Iscrizione all’anagrafe dei Fondi sanitari 2020 del Fondo Sanimoda

Il Fondo di assistenza sanitaria Sanimoda per i lavoratori dell’industria della Moda è stato iscritto all’Anagrafe dei Fondi del Ministero della Salute

Sanimoda ha ottenuto l’attestazione che conferma l’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi del Ministero della Salute. I contributi versati al Fondo dai datori di lavoro non concorreranno a formare il reddito da lavoro dipendente, in quanto versati in conformità a disposizioni di Contratto Collettivo Nazionale. I lavoratori associati al Fondo SANIMODA, per effetto della non concorrenza alla formazione del reddito, non potranno portare in detrazione, nella propria dichiarazione.
Si ricorda che, possono registrarsi al fondo le aziende che applicano i seguenti CCNL:
• Tessile abbigliamento industria
• Occhialeria
• Penne
• Spazzole, pennelli, scope
• Pelle-cuoio e Ombrelli-ombrelloni
• Giocattoli
• Calzature


Somministrazione di lavoro: proroga del contratto a termine

Firmata il 2/11/2020, tra ASSOLAVORO e FELSA-CISL, NIDIL-CGIL, UILTEMP, l’intesa in materia di proroga del contratto a tempo determinato a sostegno della continuità occupazionale dei lavoratori in somministrazione con riferimento alle conseguenze dell’emergenza epidemiologica Covid-19

Le Parti hanno sottoscritto la presente intesa in materia di proroga del contratto a termine per la somministrazione di lavoro, in relazione a quanto previsto dall’art. 8, co. 1, lett. a), del D.L. n. 104 del 14/8/2020, convertito con modifiche dalla Legge n. 126 del 13/10/2020 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” riferite alle conseguenze dell’emergenza epidemiologica Covid-19.
Premesso che:
– La normativa su riportata prevede che “In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’art. 21 del D.Lgs. 15/6/2015, n. 81 e fino al 31/12/2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 15/6/2015, n. 81.”
– L’art. 21, co. 1 D.Lgs. n. 81 del 15/6/2015 stabilisce che “Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell’arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti.”
– Il CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro del 15/10/2019 prevede, all’art. 22, co. 1, che “Il regime generale delle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato è fissato in numero massimo di 6 proroghe per ogni singolo contratto, nell’arco del limite legale di 24 mesi, mentre i successivi commi 2 e 3 elencano una serie di ipotesi nelle quali il numero massimo di proroghe è elevato ad 8 per ogni singolo contratto.”
Le Parti, ciò premesso, concordano che la proroga stipulata ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. n. 104 del 14/8/2020, convertito con modifiche dalla Legge n. 126/2020, si considera neutra rispetto al numero massimo di proroghe (6/8) di cui all’art. 22 del CCNL 15/10/2019.
Precisano, inoltre, che eventuali sopravvenute modifiche normative, in particolare relative al termine finale del 31/12/2020, indicato dalla disposizione in trattazione, si considerano automaticamente recepite.

Ammortizzatori, bonus baby sitter e congedo straordinario nel DL Ristori bis


Il Consiglio dei Ministri, nella riunione di venerdì 6 novembre 2020, ha approvato il cd. Decreto RISTORI BIS contenente ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tra le principali misure adottate ai fini del ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte, l’ampliamento della platea dei destinatari beneficiari degli ammortizzatori sociali, la sospensione dei contributi previdenziali e la previsione di un bonus baby sitter da 1.000 euro o in alternativa di un congedo straordinario per i genitori lavoratori dipendenti.


Il decreto legge prevede lo stanziamento di ulteriori risorse ai fini del ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché ulteriori misure connesse all’emergenza in corso. Di seguito riportiamo alcune delle misure più significative.


Sospensione dei contributi previdenziali. Per le attività previste dal decreto-legge Ristori operanti nelle zone gialle vengono, infatti, sospesi i contributi previdenziali e assistenziali per il mese di novembre. Per quelle delle zone arancioni e rosse la sospensione è riconosciuta per i mesi di novembre e dicembre.
Bonus babysitting e congedo straordinario. Nelle regioni rosse nelle quali è prevista la sospensione delle attività scolastiche nelle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado viene introdotto un bonus babysitting da 1.000 euro e, nel caso in cui la prestazione di lavoro non possa essere resa in modalità agile, il congedo straordinario con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione mensile per i genitori lavoratori dipendenti.
– Ammortizzatori. Previste modifiche all’articolo 12 del DL n. 137/2020. Ampliata la platea dei destinatari beneficiari degli ammortizzatori sociali connessi all’emergenza sanitaria e prorogata la scadenza dei termini per accedere alla cassa integrazione Covid-19.
Sostegno alla filiera agricola, pesca e acquacoltura. Prevista la totale decontribuzione anche per il mese di dicembre per le imprese interessate dal primo decreto-legge Ristori, attive nei settori della filiera agricola, della pesca e dell’acquacoltura.
Potenziamento del sistema sanitario. Previsto inoltre l’arruolamento a tempo determinato di 100 fra medici e infermieri militari e la conferma fino al 31 dicembre di 300 fra medici e infermieri a potenziamento dell’INAIL.
Giustizia. Previste misure urgenti per la decisione dei giudizi penali di appello e per la sospensione dei termini utili ai fini del computo della prescrizione, nonché dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali nel periodo dell’emergenza epidemiologica.
Trasporto pubblico locale. La dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale è incrementata di 300 milioni di euro per il 2021, 100 dei quali possono essere utilizzati anche per servizi aggiuntivi destinati anche agli studenti.
Monitoraggio dei dati epidemiologici. Rafforzati gli obblighi di pubblicità e trasparenza in relazione al monitoraggio e all’elaborazione dei dati epidemiologici per la classificazione delle aree del paese destinatarie delle varie misure di contenimento, già individuate, fra quelle previste dalla normativa primaria, con DPCM del 3 novembre 2020.


Nella stessa riunione, il Consiglio dei Ministri, ha altresì approvato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in esame definitivo, un decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017 n. 229, concernente la revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, recante il codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
Il decreto mira a dare al Codice una maggiore completezza e sistematicità, in linea con le finalità della delega, tenendo conto anche delle questioni emerse in sede di prima applicazione del medesimo provvedimento.
L’intervento attua, tra l’altro, una consistente semplificazione: unifica la molteplicità di decreti e di direttive attuativi previsti per una medesima materia da alcuni articoli del testo vigente e stralcia, dalla revisione del regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto, i provvedimenti attuativi inerenti materie di competenza esclusiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nuova organizzazione degli Uffici delle Poste Italiane

Siglato il 4/11/2020, tra Poste Italiane S.p.A. e la SLC-CGIL, la SLP-CISL, la UILposte, la FAILP-CISAL, la CONFSAL Com.ni, la FNC UGL Com.ni, l’accordo che ha definito il nuovo sistema di classificazione degli Uffici Postali.

L’Azienda, nel rappresentare alle Organizzazioni Sindacali gli esiti della sperimentazione di cui in premessa, ha descritto la proposta di estensione sull’intero territorio nazionale del modello organizzativo “Hub & Spoke” definita anche attraverso una preventiva analisi con le strutture di Filiale volta a cogliere nel dettaglio le specificità orografiche dei singoli territori.
Le Parti convengono che la gestione delle ricollocazioni delle risorse interessate avvenga, a decorrere dal corrente mese di novembre, progressivamente ed in coerenza con i seguenti criteri, con applicazione, laddove ne ricorrano i requisiti, delle previsioni contrattuali in materia (es. indennità connesse al trasferimento):
– per il personale Quadro l’Azienda individuerà ogni opportuna soluzione di riallocazione in ambito provinciale, all’interno di altri uffici postali ovvero in altri ambiti organizzativi MP coerenti con il livello inquadramentale e con le professionalità maturate dai lavoratori;
– per i livelli B l’Azienda individuerà ogni opportuna soluzione di riallocazione entro 30 Km dal comune sede di lavoro attuale ovvero dal comune di residenza o di domicilio comunicato all’Azienda, qualora diverso dalla residenza, secondo un criterio di maggior favore per il lavoratore ed avendo a riferimento attività coerenti con il livello inquadramentale posseduto ed in linea con le professionalità acquisite, nel rispetto dei requisiti normativi previsti per lo svolgimento delle specifiche attività (es. IVASS, MIFID, ecc.).
Nel caso in cui, realizzate le azioni di cui sopra, permanessero ulteriori esigenze di ricollocazione, le Parti concordano che:
– per il personale Quadro, verrà individuato un UP di cluster coerente con il livello inquadramentale della risorsa, entro 30 Km dal comune sede di lavoro attuale ovvero dal comune di residenza o di domicilio comunicato all’Azienda, qualora diverso dalla residenza, nel quale le risorse svolgeranno attività di supporto al DUP fino all’individuazione di una ricollocazione in linea con i criteri sopra definiti entro il 31/12/2021. All’interno di questa finestra temporale l’Azienda si impegna ad individuare fin da subito, nell’ambito della provincia di assegnazione, soluzioni riallocative coerenti con il livello inquadramentale delle risorse e, qualora non disponibili, a garantire il necessario aggiornamento professionale dei lavoratori che comunque concorreranno, unitamente al restante personale, alla copertura delle esigenze sostitutive temporanee in coerenza con il livello inquadramentale, nonché a provvedere alla formazione professionale degli stessi su altri ruoli, anche extra UP, qualora dovessero emergere specifici fabbisogni;
– il personale di livello B, verrà temporaneamente impiegato in UU.PP. collocati entro 30 km dal comune sede di lavoro attuale ovvero dal comune di residenza o di domicilio comunicato all’Azienda, qualora diverso dalla residenza e, in coerenza con il livello inquadramentale posseduto e con le previsioni normative vigenti, potrà essere temporaneamente applicato in altri UP per esigenze organizzative/sostitutive ovvero all’interno di Uffici Hub a maggiore complessità per supportare il DUP nello svolgimento delle attività di coordinamento e gestione degli Uffici Spoke nella prima fase di implementazione del progetto. In via residuale ed esclusivamente su base volontaria, il personale di livello B potrà essere assegnato ad attività di sportello entro 10 Km dal comune sede di lavoro attuale ovvero dal comune di residenza secondo un criterio di maggior favore per il lavoratore.


Le provvisorie ricollocazioni sopra descritte potranno essere previste fino al 31/12/2021.