
I nuclei familiari che non hanno presentato la domanda di Reddito di Emergenza, o ai quali il beneficio non è stato riconosciuto, possono presentare domanda per le mensilità di novembre e dicembre 2020 – riconosciute dal D.L. 137/2020 – a partire dal 10 novembre 2020 ed entro il termine perentorio del 30 novembre.
Dunque, il beneficio può essere richiesto all’Inps, esclusivamente on line, a partire dal 10 novembre 2020 ed entro il termine perentorio del 30 novembre 2020, attraverso i consueti canali telematici:
– il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN (si ricorda che dal 1° ottobre l’Istituto non rilascia più PIN), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica; gli Istituti di patronato; i CAF.
La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare. È, pertanto, necessario che alla data di presentazione della domanda sia stata presentata una DSU, ordinaria o per ISEE corrente. Non è valida, ai fini della richiesta del presente beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.
I nuclei familiari che presenteranno domanda di Rem D.L. 137, dovranno essere in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore alle soglie previste dalla legge; l’assenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscano o abbiano percepito una delle indennità previste dal DL 137/2020 per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, nonché a favore dei lavoratori sportivi); il rispetto dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3 dell’articolo 82 del DL n. 34/2020.
La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, se verificata in sede di istruttoria, comporta la reiezione della domanda mentre, se emersa successivamente, determina la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente. Laddove la DSU valida al momento della presentazione della domanda presenti omissioni e/o difformità, l’Istituto si riserva di verificarle prima della valutazione del requisito della soglia ISEE.
In caso di accoglimento, il Rem D.L. 137 è erogato per le mensilità di novembre 2020 e dicembre 2020. L’INPS comunica l’accoglimento o la reiezione della domanda mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati in domanda. In caso di mancato accoglimento, l’Istituto rende tempestivamente disponibili all’interessato le motivazioni che non hanno reso possibile il riconoscimento del beneficio.
Gli esiti sono consultabili on line da parte del cittadino o dell’intermediario che ha trasmesso la domanda.
Il beneficio è erogato mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.


