EDILCASSA LAZIO: i contributi per le province di Latina, Rieti e Viterbo


 



La Edilcassa Lazio pubblica le tabelle con i dati percentuali dei contributi da versare per le diverse province. Si riportano i dati relativi a Latina, Rieti e Viterbo


Le tabelle riportano i dati percentuali di contribuzione delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese variati dall’1/10/2020, relativi alle province di Latina, Rieti e Frosinone


PROVINCIA DI LATINA


IMPRESE ARTIGIANE – VALIDITA’ DAL 1 OTTOBRE 2020




































































descrizione contributo

contributo totale

quota lavoratore

quota impresa

CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 0,5000 0,0000 0,5000
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,3000 0,0000 0,3000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,3700 0,1850 0,1850
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,6800 0,8400 0,8400
APE 2,7000 0,0000 2,7000
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
TOTALE CONTRIBUTI 9,1000 1,4050 7,6950
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600


 


PICCOLE E MEDIE IMPRESE – VALIDITA’ DAL 1 OTTOBRE 2020




































































descrizione contributo

contributo totale

quota lavoratore

quota impresa

CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 0,5000 0,0000 0,5000
LAVORI USURANTI 0,2000 0,0000 0,2000
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,3000 0,0000 0,3000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,6800 0,8400 0,8400
APE 2,7000 0,0000 2,7000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO SOSTEGNO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
TOTALE CONTRIBUTI 9,1744 1,4422 7,7322
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600


PROVINCIA DI RIETI


IMPRESE ARTIGIANE – VALIDITA’ DAL 1 OTTOBRE 2020




































































descrizione contributo

contributo totale

quota lavoratore

quota impresa

CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 0,7000 0,0000 0,7000
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 1,0000 0,0000 1,0000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,3700 0,1850 0,1850
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,6000 0,8000 0,8000
APE 2,7000 0,0000 2,7000
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
TOTALE CONTRIBUTI 9,9200 1,3650 8,5550
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600


PICCOLE E MEDIE IMPRESE – VALIDITA’ DAL 1 OTTOBRE 2020




































































descrizione contributo

contributo totale

quota lavoratore

quota impresa

CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 0,7000 0,0000 0,7000
LAVORI USURANTI 0,2000 0,0000 0,2000
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 1,0000 0,0000 1,0000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,6000 0,8000 0,8000
APE 2,7000 0,0000 2,7000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO SOSTEGNO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
TOTALE CONTRIBUTI 9,9944 1,4022 8,5922
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600


PROVINCIA DI VITERBO


IMPRESE ARTIGIANE – VALIDITA’ DAL 1 OTTOBRE 2020




































































descrizione contributo

contributo totale

quota lavoratore

quota impresa

CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 1,2000 0,0000 1,2000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,3700 0,1850 0,1850
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,5000 0,7500 0,7500
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,3000 0,0000 0,3000
APE 3,4000 0,0000 3,4000
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
TOTALE CONTRIBUTI 10,3200 1,3150 9,0050
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600


PICCOLE E MEDIE IMPRESE – VALIDITA’ DAL 1 OTTOBRE 2020




































































descrizione contributo

contributo totale

quota lavoratore

quota impresa

CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 1,2000 0,0000 1,2000
LAVORI USURANTI 0,2000 0,0000 0,2000
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,3000 0,0000 0,3000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,5000 0,7500 0,7500
APE 3,4000 0,0000 3,4000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO SOSTEGNO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
TOTALE CONTRIBUTI 10,3944 1,3522 9,0422
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600

Premio aziendale nelle Agenzia delle Entrate – Riscossione

Siglato il 3/11/2020, tra l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e la FABI, la FIRST-CISL, la FISAC-CGIL, la UILCA, il verbale di accordo in materia di premio aziendale.

Le Parti, dopo ampia e approfondita discussione si danno reciprocamente atto di quanto segue:
1) In relazione agli impatti sulle attività di riscossione dell’Ente, dovuti al varo delle sopra menzionate misure di sostegno alle famiglie, lavoratori ed imprese per l’emergenza epidemiologica in atto che hanno previsto il differimento dei termini di pagamento e più in generale delle attività di riscossione, le Parti, allo scopo di procedere ad una neutralizzazione di tale evento, ravvisano la necessità di intervenire ad integrazione/modifica dell’Accordo già sottoscritto mediante:
– la “normalizzazione” della base di confronto (media del biennio 2018-2019) in relazione alle attività caratteristiche, attraverso l’abbattimento dei relativi indici di una misura pari al 29,9%, tenuto conto della riduzione stimata dei volumi di riscossione così come descritto al punto e) delle premesse;
– la conseguente rideterminazione dell’indicatore obiettivo così come descritto alla lettera b) delle premesse.
2) A fronte dei criteri richiamati in premessa e delle operazioni di neutralizzazione di cui al punto 1) viene rimodulato il rapporto tra i volumi delle istanze complessive medie del biennio 2018-2019, che risulterà pari a 12.900.530 (valore del precedente accordo 18.411.474 abbattuto del 29.9%) e la consistenza media di lavoratori per il biennio 2018/2019 equivalente a 7.571.
3) In relazione a quanto definito al precedente punto 2, l’indice di produttività per l’anno 2020 dovrà quindi risultare incrementato rispetto al valore di 1.704,0 riferito al biennio 2018/2019.
4) Le Parti s’impegnano, a valle dell’approvazione annuale del bilancio 2020, ad incontrarsi per verificare congiuntamente il raggiungimento del predetto obiettivo ed esprimere reciproche valutazioni.
5) Le Parti intendono specificamente confermare come pienamente validi i criteri di attribuzione, non erogazione, riduzione esclusione e non computabilità, ai fini della previdenza complementare e del TFR, del Premio previsti nel citato art. 43 del CCNL e dall’Accordo del 30/1/2020 che deve intendersi, per quanto non modificato dal presente Verbale, integralmente richiamato.

Accordo sul contenimento del contagio Covid-19 per il personale Coni



Firmato un accordo contenente nuove misure per il contenimento del contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro per il CCNL del personale non dirigente della CONI Servizi S.p.A


Questi, in sintesi, i principali contenuti dell’accordo sottoscritto:


– PIU’ LAVORO AGILE E MENO LAVORO IN PRESENZA. Stante la crescente ascesa della curva dei contagi, lavoro agile costituisce lo strumento prioritario di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro. I datori di lavoro dovranno ricorrere allo smart-working per tutte le attività che possono essere svolte da remoto. Il ricorso al lavoro in presenza dovrà essere limitato alle sole attività non rinviabili e non lavorabili a distanza.


– PIU’ TUTELE per i lavoratori fragili, i lavoratori maggiormente esposti al rischio contagio e quelli in particolari situazioni di necessità, personale e/o familiare, per cause riconducibili all’emergenza COVID-19. Tali categorie di lavoratori hanno comunque diritto ad essere collocati in lavoro agile anche attraverso l’erogazione, da remoto, di percorsi di formazione professionale, nonché attraverso l’assegnazione di attività progettuali specificamente individuate. Le categorie di lavoratori che, fermo rimanendo il principio del massimo ricorso al lavoro a distanza, hanno comunque diritto ad essere collocati in smart-working sono elencate nell’art. 1, comma 4 dell’accordo sottoscritto.


– MISURE ECONOMICHE E STRUMENTI DI WELFARE diretti a riconoscere l’impegno che, durante il periodo di emergenza epidemiologica precedente alla stipula dell’accordo, le lavoratrici ed i lavoratori di Sport e Salute Spa e delle FSN hanno profuso per continuare ad assicurare al mondo dello sport adeguati livelli quali-quantitativi delle prestazioni da erogare, secondo le tabelle che seguono:









Misure economiche

Tempistica

Pagamento maturato PAR al 31/10/2020 Erogazione a novembre 2020

A quanti godono, in ragione delle proprie condizioni reddituali, di vantaggi fiscali che potrebbero venire meno a seguito della corresponsione dell’acconto, l’accordo riconosce la possibilità di rinunciare, entro il 13/11 p.v., alle spettanze economiche oggetto di anticipazione. In questo caso, i compensi a titolo di PAR saranno erogati a febbraio (vedi sotto) direttamente in sede di saldo

Corresponsione anticipata saldo PAR Erogazione, per tutti i lavoratori, a febbraio 2021 anziché a marzo 2021









Strumenti di welfare

Tempistica

Definizione accordo benefici assistenziali e sociali 2018-2019 (risorse e criteri di ripartizione conformi a quelle concordati con l’intesa relativa al biennio 2016-2017) Apertura tavolo negoziale entro il 10/11/2020 – Accesso ai benefici ad intervenuta pubblicazione del bando e a conclusione della relativa istruttoria
A domanda del dipendente, nuovo contributo connessione dati (€ 150,00 lordi pro-capite per il periodo marzo-dicembre 2020) finanziato con risorse aggiuntive Erogazione ad intervenuta pubblicazione del bando e a conclusione della relativa istruttoria

Il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale


Il lavoro agile nella PA costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa. Fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non è richiesto l’accordo individuale di cui all’art. 19, n. 81/ 2017. Il lavoro agile può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell’ordinario carico di lavoro, attività progettuali specificamente individuate. I lavoratori che rendono la propria prestazione in modalità agile non subiscono penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera (DPCM 19 ottobre 2020).


Le misure contenute nel DPCM 19 ottobre 2020 si applicano alle amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e restano in vigore fino al 31 dicembre 2020. Le altre amministrazioni pubbliche, gli organi di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al decreto in argomento.


Modalità organizzative
Tenuto conto della mappatura delle attività, ovvero della ricognizione, svolta da parte delle amministrazioni in maniera strutturata e soggetta ad aggiornamento periodico, dei processi di lavoro che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale, possono essere svolti con modalità agile, e, comunque, anche qualora essa non sia stata ancora completata dalle amministrazioni e salva la vigenza di disposizioni già definite dalle amministrazioni, ciascun dirigente, con immediatezza:
a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno al 50% del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità;
b) adotta, nei confronti dei dipendenti durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici di cui all’art. 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché, nei confronti dei lavoratori fragili ,ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale;
c) adotta, al proprio livello, le soluzioni organizzative necessarie per consentire lo svolgimento delle attività di formazione di cui alla lettera b) anche al personale che svolge attività di lavoro in presenza;
d) favorisce la rotazione del personale, tesa ad assicurare, nell’arco temporale settimanale o plurisettimanale, un’equilibrata alternanza nello svolgimento dell’attività in modalità agile e di quella in presenza;
e) tiene conto, nella rotazione, ove i profili organizzativi lo consentano, delle eventuali disponibilità manifestate dai dipendenti per l’accesso alla modalità di lavoro agile, secondo criteri di priorità che considerino le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi, della presenza nel medesimo nucleo di figli minori di 14 anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonché del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza.
Al fine di agevolare lo svolgimento delle attività in modalità agile, le amministrazioni si adoperano per mettere a disposizione i dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, utilizzando le risorse finanziarie disponibili. E’ in ogni caso consentito, l’utilizzo di dispositivi in possesso del lavoratore, qualora l’amministrazione non sia tempestivamente in grado di fornirne di propri.
Le pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato.


Flessibilità del lavoro
Al fine di agevolare il personale dipendente nei trasferimenti necessari al raggiungimento della sede di servizio, l’amministrazione individua fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle adottate, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali definito dai Contratti collettivi nazionali.
L’assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per lo svolgimento degli accerta menti sanitari propri, o dei figli minorenni, disposti dall’autorità sanitaria competente per il COVID-19, è equiparata al servizio effettivamente prestato.


Svolgimento dell’attività di lavoro agile
Il lavoro agile si svolge ordinariamente in assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro. In ragione della natura delle attività svolte dal dipendente o di puntuali esigenze organizzative individuate dal dirigente, il lavoro agile può essere organizzato per specifiche fasce di contattabilità, garantendo i tempi di riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.


Le amministrazioni potranno attivare il confronto con i soggetti sindacali, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente, ai sensi del protocollo del 24 luglio 2020.


Valutazione e monitoraggio
Il dirigente monitora e verifica le prestazioni rese in modalità agile da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo, secondo una periodicità che tiene conto della natura delle attività svolte dal dipendente, in coerenza con i principi del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall’amministrazione.
L’amministrazione, anche ai fini del monitoraggio, assicura un’adeguata, periodica informazione sul lavoro agile, secondo le modalità indicate dal Dipartimento della funzione pubblica.