Siglato accordo per l’estensione della CIG a Bolzano

Siglato il 10/11/2020, tra la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, i rappresentanti delle Associazioni datoriali ed i rappresentanti delle Organizzazione Sindacali dei Lavoratori, l’accordo quadro locale fra la provincia autonoma di Bolzano e le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello locale sui criteri di accesso al fondo territoriale di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per la tutela integrativa di persone in cassa integrazione guadagni – estensione del periodo di applicazione.

Su proposta dell’Assessore competente al lavoro sono stati definiti i criteri circa l’utilizzo dei fondi esclusivamente provinciali destinati alla copertura delle prestazioni del Fondo di solidarietà della Provincia autonoma di Bolzano.
Inoltre, si è convenuto l’estensione del periodo di applicazione della prestazione prevista nel capo 2, comma 1 dell’accordo quadro locale del 31 marzo/1/4/2020, ai sensi della normativa vigente e definizione del requisito soggettivo.
Il periodo temporale specificato nel capo 2, comma 1 dell’accordo locale del 31 marzo/1 aprile 2020 è prorogato senza soluzione di continuità per tutto il periodo in cui vige l’emergenza epidemiologica Covid-19 e il relativo dichiarato stato di necessità.
I lavoratori beneficiari devono risultare in forza presso il datore di lavoro durante il periodo decorrente dal 13/7/2020 sino il 29/10/2020 o ad eventuali nuove decorrenze che dovessero essere stabilite in futuro dalle disposizioni in materia.
Estensione del periodo temporale riguardante la tutela integrativa rispetto ai trattamenti di integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga previsti dalla normativa vigente per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il periodo temporale fissato nel capo I, comma 1 dell’accordo quadro del 10/6/2020 è prorogato senza soluzione di continuità per tutto il periodo in cui vige l’emergenza epidemiologica Covid-19 e il relativo dichiarato stato di necessità.
L’ammontare delle prestazioni che vengono autorizzate da parte del Fondo in base agli accordi locali del 31 marzo/1 aprile 2020 e 10/6/2020 è sempre correlato e definito dalla relativa circolare che l’INPS determina annualmente ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015.
Il presente accordo acquista efficacia espressa con l’inoltro del testo da parte dei sottoscrittori del presente accordo con messaggio elettronico semplice al mittente.

Bonus baby sitting per i lavoratori iscritti alla Gestione separata


Dal 9 novembre 2020, il decreto “ristori-bis” ha previsto il bonus baby sitting per i lavoratori iscritti alla Gestione separata, o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.


Dunque, limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.
La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il beneficio si applica anche in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura, nonché nei confronti dei genitori affidatari; è escluso invece per le prestazioni rese dai familiari.
L’agevolazione viene erogata mediante il libretto famiglia, ed è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido (art. 1, comma 355, L. n. 232/2016).


ISTITUTI INVESTIGATIVI FEDERPOL: ACCORDO 11/11/2020



Firmato il giorno 11/11/2020, tra la FEDERPOL e la FESICA CONFSAL, l’accordo modificativo del CCNL per i dipendenti degli istituti investigativi privati e delle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare


Le Parti con la firma dell’accordo in esame, hanno modificato il CCNL per i dipendenti degli istituti investigativi Federpol, come segue:
Declaratoria
Per quanto riguarda i lavoratori inquadrati nel Settimo Livello al fine di favorire un graduale allineamento professionale e retributivo degli stessi, tenuto conto degli oneri di formazione e addestramento che il datore di lavoro deve affrontare nella fase iniziale del rapporto di lavoro, le parti stabiliscono che trascorsi 24 mesi dall’assunzione i suddetti lavoratori verranno inquadrati al sesto livello. Tale passaggio non comporterà necessariamente un cambiamento delle mansioni assegnate.
Lavoro intermittente o a chiamata
Al fine di individuare un percorso che renda concretamente attuabile la deroga all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 81 del 15/6/2015 in tema di numero massimo di giornate complessive di utilizzo del lavoro intermittente, le parti stabiliscono che attraverso la sottoscrizione di contratti collettivi di lavoro a livello aziendale o territoriale, stipulati ai sensi dell’art. 8 del D.L. 138/2011 convertito dalla Legge 148/2011, è possibile derogare al limite di quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari stabilito dall’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 15/6/2015 n. 81. Si specifica, inoltre, che qualora il dipendente venga chiamato alla prestazione lavorativa, questa può consistere anche in una prestazione di durata inferiore alle 8 ore giornaliere previste per il contratto a tempo pieno, a condizione che ne sia data comunicazione al lavoratore, e quest’ultimo abbia accettato la richiesta dell’azienda.
Permessi retribuiti
L’art. 41 del CCNL 19/2/2020 dispone che i lavoratori usufruiranno di 104 ore di permessi individuali retribuiti, comprensivi delle festività soppresse di cui alla legge n. 54/1977 e al DPR n. 792/1985, che dovranno essere utilizzati entro l’anno solare.
Per tutti i lavoratori assunti successivamente alla data di sottoscrizione del CCNL, fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui alla legge n. 54/1977 (festività soppresse), le ulteriori ore di permesso di cui sopra, verranno riconosciute in misura pari a un terzo decorsi due anni dall’assunzione, due terzi decorsi quattro anni dall’assunzione ed in misura pari al 100% decorsi sei anni dall’assunzione.
Ad integrazione di tale disposizione, l’accordo 11/11/2020 al fine di rendere graduale l’incremento dei permessi retribuiti anche per i lavoratori già in forza, stabilisce che per coloro che sono già in forza alla data di sottoscrizione del CCNL (19/2/2020), la gradualità decorre dalla stessa data.
I permessi retribuiti saranno dunque riconosciuti nella seguente misura:








1° e 2° anno

3° e 4° anno

5° e 6° anno

Oltre il 6° anno

32 ore 56 ore 80 ore 104 ore

Apporto economico dei soci di cooperativa, invalida la delibera se manca il termine finale della crisi


In tema di società cooperative, la validità delle delibere impositive di apporti economici da parte dei soci lavoratori è condizionata anche alla necessaria indicazione del termine finale dello stato di crisi, in difetto del quale tali delibere, che attingano tramite trattenute al trattamento economico spettante al socio lavoratore, risultano illegittimamente assunte in violazione del principio di immodificabilità in peius di quel trattamento (Corte di Cassazione, sentenza 12 novembre 2020, n. 25631)


Una Corte d’appello territoriale, confermando la decisione del Tribunale di primo grado, aveva accolto la domanda proposta da un socio lavoratore nei confronti di una Società Cooperativa, avente ad oggetto la condanna della Cooperativa alla restituzione in favore dell’istante delle somme trattenutegli nel corso del rapporto, a titolo di “quota sociale” (euro 0,88 l’ora ed euro 100,00 mensili). e di quelle conseguenti alla mancata inclusione delle stesse nel computo del TFR.
Avverso la decisione ricorre così in Cassazione la Società Cooperativa, lamentando la non conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte territoriale, che subordina l’opponibilità al socio lavoratore delle delibere che gli impongono apporti anche economici per la soluzione di situazioni di crisi, a delimitazioni dei criteri quantitativi e temporali dei conferimenti. Altresì, viene prospettata violazione e falsa applicazione della legge, in relazione alla ritenuta inopponibilità al socio lavoratore anche delle delibere impositive di un conferimento a ripiano delle perdite anteriori al suo ingresso nella cooperativa, stante la regola codicistica per cui il nuovo socio è responsabile delle obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio (art. 2269 c.c.).
Per la Suprema Corte i motivi del ricorso sono infondati.
Alla luce dell’orientamento di legittimità (Corte di Cassazione, sentenza 18 luglio 2018, n. 19096), in tema di società cooperative, la deliberazione, nell’ambito di un piano di crisi aziendale, di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi dei soci lavoratori e di forme di apporto economico da parte di questi (art. 6, co. 1, lettere d) ed e), L. n. 142/2001), in deroga al principio generale del divieto di incidenza “in peius” del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva, è condizionata alla necessaria temporaneità dello stato di crisi e, quindi, all’essenziale applicazione di un termine finale ad esso.
Di qui, dunque, deve affermarsi l’ammissibilità di condizioni di validità delle delibere impositive di apporti economici da parte dei soci lavoratori, finalizzate al ripiano delle perdite di esercizio, in difetto delle quali le delibere stesse che ai predetti fini attingano, tramite trattenute, al trattamento economico spettante al socio lavoratore, risultano illegittimamente assunte in violazione del principio di immodificabilità in peius di quel trattamento.