Indennità lavoratori a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali: riesami


Con circolare n. 94/2020 sono state fornite le istruzioni in materia di indennità di sostegno al reddito, introdotte dal DM 13 luglio 2020, n. 12, attuativo dell’articolo 44, DL n. 18/2020, conv. con mod. dalla L. n. 27/2020, in favore dei lavoratori dipendenti a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Tali indennità ammontano per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a 600 euro. Con il messaggio n. 4005, l’Inps comunica che è stata completata la fase di gestione delle domande e sono state pubblicate le motivazioni delle istanze respinte per non avere superato i controlli relativi all’accertamento dei requisiti previsti e, conseguentemente, fornisce istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami.


Gli esiti di tutte le domande e, per quelli negativi, le relative motivazioni, sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Covid-19: tutti i servizi” > “Indennità 600/1000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato con proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN INPS, SPID, CNS e CIE.


Gestione delle richieste di riesame delle domande respinte
Per le domande respinte, l’esito è stato comunicato al cittadino e al Patronato, mediante visualizzazione delle causali di reiezione alla voce “Esiti” del Servizio “Indennità 600/1000 euro”. È stato altresì comunicato che l’eventuale contestazione può essere svolta attraverso ricorso di natura giudiziaria.
Al lavoratore e al Patronato è comunque consentito proporre un’istanza di riesame delle domande respinte.


Riesame amministrativo
Viene previsto, quindi, un termine di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio in oggetto (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.
L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1.000 euro”, grazie ad apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.
Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominatariesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.
Al fine di omogeneizzare le informazioni e le indicazioni operative che le Strutture territoriali devono seguire nello svolgimento dei riesami, si riassumono di seguito le principali istruzioni. I requisiti previsti dall’articolo 2 del citato decreto interministeriale, da rispettare cumulativamente, sono i seguenti:
– Titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate (causale di reiezione TD_30). Per la verifica di questo requisito si dovrà procedere al riscontro in Uniemens del terzo elemento qualifica pari a “D” oppure in Unilav di una tipologia contrattuale “Tempo determinato”, relativamente ad uno o più rapporti di lavoro presso aziende del turismo e degli stabilimenti termali il cui codice ATECO sia ricompreso nella tabella indicata al paragrafo 1 della circolare n. 94/2020.
La durata complessiva di almeno 30 giornate va verificata, alternativamente, tenendo conto dei campi “data inizio” e “data fine” valorizzati nelle denunce Uniemens o nelle comunicazioni Unilav relative a rapporti di lavoro con qualifica “D” presso aziende con ATECO del turismo e degli stabilimenti termali.
Si precisa che sono esclusi dall’indennità i lavoratori autonomi dello spettacolo (qualifiche con primo carattere “S”) ed i lavoratori autonomi sportivi professionisti (qualifiche con primo carattere “U”).
– Titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o con qualifica di stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate (causale di reiezione STG_TD30). Per la verifica di questo requisito si dovrà procedere alternativamente al riscontro in Uniemens del terzo elemento qualifica pari a “D”, “S”, “G” o “T” o in Unilav di una tipologia contrattuale “Tempo determinato” oppure della presenza del campo “lavoro stagionale = SI” relativamente ad uno o più rapporti di lavoro presso aziende del turismo e degli stabilimenti termali il cui codice ATECO sia ricompreso nella tabella indicata al par. 1, circolare n. 94/2020.
– Assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del decreto interministeriale (14 luglio 2020) di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (causale di reiezione PENSIONI e LAV_DIP).
Il richiedente non deve beneficiare di pensione diretta a carico dell’AGO (anche pro quota), di forme esclusive, sostitutive ed esonerative della pensione degli enti di previdenza di cui al D.lgs n. 509/1994 e al D.lgs n. 103/1996 e di indennità c.d. “Ape Sociale”.
In proposito si fa presente che, laddove sia stata respinta la domanda con causale RPENSIONI, ma il cittadino presenti istanza di riesame in quanto ritiene che la pensione di cui è titolare sia compatibile o segnala che questa sia stata successivamente revocata, la domanda può essere riesaminata previ opportuni accertamenti.
L’indennità aggiuntiva è stata altresì ritenuta incompatibile, tra l’altro, con i trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 18/2020. Qualora per il richiedente siano presenti domande autorizzate per i predetti trattamenti con competenza inclusa nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 la domanda sarà integralmente respinta con causale IS_COVID_3M.
Si precisa che, laddove venga accertato che l’integrazione salariale, benché precedentemente autorizzata, non è stata mai pagata (ad esempio, per rinuncia o variazione dei dati inizialmente forniti da parte dell’azienda, mancato invio del modello “SR41”, ecc.) si può procedere al riesame della domanda con accoglimento, salvo verificare successivamente che le condizioni di diritto siano rimaste immutate.

Rinnovato il CCNL Penne, spazzole e pennelli



02 NOV OTT 2020 Sottoscritta l’accordo per il rinnovo del contratto del settore penne, spazzole e pennelli


L’accordo interessa oltre 5000 addetti in 700 imprese, prevede i seguenti aumenti retributivi































































livello

Totale aumento

1a tranche

2a tranche

3a tranche

Gennaio 2021 Gennaio 2022 Luglio 2022
7 87,52 32,18 32,18 23,17
6 81,45 29,94 29,94 21,56
5 77,39 28,45 28,45 20,49
4S 73,28 26,94 26,94 19,40
4 69,88 25,69 25,69 18,50
3S 68,00 25,00 25,00 18,00
3 66,14 24,32 24,32 17,51
2 61,06 22,45 22,45 16,16
1 38,17 14,03 14,03 10,10


Conseguentemente alle date sotto indicate troveranno applicazione i seguenti nuovi minimi tabellari:
















































livello

ERN Gennaio 2021

ERN Gennaio 2022

ERN Luglio 2022

7 1.658,89 1.691,06 1.714,23
6 1.480,12 1.510,07 1.531,63
5 1.382,04 1.410,50 1.430,98
4S 1.291,31 1.318,25 1.337,65
4 1.235,08 1.260,77 1.279,27
3S 1.195,63 1.220,63 1.238,63
3 1.153,65 1.177,96 1.195,47
2 1.064,38 1.086,83 1.102,99
7 740,10 754,14 764,24


 


Previdenza complementare
A decorrere dal 1° gennaio 2022 il contributo a carico dell’azienda è elevato al 2,00%. Possono iscriversi a Previmoda i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi.


Elemento perequativo
In assenza di contrattazione collettiva aziendale, o nei caso in cui la contrattazione si chiudesse senza un formale accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, verrà erogata con la retribuzione dei mese dì dicembre una somma lorda annua a titolo perequativo, onnicomprensiva e non incidente sul TFR. Tali importi lordi saranno pari a € 275,00 per il 2020 ed € 300,00 per gli anni successivi. Tali importi saranno erogati con la retribuzione di dicembre di ciascun anno.


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Congedi parentali
Per l’equiparazione dei periodi di congedo utilizzati in modo continuativo con quelli su base giornaliera o oraria, si fa riferimento ai divisori fissi contrattuali, pari a:
173 ore/mese per l’orario a 40 ore;
156 ore/mese per l’orario 6×6.
Pertanto, la suddetta equiparazione avviene secondo i seguenti parametri:
6 mesi = 1038 ore ( 936 ore per 6×6);
7 mesi = 1.211 ore (1.092 ore per 6×6);
10 mesi = 1730 ore (1560 ore per 6×6).
I periodi di congedo parentale, comunque fruiti su base oraria, giornaliera o continuativa, non sono utili ai fini della maturazione di tutti gli istituti legali e contrattuali, ad eccezione del TFR


Assenza per malattia e infortunio non sul lavoro
L’assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’azienda nella giornata in cui si verifica, ai più presto possibile e comunque entro la prima metà due ore dall’inizio dell’orario individualmente previsto, salvo il caso di accertato


Contratti part time
Le aziende accoglieranno, nel limite complessivo del 10% (comprensivo del limite dell’8% nei casi di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore/lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore/lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità che abbia necessità di assistenza continua, nonché, ove non osti l’infungibilità delle mansioni svolte, per favorire la frequenza di corsi dì formazione continua, correlati all’attività aziendale e per la durata degli stessi) le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con scadenza predefinita dei lavoratori che rientrano dal congedo di maternità/paternità o per documentate esigenze di cura del bambino di età non superiore a 13 anni.


Contratti a tempo determinato
Salvo le fattispecie in ogni caso esenti da limiti quantitativi, il numero complessivo massimo dei contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro (compresi i contratti di somministrazione a tempo determinato) è del 30% medio su base annua del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,50. Ai fini del raggiungimento della percentuale del 30% si computa la percentuale di contratti di somministrazione a tempo determinato. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti sarà sempre possibile stipulare fino a due contratti a termine, purché non risulti superato il numero dei lavoratori in forza a tempo indeterminato.


 


RSU
Maggiore sarà il riconoscimento del ruolo delle RSU su: informazione e consultazione; informazione su appalti presenti nei cicli produttivi; programmi di formazione; organizzazione e orari di lavoro. Inoltre, al fine di facilitare ed estendere  la contrattazione aziendale, sono state definite delle apposite linee guida sulla base delle esperienze acquisite nel settore.


Linee guida su temi come lo sviluppo sostenibile dell’economia e il rispetto dell’ambiente
Per contribuire allo sviluppo della cultura della responsabilità sociale delle imprese è stato definito, dalle parti, un testo di linee guida per caratterizzare e orientare le dinamiche partecipative dei lavoratori all’interno delle aziende.

Trasporto Logistica: il Fondo Sanilog proroga il termine per il versamaneto

Sanilog, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti delle aziende della Logistica, comunica la proroga del termine per il versamento dei contributi al 16 gennaio 2021

Sanilog, il Fondo di Assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, visto l’aggravarsi dello stato di emergenza causato dalla seconda ondata del Covid 19, ha concesso una nuova proroga di due mesi del termine per il versamento di competenza del 1 semestre 2021, garantendo comunque, per i suddetti mesi, le prestazioni sanitarie a tutti i lavoratori regolarmente iscritti.
Tale proroga, come espressamente indicato nella circolare del 29/10/2020, è da ritenersi eccezionale e non ulteriormente ripetibile. L’obiettivo primario del Fondo per il 2021 sarà quello di operarsi affinché gli iscritti possano continuare a godere delle prestazioni sanitarie previste in caso di positività al Covid 19.
Pertanto, la data ultima per versare la prima rata semestrale di contribuzione per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2021, pari ad euro 60 per ciascun lavoratore, non in prova a tempo indeterminato compreso l’apprendista in forza alla data del 31 ottobre 2020, sarà differita al 16 gennaio 2021 rispetto all’originario termine del 16 novembre 2020.
Nella circolare Sanilog, si precisa in ogni caso che l’eventuale ritardato pagamento da parte dell’azienda del contributo oltre il termine perentorio previsto per il 16 gennaio 2021, comporterà la sospensione immediata della copertura sanitaria dei dipendenti con decorrenza dal 1° gennaio 2021, ferme restando le prestazioni sanitarie già erogate all’iscritto nel periodo di proroga.

Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate: indicazioni INPGI


Si forniscono indicazioni sull’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud, con riferimento al personale giornalistico.


L’esonero è riconosciuto, dal 1.10.2020 al 31.12.2020, in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, qualora “la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale”. La concessione del beneficio contributivo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863). Per sede di lavoro, infatti, si intende l’unità operativa presso cui sono occupati i giornalisti, pertanto, le aziende con sedi operative in più regioni potranno usufruire del beneficio per i soli giornalisti occupati nelle suddette aree territoriali svantaggiate
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, pertanto, l’agevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
L’esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi per l’assicurazione infortuni. Non è previsto un limite individuale di importo all’esonero, ne consegue che, il beneficio trova applicazione sul 30% della contribuzione datoriale senza individuazione di un tetto massimo mensile.
Nella determinazione delle contribuzioni è necessario fare riferimento, ai fini della applicazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di decontribuzione.
La misura agevolativa spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia in essere che instaurandi, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa.
Il beneficio contributivo sarà richiesto direttamente nella procedura DASM. L’Istituto, entro il prossimo 12 novembre, rilascerà una versione aggiornata della procedura DASM, con le indicazioni per la fruizione del beneficio contributivo in questione.