Adempimenti nei confronti della Cassa Edile Cosentina



La Cassa Edile della provincia di Cosenza pubblica i nuovi contributi da versare


Contributi in vigore dal 01/10/2020






























































CONTRIBUTI

QUOTA CONTRIBUTIVA IMPRESA (%)

QUOTA CONTRIBUTIVA LAVORATORE (%)

TOTALE (%)

A) Contributi Cassa Edile 1,50 0,30 1,80
B) Contributo A.P.E. 2,53 / 2,53
C) Contributo ESEC 0,40 / 0,40
D) Contributo CPT 0,10 / 0,10
E) Fondo Sicurezza 0,05 / 0,05
F) Quote adesione contrattuale (Prov.+ Naz.) 1,272 1,272 2,544
G) Fondo Prepensionamento 0,20 / 0,20
H) Fondo Incentivo Occupazione 0,10 / 0,10
Totale Contributi 6,152 1,572 7,724
I) Contributo Territoriale 0,936 / 0,936
L) Fondo Sanitario Nazionale 0,26 (impiegati) / 0,26
0,60 (operai) / 0,60

INL: ulteriori indicazioni su decreto agosto e decreto ristori


L’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce ulteriori indicazioni sulle modifiche apportate in sede di conversione del DL 104/2020 nonché sulle disposizioni di interesse contenute nel decreto ristori.


Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato; la suddetta previsione normativa ha efficacia fino al 31 dicembre 2021. Pertanto, fino al prossimo 31 dicembre 2021 in tutti i casi in cui il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione, l’utilizzatore può impiegarlo a tempo determinato per periodi di missione superiori a 24 mesi anche non continuativi senza che ciò comporti la costituzione in capo allo stesso utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale possibilità è concessa alla duplice condizione che il lavoratore abbia stipulato con l’agenzia di somministrazione un contratto di lavoro a tempo indeterminato e che la stessa abbia comunicato all’utilizzatore la suddetta tipologia di assunzione.
La legge di conversione del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) è intervenuta in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, attraverso l’abrogazione del comma 4 dell’art. 14, secondo il quale: “il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell’anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge n. 300/1970, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro”.
Con il decreto ristori (D.L. 137/2020), il legislatore è nuovamente tornato sulle disposizioni riguardanti i licenziamenti, didponendo la proroga fino al 31 gennaio 2021 del divieto di licenziamento.
Il decreto ristori disciplina altresì la fruizione della cassa integrazione per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per una durata massima di sei settimane dal 16 novembre fino al 31 gennaio 2021 e regola la fruizione, alternativa al trattamento di integrazione salariale, dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali. In particolare, è possibile fruire dell’esonero contributivo, dal quale sono comunque esclusi i versamenti dei premi e contributi dovuti all’INAIL, entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020. Il comma 15, infine, riconosce la facoltà ai datori di lavoro che hanno presentato richiesta di esonero ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 104/2020 di rinunciare alla parte di esonero richiesto e non goduto presentando contestualmente domanda di integrazione salariale.

Metalmeccanici: scadenza del bando di formazione continua EBM

Scade il 15 Novembre 2020 il bando di formazione continua dell’ EBM Salute, iI Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per il settore della piccola industria metalmeccanica

I termini di completamento delle domande al BANDO FORMAZIONE CONTINUA scadranno il 15 novembre in concomitanza con il passaggio dalla gestione di presentazione delle richieste dalla precedente Area Riservata alla Nuova Piattaforma Dati.
Per garantire un sostegno ancora più ampio alle aziende, il Comitato esecutivo di EBM ha deciso di accogliere tutte le domande presentate per il bando sulla formazione continua, relative a singoli lavoratori che risultino già conformi ai criteri di ammissibilità.
Questa nuova indicazione allarga le maglie, che in precedenza vincolavano l’accoglimento delle domande alla presentazione di un piano formativo valido per tutti i lavoratori dell’azienda. A fronte di questa apertura, è stata anticipata al 15 novembre 2020 la scadenza per l’invio della documentazione necessaria.
L’Ente informa inoltre che nel 2021 ci sarà un nuovo bando per la formazione continua, di cui verrà data comunicazione a tutte le aziende in tempo reale.
Il Fondo ricorda, inoltre, che a partire dal 15 novembre sarà possibile entrare nell’attuale Area Riservata Aziende (Portale E.B.M.) solo in modalità visualizzazione.
Pertanto, per le seguenti prestazioni in scadenza nei mesi di novembre e dicembre, la presentazione delle richieste di rimborso deono avvenire entro e non oltre il 15 novembre:
–  CARENZA DI MALATTIA: per gli eventi che hanno avuto luogo nei mesi di agosto e settembre (da presentare entro 3 mesi quindi rispettivamente entro novembre e dicembre)
–  NASCITA/ADOZIONE e MALATTIA CONTINUATIVA: per gli eventi che hanno avuto luogo nei mesi di maggio e giugno (da presentare entro 6 mesi quindi rispettivamente entro novembre e dicembre).
Tutte le prestazioni la cui scadenza decorrerà nel 2021 potranno invece essere presentate direttamente tramite la Nuova Piattaforma a partire da gennaio.
Dal 1° dicembre Aziende, Lavoratori e Consulenti del Lavoro potranno iniziare a registrarsi secondo modalità che verranno successivamente comunicate con news specifiche.


Whistleblowing: indicazioni integrative sulla tutela del dipendente che effettua segnalazioni


L’art. 54-bis, D. Lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni, prevede un sistema di garanzie a carico del pubblico dipendente (c.d. whistleblower) che, nell’interesse dell’integrità della pubblica Amministrazione, segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. Con precedente circolare sono state fornite le indicazioni attuative di dettaglio. La prassi attuativa e le indicazioni dell’ANAC, tuttavia, hanno evidenziato la necessità di fornire ulteriori chiarimenti in materia. Con Circolare n. 127/2020, l’Inps fornisce quindi istruzioni integrative su oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione della segnalazione di illecito da parte del dipendente o del collaboratore dell’Istituto.


Oggetto della segnalazione
Le condotte illecite, oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 54-bis, D.lgs n. 165/2001, comprendono non solo le fattispecie riconducibili all’elemento oggettivo dell’intera gamma dei delitti contro la pubblica Amministrazione, ma anche tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all’adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell’interesse pubblico. La categoria di fatti illeciti comprende altresì i casi in cui si configurano condotte, situazioni, condizioni organizzative o individuali che potrebbero essere prodromiche, ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.


Segnalazione anonima e riservatezza dell’identità del segnalante
Le disposizioni contenute nell’articolo 54-bis del D.lgs n. 165/2001, che garantiscono la riservatezza del segnalante, presuppongono che il segnalante medesimo renda nota la propria identità. Non rientra, dunque, nella fattispecie prevista dalla norma come “dipendente pubblico che segnala illeciti”, quella del soggetto che, nell’inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile. La ratio della norma è di assicurare la tutela del dipendente, mantenendo riservata la sua identità, solo nel caso di segnalazioni provenienti da dipendenti pubblici individuabili e riconoscibili.


Procedura per la segnalazione di illeciti
Come indicato nel messaggio n. 2974/2019, il dipendente che intenda segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con l’Istituto, può rappresentare l’illecito al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) mediante l’apposita procedura informatica per la segnalazione degli illeciti.


Gestione riservata delle segnalazioni
L’RPCT svolge una prima istruttoria sui fatti segnalati, avvalendosi di un minimo numero indispensabile di dipendenti, comunque nominativamente individuati. Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, l’RPCT potrà inoltrare la segnalazione a soggetti terzi, per approfondimenti.


Segnalazione di illeciti da parte di collaboratori dell’Istituto
Come già illustrato nella circolare n. 54/2018, le tutele assicurate dal menzionato articolo 54-bis si applicano anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Istituto, nel caso in cui gli stessi segnalino illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto con l’Istituto.
L’Istituto garantisce altresì le modalità di “gestione riservata delle segnalazioni” anche ai consulenti e collaboratori esterni, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, che segnalino illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto con l’Istituto.
La segnalazione di illeciti da parte dei predetti soggetti dovrà essere inoltrata al RPCT tramite il nuovo “Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte dei consulenti e collaboratori esterni dell’Inps e dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di lavori, beni o servizi in favore dell’Istituto (art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001)” (COD.MV69), debitamente compilato e sottoscritto, da inviarsi alla casella di posta elettronica segnalazioneilleciti@inps.it. Il modulo, in formato pdf editabile, è pubblicato nella sotto sezione “Altri contenuti” > “Prevenzione della corruzione” della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.