Incremento TEM dal 1/10/2022

Totale

Incremento


TEM

Quadri – 7° 228 26,62 17,75 26,62 17,75 88,74
202,76 23,11 15,41 23,11 15,40 77,03
5°S 173,73 21,94 14,63 21,94 14,64 73,15
/ 5 166 21,00 14,00 21,00 14,00 70,00
149,65 18,91 12,61 18,91 12,60 63,03
134 10,13 6,75 10,13 6,75 33,76
118 6,89 4,60 6,89 4,60 22,98
100 5,70 3,80 5,70 3,81 19,01


Elemento Retributivo di Settore (ERS)


Tabella c) Misura e decorrenze dell’ERS



































































LIVELLI

Parametro

ERS dal 1/4/2021

ERS dal 1/12/2021

ERS dal 1/4/2022

ERS dal 1/10/2022

Totale ERS

Quadri – 7° 228 12,36 8,24 12,36 8,24 41,20
202,76 10,99 7,33 10,99 7,33 36,64
5°S 173,73 9,42 6,28 9,42 6,28 31,40
166 9,00 6,00 9,00 6,00 30,00
149,65 8,11 5,41 8,11 5,42 27,05
134 7,27 4,84 1,21 4,84 24,22
118 6,40 4,27 6,40 4,26 21,33
100 5,42 3,61 5,42 3,62 18,07


Le Parti, inoltre, convengono che:
1) le imprese il cui esercizio sociale si chiude nel mese di dicembre erogheranno, con le competenze del mese dell’anno 2021 successivo a quello di scioglimento della riserva da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo di rinnovo CCNL, un importo lordo pari a € 450, indifferenziato per livello di inquadramento ai lavoratori a tempo indeterminato con anzianità di servizio a tutti gli effetti riconosciuta, anche con riferimento all*Accordo 30 maggio 2016, superiore a dodici mesi in forza nel mese di erogazione. Per le imprese che svolgono attività di CRM/BPO l’importo viene erogato con le seguenti modalità:
– € 225 con le competenze del mese dell’anno 2021 successivo a quello di scioglimento della riserva;
– € 225 trascorsi dodici mesi dalla prima erogazione.
2) le imprese il cui esercizio sociale si chiude nel mese di marzo erogheranno, con le competenze del mese di aprile 2021, successivamente allo scioglimento della riserva da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo di rinnovo CCNL, un importo lordo pari a € 450 indifferenziato per livello di inquadramento lavoratori a tempo indeterminato con anzianità di servizio a tutti gli effetti riconosciuta, anche con riferimento all’Accordo 30 maggio 2016, superiore a dodici mesi in forza nel mese di erogazione. Per le imprese che svolgono attività di CRM/BPO l’importo viene erogato con le seguenti modalità:
– € 225 con le competenze del mese di aprile 2021;
–  € 225 trascorsi dodici mesi dalla prima erogazione.
Detto importo:
– è riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale;
– è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale ed è quindi, comprensivo degli stessi.


TEM











































































Liv.

Pararnetro

Ex Contingenza

EDR

Minimi


All’1/4/2021

Minimi


all’1/12/2021

Minimi


all’1/4/2022

Minimi


all’1/10/2022

Q-7° 228 530,91 10,33 2.288,46 2.306,21 2.332,83 2.350,58
202,76 526,99 10,33 2.092,44 2,107,85 2.130,96 2.146,36
5s° 173,73 521,08 10,33 1.858,87 1.873,50 1.895,44 1.910,08
166 521,08 10,33 1.799,73 1.813,73 1.834,73 1.848,73
149,65 517,83 10,33 1.671,62 1.684,23 1.703,14 1.715,74
134 516,07 10,33 1.566,15 1.572,90 1.583,03 1.589,78
118 514,03 10,33 1.444,68 1.449,28 1.456,17 1.460,77
100 511,26 10,33 1.301,85 1.305,65 Í .311,35 1.315,16


TEC


 



















































Liv.

ERS


all’1/4/2021 (*)

ERS all’1/12/2021 (*)

ERS


all’ 1/4/2022 (*)

ERS


all’1/10/2022 (*)

Q-7° 26,15 34,39 46,75 54,99
23,29 30,62 41,61 48,94
5s° 19,89 26,17 35,59 41,86
19,00 25,00 34,00 40,00
17,12 22,53 30,64 36,05
15,53 20,37 27,64 32,48
13,73 18,00 24,40 28,65
11,63 15,24 20,66 24,28


(*)Valore comprensivo dell’Elemento Separato di Settore di cui all’Accordo 23 novembre 2017
Ai lavoratori inquadrati al 7° livello è corrisposto un elemento retributivo pari a € 59,39 lordi. Ai Quadri è corrisposta un’indennità di funzione pari a € 98,13 mensili lordi, comprensivi dell’elemento retributivo previsto per i lavoratori inquadrati nel 7° livello.



























































LIVELLI

Parametro


dall’1/4/2021

Incremento


TEM

Incremento ERS Produttività(TEC)

Retribuzione


all’1/10/22 (*)

Retribuzione


all’1/7/2018 (**)

Quadri – 7° 228 88,74 41,20 2.405,57 2.275,63
202,76 77,03 36,64 2.195,30 2.081,63
5°S 173,73 73,15 31,40 1.951,94 1.847,40
166 70,00 30,00 1.888,73 1.788,73
149,65 63,03 27,05 1.751,79 1.661,72
134 33,76 24,22 1.622,26 1.564,28
118 22,98 21,33 1.489,43 1.445,12
100 19,01 18,07 1.339,44 1.302,36


(*) Include Minimi, ex indennità di contingenza, EDR, Elemento Retributivo di Settore
(**) Include Minimi, ex Indennità di contingenza, EDR, Elemento Retributivo Separato da Accordo 23-11- 2017


PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Nel Trattamento Economico Complessivo rientrano, in aggiunta a quanto sopra, l’incremento della contribuzione a carico Azienda al Fondo di Previdenza Complementare Telemaco, articolato come di seguito indicato:
– 3% al 1° aprile 2021
– 4% al 1° dicembre 2022

Giudizi penali di appello e sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare


IL DL Ristori bis, oltre alle misure in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, prevede altresì misure urgenti per la decisione dei giudizi penali di appello e per la sospensione dei termini utili ai fini del computo della prescrizione, nonché dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali nel periodo dell’emergenza epidemiologica.


Secondo l’articolo 23, alla data di entrata in vigore del decreto Ristori bis in commento, e fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire.
Entro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l’atto immediatamente, per via telematica ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d’appello per via telematica.
Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all’articolo 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti.
La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l’imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all’udienza.
Inoltre, stando all’articolo 24 cit., dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l’udienza è rinviata per l’assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell’imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l’assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall’obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall’articolo 303 del codice di procedura penale.
L’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall’articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni.
Nel computo dei termini di cui all’articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui sopra.


Il corso dei termini di cui all’articolo 15, commi 2 e 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 è sospeso durante il tempo in cui il procedimento disciplinare è rinviato per l’assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l’assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall’obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative.