Rimborso Cadiprof per le vaccinazioni negli Studi Professionali

La Cassa di assistenza sanitaria integrativa per gli Studi Professionali (Cadiprof) provvede al rimborso integrale per vaccinazione antinfluenzale e al 50% per i principali vaccini antivirali e antibatterici.

Cadiprof, in linea con le indicazioni del Ministero della Salute di attivare o rafforzare iniziative di comunicazione con le famiglie e con la popolazione in generale sulla necessità di effettuare le vaccinazioni anche durante questo periodo emergenziale, ha intrapreso una iniziativa per sensibilizzare i lavoratori degli Studi Professionali alle vaccinazioni per tutto il nucleo familiare (iscritto/a, coniuge e figli fino al compimento del 18° anno di età).
La campagna di vaccinazione 2020 diviene particolarmente importante in relazione allo stato pandemico per il Covid-19 che coinvolge pesantemente anche il nostro Paese.
E’ opportuno sapere che nella campagna 2020-2021 la vaccinazione è offerta gratuitamente dal SSN anche nella fascia di età 60-64 anni ed è fortemente raccomandata agli operatori sanitari e sociosanitari, che operano a contatto con i pazienti e gli anziani istituzionalizzati in strutture residenziali o di lungo degenza.
Questa campagna, già iniziata il 12 di ottobre, viene abbinata all’offerta gratuita, sempre da parte dei MMG, della vaccinazione anti-pneumococcica per i soggetti sopra i 65 anni.
Si ricorda l’importanza della vaccinazione antinfluenzale poiché in concomitanza con l’infezione da Covid19 è bene:


– Non sovrapporre le due patologie che potrebbero reciprocamente potenziarsi soprattutto in presenza di altre patologie concomitanti
– Poter eseguire diagnosi differenziali fra le Sindromi I.L.I. (Influence Like Illness) ed il Covid-19 verificando se il soggetto sia stato o meno sottoposto a vaccinazione antinfluenzale.
– Semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, dati i sintomi simili tra COVID-19 e influenza, limitare le complicanze da influenza nei soggetti a rischio e, dunque, ridurre gli accessi al pronto soccorso.
E’ consigliabile agli iscritti sotto i 60 anni, di sottoporsi a vaccinazione antinfluenzale prenotandola presso le farmacie muniti di prescrizione del proprio medico curante.
AI fini del rimborso, sarà sufficiente acquistare il vaccino in farmacia entro il 31/12/2020 e richiederne il rimborso secondo le consuete modalità.
Oltre al rimborso integrale dei costi per la vaccinazione influenzale stagionale, la garanzia Vaccinazioni del Pacchetto Famiglia Cadiprof include tutti i principali vaccini antivirali e antibatterici (HPV, Meningococco, Pneumococco, Epatite, Morbillo, ecc.).
L’importo a disposizione è pari a 250 euro all’anno, di cui 100 euro a favore dell’iscritto e 150 euro per i restanti componenti del nucleo. A eccezione del vaccino antinfluenzale, che viene rimborsato integralmente, il rimborso è pari al 50% della spesa e riguarda la maggior parte dei vaccini il cui costo resta a carico delle famiglie.


Assotelecomunicazioni: Accordo sulle Collaborazioni call center “outbound”

Sottoscritta un integrazione all’Accordo collettivo per la disciplina delle collaborazioni nelle attività di vendita di beni e servizi e di recupero crediti realizzati attraverso call center “outbound”, stipulato con riferimento al CCNL TLC

A decorrere dall’1/11/2020, si conferma, oltre che la decorrenza della progressione economica prevista originariamente per il 1/8/2020, che il livello retributivo orario è il minimo tabellare del 2° livello di inquadramento del CCNL TLC tempo per tempo vigente, rapportato alle ore di effettiva prestazione (ivi incluse le sospensioni richieste dall’azienda funzionali allo svolgimento dell’attività di vendita, di recupero credito o di survey, le pause previste dalla legge, le attività preparatorie, il tempo di contatto, il tempo di chiamata e le attività di after cali work).
Viene inoltre prevista una franchigia, relativa alla determinazione della durata delle attività complementari intendendosi per queste le attività preparatorie e le attività di after cali work, pali a 6 minuti da non computarsi ai fini della determinazione del compenso orario per ciascuna ora di effettiva prestazione.
Le Parti si danno atto che tra gli strumenti utilizzabili dai collaboratore nello svolgimento della sua attività si potrà fare ricorso anche strumenti di multicanalità (quali a titolo esemplificativo chat, videoconferenza).
Le parti convengono, altresì, che tra le attività gestibili in modalità outbound rientrano anche: raccolta donazioni per enti benefici; l’acquisizione del consenso da parte del cliente/utente per il trattamento dati a fini commerciali/statistici.
Le modifiche e integrazioni concordate nel presente Accordo saranno riportate nell’Accordo del 31/7/2017 (Testo Unico Outbound).


Accordo 28/10/2020 per il settore degli Autoferrotranvieri

Il giorno 28/10/2020, si è tenuta la “task force” tra ASSTRA, ANAV, AGENS e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL e UGL-FNA per la gestione dello stato di emergenza da Covid-19

Le Parti firmatarie del CCNL Mobilità – Trasporto Pubblico Locale, si sono incontrate lo scorso 28 ottobre, nell’ambito della Task force, per esaminare l’evolversi della situazione legata all’emergenza epidemiologica.
In particolare, considerati i recenti interventi normativi e la conseguente proroga dello stato di emergenza causato dalla diffusione del Virus Covid-19 nel territorio nazionale, le Parti, con riferimento a quanto disposto nei precedenti verbali di task force, hanno convenuto:

– di prorogare fino al 31/12/2020 la riduzione del termine di preavviso di cui all’art. 33, punto 3, lett. e) (Congedo Parentale), dell’A.N. 28/11/2015 rispettivamente da 3 a 2 giorni per i servizi extraurbani e da 7 a 3 per i servizi urbani;

– che, fino al 31/12/2020, in caso di assenza dal lavoro derivante da provvedimento restrittivo di quarantena disposto dall’Autorità amministrativa/sanitaria e dalla stessa qualificato come malattia e per la quale non siano invece attivabili gli strumenti di sostegno al reddito, il relativo periodo di assenza non sarà computato ai fini del calcolo del comporto;

– che anche il periodo di ricovero ospedaliero, disposto entro il 31/12/2020, del lavoratore che abbia contratto il virus covid-19 che sia debitamente certificato all’azienda non sarà computato ai fini del calcolo del comporto;

– che per i soli lavoratori che, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 26 del D.L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 e come successivamente modificato, risultino in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio da contagio da Covid-19 derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio verificatosi tra il 17/3/2020 e il 15/10/2020, equiparato al ricovero ospedaliero e sorretto da idonea certificazione medica, non sarà computato ai fini del calcolo del comporto di malattia a condizione che il lavoratore produca all’azienda, per il tramite del medico competente, apposita autocertificazione che confermi le suddette condizioni;

– che sempre con effetto fino al 31/12/2020, vengono prorogate le previsioni relative allo smart working, già convenute con verbale di riunione del 18/5/2020.

Fondo di solidarietà per trasporto aereo, sospeso l’obbligo di presentazione del modello “SR85”


Considerato il grave disagio sociale che il settore del trasporto aereo sta attraversando e del sensibile incremento di domande di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà di settore, pervenute negli ultimi mesi in misura notevolmente superiore all’ordinario, la presentazione del modello “SR85” è sospesa per tutti i lavoratori destinatari di prestazioni a carico del Fondo, riferite all’anno 2020 (Inps, messaggio 27 ottobre 2020, n. 3951)


Come noto, le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente a carico del datore di lavoro, sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori (art. 9, co. 5,  28 giugno 2013, n. 76). Tuttavia, vi sono dei casi, tra cui la rioccupazione all’estero, in cui l’obbligo di comunicazione di nuova attività lavorativa permane in capo al lavoratore, il quale è tenuto, a pena di decadenza, a comunicare la rioccupazione tramite il modello “SR83” (Inps, circolare n. 94/2011).
Peraltro, poiché la sanzione della decadenza, prevista in caso di inosservanza del predetto obbligo di comunicazione, non si era rivelata sufficiente, in taluni casi, per scongiurare il rischio di comportamenti omissivi da parte dei lavoratori, è stato altresì previsto un ulteriore obbligo di dichiarazione (art. 47, D.P.R. n. 445/2000), da rendersi con l’ulteriore modello “SR85” (Inps, messaggio n. 1615/2019) entro il 31 dicembre di ciascun anno, con la quale il lavoratore attesta di non aver svolto attività lavorativa remunerata all’estero ovvero indica i periodi eventualmente svolti a far data dall’inizio della prestazione erogata dall’Inps. Nel caso in cui la predetta autocertificazione non pervenga entro il termine prescritto è prevista la sospensione della prestazione.
Tanto premesso, considerato il grave disagio sociale che il settore del trasporto aereo sta attraversando, si è posta l’esigenza di contemperare l’attuale meccanismo di erogazione delle prestazioni del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, con la sempre più forte e pressante domanda di prestazioni, attraverso una revisione di alcuni adempimenti che possono impedire di fornire una risposta rapida ed efficace alla crisi sociale ed economica generata dalla eccezionalità degli eventi in corso.
Dunque, in considerazione del sensibile incremento di domande di accesso alle prestazioni del Fondo, pervenute negli ultimi mesi in misura notevolmente superiore all’ordinario, la presentazione del modello “SR85” è sospesa per tutti i lavoratori destinatari di prestazioni a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale riferite all’anno 2020.
Permane, invece, in capo al lavoratore l’obbligo di comunicare, a pena di decadenza dal diritto alla prestazione, l’eventuale rioccupazione all’estero, tramite l’utilizzo del modello “SR83”.