Reddito di emergenza DL 137: domande entro il 30 novembre


I nuclei familiari che non hanno presentato la domanda di Reddito di Emergenza, o ai quali il beneficio non è stato riconosciuto, possono presentare domanda per le mensilità di novembre e dicembre 2020 – riconosciute dal D.L. 137/2020 – a partire dal 10 novembre 2020 ed entro il termine perentorio del 30 novembre.


Dunque, il beneficio può essere richiesto all’Inps, esclusivamente on line, a partire dal 10 novembre 2020 ed entro il termine perentorio del 30 novembre 2020, attraverso i consueti canali telematici:
– il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN (si ricorda che dal 1° ottobre l’Istituto non rilascia più PIN), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica; gli Istituti di patronato; i CAF.
La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare. È, pertanto, necessario che alla data di presentazione della domanda sia stata presentata una DSU, ordinaria o per ISEE corrente. Non è valida, ai fini della richiesta del presente beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.
I nuclei familiari che presenteranno domanda di Rem D.L. 137, dovranno essere in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore alle soglie previste dalla legge; l’assenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscano o abbiano percepito una delle indennità previste dal DL 137/2020 per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, nonché a favore dei lavoratori sportivi); il rispetto dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3 dell’articolo 82 del DL n. 34/2020.
La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, se verificata in sede di istruttoria, comporta la reiezione della domanda mentre, se emersa successivamente, determina la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente. Laddove la DSU valida al momento della presentazione della domanda presenti omissioni e/o difformità, l’Istituto si riserva di verificarle prima della valutazione del requisito della soglia ISEE.
In caso di accoglimento, il Rem D.L. 137 è erogato per le mensilità di novembre 2020 e dicembre 2020. L’INPS comunica l’accoglimento o la reiezione della domanda mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati in domanda. In caso di mancato accoglimento, l’Istituto rende tempestivamente disponibili all’interessato le motivazioni che non hanno reso possibile il riconoscimento del beneficio.
Gli esiti sono consultabili on line da parte del cittadino o dell’intermediario che ha trasmesso la domanda.
Il beneficio è erogato mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.

Premio alla nascita: domanda in caso di gravidanze plurime e di affidamento o adozioni plurimi


Con messaggio n. 4252/2020, l’Inps fornisce chiarimenti sulle modalità di presentazione della domanda di “premio alla nascita” nei casi di gravidanze plurime e di affidamento o adozioni plurimi.


Il “premio alla nascita” – come si ricorderà – è un beneficio economico di 800 euro riconosciuto, su domanda, alla futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza ovvero alla nascita o al momento dell’affidamento o dell’adozione di minorenne (art. 1, co. 353, L. 11 dicembre 2016, n. 232).
Con le circolari n. 39/2017 e n. 61/2017, l’Istituto ha fornito indicazioni sulla prestazione, specificando che può essere concessa in un’unica soluzione in occasione dei seguenti eventi:
– compimento del settimo mese di gravidanza (ovvero dall’inizio dell’ottavo mese);
– nascita avvenuta (anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza);
– adozione di minorenne, nazionale o internazionale, e nei casi di affidamento preadottivo, nazionale o internazionale.
Il premio viene riconosciuto anche quando, maturato il requisito del settimo mese di gestazione, si verifichi un’interruzione della gravidanza.
Si evidenzia che, se è già stata presentata la domanda in relazione alla gravidanza, non si può presentare un’ulteriore domanda in relazione alla nascita dello stesso figlio. Analogamente, se viene richiesto il premio per l’affidamento preadottivo non può poi essere richiesto il premio in occasione della successiva adozione dello stesso minorenne.


Gravidanza plurima


Nel caso di gravidanza plurima, per ottenere la liquidazione del premio per ciascun figlio, la richiedente può presentare domanda:
– al compimento del settimo mese, selezionando l’evento: “Compimento del 7° mese di gravidanza (ovvero dall’inizio dell’8° mese di gravidanza)”. In esito al parto gemellare, la richiedente dovrà poi presentare un’altra domanda con le informazioni relative a tutti i gemelli;
– a parto avvenuto, selezionando l’evento: “Nascita avvenuta (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza)” e indicando direttamente il codice fiscale di tutti i gemelli.
Nel primo caso, se la domanda volta a richiedere il premio per la gravidanza viene accolta, può essere liquidata una sola quota di 800 euro. Le altre quote da 800 euro potranno essere erogate, per ciascun figlio, a seguito della seconda domanda che l’interessata dovrà presentare a parto avvenuto, indicando il codice fiscale di tutti i gemelli.
Nel secondo caso, se la domanda volta a richiedere il premio per la nascita viene accolta, possono essere corrisposte tante quote da 800 euro quanti sono i gemelli i cui codici fiscali sono indicati nella domanda.


Affidamento o adozione plurimi
In caso di affidamento o adozione plurimi, anche gemellari, spettano, in presenza dei requisiti, tante quote da 800 euro quanti sono i minorenni adottati o affidati.
In base alla situazione che ricorre, è possibile selezionare l’evento “Adozione nazionale”, “Adozione internazionale”, “Affidamento preadottivo nazionale” o “Affidamento preadottivo internazionale”, inserendo in un’unica domanda le informazioni di tutti i minorenni adottati o affidati oppure, a scelta della richiedente, presentando una domanda per ogni minorenne adottato o affidato.

IMPIANTI A FUNE: incontro del 10/11/2020 tra le Parti del Settore

Firmato il 10/11/2020, tra ANEF e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SAVT, Parti del CCNL per gli addetti degli impianti di trasporto a fune, un verbale nel quale affrontano i problemi del settore derivanti dall’emergenza epidemiologica

La riunione, convocata dall’ANEF, è stata l’occasione per analizzare le criticità riscontrate e gli interventi messi in atto per affrontare l’emergenza epidemiologica che ha toccato anche i lavoratori del settore del trasporto a fune.
Le parti si sono confrontate partendo dalla positiva valutazione dei provvedimenti firmati nei mesi scorsi per tenere il settore in sicurezza e dalla necessità dell’adozione da parte della Conferenza Stato Regioni e del CTS del Protocollo per la riapertura della stagione sciistica che si attende per le prossime settimane.
Nella discussione, le Parti hanno individuato diverse proposte da portare avanti con azioni specifiche nell’ambito del confronto con la Conferenza Stato Regioni e con le Istituzioni Locali, delineate come segue:
Emergenza Covid-19
È necessario promuovere una reale azione di coordinamento tra le diverse aziende e le strutture sindacali regionali/territoriali, coinvolgendo le istituzioni locali, al fine di uniformare le modalità e le condizioni di accesso agli impianti e le indicazioni da rispettare per tutelare al meglio la salute dei lavoratori e dell’utenza.
Si deve mantenere un costante coordinamento, anche attraverso il coinvolgimento dei Comitati aziendali, per l’applicazione e, se necessario, l’aggiornamento dei protocolli di sicurezza aziendali, al fine di garantire la tutela della salute dei lavoratori, nonché il distanziamento sociale negli ambienti di lavoro e negli ambienti comuni.
Inoltre, è necessario porre particolare attenzione allo svolgimento dell’attività lavorativa sugli impianti e durante la gestione dei flussi dell’utenza, coinvolgendo le istituzioni locali per la gestione delle emergenze e dei comportamenti critici degli utenti, secondo criteri di buon senso e ragionevolezza.
Risorse
Condizionare le risorse stanziate dal Decreto Ristoro, in modo graduale e progressivo rispetto alle eventuali necessità di chiusure e della diminuzione dell’utenza, anche in relazione alla possibile ed eventuale interdizione degli spostamenti tra le regioni e da Paese confinanti.
Stagionali
Prevedere forme di tutela per i lavoratori stagionali con strumenti atti a garantire la continuità occupazionale e il sostegno del reddito in questa fase di emergenza epidemiologica.
Formazione e prevenzione infortuni sul lavoro
Necessità di sviluppare e implementare la formazione, per ogni specifica mansione, finalizzata a prevenire e contenere gli infortuni sul lavoro. Nello specifico è fondamentale intervenire in maniera incisiva con ogni strumento utile per prevenire e contenere il rischio aggressioni per il personale front line ulteriormente aggravata nella fase di emergenza epidemiologica anche con specifici corsi formativi finalizzati alla gestione dei conflitti.
Lavori gravosi e usuranti
Intervenire al fine di ottenere il riconoscimento nel novero delle attività gravose e usuranti per i lavoratori che svolgono mansioni di lavorazione in quota e in condizioni climatiche critiche, sostenendo l’Avviso Comune sottoscritto in occasione del rinnovo del CCNL 2019-2022 (All.9).”
In considerazione del contesto nazionale, soggetto a cambiamenti repentini in relazione agli sviluppi dell’emergenza epidemiologica, le Parti si sono impegnate ad incontrarsi entro la fine del mese di novembre.

DL Ristori-bis: esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura



Tra le altre misure urgenti previste dal DL n. 149/2020, anche misure di sostegno alla filiera agricola, pesca e acquacoltura. Prevista, infatti, all’articolo 21 la totale decontribuzione anche per il mese di dicembre per le imprese interessate dal primo decreto-legge Ristori, attive nei settori della filiera agricola, della pesca e dell’acquacoltura. Al fine di far fronte, inoltre, alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, è concesso (articolo 22) alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute, ed alle loro associazioni, un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.


Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
L’articolo 16 del DL 28 ottobre 2020, n. 137 ha previsto al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell’epidemia da COVID 19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.
L’articolo 21 del DL n. 149/2020 dispone che gli stessi soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui sopra, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3 di seguito riportati, sia riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.
L’esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.













































Codice Ateco

Descrizione

01.xx.xx Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02.xx.xx Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
03.xx.xx Pesca e acquacoltura
11.02.10 Produzione di vini da tavola e V.Q.P.R.D.
11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05.00 Produzione di birra
46.21.22 Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00 Commercio all’ingrosso di fiori e piante
47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche


Quarta gamma
L’articolo 22, del DL in commento sostituisce, invece, l’articolo 58-bis, DL n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126/2020. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77, e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.
Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti.
Il contributo è pari alla differenza tra l’ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l’ammontare del fatturato dello stesso periodo dell’anno 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché la procedura di revoca del contributo.
Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.