Scade il 20 gennaio 2021 il 1° trimestre di Contribuzione al Fondo Sanimoda

Scade il 20 gennaio 2021 la contribuzione del 1° trimestre al Fondo di assistenza sanitaria Sanimoda per i lavoratori dell’industria della Moda

L’iscrizione dei lavoratori a Sanimoda è pagata con un contributo mensile a carico dell’azienda.Possono registrarsi al fondo le aziende che applicano i seguenti CCNL:
• Tessile abbigliamento industria
• Occhialeria
• Penne
• Spazzole, pennelli, scope
• Pelle-cuoio e Ombrelli-ombrelloni
• Giocattoli


• Calzature
La contribuzione può ritenersi corretta e conclusa quando vi è l’abbinamento tra distinta e bonifico entro le scadenze indicate dal Fondo. Sarà possibile generare le distinte relative al 1° trimestre 2021 a partire dal 4 gennaio. Se l’abbinamento non dovesse andare a buon fine, l’azienda risulterà in errore e i dipendenti non potranno usufruire della copertura sanitaria per omissione contributiva.


In questo caso, il Fondo invierà all’azienda a mezzo email e PEC opportuna segnalazione sullo stato contributivo e sulla sospensione della copertura sanitaria.


La contribuzione a SANIMODA è trimestrale anticipata, secondo il seguente schema di versamento:
– 20 gennaio 1° trimestre (gennaio, febbraio, marzo)
– 20 aprile 2° trimestre (aprile, maggio, giugno)
– 20 luglio 3° trimestre (luglio, agosto, settembre)
– 20 ottobre 4° trimestre (ottobre, novembre, dicembre)
Per contribuzione si intende la creazione della distinta, la ricezione del bonifico di pari importo ed il loro corretto abbinamento. Le procedure relative all’iscrizione e alla contribuzione al fondo sono consultabili nel Manuale operativo del fondo I dati per effettuare i bonifici di contribuzione sono i seguenti:
Beneficiario: SANIMODA, Codice IBAN: IT08 X030 6909 6061 0000 0154 628


ALIMENTARI INDUSTRIA: Accordo 21/12/2020 Comparto carni e uova

Con accordo del 21/12/2020, UNAITALIA – Unione Nazionale filiere agroalimentari delle carni e delle uova, con FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, sottoscrive il CCNL Alimentari industria del 31/7/2020

Con il verbale del 21/12/2020, UNAITALIA, l’Unione Nazionale filiere agroalimentari delle carni e delle uova, sottoscrive formalmente e integralmente, con effetto immediato, l’accordo di rinnovo contrattuale del 31/7/2020 sottoscritto da Ancit, Assobirra e UnionFood e successivamente da Assica, Mineracqua, Anicav, Assobibe ed Assolate, concludendo positivamente la trattativa in atto per il rinnovo del CCNL Alimentari Industria.
FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL e UNAITALIA si danno atto che nel periodo di vigenza contrattuale (2019-2023) svilupperanno un’attività congiunta finalizzata all’approfondimento di temi specifici e caratterizzanti del settore delle carni avicole e delle uova.
Tali specificità, già enunciate nel corso della trattativa di rinnovo, risiedono essenzialmente nelle caratteristiche della filiera rispetto alle quali le dinamiche dell’allevamento incidono in modo significativo sull’organizzazione della fase di trasformazione, oltre che alla particolarità del prodotto che è soggetto ad una vita residua molto breve (shelf-life) che impedisce di avere scorte, con la conseguente necessità di produzione “just in time” e non ultimo dei mercati di riferimento, compreso quello estero, che negli anni sta acquisendo un ruolo sempre più rilevante, grazie alla accresciuta capacità di export delle aziende del settore.
Tale peculiarità abbinata agli orari di apertura della Grande Distribuzione, ormai estesi su sette giorni e per molte ore giornaliere, si ripercuote inevitabilmente sulla disciplina degli orari di lavoro, che fino ad oggi non hanno potuto tenere nella giusta considerazione tali sviluppi del mondo commerciale. Sulla base delle risultanze di tale approfondimento le Parti si impegnano a creare una disciplina specifica di settore.

Regolamentate le assemblee in remoto ed integrato il protocollo sicurezza covid-19 nel Credito Abi

22 dic 2020 Siglati il 21/12/2020, tra l’ABI e la FABI, la FIRST-CISL, la FISAC-CGIL, la UILCA, la UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB, due verbali di riunione, uno riguardante il diritto alle assemblee in remoto e l’altro avente per oggetto una “Integrazione al Protocollo condiviso del 28/4/2020 e successive integrazioni, recante “Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del Virus Covid 19 per garantire l’erogazione dei servizi nel settore bancario”.

Assemblee in remoto


Al fine di rendere effettivo il diritto alle assemblee del personale, le Parti condividono di procedere ad una fase sperimentale di svolgimento delle assemblee “in remoto”, che favorisca anche la partecipazione da parte dei lavoratori in lavoro agile, secondo i seguenti criteri:
– rispetto della disciplina generale contenuta nell’Accordo 25/11/2015 in materia di libertà sindacali, rinnovato con Accordo 25/2/2019, in tema di indizione delle assemblee, ambiti di riferimento, etc.;
– le imprese provvederanno ad individuare – nell’ambito delle soluzioni tecnologiche a disposizione e con salvaguardia dell’operatività ordinaria dei sistemi e della sicurezza informatica- le piattaforme/canali per lo svolgimento delle assemblee in remoto e le modalità di organizzazione che potranno tenere conto della numerosità dei possibili partecipanti;
– tenuto conto della sperimentalità delle assemblee “in remoto”, le stesse saranno indette congiuntamente – fatte salve le assemblee rivolte agli iscritti ad una singola Organizzazione sindacale – da tutte le organizzazioni sindacali legittimate all’indizione in base alla disciplina di cui all’Accordo nazionale 25/11/2015, modificato con Accordo 25/2/2019, evitando coincidenze temporali salvo accordo con la Direzione aziendale competente;
– tenuto conto della sperimentalità delle assemblee “in remoto”, in ragione di peculiari esigenze organizzative correlate a garantire l’effettiva possibilità di collegamento attivo/passivo, le imprese potranno richiedere alle lavoratrici/lavoratori interessati di comunicare la partecipazione alle assemblee nella giornata lavorativa precedente a quella di indizione.
Le presenti indicazioni hanno carattere sperimentale e troveranno applicazione fino al 31/3/2021.

Integrazione al Protocollo condiviso covid-19 del 28/4/2020


Le Parti si sono incontrate per valutare l’evoluzione del complessivo scenario conseguente all’andamento dell’emergenza sanitaria anche in ragione di quanto contenuto da ultimo nel DPCM 3/12/2020 che ha individuato nel Paese tre “zone” (gialla, arancione e rossa), corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono anche previste limitazioni diversificate alla circolazione delle persone a seconda della gravità dello scenario.
Alla luce di quanto sopra e del Protocollo condiviso del 28/4/2020, come integrato dai successivi Verbali di riunione del 12/5/2020 e del 6/7/2020, con particolare riferimento alle c.d. zone rosse (tempo per tempo individuate con Ordinanza del Ministro della Salute o da altra Autorità competente), caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, le Parti condividono quanto segue:
– le banche adottano la modalità di prenotazione con appuntamento quale soluzione per l’accesso della clientela alle filiali; l’estensione dell’appuntamento alle zone gialle e/o alle zone arancioni potrà essere oggetto di confronto con gli organismi sindacali aziendali/di Gruppo;
– sono sospese/limitate le missioni del personale da/per le zone rosse e da/per le zone arancioni e all’interno delle stesse.
Ai sensi del DPCM 3/12/2020, nello svolgimento dell’attività lavorativa “in presenza” tutto il personale – in tutte le zone rosse, arancioni e gialle – indossa dispositivi di protezione delle vie respiratorie (c.d. mascherine) ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto ad altre persone.
Le Parti confermano che il ricorso al lavoro agile continua a costituire un utile e modulabile strumento di prevenzione, idoneo a concorrere al contenimento del numero di presenze in contemporanea nei luoghi di lavoro, riducendo significativamente le occasioni di contatto all’interno dei luoghi stessi e favorendo il distanziamento interpersonale.
Con riferimento alle esigenze di particolari categorie di lavoratrici/lavoratori (ad esempio, per esigenze di cura dei genitori con figli di età fino a 14 anni con sospensione dell’attività didattica in presenza, ovvero per soggetti c.d. “fragili”), le Parti si incontreranno nel mese di gennaio 2021 alla luce dell’evoluzione dei provvedimenti legislativi in materia, per ogni conseguente valutazione anche in termini di priorità nell’accesso al lavoro agile ove compatibile con la prestazione lavorativa.

Rinnovato il contratto dei Marittimi

 



 


Raggiunto l’accordo per il rinnovo di tutte le sezioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore marittimo, valido fino al 31 dicembre 2023.

Si tratta di un contratto finalmente unico che interessa circa 68.000 marittimi a cui si aggiungono oltre 8.000 addetti di terra, per un totale di più di 76.000 lavoratori.
Il nuovo testo contrattuale sarà applicato anche al personale navigante e amministrativo delle Società, ora associate ad Assarmatori, che finora sono state destinatarie della contrattazione collettiva stipulata da Fedarlinea, associazione che in passato rappresentava l’armamento pubblico.
I sindacalisti si dichiarano soddisfatti del rinnovo, che comunque deve essere approvato dai lavoratori
L’accordo, sul piano salariale, coniuga le attese dei lavoratori del settore – interessati alla determinazione di incrementi tali da far recuperare ai salari un adeguato potere d’acquisto – e lo stato di difficoltà delle imprese armatoriali, gravemente colpite dalla pandemia ma fiduciose in una ripresa a medio termine.
Sul piano normativo le parti hanno proseguito il percorso di sfoltimento e semplificazione di un articolato che nel tempo si era appesantito per sedimentazione di contrattazioni successive.
Dal punto di vista economico è previsto per tutto il personale un aumento complessivo pari al 6%, calcolato sul minimo tabellare della scala parametrale. La copertura del periodo di vacanza contrattuale è pari a 750 euro totali al parametro 141 per il personale navigante e al 5° livello del sistema di classificazione del personale di terra e amministrativo. L’una tantum sarà erogata in tre tranches.