
Con circolare n. 94/2020 sono state fornite le istruzioni in materia di indennità di sostegno al reddito, introdotte dal DM 13 luglio 2020, n. 12, attuativo dell’articolo 44, DL n. 18/2020, conv. con mod. dalla L. n. 27/2020, in favore dei lavoratori dipendenti a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Tali indennità ammontano per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a 600 euro. Con il messaggio n. 4005, l’Inps comunica che è stata completata la fase di gestione delle domande e sono state pubblicate le motivazioni delle istanze respinte per non avere superato i controlli relativi all’accertamento dei requisiti previsti e, conseguentemente, fornisce istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami.
Gli esiti di tutte le domande e, per quelli negativi, le relative motivazioni, sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Covid-19: tutti i servizi” > “Indennità 600/1000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato con proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN INPS, SPID, CNS e CIE.
Gestione delle richieste di riesame delle domande respinte
Per le domande respinte, l’esito è stato comunicato al cittadino e al Patronato, mediante visualizzazione delle causali di reiezione alla voce “Esiti” del Servizio “Indennità 600/1000 euro”. È stato altresì comunicato che l’eventuale contestazione può essere svolta attraverso ricorso di natura giudiziaria.
Al lavoratore e al Patronato è comunque consentito proporre un’istanza di riesame delle domande respinte.
Riesame amministrativo
Viene previsto, quindi, un termine di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio in oggetto (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.
L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1.000 euro”, grazie ad apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.
Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominatariesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.
Al fine di omogeneizzare le informazioni e le indicazioni operative che le Strutture territoriali devono seguire nello svolgimento dei riesami, si riassumono di seguito le principali istruzioni. I requisiti previsti dall’articolo 2 del citato decreto interministeriale, da rispettare cumulativamente, sono i seguenti:
– Titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate (causale di reiezione TD_30). Per la verifica di questo requisito si dovrà procedere al riscontro in Uniemens del terzo elemento qualifica pari a “D” oppure in Unilav di una tipologia contrattuale “Tempo determinato”, relativamente ad uno o più rapporti di lavoro presso aziende del turismo e degli stabilimenti termali il cui codice ATECO sia ricompreso nella tabella indicata al paragrafo 1 della circolare n. 94/2020.
La durata complessiva di almeno 30 giornate va verificata, alternativamente, tenendo conto dei campi “data inizio” e “data fine” valorizzati nelle denunce Uniemens o nelle comunicazioni Unilav relative a rapporti di lavoro con qualifica “D” presso aziende con ATECO del turismo e degli stabilimenti termali.
Si precisa che sono esclusi dall’indennità i lavoratori autonomi dello spettacolo (qualifiche con primo carattere “S”) ed i lavoratori autonomi sportivi professionisti (qualifiche con primo carattere “U”).
– Titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o con qualifica di stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate (causale di reiezione STG_TD30). Per la verifica di questo requisito si dovrà procedere alternativamente al riscontro in Uniemens del terzo elemento qualifica pari a “D”, “S”, “G” o “T” o in Unilav di una tipologia contrattuale “Tempo determinato” oppure della presenza del campo “lavoro stagionale = SI” relativamente ad uno o più rapporti di lavoro presso aziende del turismo e degli stabilimenti termali il cui codice ATECO sia ricompreso nella tabella indicata al par. 1, circolare n. 94/2020.
– Assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del decreto interministeriale (14 luglio 2020) di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (causale di reiezione PENSIONI e LAV_DIP).
Il richiedente non deve beneficiare di pensione diretta a carico dell’AGO (anche pro quota), di forme esclusive, sostitutive ed esonerative della pensione degli enti di previdenza di cui al D.lgs n. 509/1994 e al D.lgs n. 103/1996 e di indennità c.d. “Ape Sociale”.
In proposito si fa presente che, laddove sia stata respinta la domanda con causale RPENSIONI, ma il cittadino presenti istanza di riesame in quanto ritiene che la pensione di cui è titolare sia compatibile o segnala che questa sia stata successivamente revocata, la domanda può essere riesaminata previ opportuni accertamenti.
L’indennità aggiuntiva è stata altresì ritenuta incompatibile, tra l’altro, con i trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 18/2020. Qualora per il richiedente siano presenti domande autorizzate per i predetti trattamenti con competenza inclusa nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 la domanda sarà integralmente respinta con causale IS_COVID_3M.
Si precisa che, laddove venga accertato che l’integrazione salariale, benché precedentemente autorizzata, non è stata mai pagata (ad esempio, per rinuncia o variazione dei dati inizialmente forniti da parte dell’azienda, mancato invio del modello “SR41”, ecc.) si può procedere al riesame della domanda con accoglimento, salvo verificare successivamente che le condizioni di diritto siano rimaste immutate.


