
Siglato il 10/11/2020, tra la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, i rappresentanti delle Associazioni datoriali ed i rappresentanti delle Organizzazione Sindacali dei Lavoratori, l’accordo quadro locale fra la provincia autonoma di Bolzano e le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello locale sui criteri di accesso al fondo territoriale di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per la tutela integrativa di persone in cassa integrazione guadagni – estensione del periodo di applicazione.
Su proposta dell’Assessore competente al lavoro sono stati definiti i criteri circa l’utilizzo dei fondi esclusivamente provinciali destinati alla copertura delle prestazioni del Fondo di solidarietà della Provincia autonoma di Bolzano.
Inoltre, si è convenuto l’estensione del periodo di applicazione della prestazione prevista nel capo 2, comma 1 dell’accordo quadro locale del 31 marzo/1/4/2020, ai sensi della normativa vigente e definizione del requisito soggettivo.
Il periodo temporale specificato nel capo 2, comma 1 dell’accordo locale del 31 marzo/1 aprile 2020 è prorogato senza soluzione di continuità per tutto il periodo in cui vige l’emergenza epidemiologica Covid-19 e il relativo dichiarato stato di necessità.
I lavoratori beneficiari devono risultare in forza presso il datore di lavoro durante il periodo decorrente dal 13/7/2020 sino il 29/10/2020 o ad eventuali nuove decorrenze che dovessero essere stabilite in futuro dalle disposizioni in materia.
Estensione del periodo temporale riguardante la tutela integrativa rispetto ai trattamenti di integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga previsti dalla normativa vigente per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il periodo temporale fissato nel capo I, comma 1 dell’accordo quadro del 10/6/2020 è prorogato senza soluzione di continuità per tutto il periodo in cui vige l’emergenza epidemiologica Covid-19 e il relativo dichiarato stato di necessità.
L’ammontare delle prestazioni che vengono autorizzate da parte del Fondo in base agli accordi locali del 31 marzo/1 aprile 2020 e 10/6/2020 è sempre correlato e definito dalla relativa circolare che l’INPS determina annualmente ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015.
Il presente accordo acquista efficacia espressa con l’inoltro del testo da parte dei sottoscrittori del presente accordo con messaggio elettronico semplice al mittente.


