Qualificazione del rapporto, nomen iuris irrilevante se il contratto autonomo è standard


In tema di distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il nomen iuris attribuito dalle parti è irrilevante se il contratto di lavoro autonomo è di carattere standardizzato e se manca il riferimento nel medesimo alle modalità concrete di svolgimento dei rapporti lavorativi (Corte di Cassazione, ordinanza 30 ottobre 2020, n. 24143)


Una Corte d’appello territoriale aveva confermato, in parte, la pronuncia di primo grado ed affermato la natura subordinata del rapporto di lavoro di alcuni giornalisti e del direttore della testata, sebbene quest’ultimo fosse titolare di altro rapporto di lavoro alle dipendenze di diverso gruppo editoriale e trascurando la qualificazione del rapporto ad opera delle parti, quale autonomo.
Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione la Società, lamentando che la sentenza impugnata avesse affermato la subordinazione dei giornalisti in questione, sulla base di criteri diversi da quelli ritenuti in giurisprudenza quali indici rivelatori della subordinazione, prescindendo dalla ricerca della effettiva volontà delle parti.
Per la Suprema Corte il ricorso non è fondato.
La Corte di merito, infatti, ha correttamente valutato, sulla base degli elementi probatori documentali e testimoniali acquisiti, la natura subordinata dell’attività lavorativa svolta, valorizzando i seguenti indici: lo stabile inserimento nell’organizzazione datoriale, l’inserimento in turni di lavoro e di ferie, l’obbligo di richiedere autorizzazione per le assenze, il numero di collaborazioni fornite dai lavoratori, la continuità della collaborazione, la disponibilità alle richieste della redazione, l’utilizzazione degli strumenti aziendali con propria postazione fissa.
Per altro verso, poi, la medesima Corte ha escluso la rilevanza delle pattuizioni individuali di qualificazione dei rapporti di lavoro quali autonomi, in ragione del carattere standardizzato dei contratti e del mancato riferimento negli stessi alle modalità concrete di svolgimento dei rapporti lavorativi.
Del resto, la Società ricorrente non ha riportato nel ricorso le parti del contratto individuale di lavoro che sarebbero rilevanti per la questione e, comunque, il “nomen iuris” conferito dalle parti al rapporto non è l’unico elemento rilevante per la qualificazione del rapporto.
Infine, la deduzione della omessa motivazione sul rilievo del contestuale svolgimento di altro rapporto di lavoro subordinato da parte del direttore. riguarda fatto non decisivo, posto che la titolarità di altro rapporto di lavoro non implica esclusività.

EBIPRO: contributo per l’avvio della DAD



L’Ente Bilaterale per gli Studi Professionali rimborsa ai dipendenti iscritti di studi in regola con i versamenti alla bilateralità, parte delle spese sostenute per l’acquisto di strumenti tecnico-informatici necessari allo svolgimento didattica a distanza (DAD).


Ebipro rimborsa, ai dipendenti iscritti di studi in regola con i versamenti alla bilateralità (Cadiprof ed Ebipro) e con un’anzianità contributiva di almeno 6 mesi al momento della richiesta, parte delle spese sostenute per l’acquisto di strumenti tecnico-informatici necessari allo svolgimento didattica a distanza (DAD) qualora adottata dalle Scuole (primarie e secondarie di primo e secondo grado) frequentate dai propri figli.
Ciascun dipendente iscritto può presentare una sola richiesta nell’arco dell’intera iscrizione alla bilateralità di settore.
Per strumenti tecnico-informatici si intendono, in modo tassativo, i seguenti apparecchi hardware indicati come tali ed in modo univoco nella documentazione fiscale rilasciata all’acquisto: Pc portatili o fissi, tablet, monitor, mouse, tastiere, notebook. Il rimborso è pari al 50% delle spese sostenute fino ad un importo massimo erogabile di 300 euro per richiesta (nei limiti delle risorse stanziate) e riguarderà le spese di acquisto effettuate dall’1/9/2020 al 31/3/2021.

Genuinità dell’appalto: negli appalti “leggeri” sufficiente una effettiva gestione dei propri dipendenti


In tema di genuinità dell’appalto, non ha più rilievo assoluto la titolarità dei mezzi di produzione da parte dell’appaltatore, quanto piuttosto la presenza di apprezzabili indici di autonomia organizzativa. Nello specifico, negli appalti cd. “pesanti”, che richiedono l’impiego di importanti mezzi o materiali, il requisito dell’autonomia deve essere calibrato, se non sulla titolarità, quanto meno sull’organizzazione di questi mezzi; negli appalti cd. “leggeri”, invece, in cui l’attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è sufficiente che in capo all’appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (Corte di Cassazione, ordinanza 26 ottobre 2020, n. 23436).


Una Corte di appello territoriale, confermando la pronuncia di primo grado, aveva rigettato il ricorso di un lavoratore volto al riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Società committente di un appalto, benché formalmente inquadrato alle dipendenze della Società appaltatrice. La Corte di merito, in particolare, aveva confermato l’assunto del Tribunale secondo cui l’appalto dedotto in giudizio non fosse illecito.
Per la cassazione di tale sentenza proposto ricorso il lavoratore, lamentando violazione e falsa applicazione della legge, per aver la Corte trascurato taluni fatti nel negare l’illegittimità dell’appalto.
Per la Suprema Corte, il ricorso non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, la sentenza impugnata risulta ancorata a due distinte “ratio decidendi”, autonome una dall’altra e ciascuna, da sola, sufficiente a sorreggerne il dictum: in particolare, da un lato, vi è la conferma del rigetto della domanda attorea, sull’assunto che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio si sarebbe risolto per mutuo consenso; dall’altro, vi è l’accertamento di fatto che nega la sussistenza del preteso appalto non genuino.
Orbene, per costante giurisprudenza di legittimità, qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternative, ma comunque autonome e di per sé idonee a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossi con l’impugnazione, comporta comunque che la decisione va tenuta ferma sulla base della ratio non (o mal) censurata (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza 26 marzo 2001, n. 4349).
In ogni caso, il motivo inerente la dedotta illiceità dell’appalto non è fondato, in continuità con l’orientamento consolidato di legittimità (da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n. 14371/2020).
Nell’impugnata sentenza, infatti, risulta coerentemente applicato il principio per cui, in tema d’interposizione nelle prestazioni di lavoro, l’utilizzazione da parte dell’appaltatore di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante dà luogo ad una presunzione di sussistenza della fattispecie del cd. pseudoappalto, vietata solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore. In ogni caso, la sussistenza o no della modestia di tale apporto deve essere accertata in concreto dal giudice, alla stregua dell’oggetto e del contenuto intrinseco dell’appalto, con la conseguenza che, nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature da parte dell’appaltante, l’anzidetta presunzione non è configurabile ove risulti un rilevante apporto dell’appaltatore, mediante il conferimento di capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro), know how, software e beni immateriali, aventi rilievo preminente nell’economia dell’appalto (da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n. 16488/2009).
Peraltro, nell’epoca attuale pervasa dalla automazione della produzione e dalle tecnologie informatiche, non è più richiesto che l’appaltatore sia titolare dei mezzi di produzione, per cui anche se impiega macchine ed attrezzature di proprietà dell’appaltante, è possibile provare la genuinità dell’appalto, purché vi siano apprezzabili indici di autonomia organizzativa. Così, mentre in appalti che richiedono l’impiego di importanti mezzi o materiali, cd. appalti “pesanti”, il requisito dell’autonomia organizzativa deve essere calibrato, se non sulla titolarità, quanto meno sull’organizzazione di questi mezzi; negli appalti cd. “leggeri”, invece, in cui l’attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è sufficiente che in capo all’appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n. 21413/2019).

Nuovi minimi retributivi da ottobre del CCNL Energia e Petrolio



Decorrono, dal mese di ottobre, le nuove retribuzioni del CCNL per gli addetti all’industria dell’Energia e del Petrolio.


 


Le Parti convengono che i minimi retributivi mensili vengono incrementati di euro 90,00,  riparametrati per livello. Tale incremento comprende l’adeguamento all’indice IPCA previsto da ISTAT per il periodo di vigenza contrattuale (3,03%), l’apprezzamento degli andamenti di settore presenti nel campo di applicazione del CCNL e dell’evoluzione del sistema di valutazione dell’apporto individuale (C.R.E.A).


ENERGIA E PETROLIO





















































































 

 

1/10/2020

Livello

C.R.E.A.

Minimi

C.R.E.A.

1 5 3.016,85 453,26
4 362,61
3 271,96
2 181,31
1 90,65
2 4 2.732,26 271,97
3 203,98
2 135,98
1 67,99
3 4 2.474,37 243,72
3 182,79
2 121,86
1 60,93
4 4 2.186,61 213,57
3 160,18
2 106,79
1 53,39
5 4 1.917,54 181,33
3 136,00
2 90,66
1 45,23
0 00,00
6 0 1.668,15 00,00


Per il settore ingegneria e costruzioni, limitatamente ai primi 3 anni, l’ammontare del minimo di categoria e del livello di C.R.E.A. per il lavoratori assunti nelle categorie 6, 5, 4, sarà pari all’85,5% dei valori previsti. Data la natura dell’attività e le caratteristiche professionali dei lavoratori ai quali può essere applicata tale previsione, si esclude la possibilità della applicabilità di questa regolamentazione eccezionale al contratto di apprendistato.


SETTORE INDUSTRIA GAS





















































































 

 

 

1/10/2020

Livello

C.R.E.A.

C.R.E.A.

Minimi

1 5 425,76 3.003,05
4 341,61
3 255,46
2 170,31
1 85,15
2 4 255,47 2.719,77
3 191,48
2 127,98
1 63,99
3 4 228,22 2.463,05
3 171,29
2 114,36
1 57,43
4 4 200,57 2.176,61
3 150,18
2 100,29
1 50,39
5 4 170,33 1.908,77
3 128,00
2 85,16
1 42,83
0 00,00
6 0 00,00 1.660,52