Nuova procedura FSBA nelle imprese artigiane

Il Fondo Nazionale di Solidarietà Bilaterale Artigianato (FSBA), ha pubblicato le procedure Covid19 aggiornate ed il manuale operativo per le settimane di cassa integrazione regolamentate dai Decreti 104 e 137.

il Fondo nazionale FSBA ha pubblicato le procedure Covid19 aggiornate ed il manuale operativo per le settimane di cassa integrazione regolamentate dai Decreti 104 e 137.
Le regole sono state pubblicate ma SINAWEB non è ancora aggiornato e dunque per i prossimi giorni è stata temporaneamente sospesa la possibilità di presentare nuove domande FSBA, con l’eccezione del caso delle aziende artigiane che hanno ricevuto il rifiuto di una CIG in deroga, le quali adesso possono presentare domanda FSBA Coronavirus, per il periodo 23 febbraio/12 luglio 2020, entro la nuova scadenza del 15 novembre 2020.
Il manuale operativo per le prestazioni FSBA di cui al d.l. 104/2020 e al d.l. 137/2020 prevede quanto segue:


PRIME 9 SETTIMANE d.l. 104/2020


1- Le domande già inserite sono prorogate fino al 15/11/2020, le risorse attribuite saranno gestite in considerazione dei seguenti periodi:
a. Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio 23/2/2020 – 12/7/2020.
b. Decreto Agosto 13/7/2020 – 31/12/2020 (fine periodo adeguato al 15/11/2020 in base al d.l. 137/2020).
c. Decreto Ristori 15/11/2020 – 31/01/2021.
2- Con cadenza mensile, il Fondo AUTORIZZA il periodo rendicontato e procede alla relativa erogazione delle prestazioni, relativamente alle prime 9 settimane.
3- Al raggiungimento delle giornate disponibili per le prime nove settimane dal 13/07 in poi (45 – 54 o 63 giorni, in base alla distribuzione dell’orario aziendale, ovvero, 5 – 6 o 7 giorni a settimana), il sistema riterrà le stesse complessivamente autorizzate (requisito per procedere con la richiesta delle ulteriori 9 settimane COVID19 CON FATTURATO) ed imposterà automaticamente la data di fine domanda.
4- Per il periodo 13/07 – 15/11, possono essere inseriti nella domanda, lavoratori in forza al 13/7/2020.


5- Le aziende che non hanno presentato domande nel periodo 23/2/2020 – 12/7/2020, possono presentare una domanda COVID19, tenendo in considerazione che:
a. Deve trattarsi di lavoratori in forza al 13/7/2020.
b. La durata massima della sospensione è di 9 settimane (45 – 54 o 63 giorni, in base alla distribuzione dell’orario aziendale, ovvero, 5 – 6 o 7 giorni a settimana), nel periodo dal 13/7/2020 al 15/11/2020.
c. Dev’essere redatto e allegato l’accordo sindacale.
d. La rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo, con eccezione delle domande le cui sospensioni sono iniziate nel mese di luglio, agosto o settembre 2020.
e. E’ necessario fare richiesta del ticket INPS.
f. La data fine domanda, di default 15/11/2020 (al momento della presentazione della domanda), viene successivamente aggiornata automaticamente, come descritto al punto 3.

SECONDE 9 SETTIMANE d.l. 104/2020


6- Relativamente alle domande di cui alle seconde 9 settimane, i datori di lavoro possono presentare una nuova domanda causale COVID con fatturato, tenendo in considerazione quanto segue:
a. Deve trattarsi di lavoratori in forza al 13 luglio 2020.
b. La durata della sospensione è di 9 settimane, nel periodo decorrente dalla data di esaurimento delle prime 9 settimane al 15/11/2020 (data fine impostata di default dal Sistema).
c. Devono essere state autorizzate le prime 9 settimane previste dal 13 luglio in poi.
d. Mantenimento dello stesso accordo sindacale allegato per le prime 9 settimane.
e. La rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo (ad eccezione delle domande con decorrenza luglio, agosto, settembre e ottobre 2020).
f. È necessario fare richiesta di nuovo ticket INPS.
g. Presentazione domanda entro il 30 del mese successivo (ad eccezione delle domande con decorrenza luglio, agosto, settembre e ottobre 2020).
h. Il periodo richiesto è considerato autorizzato, a prescindere dall’effettiva fruizione (a differenza delle prime 9 settimane del d.l. 104, dove si tiene conto dell’effettiva fruizione delle giornate).
i. Accettazione di una delle seguenti autodichiarazioni:
– Che l’azienda, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445, nel raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019:
i. Non ha avuto riduzione del fatturato.
ii. Ha avviato l’attività di impresa successivamente all’1/1/2019.
iii. Ha avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%.
iv. Ha avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%


6 SETTIMANE d.l. 137/2020 e d.l 149/2020


7- Relativamente alle domande di cui alle 6 settimane, i datori di lavoro possono presentare una nuova domanda causale COVID19, tenendo in considerazione quanto segue:
a. Deve trattarsi di lavoratori in forza al 9/11/2020.
b. La durata minima della sospensione è di una settimana, nel periodo decorrente dalla data di esaurimento delle 18 settimane (d.l. 104/2020) e comunque dal 16/11/2020 al 31/1/2021.
c. La durata massima della sospensione è di 6 settimane, nel periodo decorrente dalla data di esaurimento delle 18 settimane (d.l. 104/2020) e comunque dal 16/11/2020 al 31/1/2021.
d. Devono essere state autorizzate le 18 settimane previste dal d.l. 104/2020 (tranne che per i datori appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24/10/2020, che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche) (IN ATTESA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEL MINISTERO).
e. Mantenimento dello stesso accordo sindacale allegato nelle precedenti domande.
f. La rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo.
g. È necessario fare richiesta di nuovo ticket INPS.
h. Presentazione domanda entro il 30 del mese successivo.
i. Il periodo richiesto è considerato autorizzato, a prescindere dall’effettiva fruizione (a differenza delle prime 9 settimane del d.l. 104, dove si tiene conto 3 dell’effettiva fruizione delle giornate).
j. Accettazione di una delle seguenti autodichiarazioni:
– Che l’azienda, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445, nel raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019:
i. Non ha avuto riduzione del fatturato.
ii. Ha avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
iii. Ha avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%.
iv. Ha avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%
Oppure
– Che l’azienda, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 del d.l. 137/2020
i. È esente dal versamento del contributo addizionale.


E’ stata inoltre annullata la scadenza del 30/10/2020 per la presentazione di domande di assegno ordinario (no Covid19) riservate alle sole aziende che avevano terminato le prime 18 settimane di cassa integrazione in data antecedente al 13 luglio 2020; la domanda può riguardare i soli giorni compresi tra il 30 giugno ed il 12 luglio 2020 e può tuttora essere presentata.
I periodi di cassa integrazione: la sintesi ad oggi
Prime 18 settimane: vanno dal 23 febbraio al 12 luglio 2020
Seconde 18 settimane: vanno dal 13 luglio al 15 novembre 2020
Ulteriori 6 settimane: potranno essere richieste nel periodo tra il 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021 (per FSBA in queste settimane conta esclusivamente il richiesto e non l’effettivamente utilizzato)


Turismo : Emissione MAV di novembre al Fondo Fast

lL Fondo di assistenza sanitaria integrativa FAST per il settore Turismo fornisce comunicazione sull’emissione dei MAV del mese di novembre

Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Fast è il fondo per i dipendenti da aziende del settore turismo al quale devono essere iscritti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti.
Il suddetto Fondo comunica alle aziende che la prossima emissione dei MAV avverrà il 19 novembre 2020 e riguarderà i MAV richiesti entro il 17 novembre. I relativi pagamenti dovranno avvenire entro il 30 novembre 2020.
Le emissioni previste per l’intero 2020 sono:
– 18 dicembre (richieste entro il 16).
Le precedenti emissioni sono avvenute il 22 ottobre;  il 18 settembre;  il 7 agosto; il 17 luglio; il 18 giugno; il 21 maggio; il 23 aprile; il 26 marzo; il 20 febbraio; il 23 gennaio; il 19 dicembre; il 21 novembre; il 17 ottobre; il 19 settembre 2019. 

Alimentari Industria: Accordo firmato da Anicav, Assobibe, Assolatte e OO.SS.



Firmato il 10/11/2020, tra ANICAV, ASSOBIBE, ASSOLATTE e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, l’accordo di rinnovo del CCNL per l’Industria Alimentare 5/2/2016, che integra il precedente Verbale di accordo del 31/7/2020


L’accordo sottoscritto il 10/11/2020, tra ANICAV, ASSOBIBE, ASSOLATTE e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, integra, l’Accordo di rinnovo del CCNL del 31/7/2020, stipulato da UNIONE ITALIANA FOOD, ANCIT, e ASSOBIRRA con FAI, FLAI e UILA e successivamente sottoscritto da ASSICA, in data 8/10/2020, e da MINERACQUA, in data 12/10/2020.


Le Parti, inoltre, riconfermano gli accordi sottoscritti da FAI, FLAI e UILA con ANICAV, il 13/5/2020, con ASSOLATTE, il 14/5/2020, e con ASSOBIBE il 15/5/2020.


Premio di campagna
Le Parti, con la firma dell’accordo 10/11/2020, stabiliscono di inserire nell’articolato contrattuale, l’Art. 51/Ter Premio di campagna – che sostituisce e integra la precedente disciplina riguardante il settore delle conserve vegetali.
Pertanto, in aggiunta a quanto previsto, viene concordata la erogazione – salvo che la contrattazione aziendale di secondo livello o specifici accordi di settore sottoscritti dalle parti stipulanti interessate (ANICAV e UNIONFOOD, OO.SS.) non dispongono diversamente – un premio di campagna per i soli lavoratori stagionali addetti ai processi di lavorazione e trasformazione del pomodoro e piselli freschi.
L’importo mensile di tale premio è riportato nella seguente tabella:



























Livelli

Valore Indennità

1°S 142,57
123,97
102,28
89,88
80,58
74,38
68,19
61,99


Le parti, inoltre, concordano che laddove venga esercitata, con l’assistenza delle parti su indicate – ciascuna per il proprio ambito di rappresentanza – la contrattazione di secondo livello aziendale e/o di settore il premio di campagna confluirà nel premio variabile secondo le modalità che verranno stabilite dalle parti stipulanti il CCNL. In caso contrario l’indennità verrà erogata in cifra fissa secondo gli importi riportati nella tabella.

CCNL Metalmeccanica: nuovo Regolamento MètaSalute

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 9/11/2020 il nuovo Regolamento del Fondo sanitario MètaSalute per i lavoratori metalmeccanici.

Il presente regolamento disciplina il funzionamento di mètaSalute, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti.


Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono i contenuti dell’Atto Costitutivo, dello Statuto, le disposizioni contenute nel CCNL dell’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti e negli accordi sottoscritti dalle parti istitutive.
A decorrere dall’1/10/2017 le aziende che applicano il CCNL di cui alle disposizioni generali sono tenute ad aderire al Fondo mètaSalute e ad iscrivere, superato il periodo di prova, tutti i lavoratori dipendenti a cui vengono applicate le seguenti forme contrattuali:
– tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time e a domicilio;
– apprendistato;
– tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dall’iscrizione;
A decorrere dall’1/4/2018 le aziende che applicano il CCNL del settore orafo, argentiero e della gioielleria sono tenute ad aderire al Fondo mètaSalute ed iscrivere, superato il periodo di prova, tutti i lavoratori dipendenti a cui vengono applicate le seguenti forme contrattuali:
– a tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time e a domicilio;
– apprendistato;
– a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data d’iscrizione
Possono altresì aderire a mètaSalute:
– i lavoratori con le caratteristiche definite ai precedenti punti a cui si applicano contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle stesse organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti previo accordo, per ciascun settore, tra le citate OOSS dei lavoratori e le rispettive organizzazioni imprenditoriali;
– i dipendenti delle parti stipulanti il CCNL dell’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti anche se distaccati in base alla legge n. 300 del 1970;
– i lavoratori che a seguito di trasferimento d’azienda, operato ai sensi dell’art. 47, L. n. 428/1990, ovvero per effetto di mutamento di attività aziendale, abbiano perso i requisiti di cui al primo comma del presente articolo e le imprese da cui dipendono, possono continuare ad essere soci del Fondo se tale scelta viene concretizzata attraverso la stipula di un accordo aziendale.
Sono destinatari delle prestazioni del Fondo, in aggiunta ai soci, i seguenti familiari:
– Nucleo familiare fiscalmente a carico
– Nucleo familiare NON fiscalmente a carico
– I conviventi di fatto
E’ consentita l’iscrizione gratuita al Fondo per il 2020 e 2021:
– ai componenti del nucleo familiare fiscalmente a carico, i quali non devono possedere un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) superiore ad euro 2.840,51 (DPR n. 917/1986, punto n. 2) o quello pro tempore vigente;
– ai figli non fiscalmente a carico purché conviventi;
– ai figli non fiscalmente a carico non conviventi sino ai 30 anni di età che siano regolarmente iscritti ad Università aventi sede in province diverse rispetto a quella di residenza del genitore titolare iscritto.
L’iscrizione gratuita comporta l’inclusione nel piano sanitario del lavoratore titolare iscritto e la condivisione delle garanzie sanitarie e dei massimali secondo quanto previsto dalle Guide ai Piani Sanitari.
L’intera contribuzione mensile è dovuta in misura piena anche nel caso di:
– tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dall’iscrizione;
– part-time;
– aspettativa per malattia;
– congedo parentale;
– sospensione durante la quale è corrisposta retribuzione e/o indennità a carico dell’istituto previdenziale;
– CIG in tutte le sue tipologie;
– lavoratori distaccati all’estero qualora il lavoratore e/o i suoi familiari fiscalmente a carico non godano di una polizza sanitaria predisposta dall’azienda;
– NASPI a seguito di procedure di licenziamento collettivo. In tal caso la contribuzione sarà dovuta per un periodo di 12 mesi e dovrà essere versata in un’unica soluzione all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro attraverso le procedure di pagamento indicate dal Fondo.
Il Fondo mètaSalute per il 2020 e per il 2021 prevede i seguenti Piani Sanitari:
– Piano BASE con contribuzione mensile pari ad euro 13,00 su base annua;
– Piano A con contribuzione mensile pari ad euro 16,67 su base annua;
– Piano B con contribuzione mensile pari ad euro 21,00 su base annua;
– Piano C con contribuzione mensile pari ad euro 24,34 su base annua;
– Piano D con contribuzione mensile pari ad euro 28,17 su base annua;
– Piano E con contribuzione mensile pari ad euro 34,00 su base annua;
– Piano F con contribuzione mensile pari ad euro 67,00 su base annua.
Gli importi mensili sono determinati dividendo il premio annuo con arrotondamento al secondo decimale.