EDILCASSA LAZIO: i contributi per le province di Roma e Frosinone


 



La Edilcassa Lazio pubblica le tabelle con i dati percentuali dei contributi da versare per le diverse province


Le tabelle riportano i dati percentuali di contribuzione delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese e delle imprese cooperative per le province di Roma e Frosinone, applicabili dall’1/10/2020


PROVINCIA DI ROMA


IMPRESE ARTIGIANE – VALIDITA’ DAL 1 OTTOBRE 2020




































































descrizione contributo

contributo totale

quota lavoratore

quota impresa

CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
FONDO INTEGRATIVO DI GARANZIA PER LE ASSISTENZE 0,9000 0,0000 0,9000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,3700 0,1850 0,1850
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,9000 0,9500 0,9500
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,3000 0,0000 0,3000
APE 2,5000 0,0000 2,5000
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
TOTALE CONTRIBUTI 9,5200 1,5150 8,0050
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600


PICCOLE E MEDIE IMPRESE – VALIDITA’ DAL 1 OTTOBRE 2020




































































descrizione contributo

contributo totale

quota lavoratore

quota impresa

CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
LAVORI USURANTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INTEGRATIVO DI GARANZIA PER LE ASSISTENZE 0,9000 0,0000 0,9000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,9000 0,9500 0,9500
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,3000 0,0000 0,3000
APE 2,5000 0,0000 2,5000
FONDOSANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO SOSTEGNO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
TOTALE CONTRIBUTI 9,5944 1,5522 8,0422
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600


IMPRESE COOPERATIVE – VALIDITA’ DAL 1 OTTOBRE 2020


























































descrizione contributo

contributo totale

quota lavoratore

quota impresa

CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,3000 0,0000 0,3000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,2222 0,2222 0,0000
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 0,9500 0,9500 0,0000
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 2,0722 0,0000 2,0722
APE 3,0000 0,0000 3,0000
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
TOTALE CONTRIBUTI 9,6944 1,5522 8,1422
FONDO ASSISTENZA IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600


 


PROVINCIA DI FROSINONE


IMPRESE ARTIGIANE – VALIDITA’ DAL 1 OTTOBRE 2020




































































descrizione contributo

contributo totale

quota lavoratore

quota impresa

QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,3700 0,1850 0,1850
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,4400 0,7200 0,7200
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,3000 0,0000 0,3000
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 0,7000 0,0000 0,7000
APE 2,3500 0,0000 2,3500
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
TOTALE CONTRIBUTI 8,7100 1,2850 7,4250
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600


 


PICCOLE E MEDIE IMPRESE – VALIDITA’ DAL 1 OTTOBRE 2020




































































descrizione contributo

contributo totale

quota lavoratore

quota impresa

CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 0,7000 0,0000 0,7000
LAVORI USURANTI 0,2000 0,0000 0,2000
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,3000 0,0000 0,3000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,4400 0,7200 0,7200
APE 2,3500 0,0000 2,3500
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO SOSTEGNO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
TOTALE CONTRIBUTI 8,7844 1,3222 7,4622
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600


 


IMPRESE COOPERATIVE – VALIDITA’ DAL 1 OTTOBRE 2020































































descrizione contributo

contributo totale

quota lavoratore

quota impresa

CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 2,0000 0,0000 2,0000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,4400 0,7200 0,7200
APE 3,0000 0,0000 3,0000
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
TOTALE CONTRIBUTI 10,6344 1,3222 9,3122
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600

Cooperative sociali di Bolzano: elemento integrativo Assistente all’infanzia

03 nov 2020 Con il recente rinnovo del CIPL Cooperative Sociali per la Provincia Autonoma di Bolzano è stato valorizzato il profilo professionale dell’assistente all’infanzia.

Le parti intendono valorizzare il profilo professionale dell’assistente all’infanzia, pertanto, il minimo della retribuzione per il personale inquadrato come assistente all’infanzia viene integrato mensilmente con un “elemento integrativo” di 70,00 € a partire dall’1/11/2020.
A copertura di tutto l’anno 2020 viene concesso al personale inquadrato come assistente all’infanzia in forza al 23/9/2020, un importo a titolo “UNA TANTUM” nell’ammontare di 341,00 € lordi. Detto importo viene erogato con la retribuzione del mese di novembre 2020 e non ha alcuna rilevanza e/o effetto per altri istituti contrattuali e/o di legge con l’eccezione per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Al personale assunto a tempo parziale l’importo viene corrisposto in proporzione all’orario contrattuale.
Detto importo spetta inoltre in dodicesimi a secondo dei mesi di effettiva occupazione.

Enti del Terzo Settore, la decorrenza dell’obbligo per la nomina dell’organo di controllo e del revisore


Al fine della verifica del superamento dei limiti dimensionali da cui deriva l’obbligo di provvedere alla nomina dell’organo di controllo e del revisore, da parte degli Enti del Terzo Settore, il computo dei due esercizi consecutivi deve partire dall’esercizio 2018, considerando i dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 02 novembre 2020, n. 11560).


Come noto, il Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) ha stabilito, per le fondazioni, l’obbligo di dotarsi dell’organo di controllo (art. 30, co. 1), mentre per gli enti costituiti in forma associativa, l’obbligo di provvedere alla nomina dell’organo di controllo solo in presenza del superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei seguenti limiti (art. 30, co. 2):
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
– ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Altresì, è previsto (art. 31), tanto per le associazioni quanto per le fondazioni, l’obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritta nell’apposito registro, al verificarsi del superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
– ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
Resta in ogni caso ferma la possibilità per gli enti obbligati di incaricare della revisione legale dei conti, l’organo di controllo interno; ai fini del legittimo esercizio di tale opzione, è necessario che tutti i componenti dell’organo di controllo siano revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Tanto premesso, si è posta la necessità di conoscere il termine iniziale da cui decorre il “periodo di osservazione”, ovvero i “due esercizi consecutivi”, avente ad oggetto la verifica del superamento dei limiti dimensionali suindicati. Al riguardo, la questione va risolta ricorrendo al criterio interpretativo (già esplicitato nella nota ministeriale n.12604 del 29 dicembre 2017), secondo cui sono immediatamente applicabili, a far data dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017 (13 agosto 2017), le norme del codice del Terzo settore che non presentano un nesso di diretta riconducibilità all’istituzione ed all’operatività del registro unico nazionale (RUNTS), ovvero all’adozione di successivi provvedimenti attuativi. Tali sono appunto le disposizioni normative in parola (artt. 30 e 31), in quanto inerenti all’organizzazione interna degli Enti del Terzo Settore, che non presentano dunque alcun vincolo di condizionalità rispetto all’operatività del RUNTS, nè tanto meno necessitano dell’adozione di una successiva regolazione pubblicistica di dettaglio. D’altro canto, poiché le norme in questione fanno riferimento ad un intervallo temporale diacronico, quale l’esercizio finanziario, seppur nell’immediata efficacia delle stesse, il computo dei due esercizi consecutivi deve partire dall’esercizio 2018, sicché la verifica dell’eventuale integrazione dei presupposti dimensionali va effettuata considerando i dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019.


Firmato il Protocollo sulla sicurezza e smart working del MIT

Sottoscritto il protocollo sicurezza e lavoro agile per i dipendenti pubblici del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Il documento, da un lato, descrive le misure della sicurezza integrando il protocollo firmato lo scorso aprile, dall’altro regolamenta lo smart working in questa fase emergenziale.
Nella prima parte del “Protocollo” si racchiudono le misure più strettamente relative alla sicurezza, quali l’accesso agli uffici, la procedura da seguire in caso di lavoratore o utente positivo, l’obbligo dell’amministrazione di fornire i DPI.
Viene, inoltre, fissato la data per la discussione sulle attività cosiddette smartabili che dovrà avvenire entro il prossimo 6 novembre, data in cui si affronteranno anche la questione dell’erogazione dei buoni pasto.
La seconda parte, che si pone l’obiettivo di fissare alcuni punti importanti per lo svolgimento del prestazione in modalità agile, prevede una flessibilità in ingresso dalle 7 alle 11 per evitare, al massimo la pressione sul Trasporto Pubblico Locale, una fascia di contattabilità di tre ore (dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,00alle 16,00), il diritto di disconnessione dalle 18 alle 10 dal lunedì al venerdì e tutti i sabati e festivi, la tutela della privacy, il cosiddetto smart working frazionato che consente al dipendente di svolgere attività in conto privato in regime di straordinario al termine dell’esecuzione giornaliera della prestazione in lavoro agile, il diritto a partecipare ad assemblee sindacali. Inoltre, sono stati posti limiti precisi alle giornate di rientro per il personale in smartworking, in modo da ridurre il più possibile il personale in sede e contenere i rischi sulla salute.
Il protocollo chiarisce cosa si intende per lavoratore “fragile” e per lavoratori meritevoli di maggior tutela esplicandone tutte le tipologie, apre alla possibilità che tutti possano chiedere più giornate in modalità agile, consente ai lavoratori attualmente in telelavoro, che si trovino in stato di fragilità, di accedere, a domanda, al regime di smart working.
I genitori di minori di 14 anni, nel caso di chiusura di scuole di ogni ordine e grado determinate da ordinanze regionali, potranno lavorare in smart working tutti i giorni della settimana.