Protocollo sicurezza negli appalti della RFI S.p.A.

Siglato il 4/11/2020, tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito, RFI S.p.A.) e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, il protocollo d’intesa che pone attenzione alle problematiche riguardanti la struttura dei cantieri e gli adempimenti a carico degli Appaltatori in materia di igiene e sicurezza, per non compromettono la realizzazione delle opere.

E’ volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione delle opere appaltate, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro.
Le parti intendono attivare efficaci sessioni informative sulla realizzazione delle opere, con particolare attenzione alle problematiche riguardanti la struttura dei cantieri e gli adempimenti a carico degli Appaltatori in materia di igiene e sicurezza, e che queste problematiche meritano la massima attenzione delle parti firmatarie il presente Protocollo, affinché le suddette sessioni informative riescano ad evitare l’insorgere di eventuali situazioni, di qualsiasi natura, che abbiano a riflettersi negativamente sull’attività realizzativa delle opere.
Nell’ambito delle specifiche sessioni informative di livello nazionale, le materie oggetto di incontro riguarderanno tematiche relative alle opere appaltate da RFI S.p.A. con particolare riferimento:
– ai relativi piani finanziari, nonché all’avanzamento dei lavori;
– ai sistemi di qualità e qualificazione;
– all’andamento e alle previsioni generali di produzione ed occupazione: programmazione cantieri, tempi di realizzazione;
– alla sicurezza, all’igiene e alla prevenzione degli infortuni, con particolare riguardo alle eventuali evasioni riscontrate.
 RFI S.p.A. e le Segreterie Nazionali delle OO.SS. FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL ritengono fondamentale l’applicazione di tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In tal senso, RFI S.p.A. continuerà ad inserire quanto disposto dalle suddette norme nei contratti di appalto. Inoltre, la stessa RFI S.p.A. conviene di disporre affinché i propri uffici operino per l’applicazione, attuazione e verifica di tutte le norme stabilite nel contratto di appalto.
Per quanto sopra, RFI S.p.A. si impegna, sin dalla fase della progettazione di fattibilità tecnico economica, a individuare le misure di sicurezza che saranno analiticamente definite nella successiva fase di Progettazione Definitiva e costituiranno il Piano della Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 posto a base di gara al fine di definire gli obblighi dell’appaltatore in materia di sicurezza del lavoro.
Pertanto, RFI S.p.A., per il tramite del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, in relazione ad ogni singolo appalto, controllerà, gli adempimenti delle misure di sicurezza del complesso delle attività che l’opera da realizzare comporta e sarà suo il compito fondamentale di controllare che gli impegni sottoscritti nel contratto di appalto siano integralmente rispettati.
Il Responsabile dei lavori ha il compito di assicurare, per il tramite del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, che le azioni di prevenzione e sicurezza, predisposte fin dalla fase progettuale, si traducano correttamente nelle scelte tecniche della esecuzione del progetto e nella organizzazione delle operazioni di cantiere.
Nello spirito del presente protocollo d’intesa, RFI S.p.A. continuerà ad inserire nei propri contratti la previsione dell’obbligo, per le imprese aggiudicatane dei lavori, di garantire i diritti dei propri lavoratori e dei lavoratori dipendenti da eventuali imprese subappaltatrici presenti, secondo la disciplina normativa vigente applicabile, ferma restando la responsabilità in capo all’affidatario/appaltatore riguardo al rispetto delle norme derivanti dal CCNL del settore merceologico di riferimento.
RFI S.p.A., fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei diritti dei lavoratori, s’impegna ad inserire nel contratto d’appalto, nel capitolato speciale d’appalto nonché nelle convenzioni, clausole a tutela dei lavoratori, che abbiano sostanzialmente il seguente tenore:
a) obbligo dell’affidatario/appaltatore di applicare/far applicare il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL per i lavoratori dipendenti sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. Nel caso di appalti di lavori, per quanto attiene alle lavorazioni riportate nella declaratoria del CCNL Edili e Affini, si intende l’applicazione del medesimo contratto.
b) obbligo dell’affidatario/appaltatore di rispondere in solido dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subaffidatari o ditte in qualsivoglia forma di sub-contrattazione, nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
c) obbligo da parte di RFI S.p.A. o concedente di subordinare, per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione, il pagamento dello stato avanzamento lavori e del saldo fine lavori alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, ivi compreso l’eventuale versamento alla Cassa Edile territorialmente competente, così come previsto dalla vigente normativa in materia.


E.B.M. ed EBM Salute: Nuova piattaforma dati dal 15 novembre 2020

Disponibile on line, da gennaio 2021, la Nuova Piattaforma Dati di E.B.M. ed EBM Salute EBM , iI Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per il settore della piccola industria metalmeccanica

Le aziende: potranno verificare la posizione contributiva monitorando mese per mese la regolarità; inoltre, in caso di anomalie, riceveranno in automatico una alert mail con le indicazioni per regolarizzare ancor più velocemente, tramite una procedura online semplificata.
I lavoratori: potranno registrarsi e presentare in autonomia le domande di rimborso ad e.b.m. e, per ebm salute, potranno verificare la copertura della polizza assicurativa;
I consulenti: potranno registrarsi e verificare la posizione di tutte le aziende da loro seguite.


dal 1° dicembre la nuova piattaforma sarà disponibile per iniziare a registrarsi secondo modalità che verranno successivamente comunicate con news specifiche.
a partire dal 15 novembre sarà possibile entrare nell’attuale Area Riservata Aziende (Portale E.B.M.) solo in modalità visualizzazione pertanto si invitano ad accelerare la presentazione delle richieste di rimborso entro e non oltre tale data per le seguenti prestazioni in scadenza nei mesi di  novembre e dicembre:
– CARENZA DI MALATTIA: per gli eventi che hanno avuto luogo nei mesi di agosto e settembre (da presentare entro 3 mesi quindi rispettivamente entro novembre e dicembre).
– NASCITA/ADOZIONE e MALATTIA CONTINUATIVA: per gli eventi che hanno avuto luogo nei mesi di maggio e giugno (da presentare entro 6 mesi quindi rispettivamente entro novembre e dicembre).
Tutte le prestazioni la cui scadenza decorrerà nel 2021 potranno invece essere presentate direttamente tramite la Nuova Piattaforma a partire da gennaio


Flussi: attribuzione agli Ispettorati territoriali del lavoro delle quote di lavoratori non comunitari


In merito alla “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro nel territorio dello Stato per l’anno 2020”, si procede all’attribuzione delle quote per lavoro subordinato e autonomo di cui agli articoli 3, 4 e 6 del D.P.C.M. 7 luglio 2020 4 agli Ispettorati territoriali del lavoro, direttamente sul sistema informatizzato SILEN, ai fini dell’emanazione del parere di competenza propedeutico al rilascio del nulla osta al lavoro da parte degli Sportelli Unici per l’Immigrazione (Circolare Min. Lav. n. 15/2020).


Secondo l’articolo 3 del DPCM 7 luglio 2020 – pubblicato sulla G.U. 12 ottobre 2020, n. 252 – nell’ambito della quota di 12.850 unità, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero, 6.000 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:
a) n. 4.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
b) n. 1.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2020 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.
Relativamente alle suddette quote, sulla base dei primi dati forniti dal Ministero dell’Interno e relativi alle istanze pervenute in ordine cronologico alla data del 28 ottobre u.s. agli Sportelli Unici per l’Immigrazione, vengono assegnate agli Ispettorati territoriali del lavoro, tramite SILEN, n. 4.000 quote, indistinte per settore produttivo. Si procederà a successive assegnazioni non appena perverranno ulteriori dati dal Ministero dell’Interno.
L’articolo 4, del citato DPCM, prevede, sempre nell’ambito della quota massima indicata, che siano ammessi in Italia 100 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’articolo 23, D. Lgs. n. 286/1998. La Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione provvederà ad assegnare la relativa quota su richiesta degli Ispettorati territoriali del lavoro competenti, previo riscontro positivo del nominativo del lavoratore inserito nell’elenco pubblicato sul SILEN.
È inoltre consentito l’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela. Per tali ingressi, come già avvenuto nel passato, le quote non vengono ripartite a livello territoriale ma restano nella disponibilità della Direzione Generale, che provvederà ad assegnarle sulla base delle specifiche richieste che perverranno agli Sportelli Unici per l’Immigrazione e che saranno segnalate dagli Ispettorati territoriali del lavoro.
Nell’ambito della quota prevista, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di n. 4.060 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; n. 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; n. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
È inoltre autorizzata, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di n. 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; n. 20 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
Per tali quote, si procede ad una provvisoria ripartizione territoriale di n. 2.466 quote, sulla base delle istanze di conversione pervenute in ordine cronologico sul sistema SPI alla data del 28 ottobre. Sulla base delle ulteriori istanze che perverranno agli Sportelli Unici per l’Immigrazione saranno successivamente attribuite le relative quote.


L’articolo 6 del DPCM 7 luglio prevede inoltre che siano ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2020, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all’estero entro una quota di 18.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro. La quota, riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
Nell’ambito della quota indicata, è riservata una quota di 1.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
Nell’ambito della medesima quota per lavoro subordinato stagionale, per il solo settore agricolo, è riservata – a titolo di sperimentazione ed al fine di prevenire forme d’intermediazione illecita – una quota di 6.000 unità ai lavoratori non comunitari dei Paesi di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), cit. le cui istanze di nulla osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro: Cia; Coldiretti; Confagricoltura; Copagri; Alleanza delle cooperative (comprende Lega cooperative e Confcooperative).
Per quanto concerne l’assegnazione delle sopra illustrate quote per ingressi per motivi di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero, previste dall’articolo 6, con riferimento a:
– commi 1-3, viene effettuata una prima ripartizione territoriale pari a n. 6.500 quote (di cui n. 563 per richieste di nulla osta al lavoro stagionale pluriennale), sulla base del fabbisogno di manodopera stagionale non comunitaria segnalato alla Direzione Generale dagli Ispettorati territoriali del lavoro e scaturito dalle consultazioni effettuate a livello locale con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Parti sociali. Gli Ispettorati territoriali potranno richiedere ulteriori quote per dare riscontro alle richieste presentate agli Sportelli Unici per l’Immigrazione;
– comma 4, viene effettuata una prima ripartizione territoriale di n. 4.938 quote per istanze di lavoro stagionale (anche pluriennale) nel settore agricolo provenienti dalle sei organizzazioni professionali dei datori di lavoro (come identificate dalla circolare prot. n. 3843 dell’8.10.2020) pervenute alla data del 28 ottobre. dal Ministero dell’Interno. Si procederà, successivamente, ad assegnare le restanti quote agli Ispettorati territoriali.
Le istanze che perverranno dalle sei organizzazioni datoriali per conto ed in nome dei datori di lavoro, rientranti nella quota riservata di 6.000 unità, saranno identificate sul sistema SPI e riconoscibili dagli Ispettorati. In considerazione della sperimentazione in atto quest’anno, gli Ispettorati territoriali del lavoro procederanno ad espletare prioritariamente l’istruttoria di tali pratiche, in deroga al principio cronologico di arrivo di tutte le istanze presentate dai datori di lavoro, ai fini del rilascio del competente parere, come chiarito dalla Direttiva del Ministro del Lavoro n. 122/2020 del 30.10.2020. Una volta esaurita la quota di 6.000 unità riservata alle organizzazioni professionali, gli Ispettorati potranno istruire le altre pratiche secondo l’ordine cronologico di arrivo sul sistema SPI ed impegnare la quota complessivamente destinata al lavoro stagionale/pluriennale, attribuita alla provincia di riferimento.


Infine, si rende noto che, con riferimento alle procedure del decreto flussi per l’anno 2018 (DPCM 16.12.2017), le quote non impegnate dagli Ispettorati territoriali del lavoro entro il 30 novembre 2020 saranno azzerate nel sistema informatizzato SILEN, d’intesa con il Ministero dell’Interno.

Debiti dell’impresa del de cuius, la comunione incidentale tra gli eredi non esclude la responsabilità


Nel caso in cui più eredi esercitino, congiuntamente ed in via di fatto, lo sfruttamento diretto dell’azienda già appartenuta al “de cuius”, deve escludersi la configurabilità di una mera amministrazione di beni ereditari in regime di comunione incidentale di godimento, configurandosi l’esercizio di attività imprenditoriale da parte di una società di fatto, con l’ulteriore conseguenza che, in ordine alla responsabilità per i debiti contratti nell’esercizio di tale attività, restano prive di rilievo la qualità successoria delle persone e le eventuali limitazioni di responsabilità ad essa correlate (Corte di Cassazione, ordinanza 02 novembre 2020, n. 24197).


La vicenda giudiziaria nasce dalla domanda avanzata da una lavoratrice, volta al riconoscimento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori. La Società convenuta, tuttavia, aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo il rapporto di lavoro in questione, intercorso esclusivamente con il precedente datore di lavoro persona fisica, ormai deceduto. La Società costituita dagli eredi, infatti, era nata successivamente, con soluzione di continuità rispetto all’impresa gestita dal de cuius.
In primo grado, il Giudice aveva rigettato la domanda della lavoratrice, mentre in appello la medesima veniva accolta. Ad avviso della Corte, vi era legittimazione passiva delle parti convenute, giacché la società di fatto, costituitasi fra gli eredi, era succeduta nei rapporti giuridici dell’impresa individuale del de cuius.
Avverso tale decisione, la Società ed i singoli soci-eredi, personalmente ed in qualità di legali rappresentanti della s.n.c., interpongono ricorso per Cassazione, stigmatizzando, tra l’altro, la statuizione con la quale i giudici del gravame avevano accertato la responsabilità solidale fra i soci e la società, data la diversità fra responsabilità parziaria degli eredi e responsabilità solidale dei soci, integranti diverse causae petendi non deducibili con concorso cumulativo.
Per la Suprema Corte la censura è infondata.
Con orientamento consolidato e risalente nel tempo, infatti, nel caso di comunione incidentale di azienda, ove il godimento di questa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte di uno o più partecipanti alla comunione, è configurabile l’esercizio di un’impresa individuale o collettiva, nella forma della società regolare oppure della società irregolare di fatto, a nulla ostando che l’art. 2248 c.c. assoggetti alle norme dell’art. 1100 c.c. e degli articoli seguenti, la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento.
Pertanto, nel caso in cui più eredi esercitino, congiuntamente ed in via di fatto, lo sfruttamento diretto dell’azienda già appartenuta al “de cuius”, deve escludersi la configurabilità di una mera amministrazione di beni ereditari in regime di comunione incidentale di godimento. Al contrario, si è in presenza dell’esercizio di attività imprenditoriale da parte di una società di fatto, con l’ulteriore conseguenza che, in ordine alla responsabilità per i debiti contratti nell’esercizio di tale attività, restano prive di rilievo la qualità successoria delle persone anzidette e le eventuali limitazioni di responsabilità ad essa correlate (Corte di Cassazione, sentenza 27 novembre 1999, n. 13291). L’elemento discriminante tra comunione a scopo di godimento e società, infatti, è costituito dallo scopo lucrativo perseguito tramite un’attività imprenditoriale, che si sostituisce al mero godimento ed in funzione della quale vengono utilizzati beni comuni (Corte di Cassazione, sentenza 6 febbraio 2009, n. 3028).
Nella fattispecie, la Corte di merito ha correttamente accertato che tutti i partecipanti alla comunione avevano proceduto al diretto sfruttamento della azienda, così configurandosi l’esercizio di un’impresa collettiva, seppur nella forma di società irregolare o di fatto. E proprio dal concetto di sfruttamento economico dell’azienda, che rimanda ad una nozione di fine speculativo e di lucro nell’esercizio della attività imprenditoriale, ne discende, quale corollario giuridico, il riferimento a tutti i partecipanti, degli utili e delle perdite relativi.
In tale prospettiva, dunque, è priva di pregio la critica formulata dai ricorrenti, con la quale si prospetta l’erroneità della pronuncia per vizio di sussunzione della fattispecie concreta, non nell’ambito della comunione di mero godimento.
Inoltre, alla stregua delle medesime considerazioni, non può ritenersi sussistente soluzione di continuità fra la snc degli eredi e l’impresa individuale del de cuius, conservandosi la responsabilità solidale tra la società ed i soci anche per i crediti antecedenti alla regolarizzazione.