Iscrizione “anticipata” al registro dei praticanti avvocati limitata agli studenti in regola


Secondo l’art. 41, co. 6, lett. d), L. n. 247/2012, «Il tirocinio può essere svolto: (…) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza». II riferimento all’ultimo anno del corso di studio, non può essere inteso come ultimo anno, qualunque esso sia, del corso di studio, ma necessariamente come l’ultimo del corso legale al quale si sia «regolarmente iscritti» che, appunto, è il quinto anno. L’iscrizione “anticipata” al registro dei praticanti avvocati è, pertanto, limitata ai soli studenti in regola con l’andamento curriculare (Cassazione, sentenza n. 24379/2020).


Il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso di un ptaticante avvocato avverso la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, che aveva rigettato la sua istanza di iscrizione anticipata nel registro dei praticanti per svolgere il tirocinio prima del conseguimento del diploma di laurea, ai sensi della «Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense», di cui all’art. 41, comma 6, lett. d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Il ricorrente sosteneva di avere diritto all’iscrizione anticipata perché era iscritta all’ultimo anno del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, aveva ultimato gli esami, era in procinto di ultimare la tesi di laurea e aveva lavorato presso l’ufficio legale di un istituto di credito collaborando con un avvocato.
Il Consiglio Nazionale Forense rilevava, tuttavia, che l’interessata, pur essendo in regola con gli esami dei primi quattro anni, era fuori corso da due anni, sicché non trovava applicazione la disposizione invocata.
Contro questa decisione è stato proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, motivi considerati dalla Cassazione infondati.
Le critiche illustrate dalla ricorrente non scalfiscono la correttezza in diritto della decisione impugnata, le cui argomentazioni si fondano sul dato testuale dell’art. 41, comma 6, della legge n. 247 del 2012, secondo cui «Il tirocinio può essere svolto: (…) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza».
II riferimento all’«ultimo anno del corso di studio», diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non può essere inteso come ultimo anno, qualunque esso sia, del corso di studio, ma necessariamente come l’ultimo del corso legale al quale si sia «regolarmente iscritti» che, appunto, è il quinto anno.
Questa conclusione non è smentita, ma indirettamente avvalorata dal d.m. n. 70 del 2016 che, all’art. 5, comma 4, fa riferimento alla «durata legale del corso» proprio con riferimento allo studente praticante che non consegua il diploma di laurea «entro i due anni successivi», imponendogli di «chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti».
Ad una opposta conclusione non può pervenirsi alla luce delle due convenzioni indicate, la cui eventuale violazione non è censurabile in termini di violazione di norme di diritto, non potendosi riconnettere ad esse la natura né le caratteristiche delle norme di legge. Si tratta, infatti, di atti negoziali di cui la legge prevede l’adozione nell’ottica della «piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi» (art. 40, comma 2), ai quali è possibile riconnettere, al più, un valore di fonte normativa integrativa.
La ricorrente ha sviluppato nella memoria, di cui all’art. 378 c.p.c., censure ed argomenti nuovi, mentre è noto che le memorie sono destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero a confutare le tesi avversarie, ma non a sollevare nuove questioni né a proporre nuove censure, che non siano rilevabili d’ufficio, né a specificare, integrare o ampliare il contenuto dei motivi originari di ricorso (vd. Cass. n. 17893 del 2020, n. 24007 del 2017). La censura di violazione della Direttiva n. 2000/78/CE, in tema di discriminazioni, è nuova (non formulata nel ricorso, contrariamente a quanto sostenuto nella memoria) e, comunque, formulata in modo astratto e inidonea a scalfire l’interpretazione della normativa offerta dal Consiglio Nazionale Forense, la quale è coerente con la ratio legis di consentire agli studenti più impegnati nello studio, in regola con gli esami e non fuori corso, di anticipare l’ingresso nel mondo del lavoro.
Con riguardo infine alla censura inerente alla natura amministrativa e non giurisdizionale della decisione impugnata del Consiglio Nazionale Forense, che si assume «[potesse] decidere solo in veste di ente pubblico amministrativo», è anch’essa nuova e formulata in modo del tutto astratto, non specificandosi neppure quali siano le conseguenze lesive della asserita violazione di legge connessa al «rango di sentenza» della decisione impugnata.
In conclusione, il ricorso è rigettato.

Indicazioni operative sulla gestione dei corsi Formatemp

Fornite, dal Fondo Formatemp, le indicazioni operative sulla gestione dei corsi già presentati e avviati a seguito della sospensione della formazione in presenza

Il Fondo Formatemp è il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per la gestione della formazione e del sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione.
Come risaputo, in considerazione della diffusione dei contagi da COVID-19 su tutto il territorio nazionale, il DPCM del 3 novembre ha sospeso la formazione in presenza, per cui il Fondo fornisce indicazioni operative per la gestione delle attività formative da esso finanziate.
In caso di interruzione della formazione nella quale non erano previsti moduli obbligatori, oppure, se previsti, già erogati, le Agenzie possono rimodulare la durata del corso eliminando le ore residue dai singoli Moduli ed inserendo come data di fine progetto quella relativa all’inizio delle restrizioni. In questo caso otterranno il riconoscimento dei costi sostenuti per il periodo di erogazione svolto.
In caso di interruzione della formazione nella quale erano previsti moduli obbligatori che non sono stati erogati (uno o entrambi) prima dell’interruzione, alle ApL verranno riconosciuti i costi sostenuti. In questi casi, considerato che non potrà essere rilasciato l’attestato ai discenti, detti corsi non verranno considerati ai fini del calcolo degli obiettivi di placement. In tal caso, dovranno comunque essere corrisposte ai discenti le indennità di frequenza ed eventuali ulteriori servizi accessori e che, all’atto della chiusura del progetto, dopo aver consolidato le giornate svolte e le relative frequenze, l’ApL dovrà selezionare il flag “Deroga rendicontazione emergenza COVID-19” che sblocca i controlli consentendo la rendicontazione.
I progetti/moduli presentati a partire dal 16 ottobre 2020 e interrotti nella modalità in presenza ma idonei per contenuti e condizioni alla conversione in modalità diversa, potranno essere sottoposti a variazione. Detta variazione dovrà essere apportata modificando la modalità di erogazione all’interno dei moduli non ancora svolti.
Nei casi in cui il modulo, al momento dell’interruzione, risulti parzialmente svolto, si potrà procedere riparametrando la durata sulla base delle ore già erogate e inserendo un nuovo modulo a completamento delle ore inizialmente previste.
Detta modalità sarà applicabile anche nei casi in cui le ore già svolte non consentano il raggiungimento dello standard minimo di durata previsto per lo specifico modulo, fattispecie per la quale, prima di poter effettuare la variazione, si rende necessario l’inserimento della presente comunicazione all’interno della sezione Accordo Sindacale del progetto.
Con riferimento ai progetti presentati fino al 15 ottobre 2020, per tutte le tipologie ad esclusione dell’On the Job e della Qualificazione in affiancamento, restano invariate le indicazioni già in uso, attraverso il caricamento nella sezione Accordo Sindacale della dichiarazione contenente le specifiche della piattaforma utilizzata.

CASSA EDILE REGGIO CALABRIA: Bonus Premialità

La Cassa Edile della provincia di Reggio Calabria informa che anche per l’anno 2020 è previsto il “Bonus Premialità” a favore delle imprese

Le Parti sociali territoriali informano che allo scopo di valorizzare gli sforzi delle Imprese e dei Lavoratori sul campo della legalità, della regolarità e della sicurezza, hanno stabilito anche per l’anno 2020, il “Bonus Premialità”, a favore delle imprese. Il vantaggio consiste nell’abbattimento del contributo APE a valere sulla Riserva APE a disposizione della Cassa Edile.
Requisiti e termini di presentazione della domanda
L’impresa richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
1. essere iscritta alla Cassa Edile di Reggio Calabria da almeno 4 anni ed aver dichiarato almeno 12 mesi;
2. aver denunciato nell’anno (1/10/2019- 30/9/2020), sul 90% degli operai, almeno 1.050 ore lavorate annue ovvero la loro proporzione per parte di anno o per natura di contratto;
3. avere dichiarato (nel periodo di riferimento) correntemente cantieri e sub-appaltatori alla cassa edile.
4. avere D.U.R.C. regolare alla data della domanda di premialità (pagato il MUT di settembre);
5. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi, previdenziali ed assistenziali e di lavoro;
6. essere in regola con la formazione obbligatoria prevista dalla normativa sulla sicurezza sui cantieri e dal vigente CCNL, rilevabile da specifico attestato ESEFS;
7. Aver ricevuto l’intervento di consulenza almeno in un cantiere da parte di un tecnico di ESEFS allo scopo di accertare la corretta esecuzione delle misure di prevenzione.
Al fine della verifica dei requisiti delle ore lavorate e delle mensilità denunciate, alle aziende iscritte anche nelle altre Casse Edili provinciali calabresi e ad Edilcassa Calabria verranno considerate le ore lavorate denunciate e pagate presso tali Casse, in tal caso l’impresa dovrà far pervenire certificazione dell’altra Cassa, ovvero apposita autocertificazione, inserita nel modello domanda.
L’impresa per accedere alla premialità per la contribuzione 2020 dovrà consegnare allo sportello della Cassa Edile o inviare via pec, la domanda, redatta su apposito modello, improrogabilmente, entro il 31/12/2020.
I requisiti sopra riportati potranno essere autocertificati da parte dell’azienda interessata, tramite compilazione e sottoscrizione del modello domanda e/o allegando la documentazione richiesta.
Qualora in caso di verifica sorgano incongruenze rispetto a quanto autocertificato dall’impresa, l’accesso alla prestazione premiale sarà precluso/ recuperato.
Premialità
La premialità sarà resa disponibile, entro il 31/01/2020, attraverso apposita comunicazione e fruibile attraverso compensazione del debito delle denunce mensili telematiche o mediante corresponsione diretta.
La premialità sarà pari al 20% contributo APE del (2,53%) versato a questa Cassa Edile dalla stessa impresa per il periodo interessato (1/10/19-30/09/20), con un limite massimo annuo per azienda di € 10.000,00. Le somme saranno rimborsate entro i limiti delle somme stanziate e riconosciute in base alla data di protocollo di ricevimento della domanda.


Reggio Calabria lì 29/10/2020

Sostegno al reddito nel Terziario di Bologna


Siglato il 13/10/2020, tra Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom Città Metropolitana di Bologna e Filcams Cgil Bologna, Fisascat Cisl Area Metropolitana Bolognese e Uiltucs Uil Emilia Romagna, l’accordo straordinario di sostegno al reddito per lavoratori e aziende per fronteggiare la crisi causata dall’emergenza epidemiologica ancora in corso.

L’accordo integra gli accordi straordinari già sottoscritti il 3/3/2020, il 1/4/2020 e il 14/7/2020.
Gli interventi a sostegno del reddito da parte di Ebiterbo riguardano i seguenti casi:
1. Interventi in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa conseguente a emergenza epidemiologica (in assenza di altri ammortizzatori);
2. Contributo straordinario per la serenità abitativa: per i lavoratori titolari di un mutuo prima casa o locatori di una immobile di residenza o in cui sono domiciliati in quanto fuori sede, contributo mensile lordo fino a 150 Euro, nel caso di riduzione dell’orario di lavoro tra il 40% ed il 60, fino a 200 Euro nel caso di riduzione dell’orario di lavoro tra il 60% ed il 80%; fino a 250 Euro nel caso di riduzione dell’orario di lavoro tra il 80% ed il 100%. Il contributo può essere chiesto per un massimo di 3 mesi nel periodo dal 1/3/2020 al 31/12/2020.
3.Contributo solidaristico: per i lavoratori che abbiano subito una sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa a seguito dell’emergenza epidemiologica, contributo mensile lordo di 100,00 Euro nel caso di riduzione dell’orario di lavoro fino al 33%; contributo mensile lordo di 150 Euro nel caso di riduzione dell’orario di lavoro tra il 33% e il 66%; contributo mensile lordo di 200 Euro nel caso di riduzione dell’orario di lavoro oltre il 66%. Il contributo può essere chiesto solo per il periodo compreso tra il 1/3/2020 e il 31/5/2020. Inoltre il contributo è assorbito fino a concorrenza nel caso in cui il datore di lavoro abbia integrato l’ammortizzatore sociale nel mese di riferimento.
4.Welfare Straordinario-Assistenza genitoriale al figlio minore: ai lavoratori che hanno necessità di assentarsi dal lavoro per assistere i propri figli fino a 14 anni, nel periodo di chiusura delle scuole, contributo del 50% della retribuzione, per la fruizione, di un ulteriore periodo (rispetto a quanto già disposto dai precedenti accordi del 3/3/2020, del 1/4/2020 e del 14/7/2020), di permessi non retribuiti, pari a 30 giorni lavorativi, nel periodo dal 16/9/2020 al 24/12/2020.
5.Misure di rafforzamento della prevenzione: contributi per le aziende a sostegno di interventi destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il contributo è pari al 40% delle spese sostenute nel periodo dal 1/3/2020 al 31/12/2020 debitamente documentate, con un massimale di 500,00 Euro al netto dell’Iva.
Quindi le scadenze degli interventi al:
– punto 1: entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo sindacale
– punto 2: entro il 31/1/2021
– punto 3: entro il 31/12/2020
– punto 4: entro la fine del mese successivo alla consegna della busta paga in cui risulta il permesso non retribuito
– punto 5: entro il 31/1/2021
Le domande possono essere presentate con le seguenti modalità:
– Via web, accedendo dall’area riservata del sito www.ebiterbo.it previa registrazione;
– Spedizione alla Casella Postale indicata sul modulo;
– Tramite PEC;
– Consegna per il tramite di una delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, socie dell’Ente, alle quali è possibile chiedere assistenza per la compilazione della domanda.